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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/02/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 653/2022 R.G., promossa da:
, C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C/da Sulipani n.16, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, alla Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità - L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; nonché dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Le domande vanno rigettate per carenza del requisito sanitario.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari all'88%, non sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
La stessa CTU porta altresì ad escludere in capo al ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, non sussistendo quindi il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Visto la dichiarazione in atti, le spese di lite vanno compensate;
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
CP_ 3) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato provvedimento.
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 653/2022 R.G., promossa da:
, C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
C/da Sulipani n.16, elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, alla Via Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: Pensione di inabilità - L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto delle domande è costituito dal riconoscimento dei benefici assistenziali della pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa ”; nonché dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3 comma 3;
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Le domande vanno rigettate per carenza del requisito sanitario.
Nel merito, il c.t.u. ha infatti chiaramente illustrato la condizione clinica della parte ricorrente, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui si fa integrale rinvio, le patologie riscontrate, precisando come le stesse hanno determinato, nel loro complesso, un grado di inabilità pari all'88%, non sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
La stessa CTU porta altresì ad escludere in capo al ricorrente, lo status di persona portatrice di handicap ex art.3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104, non sussistendo quindi il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla L.104/92 art. 3, comma 3.
Le conclusioni del c.t.u. meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, sorretto dai necessari approfondimenti specialistici e da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Visto la dichiarazione in atti, le spese di lite vanno compensate;
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, vanno invece poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Parte_1 CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
CP_ 3) Pone definitivamente a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate con separato provvedimento.
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia