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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/06/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2229/2023 e 2230/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 2229/2023 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.PA GN, attrice in riassunzione e
(C.F. , partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
), P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellagamba, Marco De
Cristofaro e Francesco Mercurio;
(C.F. ), CO C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierantonio Basso;
convenuti costituiti in riassunzione
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_5
assuntori del rischio derivante dalla polizza n. 1598760, con sede in
Londra (UK), Lime Street e sede secondaria per l'Italia in Milano, Corso
Garibaldi n. 86; con sede in Bruxelles (BE), Controparte_4
Place du Champ de Mars n.
5 - Bastion Tower e sede secondaria per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. ); P.IVA_6
convenuti contumaci in riassunzione
Nella causa civile R.G. 2230/2023, riunita alla causa RG2229/2023
(C.F. , partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
), P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellagamba, Marco De
Cristofaro e Francesco Mercurio attrice in riassunzione
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.PA GN,
(C.F. ), CO C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierantonio Basso;
convenuti costituiti in riassunzione
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_5
nonché C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
convenuti contumaci in riassunzione del giudizio di rinvio
pag. 2/45 Oggetto: Giudizio di rinvio in base alla sentenza della Corte di Cassazione
n.26111/2023 pubblicata il 7 settembre 2023 che ha disposto la cassazione della sentenza n.1789/2017 emessa il 31 agosto 2017 (Collegio I sez.: dott.Daniela
Bruni, dott.Paola Di Francesco, dott. ). Persona_1
CONCLUSIONI:
Per parte AT LTD
1 Quale attrice in riassunzione nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al Sig. in Persona_2
data 23.02.1989;
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
pag. 3/45 in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione, e per l'effetto così giudicare: nel merito
- confermare l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1309/2012 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di Pt_1
secondo grado e riproposte nell'atto di citazione in riassunzione, rigettare tutte le domande proposte da ) Pt_4 Controparte_3
nell'atto di appello notificato ad il 25.07.2012 perché del tutto Pt_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel procedimento di secondo grado e nell'atto di citazione in riassunzione (con conseguente accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà in capo alla società dell'immobile per cui è causa Pt_1
sito in VA, Via Morgagni n. 32, in forza della compravendita del
25.05.2006 a rogito del Notaio di VA rep. 67010 - Parte_2
racc. 24473);
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal Giudice Pt_1
Istruttore di primo grado. Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della pag. 4/45 comparsa di risposta depositata da il 28.06.2007 con i testi ivi Parte_1
indicati su tutti i capitoli , residente in [...]
4; , residente in [...]; residente in Testimone_2 Testimone_3
ON (PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con Persona_3
studio in VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
1)“Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni S.p.a.”;
pag. 5/45 5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società
pag. 6/45 risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto dell'Immobile di cui è causa, _1 Persona_2
giusta compravendita dell'8 febbraio 1989 a rogito del notaio di Per_3
VA: i documenti oggetto dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie – per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di Pt_1
“Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo
1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
[...]
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Procura Per_4
della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo
Golfetto”, con i testi dott. con studio in VA, Via Tirana n. 25 Persona_4
e dott. con studio in VA, Via Rezzonico n. 6”. Testimone_4
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario) per i motivi esposti in prima, seconda e terza memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. di primo grado e da ultimo richiamati con l'atto di citazione del presente giudizio di rinvio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari (o in ogni caso di compensi ex D.M.
140/2012) per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di cassazione;
pag. 7/45 2. quale convenuta in riassunzione nel giudizio di rinvio R.G. 2230/2023
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al Sig. in data Persona_2
23.02.1989; e
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonché con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, oltre a esaminare le domande ed eccezioni riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio) da _1
con l'atto di citazione in rinvio notificato il 06.12.2023, e per l'effetto così giudicare:
pag. 8/45 Nel rito, in via preliminare,
1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello (e dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) ex art. 163, n.3 e n.4 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1, pagine 16-25 della parte in diritto comparsa di risposta e costituzione in appello di e riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in Parte_1
riassunzione;
Nel rito, in via subordinata,
1. dichiarare che la qualifica di permuta attribuita a pag. 43 dell'atto di citazione in appello di (e riproposta da Pt_4 Controparte_3
con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. _1
2230/2023), al contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e _1
integra domanda nuova e come tale inammissibile in Persona_2
appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (e nel presente giudizio di rinvio) per i motivi esposti al paragrafo 3, pagine 35-38 e al paragrafo 4 della parte in diritto della comparsa di costituzione in appello di (e Parte_1
riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione);
2. in accoglimento delle eccezioni, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello di (e riproposte con il Parte_1
presente atto) dichiarare l'inammissibilità delle seguenti domande nuove tardivamente proposte in primo grado e riproposte in appello dalle attrici (e riproposte da con l'atto di citazione in _1
riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023), rispetto alle quali la convenuta appellata non ha accettato e non accetta il Pt_1
contraddittorio:
pag. 9/45 a) l'azione per l'annullabilità ai sensi dell'art.1395 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
b) l'azione di nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. e 1470 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
c) l'azione di accertamento di inesistenza del diritto conferito al procuratore con la procura in data 23 febbraio 1989 conferita da _1
a ; Persona_2
d) l'azione per la dichiarazione di inopponibilità ai terzi della procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a per la sua _1 Persona_2
mancata trascrizione;
3. dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 346
c.p.c. delle domande non riproposte e coltivate dalle attrici appellanti in grado di appello (né da con l'atto di citazione in riassunzione del _1
giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) per i motivi esposti al paragrafo 12, pagine 70-75 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello di e riproposti con la comparsa di Parte_1
costituzione e risposta in riassunzione;
Nel merito, in via principale
1. confermare la sentenza n. 1309/12 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni proposte anche in via riconvenzionale da Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta in appello (e riproposte da con atto di citazione per la riassunzione del giudizio di Parte_1
rinvio R.G. 2229/2023 e con il presente atto), rigettare tutte le domande proposte da e nell'atto d'appello notificato _1 Controparte_3
ad il 25 luglio 2012 (e riproposte da con l'atto di Pt_1 _1
pag. 10/45 citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata
1. nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non Persona_2
abbia validamente acquistato il titolo di proprietà sull'immobile di cui è causa sito in VA, via Morgagni 32, in forza della compravendita con del 16 maggio 2006: _1
(i) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra e a rogito del notaio Persona_2 _1 [...]
in data 8 febbraio 1989 n. rep. 9318 e, per l'effetto, Per_3
(ii) accertare e dichiarare che era rimasto titolare Persona_2
del diritto di proprietà sull'immobile di cui è causa sino alla data della compravendita a rogito notaio di VA del 25 Parte_2
maggio 2006 con la quale tale diritto di proprietà è stato validamente trasferito in capo ad Parte_1
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal Giudice Pt_1
Istruttore di primo grado.
pag. 11/45 Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della comparsa di risposta depositata da il 28.06.2007 con i testi ivi indicati su tutti i Parte_1
capitoli , residente in [...]; Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]; residente in [...]
[...] Testimone_3
(PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con studio in Persona_3
VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
1) “Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s.”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte pag. 12/45 di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni s.p.a.”;
5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
pag. 13/45 Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto _1 Persona_2
dell'Immobile di cui è causa, giusta compravendita dell'8 febbraio
1989 a rogito del notaio di VA: i documenti oggetto Per_3
dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie
– per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di
Pt_1
10) “Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo 1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Persona_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo Golfetto”, con i testi dott. con studio in VA, Via Tirana n. 25 e Persona_4
dott. con studio in VA, Via Rezzonico n. 6”. Testimone_4
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario e con atto di citazione in rinvio introduttivo del presente giudizio) per i motivi esposti in prima, seconda e terza pag. 14/45 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di primo grado da intendersi qui richiamati e trascritti.
CONCLUSIONI per parte Controparte_1
convenuta nel giudizio R.G n. 2229/2023 e attrice e riassumente nel giudizio R.G n. 2230/2023
Piaccia a codesta ecc.ma Corte di appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di VA N. 1309/2012, resa inter partes nel giudizio rubricato
R.G. 1651/2007 e pubblicata il 10.5.2012: nel merito: previa corretta ricognizione dei limiti del vincolo discendente dalla pronuncia di annullamento al Giudice del rinvio, con particolare riguardo alle ipotesi di cassazione “per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale”, e previo riconoscimento dell'infondatezza dell'eccezione di tardività delle domande di nullità ed annullamento proposte da _1
e rimaste assorbite in appello (eccezione peraltro strutturalmente infondata per ciò che attiene alle domande di nullità), accogliere le domande avanzate da contrariis reiectis, e nello specifico: _1
1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, nei confronti di _1
dell'atto (ovvero annullare l'atto) di compravendita rogato dal notaio Dr. in data 16.5.2006, n. 66972 Rep. e 24446 Racc., tra le Parte_2
parti cedente, e , acquirente, avente ad _1 Persona_2
oggetto il seguente immobile: Fabbricato ad uso abitazione, con terreno sottostante e circostante, sito in Comune di VA, Via Giambattista
Morgagni n. 32, e così censuariamente identificato: Comune di VA,
Catasto Urbano, Sezione F, Foglio 6, Mappale n.ro 322, Via Giambattista
Morgagni n. 32, p. S1 - T -1, Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 4, Vani 20, R.C. Euro
pag. 15/45 5.422,80. Con area coperta e scoperta così censita: Comune di VA,
Catasto Terreni, Foglio 90, Mappali nn.: 209 e 210;
2) in via consequenziale ed ineluttabile, accertare e dichiarare la nullità, ed inefficacia nei confronti di dell'atto (ovvero annullare l'atto) di _1
donazione di , così realisticamente qualificato l'atto, Persona_2
rogato dal notaio Dr. in data 16.5.2006, n. 66972 Rep. e Parte_2
24446 Racc., costitutivo del diritto reale di abitazione sull'immobile attribuito, in ragione di 15/100, con diritto di accrescimento, al signor
, riservati per sé, da parte del signor , CO Persona_2
85/100 del predetto diritto;
3) sempre in via consequenziale, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inefficacia, nei confronti di dell'atto (ovvero annullare _1
l'atto) di compravendita rogato dal notaio Dr. in data Parte_2
25.5.2006, n. 66972 Rep. e 24446 Racc., tra le parti , Persona_2
cedente, ed acquirente, avente ad oggetto il seguente Parte_1
immobile: Fabbricato ad uso abitazione, con terreno sottostante e circostante, sito in Comune di VA, Via Giambattista Morgagni n. 32, e così censuariamente identificato: Comune di VA, Catasto Urbano,
Sezione F, Foglio 6, Mappale n.ro 322, Via Giambattista Morgagni n. 32, 3
p. S1 - T -1, Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 4, Vani 20, R.C. Euro 5.422,80. Con area coperta e scoperta così censita: Comune di VA, Catasto Terreni,
Foglio 90, Mappali nn.: 209 e 210;
4) per l'effetto, anche in conseguenza della domanda giudiziale di rivendicazione che s'è proposta e previo rigetto della riproposta domanda di simulazione assoluta riproposta da e da , Parte_1 Persona_2
accertare e dichiarare che l'immobile risulta di esclusiva e piena proprietà
pag. 16/45 di senza essere gravato da diritti reali o personali d'abitazione a _1
favore di terzi e, conseguentemente, dichiararsi che il suddetto immobile è illegittimamente occupato dal signor ed ordinarsi che lo CO
stesso venga rilasciato e consegnato a libero e sgombro da _1
persone e cose;
5) conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
VA di eseguire le annotazioni di legge dell'emananda sentenza, a margine delle trascrizioni dei relativi atti in precedenza indicati. Si chiede altresì, per quanto possa occorrere, la conferma del decreto 3.5.2007, emesso fuori udienza, dal Giudice istruttore – su «Ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ovvero per provvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c.» avanzato (anche) da – «di sequestro _1
giudiziario della statua raffigurante un fanciullo guerriero bronzeo con
“capigliatura a lumachella”, descritta nell'atto di compravendita 16.5.2006, rep. 66972 notaio e la nomina a custode di »; Parte_2 Persona_5
in via consequenziale di merito: condannarsi e , ciascuno per quanto di Parte_1 CO
rispettiva ragione, a restituire a quanto pagato in esecuzione _1
della sentenza di primo grado (docc. a ÷ d), in relazione al capo relativo alle spese legali;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
in via istruttoria;
- ordinarsi ad , ex art. 210 c.p.c., la produzione dei seguenti Parte_1
documenti: statuto e certificato soci di , con evidenza delle Parte_1
eventuali variazioni intervenute fra il 16.5.2006 e la data di emissione della pag. 17/45 sentenza di primo grado, disponendo altresì CTU volta a verificare l'autenticità dei documenti prodotti dai convenuti appellati;
- ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo (da leggersi in forma interrogativa, preceduto da “vero che”):
Cap. 1: il doc. 4 dell'allegazione probatoria del Sig. che CO
si esibisce, costituito da foglio recante l'intestazione ISs e l'indicazione della Dr.ssa di Monteforte e la seguente Persona_6
affermazione conclusiva – “particolarissimo oggetto di rara bellezza e valore inestimabile, necessita di un adeguato restauro per riportarlo allo splendore del suo tempo” – è stato redatto da persona diversa dalla Dr.ssa di Monteforte e l'intestazione della carta utilizzata è Persona_6
diversa da quella di ISs. (Testimoni la Dr.ssa di Persona_6
Monteforte e la Dr.ssa . VA - Venezia, 12 Persona_7
dicembre 2024 Avv. Marco Bellagamba Avv. Prof. Marco De Cristofaro
Avv. Francesco Mercurio (anche per i Colleghi)
CONCLUSIONI per RT Per_2
1. nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023 notificato da Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di
VA rilasciata da Sfogg al Sig. in data 23.02.1989; e Persona_2
pag. 18/45 - il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1 CP_3
) esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla
[...]
medesima Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonchè quelle riproposte da con comparsa di costituzione e CO
risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, e per l'effetto così giudicare: nel merito
- confermare l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1309/2012 del
Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di secondo grado e riproposte Pt_1
nell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. del 06.12.2023 (nonché per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di secondo grado e CO
riproposte nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), rigettare tutte le domande proposte da e _1 Controparte_3
nell'atto di appello notificato ad (e ad ) il Pt_1 CO
25.07.2012 (e riproposte da con l'atto di citazione in riassunzione del _1
pag. 19/45 giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel procedimento di secondo grado e nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione (con conseguente accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà in capo alla società dell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni Pt_1
n. 32, in forza della compravendita del 25.05.2006 a rogito del Notaio di VA rep. 67010 - racc. 24473, ed in ogni caso dichiarando Parte_2
che il deducente : CO
(i) è titolare del diritto di abitazione sull'Immobile per cui è causa in forza degli atti di disposizione compiuti dal signor Persona_2
con i rogiti del Notaio in data 16 maggio 2006, rep. 66972 Parte_2
– racc. 24446 ed in data 25 maggio 2006 rep. 67010 – racc. 24473; e
(ii) non è tenuto in alcun modo al pagamento in favore delle parti appellanti nel giudizio di secondo grado - e _1 CP_3
- delle spese di lite dei precedenti gradi del giudizio di
[...]
merito, né delle spese della CTU svolta).
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori;
2. nel giudizio di rinvio R.G. 2230/2023 notificato da _1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
pag. 20/45 - la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al signor Persona_2
in data 23.02.1989; e
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione CO
e risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con il presente atto, oltre a esaminare le domande ed eccezioni riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio) da con l'atto di citazione in rinvio del 06.12.2023 e per _1
l'effetto così giudicare:
Nel rito, in via preliminare,
1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello (e dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) ex art. 163,
n.3 e n.4 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1, pagine 16-25 della parte in diritto comparsa di risposta e costituzione in appello di CO
e riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
Nel rito, in via subordinata,
1 dichiarare che la qualifica di permuta attribuita a pag. 43 dell'atto di citazione in appello di e (e riproposta da _1 Controparte_3 _1
con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G.
pag. 21/45 2230/2023), al contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e _1 Per_2
integra domanda nuova e come tale inammissibile in appello ai
[...]
sensi dell'art. 345 c.p.c. (e nel presente giudizio di rinvio) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello di (e CO
riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione);
2 in accoglimento delle eccezioni, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello di (e riproposte con la comparsa di CO
costituzione e risposta in riassunzione) dichiarare l'inammissibilità delle seguenti domande nuove tardivamente proposte in primo grado e riproposte in appello dalle attrici (e riproposta da con l'atto di citazione in _1
riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023), rispetto alle quali il convenuto appellato non ha accettato e non accetta il CO
contraddittorio:
a. l'azione per l'annullabilità ai sensi dell'art. 1395 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
b. l'azione di nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. e 1470 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
c. l'azione di accertamento di inesistenza del diritto conferito al procuratore con la procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a;
_1 Persona_2
d. l'azione per la dichiarazione di inopponibilità ai terzi della procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a per _1 Persona_2
la sua mancata trascrizione;
3 dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. delle domande non riproposte e coltivate dalle attrici appellanti in grado di appello (né da con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di _1
pag. 22/45 rinvio R.G. 2230/2023) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello di e riproposti con la comparsa di CO
costituzione e risposta in riassunzione;
Nel merito, in via principale
1 confermare la sentenza n. 1309/12 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni proposte anche in via riconvenzionale da nella comparsa CO
di costituzione e risposta in appello (e riproposte da con CO
la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), rigettare tutte le domande proposte da e nell'atto d'appello _1 Controparte_3
notificato ad il 25 luglio 2012 (e riproposta da con CO _1
l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata
1 nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non abbia Persona_2
validamente acquistato il titolo di proprietà sull'immobile di cui è causa sito in VA, via Morgagni 32, in forza della compravendita con _1
del 16 maggio 2006:
[...]
(i) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra e Persona_2
a rogito del notaio in data 8 febbraio 1989 _1 Persona_3
n. rep. 9318 e, per l'effetto,
(ii) accertare e dichiarare che era rimasto titolare del Persona_2
diritto di proprietà sull'immobile di cui è causa sino alla data dell'atto a rogito notaio di VA del 16 maggio 2006 con il quale è stato Parte_2
validamente costituito il diritto di abitazione in capo ad;
CO
pag. 23/45 In ogni caso
1 dichiararsi che il deducente non è tenuto in alcun modo CO
al pagamento in favore delle parti appellanti nel giudizio di secondo grado -
e - delle spese di lite dei precedenti gradi del _1 Controparte_3
giudizio di merito, né delle spese della CTU svolta;
2 con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonché nel riunito giudizio di rinvio
R.G. 2230/2023
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal CO
Giudice Istruttore di primo grado.
Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della comparsa di risposta depositata dal signor il 28.06.2007 con i testi ivi indicati CO
su tutti i capitoli , residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...]; residente in Testimone_2 Testimone_3
ON (PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con Persona_3
studio in VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
pag. 24/45 1) “Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni S.p.a.”;
5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio pag. 25/45 di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto dell'Immobile di cui è causa, _1 Persona_2
giusta compravendita dell'8 febbraio 1989 a rogito del notaio di Per_3
VA: i documenti oggetto dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie – per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 26/45 pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di CP_2
:
[...]
10) “Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo 1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Persona_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo Golfetto”, con i testi dott. con studio in Persona_4
VA, Via Tirana n. 25 e dott. con studio in Testimone_4
VA, Via Rezzonico n. 6”.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario e con atto di citazione in rinvio introduttivo del presente giudizio) per i motivi esposti in prima, seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di primo grado da intendersi qui richiamati e trascritti.
Ragioni della decisione
1.
La società e la società _1 Parte_5
con atto depositato il 14 febbraio 2007 convenivano in giudizio avanti
[...]
al Tribunale di VA la società , il sig. e il Notaio Parte_1 CO
Parte_2
Le attrici rivendicavano la proprietà del complesso immobiliare ad uso residenziale, di rilevante valore, sito in via Giambattista Morgagni n. 32, VA
(di seguito, “l'Immobile”) e chiedevano al Tribunale di VA di dichiarare che l'Immobile fosse di esclusiva e piena proprietà della società e non _1
pag. 27/45 gravato da diritti reali o personali di abitazione a favore di terzi. Chiedevano inoltre di accertare l'illegittimità dell'occupazione dell'Immobile da parte del sig. e di ordinare la sua consegna, libero e sgombero da CO
persone e cose.
Le attrici proponevano a tal fine domanda di accertamento della nullità ed inefficacia nei propri confronti dei seguenti atti, tutti rogitati dal Notaio dott. Parte_2
- l'atto di compravendita datato 16 maggio 2006 con il quale Per_2
– in forza della procura speciale a vendere a lui rilasciata da
[...]
in data 23 febbraio 1989 – alienava a sé stesso la nuda proprietà _1
dell'immobile. Le attrici allegavano che la compravendita dissimulerebbe una donazione e pertanto sarebbe stata stipulata da Persona_2
eccedendo i poteri a lui conferiti da;
_1
- l'atto di donazione del diritto reale di abitazione in ragione di 15/100 in favore di , stipulato in pari data, per la non CO
trasmissibilità dei diritti di abitazione;
- l'atto di compravendita del medesimo immobile rogitato in data 25 maggio 2006 tra quale procuratore speciale di CO Per_2
(venditore) e (acquirente), nullo ed inefficace in
[...] Parte_1
conseguenza della nullità ed inefficacia del primo atto.
Le attrici proponevano inoltre domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
Il Notaio veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria Parte_2
Compagnia assicuratrice, la quale si costituiva a sua volta, aderendo alla prospettazione del proprio assistito.
pag. 28/45 Il Tribunale di VA con sentenza n.1309/2012, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire di e rigettava le domande Parte_5
proposte da , pronunciandosi per la validità ed efficacia degli atti di _1
compravendita e donazione sopra citati.
La predetta sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d'Appello di Venezia da e da Si costituivano nel giudizio di _1 Controparte_3
impugnazione tutti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
Con sentenza n.1789/2017 pubblicata il 31 agosto 2017, la Corte d'Appello di
Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, accertava che la compravendita rogata dal Notaio dott il 16 maggio 2006 tra le parti Parte_2 _1
(cedente, rappresentata da ) e
[...] Persona_2 Persona_2
(acquirente) dissimulava una donazione e per l'effetto dichiarava la nullità ed inefficacia del trasferimento della proprietà dell'Immobile, in quanto esulava dai poteri del rappresentante. Conseguentemente, accertava la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita rogato in data 25 maggio 2006 tra Persona_2
(cedente, rappresentato da ) e (acquirente) avente CO Parte_1
ad oggetto il medesimo immobile.
In accoglimento delle domande proposte da , riconosceva il CO
diritto di abitazione a lui spettante.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
e proponevano ricorso per Cassazione,
[...] Controparte_3
sostenendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa in errore di diritto nello statuire che avesse legittimamente disposto in favore del Persona_2
figlio, , del diritto di abitazione sull'immobile e nell'avere CO
pag. 29/45 negato la responsabilità del Notaio dott. Parte_2
e proponevano ricorso incidentale, sostenendo che CO Parte_1
la Corte di Appello di Venezia sarebbe incorsa in errore nell'interpretare il contratto di compravendita del 16 maggio 2006, qualificandolo come donazione, trattandosi invece di “negotium mixtum cum donatione”, come tale rientrante nei limiti dei poteri rappresentativi conferiti a dalla società Persona_2 _1
Le appellanti incidentali inoltre contestavano l'attribuzione di valore di giudicato esterno alla sentenza n.636/2001 della Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato la domanda di simulazione della compravendita intercorsa tra e nel febbraio 1989, essendosi il giudizio concluso Persona_2 _1
in rito.
lamentava inoltre l'errata applicazione del criterio della CO
soccombenza in ordine all'attribuzione del rimborso delle spese di lite, per essere stato condannato alla rifusione delle spese legali pur essendo rimasto pienamente vittorioso.
Con l'ordinanza n. 26111/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale di e , cassando la sentenza nella Pt_1 Per_2
parte in cui interpretava il contratto di compravendita del 16 maggio 2006 qualificandolo come donazione, dichiarava assorbiti i restanti motivi e rinviava alla
Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione perché provvedesse, in applicazione delle norme e dei principi indicati in motivazione, e statuisse altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
2.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 dicembre 2023, ha Parte_1
pag. 30/45 tempestivamente riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per la conferma della sentenza del Tribunale di VA resa in data 20 aprile 2012 e chiedendo l'accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà dell'Immobile in capo alla società in forza della compravendita del 25 Parte_1
maggio 2006, il rigetto di tutte le domande proposte da e la rifusione delle _1
spese di lite.
ha a sua volta riassunto il giudizio, instaurando il procedimento RG _1
2230/2023 che con decreto 7 maggio 2024 è stato riunito ad RG 2229/23, insistendo nelle domande di dichiarazione di nullità ed inefficacia degli atti di compravendita della nuda proprietà e di donazione del diritto di abitazione sull'immobile de quo e nelle conseguenti istanze anche risarcitorie.
Il sig. , costituitosi, ha aderito alla domanda di conferma della CO
sentenza del Tribunale di VA ed ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di abitazione sull'immobile, il rigetto delle domande proposte da nei propri _1
confronti e la rifusione delle spese di lite anche dei precedenti gradi di giudizio nonché delle spese di CTU.
Nonostante la regolarità della notifica, il dott. Assicuratori Parte_2 Parte_3
nonché non si
[...] Controparte_4 Controparte_3
sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
3.
Nella pronunzia citata in epigrafe la Suprema Corte ha enunciato i principi di diritto che devono trovare applicazione nella controversia in esame, tenuto conto che il giudizio di rinvio è “un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” nel quale “non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma
pag. 31/45 operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (ex multis Cass. n. 24357 del 10/08/2023).
Ciò premesso, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, la Corte di legittimità ha ribadito che “la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto” (Cass. N.9640/2013)… non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore … può elevarsi a causa di nullità della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali” (v. pag. 17 sentenza Cass.).
La Corte, fatte tali premesse, riguardo al caso in esame ha affermato che “l'effettiva presenza di un prezzo pattuito tra le parti impedisce dunque l'attrazione dell'atto di autonomia dal raggio della compravendita al diverso versante della donazione, potendo semmai configurare – qualora ritenuto presente un intento di liberalità un negotium mixtum cum donatione, ossia un negozio traslativo a titolo oneroso (quindi, in quanto tale, rientrante nei limiti della procura conferita da a _1 Per_2
) in cui la differenza tra prezzo effettivo e valore di mercato del bene
[...]
trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente oneroso” (v. pag. 18 sentenza Cass.).
La Corte di legittimità ha rilevato come nel caso di evizione o di mancanza di qualità
pag. 32/45 della statua data in permuta, fosse previsto comunque il pagamento del prezzo, di talché l'interpretazione della Corte territoriale non aveva considerato appieno gli interessi perseguiti mediante il rilascio di una procura ampia ed irrevocabile a vendere anche a sé stesso, conferita da e . _1 Persona_2
La Corte, pertanto, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da e da , ritenendo superfluo l'esame degli altri motivi, CP_5 CO
che “perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio e devono pertanto dichiararsi assorbiti” (v. pag. 19 sentenza Cass.).
In dettaglio, a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale promosso da e da sono assorbiti : Pt_1 CO
- il primo motivo di ricorso principale promosso da , poiché alla _1
validità del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 consegue il potere, in capo al proprietario , di costituire diritto di Persona_2
abitazione in capo al figlio;
CO
- Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale promosso da , _1
poiché alla validità del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 consegue l'assenza di responsabilità in capo al Notaio rogante;
- Il secondo motivo di controricorso incidentale promosso da e il Pt_1
terzo motivo di controricorso incidentale promosso da CO
(di identico contenuto), in quanto i controricorrenti, a seguito dell'accertamento della validità dell'atto di compravendita del 16 maggio
2016, non hanno più alcun interesse ad una dichiarazione di simulazione dell'atto di compravendita con il quale nel febbraio 1989 Per_2
aveva trasferito l'Immobile a , come da domanda
[...] _1
pag. 33/45 riconvenzionale proposta solo in via subordinata nei tre gradi di giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale sostiene l'errata CO
applicazione del criterio della soccombenza in ordine all'attribuzione del rimborso delle spese di lite ex art.91 c.p.c. con riferimento alla domanda proposta nei suoi confronti in appello da (e ). Il motivo può ritenersi _1 Controparte_3
assorbito in quanto in questa sede le spese di ciascun grado del giudizio vanno liquidate applicando il criterio della soccombenza in modo riferito unitariamente all'esito finale della lite (Cass.n. n.13356/2021, n.6369/2013), incluse le spese del giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione ha rimesso a questa Corte.
4.
Va ricordato, quali antefatti ormai definitivamente accertati, che il complesso immobiliare ad uso residenziale sito in via Giambattista Morgagni n. 32, VA era inizialmente di proprietà del sig . Persona_2
Con atto notarile 8 febbraio 1989 il sig vendeva l'Immobile a Persona_2
, rappresentata dal legale rappresentante , “riservando a sé il _1 Testimone_1
diritto di abitazione sua vita natural durante” per Lit.136.000.000 (v. doc. 4 primo grado . Pt_1
All'epoca di tale prima cessione, deteneva il 98,44% del capitale Persona_2
di , tramite la società Golfetta Finanziaria di cui era amministratore e di cui _1
deteneva il 97,6% del capitale.
Sfogg poco dopo l'acquisto dell'immobile, tramite l'AU , il 23 Testimone_1
febbraio 1989 nominava suo procuratore speciale : Persona_2
“affinché in sua rappresentanza venda a chiunque anche a sé stesso e al prezzo e alle condizioni che riterrà opportuno i beni in
pag. 34/45 calce al presente descritti: … Fabbricato ad uso abitazione con il terreno sottostante e circostante e con quanto dentro vi si trovi, accessioni e pertinenze, sito in VA via Morgagni 32 (…)
La presente procura è irrevocabile perché rilasciata anche nell'interesse del mandatario ai sensi dell'art.1723 c.c.” (doc. 7 primo grado ). _1
La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di VA il 24 novembre _1
1990.
Nel corso della procedura fallimentare, Immobiliare EL di ON NE e
C. snc con provvedimento del GD 18 maggio 2001 acquistava la piena proprietà del
98,5% del capitale sociale della tramite aggiudicazione di quote della _1
fallita Golfetta Finanziaria s.r.l. controllante la , in occasione di una vendita _1
senza incanto tenutasi presso il Tribunale di VA, mentre le quote residue rimanevano intestate a membri della famiglia . Per_2
Il fallimento di si chiudeva con decreto del 30 settembre 2003 per integrale _1
riparto e , ritornata in bonis senza che fosse stato necessario liquidare tutti i _1
beni, manteneva la nuda proprietà dell'Immobile.
In data 16 maggio 2006 , in forza della procura speciale conferita il Persona_2
23 febbraio 1989, prima del fallimento di , e mai trascritta, vendeva l'immobile _1
a sé stesso con atto Rep. Notaio trascritto il 30 maggio 2006 (v. Parte_2
doc. a riassunzione). Pt_1
Contestualmente, riservava a sé il diritto reale di abitazione in ragione di 85/100 e costituiva, a titolo gratuito, a favore del figlio il diritto reale di CO
abitazione in ragione del 15/100, con diritto di accrescimento nel superstite.
pag. 35/45 Il prezzo di vendita veniva stabilito in €512.500,00 e le parti pattuivano quale modalità di pagamento del prezzo il trasferimento in proprietà alla , da parte di _1
, di una statua di “fanciullo guerriero bronzeo” affermata essere di CO
grande valore. Nell'atto di compravendita veniva esclusa la garanzia per vizi o mancanza di qualità della statuetta e veniva previsto che, per il caso di assenza di qualità per un valore superiore al 50% del prezzo dell'immobile, la venditrice _1
avrebbe potuto optare per il pagamento del prezzo in denaro, mediante pagamenti rateali senza interessi dell'importo massimo annuale di €25.000.
A conferma dell'autenticità della statua di “fanciullo guerriero bronzeo”, veniva prodotto certificato proveniente da di Monteforte, Christies Persona_6
Int.S.A. secondo cui detta statua poteva “…benissimo rientrare nel V secolo a.C. periodo greco tardo “severo”. (….) Particolarissimo oggetto di rara bellezza e valore inestimabile, necessita di un adeguato restauro per riportarlo allo splendore del suo tempo”.
Contestualmente all'atto di compravendita, conferiva al figlio Persona_2
procura a vendere l'immobile a terzi. CO
In forza di tale procura il 25 maggio 2006, sempre con atto a ministero del Notaio
vendeva l'Immobile ad per il Parte_2 CO Parte_6
prezzo di €137.000, riservando a sé ed al padre il diritto di abitazione già costituito con l'atto precedente, con patto di reciproco accrescimento del superstite (v. doc. b riassunzione). Pt_1
Il sig. decedeva il giorno successivo, 26 maggio 2006 (v. doc. 10 Persona_2
. Parte_7
5.
La Suprema Corte ha escluso che l'atto per cui è causa potesse essere qualificato quale donazione per la sproporzione tra le prestazioni collocate nel particolare pag. 36/45 contesto in cui era sia venditore e sia acquirente, con esclusione Persona_2
della volontà delle parti di obbligarsi a pagare il prezzo risultante da tale contratto, come ritenuto dalla Corte territoriale, sul presupposto che tale ragionamento rappresentava:
- una violazione della interpretazione letterale della pattuizione che doveva innanzitutto venire interpretata secondo il significato letterale del testo, dal quale risultava che le parti avevano inteso obbligarsi a pagare il prezzo pattuito. Il fondamentale canone di ermeneutica contrattuale di cui all'art.1362 c.c. non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n.21576/2019, n.14082/2020; n.10976/2023);
- l'attribuzione alla clausola, il cui senso era già chiaro in base alla formulazione letterale, del significato di una impropria dipendenza dal mero arbitrio dell'acquirente, mentre avrebbe dovuto essere ragionevolmente interpretata come diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di
€25.000,00 anziché a vanificare totalmente l'interesse del venditore ad ottenere la prestazione pattuita;
- una violazione degli altri criteri di ermeneutica contrattuale, quale quello di cui all'art. 1363 cc che impone di interpretare le clausole contrattuali, le une per mezzo delle altre;
quello di cui all'art. 1339 cc che, in caso di ambiguità della clausola, richiede di attribuire alla stessa il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto nonché quello di cui all'art. 1371 cc che, nel dubbio, prevede di adottare l'interpretazione che pag. 37/45 realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, escludendo l'interpretazione adottata secondo cui una delle parti avrebbe potuto invocare il patto per dilatare a dismisura il tempo del proprio adempimento;
- una violazione alla regola di ricercare la comune intenzione dei contraenti da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, nel rispetto anche dell'art.1366 cc, escludendo interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti intendono tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass.7927/2017).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che, interpretata la comune volontà dei contraenti nel senso di prevedere l'effettivo sorgere di un obbligo di pagamento del prezzo (€512.000,00), ancorché inferiore al valore dell'immobile alla data di alienazione di esso, il negozio non poteva ritenersi nullo posto che:
“la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed alla eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (Cass.9640/2013) ed ancora in tema di prezzo quale elemento essenziale della compravendita:
“non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore … può elevarsi a causa di nullità della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali”.
Ha ritenuto che pertanto si potesse configurare – qualora si ritenga presente un intento di liberalità - un negotium mixtum cum donatione, ossia un pag. 38/45 negozio traslativo a titolo oneroso in cui la differenza tra il prezzo effettivo e il valore di mercato del bene trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente oneroso (Cass.n.1153/2003; n.15045/2014).
6.
Tutto ciò premesso, vanno identificate ed esaminate le diverse questioni rimesse a questa Corte, quale Giudice del rinvio.
In relazione alla corretta interpretazione del contratto 16/5/2006, occorre fare riferimento al testo letterale di tale documento che, alla clausola 1, così dispone: “… il prezzo venne convenuto e si conferma in euro 512.500,00 … Ai sensi degli artt.
1180 e 1197 cc e con il consenso espresso dal signor quale parte Persona_2
acquirente, nonché quale procuratore era rappresentante della società venditrice, il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile viene corrisposto dal signor
tramite il trasferimento in proprietà della società venditrice di una CO
statua…attualmente in proprietà del sig. ” (v. doc. 6 primo Persona_8 _1
grado). Tale contratto prosegue con la previsione delle conseguenze in caso di definitiva sottrazione della materiale e giuridica disponibilità del bene in questione, postosi in tal caso la società venditrice avrebbe avuto diritto a percepire il pagamento del prezzo in denaro tramite la corresponsione di rate annuali senza interessi dell'importo non superiore di € 25.000,00, da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno (clausola 1 lett. b, doc. 6 primo grado). _1
Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'appello con la sentenza cassata ed in adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte, dunque, la comune intenzione delle parti contraenti, quale risultante da una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, non era quella di subordinare il pagamento del prezzo al mero arbitrio pag. 39/45 dell'acquirente, essendo, bensì, “diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di euro 25.000,00 e non già a vanificare totalmente l'interesse di questi ad ottenere la prestazione pattuita”
(v. pag. 16 sentenza Cass.).
Sostiene, sul punto, Sfogg che questa Corte potrebbe rivedere l'interpretazione del contratto, posto che tale aspetto “…è tipico accertamento in fatto riservato al Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (tra altre, Cass. n. Co 10745/2022) …”, come affermato dalla stessa (v. pag. 13 sentenza Cass.).
In realtà, tale affermazione, pur contenuta nella sentenza del giudice di legittimità, va inserita nel suo contesto, essendo finalizzata a quella valutazione preliminare volta a circoscrivere i presupposti per la ricorribilità in Cassazione dei motivi aventi ad oggetto la violazione delle regole ermeneutiche, possibile qualora siano indicati i modi e per quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. E, nel caso di specie, la SC ha ritenuto che il ricorso avesse rispettato tali presupposti (v. pag. 14 sentenza Cass.) di talché ne ha ravvisato l'ammissibilità.
Pertanto, va fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare pag. 40/45 gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr.
Cass.7091/22; 28734/22; 24357/23).
E questa Corte, alla luce delle norme e dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.26111/2023, ritenute inammissibili le istanze istruttorie in quanto in parte irrilevanti e in parte documentali, considerate complessivamente le circostanze in fatto come sopra delineate, non può che confermare come l'atto di compravendita stipulato a ministero Notaio dott. in data 16 maggio 2006 si inquadri Parte_2
nell'ambito di un negotium mixtum cum donatione.
Infatti, il sig. ha redatto le clausole contrattuali dell'atto di Persona_2
compravendita del 16 maggio 2006 che, secondo il loro tenore letterale, esprimono la volontà di concludere un contratto a titolo oneroso, con il fine di trasferire la proprietà del bene a sé stesso a condizioni di particolare favore. Ciò è avvenuto in considerazione della validità della procura ricevuta.
Ai fini della validità del negozio, sono irrilevanti l'eventuale intenzione soggettiva di non adempiere all'obbligazione assunta di pagamento del prezzo e l'impossibilità per di promuovere avverso qualunque azione risarcitoria per _1 Persona_2
una sua responsabilità come mandatario.
L'obbligazione di pagare il prezzo era giuridicamente vincolante e, ove il figlio ed eventuali altri eredi avessero accettato l'eredità di CO Per_2
il debito avrebbe fatto parte dell'asse ereditario e si sarebbe trasferito agli
[...]
eredi.
Dalla qualifica del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 come a titolo oneroso, consegue la validità della sua stipula, in quanto rientrante nei limiti della procura conferita da a . _1 Persona_2
pag. 41/45 7.
Occorre a questo punto rivalutare le residue domande proposte dalle parti, alla luce del valido acquisto della piena proprietà dell'Immobile da parte di Persona_2
avvenuto con l'atto di compravendita del 16 maggio 2006:
- , titolare, come accertato, del diritto di piena proprietà Persona_2
sull'Immobile, in data 16 maggio 2006 con atto notarile ed alla presenza di testimoni ha validamente costituito e donato a il diritto di abitazione CO
sull'Immobile in ragione di 15/100, riservando a sé la quota di 85/100 con diritto di accrescimento in favore del superstite. Non si tratta di una cessione di parte del diritto di abitazione bensì della sua costituzione ex novo, atto che all'evidenza Per_2
aveva il potere di compiere in quanto pieno proprietario. Di conseguenza,
[...]
deve accogliersi la domanda di accertamento del diritto di abitazione sull'immobile proposta da , in capo al quale si è concentrato il diritto di abitazione CO
a seguito della morte del padre, e devono rigettarsi le domande proposte da nei _1
suoi confronti di accertamento dell'occupazione illegittima dell'Immobile, di ordine di consegna e rilascio e di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
- , titolare, come accertato, del diritto di piena proprietà Persona_2
sull'Immobile, in data 16 maggio 2006 ha validamente conferito a CO
procura a vendere l'Immobile a terzi e conseguentemente è valido l'atto stipulato da in rappresentanza di in data 25 maggio 2006, CO Persona_2
con il quale ha venduto ad la proprietà dell'Immobile, gravata dal diritto Parte_1
di abitazione spettante in ragione di 85/100 a e di 15/100 a Persona_2
con reciproco diritto di accrescimento. Deve pertanto accogliersi la CO
domanda di accertamento della proprietà, in capo alla società , Parte_1
dell'Immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32 e rigettarsi la domanda di rivendica dell'Immobile proposta da _1
pag. 42/45 - In conseguenza dell'accertata validità degli atti stipulati a ministero del Notaio dott.
, deve rigettarsi le domanda di accertamento della sua Parte_2
responsabilità professionale e la conseguente richiesta risarcitoria.
- Il Notaio è stato autorizzato a chiamare in causa le proprie compagnie Parte_2
assicuratrici le quali, intervenendo, hanno confermato l'operatività della polizza;
- Infine, si dà atto che è passato in giudicato l'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo a di cui alla sentenza di primo Controparte_3
grado, mai impugnata sul punto, e si conferma la valutazione di tardività delle domande proposte da e in primo grado nella memoria ex _1 Controparte_3
art.183 VI comma n.1 c.p.c..
8. Sulle spese di lite
In merito al regolamento delle spese processuali, nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento all'esito unitario finale della causa (v. Cass. n. 13356 del 18/05/2021).
Pertanto, va condannata a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio nei _1
confronti di tutte le parti, secondo la regola della soccombenza, tenuto conto dei valori medi. non ha impugnato la sentenza del Tribunale di Controparte_3
VA nella parte in cui ha dichiarato la carenza della sua legittimazione ad agire e tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato, per cui la stessa è tenuta, in solido con solamente a rifondere le spese del primo grado di giudizio. _1
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicato lo scaglione
“indeterminabile di complessità alta”, in base alle fasi effettivamente svolte in ciascun grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione di Pt_2
pag. 43/45 e in Parte_2 Parte_3 Controparte_4
questo giudizio di rinvio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
I. Rigetta le domande proposte da nei confronti di , di _1 Parte_1
e del Notaio CO Parte_2
II. Accerta la titolarità, in capo a , del diritto di abitazione CO
nell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32;
III. Accerta la titolarità del diritto di proprietà in capo alla società Parte_1
dell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32, in forza della compravendita del 25.05.2006 a rogito del Notaio di VA, Parte_2
gravato dal diritto reale di abitazione in favore di , di cui al CO
punto precedente;
IV. Condanna alla rifusione delle spese legali: Controparte_1
- Per il giudizio di primo grado, ferma la solidarietà con
[...]
a favore di , Parte_5 CO Pt_1
, che si liquidano, per
[...] Parte_2 Parte_3
ciascuno, in €16.500,00 per compenso professionale, oltre a € 1.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Per il secondo grado a favore di , , CO Parte_1 [...]
che si liquidano, per Parte_2 Parte_3
ciascuno, in €9.991,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 44/45 - Per il grado avanti alla Corte di cassazione a favore di , CO
, , che Parte_1 Parte_2 Parte_3
si liquidano, per ciascuno, in €7.655,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Per il giudizio di rinvio, a favore di e di , che CO Parte_1
si liquidano, per ciascuno, in €9.991,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
V. Pone in via definitiva a carico di le spese della CTU esperita in _1
primo grado, ferma la solidarietà con Parte_5
[...]
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 45/45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2229/2023 e 2230/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 2229/2023 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.PA GN, attrice in riassunzione e
(C.F. , partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
), P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellagamba, Marco De
Cristofaro e Francesco Mercurio;
(C.F. ), CO C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierantonio Basso;
convenuti costituiti in riassunzione
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_5
assuntori del rischio derivante dalla polizza n. 1598760, con sede in
Londra (UK), Lime Street e sede secondaria per l'Italia in Milano, Corso
Garibaldi n. 86; con sede in Bruxelles (BE), Controparte_4
Place du Champ de Mars n.
5 - Bastion Tower e sede secondaria per l'Italia in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. ); P.IVA_6
convenuti contumaci in riassunzione
Nella causa civile R.G. 2230/2023, riunita alla causa RG2229/2023
(C.F. , partita IVA Controparte_1 P.IVA_2
), P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellagamba, Marco De
Cristofaro e Francesco Mercurio attrice in riassunzione
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.PA GN,
(C.F. ), CO C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierantonio Basso;
convenuti costituiti in riassunzione
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_5
nonché C.F. ), Controparte_4 P.IVA_6
convenuti contumaci in riassunzione del giudizio di rinvio
pag. 2/45 Oggetto: Giudizio di rinvio in base alla sentenza della Corte di Cassazione
n.26111/2023 pubblicata il 7 settembre 2023 che ha disposto la cassazione della sentenza n.1789/2017 emessa il 31 agosto 2017 (Collegio I sez.: dott.Daniela
Bruni, dott.Paola Di Francesco, dott. ). Persona_1
CONCLUSIONI:
Per parte AT LTD
1 Quale attrice in riassunzione nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al Sig. in Persona_2
data 23.02.1989;
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
pag. 3/45 in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione, e per l'effetto così giudicare: nel merito
- confermare l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1309/2012 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di Pt_1
secondo grado e riproposte nell'atto di citazione in riassunzione, rigettare tutte le domande proposte da ) Pt_4 Controparte_3
nell'atto di appello notificato ad il 25.07.2012 perché del tutto Pt_1
infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel procedimento di secondo grado e nell'atto di citazione in riassunzione (con conseguente accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà in capo alla società dell'immobile per cui è causa Pt_1
sito in VA, Via Morgagni n. 32, in forza della compravendita del
25.05.2006 a rogito del Notaio di VA rep. 67010 - Parte_2
racc. 24473);
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal Giudice Pt_1
Istruttore di primo grado. Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della pag. 4/45 comparsa di risposta depositata da il 28.06.2007 con i testi ivi Parte_1
indicati su tutti i capitoli , residente in [...]
4; , residente in [...]; residente in Testimone_2 Testimone_3
ON (PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con Persona_3
studio in VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
1)“Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni S.p.a.”;
pag. 5/45 5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società
pag. 6/45 risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto dell'Immobile di cui è causa, _1 Persona_2
giusta compravendita dell'8 febbraio 1989 a rogito del notaio di Per_3
VA: i documenti oggetto dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie – per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di Pt_1
“Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo
1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
[...]
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Procura Per_4
della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo
Golfetto”, con i testi dott. con studio in VA, Via Tirana n. 25 Persona_4
e dott. con studio in VA, Via Rezzonico n. 6”. Testimone_4
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario) per i motivi esposti in prima, seconda e terza memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c. di primo grado e da ultimo richiamati con l'atto di citazione del presente giudizio di rinvio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari (o in ogni caso di compensi ex D.M.
140/2012) per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di cassazione;
pag. 7/45 2. quale convenuta in riassunzione nel giudizio di rinvio R.G. 2230/2023
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al Sig. in data Persona_2
23.02.1989; e
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonché con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, oltre a esaminare le domande ed eccezioni riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio) da _1
con l'atto di citazione in rinvio notificato il 06.12.2023, e per l'effetto così giudicare:
pag. 8/45 Nel rito, in via preliminare,
1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello (e dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) ex art. 163, n.3 e n.4 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1, pagine 16-25 della parte in diritto comparsa di risposta e costituzione in appello di e riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in Parte_1
riassunzione;
Nel rito, in via subordinata,
1. dichiarare che la qualifica di permuta attribuita a pag. 43 dell'atto di citazione in appello di (e riproposta da Pt_4 Controparte_3
con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. _1
2230/2023), al contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e _1
integra domanda nuova e come tale inammissibile in Persona_2
appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (e nel presente giudizio di rinvio) per i motivi esposti al paragrafo 3, pagine 35-38 e al paragrafo 4 della parte in diritto della comparsa di costituzione in appello di (e Parte_1
riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione);
2. in accoglimento delle eccezioni, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello di (e riproposte con il Parte_1
presente atto) dichiarare l'inammissibilità delle seguenti domande nuove tardivamente proposte in primo grado e riproposte in appello dalle attrici (e riproposte da con l'atto di citazione in _1
riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023), rispetto alle quali la convenuta appellata non ha accettato e non accetta il Pt_1
contraddittorio:
pag. 9/45 a) l'azione per l'annullabilità ai sensi dell'art.1395 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
b) l'azione di nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. e 1470 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
c) l'azione di accertamento di inesistenza del diritto conferito al procuratore con la procura in data 23 febbraio 1989 conferita da _1
a ; Persona_2
d) l'azione per la dichiarazione di inopponibilità ai terzi della procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a per la sua _1 Persona_2
mancata trascrizione;
3. dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 346
c.p.c. delle domande non riproposte e coltivate dalle attrici appellanti in grado di appello (né da con l'atto di citazione in riassunzione del _1
giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) per i motivi esposti al paragrafo 12, pagine 70-75 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta in appello di e riproposti con la comparsa di Parte_1
costituzione e risposta in riassunzione;
Nel merito, in via principale
1. confermare la sentenza n. 1309/12 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni proposte anche in via riconvenzionale da Parte_1
nella comparsa di costituzione e risposta in appello (e riproposte da con atto di citazione per la riassunzione del giudizio di Parte_1
rinvio R.G. 2229/2023 e con il presente atto), rigettare tutte le domande proposte da e nell'atto d'appello notificato _1 Controparte_3
ad il 25 luglio 2012 (e riproposte da con l'atto di Pt_1 _1
pag. 10/45 citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata
1. nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non Persona_2
abbia validamente acquistato il titolo di proprietà sull'immobile di cui è causa sito in VA, via Morgagni 32, in forza della compravendita con del 16 maggio 2006: _1
(i) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra e a rogito del notaio Persona_2 _1 [...]
in data 8 febbraio 1989 n. rep. 9318 e, per l'effetto, Per_3
(ii) accertare e dichiarare che era rimasto titolare Persona_2
del diritto di proprietà sull'immobile di cui è causa sino alla data della compravendita a rogito notaio di VA del 25 Parte_2
maggio 2006 con la quale tale diritto di proprietà è stato validamente trasferito in capo ad Parte_1
In ogni caso
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal Giudice Pt_1
Istruttore di primo grado.
pag. 11/45 Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della comparsa di risposta depositata da il 28.06.2007 con i testi ivi indicati su tutti i Parte_1
capitoli , residente in [...]; Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]; residente in [...]
[...] Testimone_3
(PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con studio in Persona_3
VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
1) “Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s.”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte pag. 12/45 di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni s.p.a.”;
5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
pag. 13/45 Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto _1 Persona_2
dell'Immobile di cui è causa, giusta compravendita dell'8 febbraio
1989 a rogito del notaio di VA: i documenti oggetto Per_3
dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie
– per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di
Pt_1
10) “Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo 1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Persona_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo Golfetto”, con i testi dott. con studio in VA, Via Tirana n. 25 e Persona_4
dott. con studio in VA, Via Rezzonico n. 6”. Testimone_4
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario e con atto di citazione in rinvio introduttivo del presente giudizio) per i motivi esposti in prima, seconda e terza pag. 14/45 memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di primo grado da intendersi qui richiamati e trascritti.
CONCLUSIONI per parte Controparte_1
convenuta nel giudizio R.G n. 2229/2023 e attrice e riassumente nel giudizio R.G n. 2230/2023
Piaccia a codesta ecc.ma Corte di appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di VA N. 1309/2012, resa inter partes nel giudizio rubricato
R.G. 1651/2007 e pubblicata il 10.5.2012: nel merito: previa corretta ricognizione dei limiti del vincolo discendente dalla pronuncia di annullamento al Giudice del rinvio, con particolare riguardo alle ipotesi di cassazione “per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale”, e previo riconoscimento dell'infondatezza dell'eccezione di tardività delle domande di nullità ed annullamento proposte da _1
e rimaste assorbite in appello (eccezione peraltro strutturalmente infondata per ciò che attiene alle domande di nullità), accogliere le domande avanzate da contrariis reiectis, e nello specifico: _1
1) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, nei confronti di _1
dell'atto (ovvero annullare l'atto) di compravendita rogato dal notaio Dr. in data 16.5.2006, n. 66972 Rep. e 24446 Racc., tra le Parte_2
parti cedente, e , acquirente, avente ad _1 Persona_2
oggetto il seguente immobile: Fabbricato ad uso abitazione, con terreno sottostante e circostante, sito in Comune di VA, Via Giambattista
Morgagni n. 32, e così censuariamente identificato: Comune di VA,
Catasto Urbano, Sezione F, Foglio 6, Mappale n.ro 322, Via Giambattista
Morgagni n. 32, p. S1 - T -1, Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 4, Vani 20, R.C. Euro
pag. 15/45 5.422,80. Con area coperta e scoperta così censita: Comune di VA,
Catasto Terreni, Foglio 90, Mappali nn.: 209 e 210;
2) in via consequenziale ed ineluttabile, accertare e dichiarare la nullità, ed inefficacia nei confronti di dell'atto (ovvero annullare l'atto) di _1
donazione di , così realisticamente qualificato l'atto, Persona_2
rogato dal notaio Dr. in data 16.5.2006, n. 66972 Rep. e Parte_2
24446 Racc., costitutivo del diritto reale di abitazione sull'immobile attribuito, in ragione di 15/100, con diritto di accrescimento, al signor
, riservati per sé, da parte del signor , CO Persona_2
85/100 del predetto diritto;
3) sempre in via consequenziale, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, inefficacia, nei confronti di dell'atto (ovvero annullare _1
l'atto) di compravendita rogato dal notaio Dr. in data Parte_2
25.5.2006, n. 66972 Rep. e 24446 Racc., tra le parti , Persona_2
cedente, ed acquirente, avente ad oggetto il seguente Parte_1
immobile: Fabbricato ad uso abitazione, con terreno sottostante e circostante, sito in Comune di VA, Via Giambattista Morgagni n. 32, e così censuariamente identificato: Comune di VA, Catasto Urbano,
Sezione F, Foglio 6, Mappale n.ro 322, Via Giambattista Morgagni n. 32, 3
p. S1 - T -1, Z.C. 1, Cat. A/2, Classe 4, Vani 20, R.C. Euro 5.422,80. Con area coperta e scoperta così censita: Comune di VA, Catasto Terreni,
Foglio 90, Mappali nn.: 209 e 210;
4) per l'effetto, anche in conseguenza della domanda giudiziale di rivendicazione che s'è proposta e previo rigetto della riproposta domanda di simulazione assoluta riproposta da e da , Parte_1 Persona_2
accertare e dichiarare che l'immobile risulta di esclusiva e piena proprietà
pag. 16/45 di senza essere gravato da diritti reali o personali d'abitazione a _1
favore di terzi e, conseguentemente, dichiararsi che il suddetto immobile è illegittimamente occupato dal signor ed ordinarsi che lo CO
stesso venga rilasciato e consegnato a libero e sgombro da _1
persone e cose;
5) conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
VA di eseguire le annotazioni di legge dell'emananda sentenza, a margine delle trascrizioni dei relativi atti in precedenza indicati. Si chiede altresì, per quanto possa occorrere, la conferma del decreto 3.5.2007, emesso fuori udienza, dal Giudice istruttore – su «Ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. ovvero per provvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c.» avanzato (anche) da – «di sequestro _1
giudiziario della statua raffigurante un fanciullo guerriero bronzeo con
“capigliatura a lumachella”, descritta nell'atto di compravendita 16.5.2006, rep. 66972 notaio e la nomina a custode di »; Parte_2 Persona_5
in via consequenziale di merito: condannarsi e , ciascuno per quanto di Parte_1 CO
rispettiva ragione, a restituire a quanto pagato in esecuzione _1
della sentenza di primo grado (docc. a ÷ d), in relazione al capo relativo alle spese legali;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
in via istruttoria;
- ordinarsi ad , ex art. 210 c.p.c., la produzione dei seguenti Parte_1
documenti: statuto e certificato soci di , con evidenza delle Parte_1
eventuali variazioni intervenute fra il 16.5.2006 e la data di emissione della pag. 17/45 sentenza di primo grado, disponendo altresì CTU volta a verificare l'autenticità dei documenti prodotti dai convenuti appellati;
- ammettersi la prova testimoniale sul seguente capitolo (da leggersi in forma interrogativa, preceduto da “vero che”):
Cap. 1: il doc. 4 dell'allegazione probatoria del Sig. che CO
si esibisce, costituito da foglio recante l'intestazione ISs e l'indicazione della Dr.ssa di Monteforte e la seguente Persona_6
affermazione conclusiva – “particolarissimo oggetto di rara bellezza e valore inestimabile, necessita di un adeguato restauro per riportarlo allo splendore del suo tempo” – è stato redatto da persona diversa dalla Dr.ssa di Monteforte e l'intestazione della carta utilizzata è Persona_6
diversa da quella di ISs. (Testimoni la Dr.ssa di Persona_6
Monteforte e la Dr.ssa . VA - Venezia, 12 Persona_7
dicembre 2024 Avv. Marco Bellagamba Avv. Prof. Marco De Cristofaro
Avv. Francesco Mercurio (anche per i Colleghi)
CONCLUSIONI per RT Per_2
1. nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023 notificato da Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
- la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di
VA rilasciata da Sfogg al Sig. in data 23.02.1989; e Persona_2
pag. 18/45 - il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1 CP_3
) esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla
[...]
medesima Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte
d'Appello di Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla Suprema Corte) da con comparsa di costituzione e Parte_1
risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonchè quelle riproposte da con comparsa di costituzione e CO
risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, e per l'effetto così giudicare: nel merito
- confermare l'accertamento contenuto nella sentenza n. 1309/2012 del
Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di secondo grado e riproposte Pt_1
nell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. del 06.12.2023 (nonché per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni formulate anche in via riconvenzionale da nella comparsa di costituzione di secondo grado e CO
riproposte nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), rigettare tutte le domande proposte da e _1 Controparte_3
nell'atto di appello notificato ad (e ad ) il Pt_1 CO
25.07.2012 (e riproposte da con l'atto di citazione in riassunzione del _1
pag. 19/45 giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel procedimento di secondo grado e nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione (con conseguente accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà in capo alla società dell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni Pt_1
n. 32, in forza della compravendita del 25.05.2006 a rogito del Notaio di VA rep. 67010 - racc. 24473, ed in ogni caso dichiarando Parte_2
che il deducente : CO
(i) è titolare del diritto di abitazione sull'Immobile per cui è causa in forza degli atti di disposizione compiuti dal signor Persona_2
con i rogiti del Notaio in data 16 maggio 2006, rep. 66972 Parte_2
– racc. 24446 ed in data 25 maggio 2006 rep. 67010 – racc. 24473; e
(ii) non è tenuto in alcun modo al pagamento in favore delle parti appellanti nel giudizio di secondo grado - e _1 CP_3
- delle spese di lite dei precedenti gradi del giudizio di
[...]
merito, né delle spese della CTU svolta).
- con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori;
2. nel giudizio di rinvio R.G. 2230/2023 notificato da _1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale Giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per quanto occorrer possa in conferma della sentenza n. 1309/2012 resa dal Tribunale di VA in data 20.04.2012 e depositata il 10.05.2012 (e fermo il passaggio in giudicato delle statuizioni relative a:
pag. 20/45 - la piena efficacia nel maggio 2006 della procura a vendere l'Immobile di VA rilasciata da Sfogg al signor Persona_2
in data 23.02.1989; e
- il rigetto di tutte le domande risarcitorie proposte da e _1
) Controparte_3
esaminare nel rispetto dei principi di diritto statuiti dalla medesima
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26111/2023 pubblicata in data 07.09.2023 (che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n. 1789/2017 depositata il 31.08.2017 emessa nel giudizio di secondo grado R.G. 1868/2012), le domande, le eccezioni e le difese tutte riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio in concreto disposto dalla
Suprema Corte) da con comparsa di costituzione CO
e risposta in appello depositata in data 29.11.2012 e con il presente atto, oltre a esaminare le domande ed eccezioni riproposte (nei limiti consentiti dal rinvio) da con l'atto di citazione in rinvio del 06.12.2023 e per _1
l'effetto così giudicare:
Nel rito, in via preliminare,
1 dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello (e dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) ex art. 163,
n.3 e n.4 c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo 1, pagine 16-25 della parte in diritto comparsa di risposta e costituzione in appello di CO
e riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
Nel rito, in via subordinata,
1 dichiarare che la qualifica di permuta attribuita a pag. 43 dell'atto di citazione in appello di e (e riproposta da _1 Controparte_3 _1
con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G.
pag. 21/45 2230/2023), al contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e _1 Per_2
integra domanda nuova e come tale inammissibile in appello ai
[...]
sensi dell'art. 345 c.p.c. (e nel presente giudizio di rinvio) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello di (e CO
riproposti con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione);
2 in accoglimento delle eccezioni, formulate nella comparsa di costituzione e risposta in appello di (e riproposte con la comparsa di CO
costituzione e risposta in riassunzione) dichiarare l'inammissibilità delle seguenti domande nuove tardivamente proposte in primo grado e riproposte in appello dalle attrici (e riproposta da con l'atto di citazione in _1
riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023), rispetto alle quali il convenuto appellato non ha accettato e non accetta il CO
contraddittorio:
a. l'azione per l'annullabilità ai sensi dell'art. 1395 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
b. l'azione di nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. e 1470 c.c. del contratto concluso il 16 maggio 2006 tra e;
_1 Persona_2
c. l'azione di accertamento di inesistenza del diritto conferito al procuratore con la procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a;
_1 Persona_2
d. l'azione per la dichiarazione di inopponibilità ai terzi della procura in data 23 febbraio 1989 conferita da a per _1 Persona_2
la sua mancata trascrizione;
3 dichiarare la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 346 c.p.c. delle domande non riproposte e coltivate dalle attrici appellanti in grado di appello (né da con l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di _1
pag. 22/45 rinvio R.G. 2230/2023) per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta in appello di e riproposti con la comparsa di CO
costituzione e risposta in riassunzione;
Nel merito, in via principale
1 confermare la sentenza n. 1309/12 del Tribunale di VA e comunque, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande e/o delle eccezioni proposte anche in via riconvenzionale da nella comparsa CO
di costituzione e risposta in appello (e riproposte da con CO
la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione), rigettare tutte le domande proposte da e nell'atto d'appello _1 Controparte_3
notificato ad il 25 luglio 2012 (e riproposta da con CO _1
l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di rinvio R.G. 2230/2023) perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata
1 nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non abbia Persona_2
validamente acquistato il titolo di proprietà sull'immobile di cui è causa sito in VA, via Morgagni 32, in forza della compravendita con _1
del 16 maggio 2006:
[...]
(i) accertare e dichiarare l'invalidità, nullità ed inefficacia per simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato tra e Persona_2
a rogito del notaio in data 8 febbraio 1989 _1 Persona_3
n. rep. 9318 e, per l'effetto,
(ii) accertare e dichiarare che era rimasto titolare del Persona_2
diritto di proprietà sull'immobile di cui è causa sino alla data dell'atto a rogito notaio di VA del 16 maggio 2006 con il quale è stato Parte_2
validamente costituito il diritto di abitazione in capo ad;
CO
pag. 23/45 In ogni caso
1 dichiararsi che il deducente non è tenuto in alcun modo CO
al pagamento in favore delle parti appellanti nel giudizio di secondo grado -
e - delle spese di lite dei precedenti gradi del _1 Controparte_3
giudizio di merito, né delle spese della CTU svolta;
2 con vittoria di competenze e spese di tutti i gradi del giudizio sinora celebrati, incluso quello di cassazione, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori.
nel giudizio di rinvio R.G. 2229/2023, nonché nel riunito giudizio di rinvio
R.G. 2230/2023
In via istruttoria
Si insiste per l'accoglimento delle richieste in via istruttoria formulate in primo grado in sede di comparsa di costituzione e risposta e memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. di non accolte dal CO
Giudice Istruttore di primo grado.
Si insiste particolarmente per l'accoglimento della prova per testi sui capitoli di prova formulati dal n. 1 al n. 9 della comparsa di risposta depositata dal signor il 28.06.2007 con i testi ivi indicati CO
su tutti i capitoli , residente in [...]; Testimone_1
, residente in [...]; residente in Testimone_2 Testimone_3
ON (PD), Via Marconi n. 67 e il Notaio con Persona_3
studio in VA, Via degli Scrovegni n. 1/3. Tali capitoli, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono formulati nel rispetto dei principi posti dall'art. 244 c.p.c. e ss. e non attengono a circostanze che necessitino di prova scritta ad substantiam e/o ad probationem.
pag. 24/45 1) “Vero che l'8 febbraio 1989, giorno in cui è stato stipulato il contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa, il legale rappresentante della società _1
rag. era cugino di secondo grado del
[...] Testimone_1 Per_2
”;
[...]
2) “Vero che era amministratore unico e socio di Persona_2
maggioranza della Golfetto Finanziaria s.r.l., a sua volta socia di maggioranza e di controllo della;
_1
3) “Vero che appariva ai terzi come l'effettivo Persona_2
titolare e gestore di tutte le società all'epoca al medesimo facenti capo, direttamente o indirettamente, quali Golfetto _1
Finanziaria s.r.l., Valnova Delta Po s.a.s”;
4) “Vero che , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui Persona_2
perfezionava l'atto di cessione a Sfogg dell'Immobile di cui è causa era esposto a pretese e rivendicazioni creditizie a vario titolo da parte di terzi tra i quali la società M. G. Braibanti s.pa., socia della
Golfetto s.p.a. e la Società Italiana Cauzioni S.p.a.”;
5) “Vero che in persona del suo amministratore unico, _1
rag. , alla data dell'8 febbraio 1989 in cui acquistava Testimone_1
da l'Immobile di cui è causa era a conoscenza Persona_2
della precaria situazione finanziaria e debitoria del Persona_2
di cui al precedente cap. 4”;
6) “Vero che dava istruzioni all'amministratore di Persona_2
Sfogg, , affinché la società si rendesse Testimone_1 _1
acquirente simulata dell'Immobile di cui è causa, perfezionando il relativo atto di compravendita in data 8 febbraio 1989 avanti il notaio pag. 25/45 di VA e la contestuale procura speciale a vendere Per_3
l'Immobile in data 23 febbraio 1989”;
7) “Vero che il corrispettivo previsto dall'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989 relativo all'Immobile di cui è causa non è mai stato versato dalla società acquirente al venditore _1
”; Persona_2
8) “Vero che tutte le spese, imposte e tasse relative all'atto di compravendita dell'8 febbraio 1989, avente ad oggetto l'Immobile di cui è causa rogato dal Notaio sono state versate Persona_3
e pagate da ”; Persona_2
9) “Vero che dopo la sottoscrizione del contratto con _1
in data 8 febbraio 1989 avente ad oggetto Persona_2
l'Immobile per cui è causa, non ha mai avuto la disponibilità materiale dell'Immobile suddetto che è sempre rimasta in capo a sino al decesso del medesimo”. Persona_2
Si insiste per l'accoglimento dell'istanza di ordinare a _1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili della suddetta società risalenti agli anni 1989-1990 e, comunque, delle scritture contabili che hanno registrato l'avvenuto pagamento del prezzo asseritamente pagato da a per l'acquisto dell'Immobile di cui è causa, _1 Persona_2
giusta compravendita dell'8 febbraio 1989 a rogito del notaio di Per_3
VA: i documenti oggetto dell'istanza risultano precisamente indicati, nei limiti della conoscibilità dell'istante, per cui la prova richiesta è pienamente ammissibile.
Si insiste – nel caso di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie – per l'ammissione del capitolo di prova n. 10, formulato a prova contraria a pag. 26/45 pag. 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di CP_2
:
[...]
10) “Vero che il doc. 16 che si rammostra al teste è la copia per estratto del libro giornalmastro di Sfogg relativo ai mesi febbraio – marzo 1989 allegato alle consulenze tecniche depositate dal dott.
negli anni 1990-1991 quale perito nominato dalla Persona_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA nei procedimenti penali correlati al fallimento delle società appartenenti al Gruppo Golfetto”, con i testi dott. con studio in Persona_4
VA, Via Tirana n. 25 e dott. con studio in Testimone_4
VA, Via Rezzonico n. 6”.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie riproposte in sede di appello (pagg. 4 e 5 atto di appello in secondo grado avversario e con atto di citazione in rinvio introduttivo del presente giudizio) per i motivi esposti in prima, seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di primo grado da intendersi qui richiamati e trascritti.
Ragioni della decisione
1.
La società e la società _1 Parte_5
con atto depositato il 14 febbraio 2007 convenivano in giudizio avanti
[...]
al Tribunale di VA la società , il sig. e il Notaio Parte_1 CO
Parte_2
Le attrici rivendicavano la proprietà del complesso immobiliare ad uso residenziale, di rilevante valore, sito in via Giambattista Morgagni n. 32, VA
(di seguito, “l'Immobile”) e chiedevano al Tribunale di VA di dichiarare che l'Immobile fosse di esclusiva e piena proprietà della società e non _1
pag. 27/45 gravato da diritti reali o personali di abitazione a favore di terzi. Chiedevano inoltre di accertare l'illegittimità dell'occupazione dell'Immobile da parte del sig. e di ordinare la sua consegna, libero e sgombero da CO
persone e cose.
Le attrici proponevano a tal fine domanda di accertamento della nullità ed inefficacia nei propri confronti dei seguenti atti, tutti rogitati dal Notaio dott. Parte_2
- l'atto di compravendita datato 16 maggio 2006 con il quale Per_2
– in forza della procura speciale a vendere a lui rilasciata da
[...]
in data 23 febbraio 1989 – alienava a sé stesso la nuda proprietà _1
dell'immobile. Le attrici allegavano che la compravendita dissimulerebbe una donazione e pertanto sarebbe stata stipulata da Persona_2
eccedendo i poteri a lui conferiti da;
_1
- l'atto di donazione del diritto reale di abitazione in ragione di 15/100 in favore di , stipulato in pari data, per la non CO
trasmissibilità dei diritti di abitazione;
- l'atto di compravendita del medesimo immobile rogitato in data 25 maggio 2006 tra quale procuratore speciale di CO Per_2
(venditore) e (acquirente), nullo ed inefficace in
[...] Parte_1
conseguenza della nullità ed inefficacia del primo atto.
Le attrici proponevano inoltre domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
Il Notaio veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria Parte_2
Compagnia assicuratrice, la quale si costituiva a sua volta, aderendo alla prospettazione del proprio assistito.
pag. 28/45 Il Tribunale di VA con sentenza n.1309/2012, dichiarava la carenza di legittimazione ad agire di e rigettava le domande Parte_5
proposte da , pronunciandosi per la validità ed efficacia degli atti di _1
compravendita e donazione sopra citati.
La predetta sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d'Appello di Venezia da e da Si costituivano nel giudizio di _1 Controparte_3
impugnazione tutti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale.
Con sentenza n.1789/2017 pubblicata il 31 agosto 2017, la Corte d'Appello di
Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, accertava che la compravendita rogata dal Notaio dott il 16 maggio 2006 tra le parti Parte_2 _1
(cedente, rappresentata da ) e
[...] Persona_2 Persona_2
(acquirente) dissimulava una donazione e per l'effetto dichiarava la nullità ed inefficacia del trasferimento della proprietà dell'Immobile, in quanto esulava dai poteri del rappresentante. Conseguentemente, accertava la nullità ed inefficacia dell'atto di compravendita rogato in data 25 maggio 2006 tra Persona_2
(cedente, rappresentato da ) e (acquirente) avente CO Parte_1
ad oggetto il medesimo immobile.
In accoglimento delle domande proposte da , riconosceva il CO
diritto di abitazione a lui spettante.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia Controparte_1
e proponevano ricorso per Cassazione,
[...] Controparte_3
sostenendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa in errore di diritto nello statuire che avesse legittimamente disposto in favore del Persona_2
figlio, , del diritto di abitazione sull'immobile e nell'avere CO
pag. 29/45 negato la responsabilità del Notaio dott. Parte_2
e proponevano ricorso incidentale, sostenendo che CO Parte_1
la Corte di Appello di Venezia sarebbe incorsa in errore nell'interpretare il contratto di compravendita del 16 maggio 2006, qualificandolo come donazione, trattandosi invece di “negotium mixtum cum donatione”, come tale rientrante nei limiti dei poteri rappresentativi conferiti a dalla società Persona_2 _1
Le appellanti incidentali inoltre contestavano l'attribuzione di valore di giudicato esterno alla sentenza n.636/2001 della Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato la domanda di simulazione della compravendita intercorsa tra e nel febbraio 1989, essendosi il giudizio concluso Persona_2 _1
in rito.
lamentava inoltre l'errata applicazione del criterio della CO
soccombenza in ordine all'attribuzione del rimborso delle spese di lite, per essere stato condannato alla rifusione delle spese legali pur essendo rimasto pienamente vittorioso.
Con l'ordinanza n. 26111/2023 citata in epigrafe, la Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso incidentale di e , cassando la sentenza nella Pt_1 Per_2
parte in cui interpretava il contratto di compravendita del 16 maggio 2006 qualificandolo come donazione, dichiarava assorbiti i restanti motivi e rinviava alla
Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione perché provvedesse, in applicazione delle norme e dei principi indicati in motivazione, e statuisse altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
2.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6 dicembre 2023, ha Parte_1
pag. 30/45 tempestivamente riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo per la conferma della sentenza del Tribunale di VA resa in data 20 aprile 2012 e chiedendo l'accertamento dell'intervenuto trasferimento della proprietà dell'Immobile in capo alla società in forza della compravendita del 25 Parte_1
maggio 2006, il rigetto di tutte le domande proposte da e la rifusione delle _1
spese di lite.
ha a sua volta riassunto il giudizio, instaurando il procedimento RG _1
2230/2023 che con decreto 7 maggio 2024 è stato riunito ad RG 2229/23, insistendo nelle domande di dichiarazione di nullità ed inefficacia degli atti di compravendita della nuda proprietà e di donazione del diritto di abitazione sull'immobile de quo e nelle conseguenti istanze anche risarcitorie.
Il sig. , costituitosi, ha aderito alla domanda di conferma della CO
sentenza del Tribunale di VA ed ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di abitazione sull'immobile, il rigetto delle domande proposte da nei propri _1
confronti e la rifusione delle spese di lite anche dei precedenti gradi di giudizio nonché delle spese di CTU.
Nonostante la regolarità della notifica, il dott. Assicuratori Parte_2 Parte_3
nonché non si
[...] Controparte_4 Controparte_3
sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
3.
Nella pronunzia citata in epigrafe la Suprema Corte ha enunciato i principi di diritto che devono trovare applicazione nella controversia in esame, tenuto conto che il giudizio di rinvio è “un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata” nel quale “non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma
pag. 31/45 operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (ex multis Cass. n. 24357 del 10/08/2023).
Ciò premesso, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, la Corte di legittimità ha ribadito che “la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto” (Cass. N.9640/2013)… non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore … può elevarsi a causa di nullità della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali” (v. pag. 17 sentenza Cass.).
La Corte, fatte tali premesse, riguardo al caso in esame ha affermato che “l'effettiva presenza di un prezzo pattuito tra le parti impedisce dunque l'attrazione dell'atto di autonomia dal raggio della compravendita al diverso versante della donazione, potendo semmai configurare – qualora ritenuto presente un intento di liberalità un negotium mixtum cum donatione, ossia un negozio traslativo a titolo oneroso (quindi, in quanto tale, rientrante nei limiti della procura conferita da a _1 Per_2
) in cui la differenza tra prezzo effettivo e valore di mercato del bene
[...]
trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente oneroso” (v. pag. 18 sentenza Cass.).
La Corte di legittimità ha rilevato come nel caso di evizione o di mancanza di qualità
pag. 32/45 della statua data in permuta, fosse previsto comunque il pagamento del prezzo, di talché l'interpretazione della Corte territoriale non aveva considerato appieno gli interessi perseguiti mediante il rilascio di una procura ampia ed irrevocabile a vendere anche a sé stesso, conferita da e . _1 Persona_2
La Corte, pertanto, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da e da , ritenendo superfluo l'esame degli altri motivi, CP_5 CO
che “perdono di immediata rilevanza decisoria, in quanto involgono questioni che potranno essere nuovamente esaminate in sede di rinvio e devono pertanto dichiararsi assorbiti” (v. pag. 19 sentenza Cass.).
In dettaglio, a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale promosso da e da sono assorbiti : Pt_1 CO
- il primo motivo di ricorso principale promosso da , poiché alla _1
validità del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 consegue il potere, in capo al proprietario , di costituire diritto di Persona_2
abitazione in capo al figlio;
CO
- Il secondo e il terzo motivo di ricorso principale promosso da , _1
poiché alla validità del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 consegue l'assenza di responsabilità in capo al Notaio rogante;
- Il secondo motivo di controricorso incidentale promosso da e il Pt_1
terzo motivo di controricorso incidentale promosso da CO
(di identico contenuto), in quanto i controricorrenti, a seguito dell'accertamento della validità dell'atto di compravendita del 16 maggio
2016, non hanno più alcun interesse ad una dichiarazione di simulazione dell'atto di compravendita con il quale nel febbraio 1989 Per_2
aveva trasferito l'Immobile a , come da domanda
[...] _1
pag. 33/45 riconvenzionale proposta solo in via subordinata nei tre gradi di giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale sostiene l'errata CO
applicazione del criterio della soccombenza in ordine all'attribuzione del rimborso delle spese di lite ex art.91 c.p.c. con riferimento alla domanda proposta nei suoi confronti in appello da (e ). Il motivo può ritenersi _1 Controparte_3
assorbito in quanto in questa sede le spese di ciascun grado del giudizio vanno liquidate applicando il criterio della soccombenza in modo riferito unitariamente all'esito finale della lite (Cass.n. n.13356/2021, n.6369/2013), incluse le spese del giudizio di legittimità, che la Corte di Cassazione ha rimesso a questa Corte.
4.
Va ricordato, quali antefatti ormai definitivamente accertati, che il complesso immobiliare ad uso residenziale sito in via Giambattista Morgagni n. 32, VA era inizialmente di proprietà del sig . Persona_2
Con atto notarile 8 febbraio 1989 il sig vendeva l'Immobile a Persona_2
, rappresentata dal legale rappresentante , “riservando a sé il _1 Testimone_1
diritto di abitazione sua vita natural durante” per Lit.136.000.000 (v. doc. 4 primo grado . Pt_1
All'epoca di tale prima cessione, deteneva il 98,44% del capitale Persona_2
di , tramite la società Golfetta Finanziaria di cui era amministratore e di cui _1
deteneva il 97,6% del capitale.
Sfogg poco dopo l'acquisto dell'immobile, tramite l'AU , il 23 Testimone_1
febbraio 1989 nominava suo procuratore speciale : Persona_2
“affinché in sua rappresentanza venda a chiunque anche a sé stesso e al prezzo e alle condizioni che riterrà opportuno i beni in
pag. 34/45 calce al presente descritti: … Fabbricato ad uso abitazione con il terreno sottostante e circostante e con quanto dentro vi si trovi, accessioni e pertinenze, sito in VA via Morgagni 32 (…)
La presente procura è irrevocabile perché rilasciata anche nell'interesse del mandatario ai sensi dell'art.1723 c.c.” (doc. 7 primo grado ). _1
La società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di VA il 24 novembre _1
1990.
Nel corso della procedura fallimentare, Immobiliare EL di ON NE e
C. snc con provvedimento del GD 18 maggio 2001 acquistava la piena proprietà del
98,5% del capitale sociale della tramite aggiudicazione di quote della _1
fallita Golfetta Finanziaria s.r.l. controllante la , in occasione di una vendita _1
senza incanto tenutasi presso il Tribunale di VA, mentre le quote residue rimanevano intestate a membri della famiglia . Per_2
Il fallimento di si chiudeva con decreto del 30 settembre 2003 per integrale _1
riparto e , ritornata in bonis senza che fosse stato necessario liquidare tutti i _1
beni, manteneva la nuda proprietà dell'Immobile.
In data 16 maggio 2006 , in forza della procura speciale conferita il Persona_2
23 febbraio 1989, prima del fallimento di , e mai trascritta, vendeva l'immobile _1
a sé stesso con atto Rep. Notaio trascritto il 30 maggio 2006 (v. Parte_2
doc. a riassunzione). Pt_1
Contestualmente, riservava a sé il diritto reale di abitazione in ragione di 85/100 e costituiva, a titolo gratuito, a favore del figlio il diritto reale di CO
abitazione in ragione del 15/100, con diritto di accrescimento nel superstite.
pag. 35/45 Il prezzo di vendita veniva stabilito in €512.500,00 e le parti pattuivano quale modalità di pagamento del prezzo il trasferimento in proprietà alla , da parte di _1
, di una statua di “fanciullo guerriero bronzeo” affermata essere di CO
grande valore. Nell'atto di compravendita veniva esclusa la garanzia per vizi o mancanza di qualità della statuetta e veniva previsto che, per il caso di assenza di qualità per un valore superiore al 50% del prezzo dell'immobile, la venditrice _1
avrebbe potuto optare per il pagamento del prezzo in denaro, mediante pagamenti rateali senza interessi dell'importo massimo annuale di €25.000.
A conferma dell'autenticità della statua di “fanciullo guerriero bronzeo”, veniva prodotto certificato proveniente da di Monteforte, Christies Persona_6
Int.S.A. secondo cui detta statua poteva “…benissimo rientrare nel V secolo a.C. periodo greco tardo “severo”. (….) Particolarissimo oggetto di rara bellezza e valore inestimabile, necessita di un adeguato restauro per riportarlo allo splendore del suo tempo”.
Contestualmente all'atto di compravendita, conferiva al figlio Persona_2
procura a vendere l'immobile a terzi. CO
In forza di tale procura il 25 maggio 2006, sempre con atto a ministero del Notaio
vendeva l'Immobile ad per il Parte_2 CO Parte_6
prezzo di €137.000, riservando a sé ed al padre il diritto di abitazione già costituito con l'atto precedente, con patto di reciproco accrescimento del superstite (v. doc. b riassunzione). Pt_1
Il sig. decedeva il giorno successivo, 26 maggio 2006 (v. doc. 10 Persona_2
. Parte_7
5.
La Suprema Corte ha escluso che l'atto per cui è causa potesse essere qualificato quale donazione per la sproporzione tra le prestazioni collocate nel particolare pag. 36/45 contesto in cui era sia venditore e sia acquirente, con esclusione Persona_2
della volontà delle parti di obbligarsi a pagare il prezzo risultante da tale contratto, come ritenuto dalla Corte territoriale, sul presupposto che tale ragionamento rappresentava:
- una violazione della interpretazione letterale della pattuizione che doveva innanzitutto venire interpretata secondo il significato letterale del testo, dal quale risultava che le parti avevano inteso obbligarsi a pagare il prezzo pattuito. Il fondamentale canone di ermeneutica contrattuale di cui all'art.1362 c.c. non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n.21576/2019, n.14082/2020; n.10976/2023);
- l'attribuzione alla clausola, il cui senso era già chiaro in base alla formulazione letterale, del significato di una impropria dipendenza dal mero arbitrio dell'acquirente, mentre avrebbe dovuto essere ragionevolmente interpretata come diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di
€25.000,00 anziché a vanificare totalmente l'interesse del venditore ad ottenere la prestazione pattuita;
- una violazione degli altri criteri di ermeneutica contrattuale, quale quello di cui all'art. 1363 cc che impone di interpretare le clausole contrattuali, le une per mezzo delle altre;
quello di cui all'art. 1339 cc che, in caso di ambiguità della clausola, richiede di attribuire alla stessa il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto nonché quello di cui all'art. 1371 cc che, nel dubbio, prevede di adottare l'interpretazione che pag. 37/45 realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, escludendo l'interpretazione adottata secondo cui una delle parti avrebbe potuto invocare il patto per dilatare a dismisura il tempo del proprio adempimento;
- una violazione alla regola di ricercare la comune intenzione dei contraenti da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, nel rispetto anche dell'art.1366 cc, escludendo interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti intendono tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass.7927/2017).
La Suprema Corte ha quindi chiarito che, interpretata la comune volontà dei contraenti nel senso di prevedere l'effettivo sorgere di un obbligo di pagamento del prezzo (€512.000,00), ancorché inferiore al valore dell'immobile alla data di alienazione di esso, il negozio non poteva ritenersi nullo posto che:
“la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed alla eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (Cass.9640/2013) ed ancora in tema di prezzo quale elemento essenziale della compravendita:
“non può ritenersi inesistente quello che sia semplicemente tenue, vile od irrisorio. Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore … può elevarsi a causa di nullità della compravendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali”.
Ha ritenuto che pertanto si potesse configurare – qualora si ritenga presente un intento di liberalità - un negotium mixtum cum donatione, ossia un pag. 38/45 negozio traslativo a titolo oneroso in cui la differenza tra il prezzo effettivo e il valore di mercato del bene trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente oneroso (Cass.n.1153/2003; n.15045/2014).
6.
Tutto ciò premesso, vanno identificate ed esaminate le diverse questioni rimesse a questa Corte, quale Giudice del rinvio.
In relazione alla corretta interpretazione del contratto 16/5/2006, occorre fare riferimento al testo letterale di tale documento che, alla clausola 1, così dispone: “… il prezzo venne convenuto e si conferma in euro 512.500,00 … Ai sensi degli artt.
1180 e 1197 cc e con il consenso espresso dal signor quale parte Persona_2
acquirente, nonché quale procuratore era rappresentante della società venditrice, il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile viene corrisposto dal signor
tramite il trasferimento in proprietà della società venditrice di una CO
statua…attualmente in proprietà del sig. ” (v. doc. 6 primo Persona_8 _1
grado). Tale contratto prosegue con la previsione delle conseguenze in caso di definitiva sottrazione della materiale e giuridica disponibilità del bene in questione, postosi in tal caso la società venditrice avrebbe avuto diritto a percepire il pagamento del prezzo in denaro tramite la corresponsione di rate annuali senza interessi dell'importo non superiore di € 25.000,00, da versarsi entro il 31 dicembre di ogni anno (clausola 1 lett. b, doc. 6 primo grado). _1
Contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d'appello con la sentenza cassata ed in adesione ai principi affermati dalla Suprema Corte, dunque, la comune intenzione delle parti contraenti, quale risultante da una corretta applicazione delle disposizioni contrattuali, non era quella di subordinare il pagamento del prezzo al mero arbitrio pag. 39/45 dell'acquirente, essendo, bensì, “diretta a limitare il diritto del venditore di pretendere un pagamento annuo superiore al limite stabilito di euro 25.000,00 e non già a vanificare totalmente l'interesse di questi ad ottenere la prestazione pattuita”
(v. pag. 16 sentenza Cass.).
Sostiene, sul punto, Sfogg che questa Corte potrebbe rivedere l'interpretazione del contratto, posto che tale aspetto “…è tipico accertamento in fatto riservato al Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (tra altre, Cass. n. Co 10745/2022) …”, come affermato dalla stessa (v. pag. 13 sentenza Cass.).
In realtà, tale affermazione, pur contenuta nella sentenza del giudice di legittimità, va inserita nel suo contesto, essendo finalizzata a quella valutazione preliminare volta a circoscrivere i presupposti per la ricorribilità in Cassazione dei motivi aventi ad oggetto la violazione delle regole ermeneutiche, possibile qualora siano indicati i modi e per quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. E, nel caso di specie, la SC ha ritenuto che il ricorso avesse rispettato tali presupposti (v. pag. 14 sentenza Cass.) di talché ne ha ravvisato l'ammissibilità.
Pertanto, va fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare pag. 40/45 gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr.
Cass.7091/22; 28734/22; 24357/23).
E questa Corte, alla luce delle norme e dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.26111/2023, ritenute inammissibili le istanze istruttorie in quanto in parte irrilevanti e in parte documentali, considerate complessivamente le circostanze in fatto come sopra delineate, non può che confermare come l'atto di compravendita stipulato a ministero Notaio dott. in data 16 maggio 2006 si inquadri Parte_2
nell'ambito di un negotium mixtum cum donatione.
Infatti, il sig. ha redatto le clausole contrattuali dell'atto di Persona_2
compravendita del 16 maggio 2006 che, secondo il loro tenore letterale, esprimono la volontà di concludere un contratto a titolo oneroso, con il fine di trasferire la proprietà del bene a sé stesso a condizioni di particolare favore. Ciò è avvenuto in considerazione della validità della procura ricevuta.
Ai fini della validità del negozio, sono irrilevanti l'eventuale intenzione soggettiva di non adempiere all'obbligazione assunta di pagamento del prezzo e l'impossibilità per di promuovere avverso qualunque azione risarcitoria per _1 Persona_2
una sua responsabilità come mandatario.
L'obbligazione di pagare il prezzo era giuridicamente vincolante e, ove il figlio ed eventuali altri eredi avessero accettato l'eredità di CO Per_2
il debito avrebbe fatto parte dell'asse ereditario e si sarebbe trasferito agli
[...]
eredi.
Dalla qualifica del contratto di compravendita del 16 maggio 2016 come a titolo oneroso, consegue la validità della sua stipula, in quanto rientrante nei limiti della procura conferita da a . _1 Persona_2
pag. 41/45 7.
Occorre a questo punto rivalutare le residue domande proposte dalle parti, alla luce del valido acquisto della piena proprietà dell'Immobile da parte di Persona_2
avvenuto con l'atto di compravendita del 16 maggio 2006:
- , titolare, come accertato, del diritto di piena proprietà Persona_2
sull'Immobile, in data 16 maggio 2006 con atto notarile ed alla presenza di testimoni ha validamente costituito e donato a il diritto di abitazione CO
sull'Immobile in ragione di 15/100, riservando a sé la quota di 85/100 con diritto di accrescimento in favore del superstite. Non si tratta di una cessione di parte del diritto di abitazione bensì della sua costituzione ex novo, atto che all'evidenza Per_2
aveva il potere di compiere in quanto pieno proprietario. Di conseguenza,
[...]
deve accogliersi la domanda di accertamento del diritto di abitazione sull'immobile proposta da , in capo al quale si è concentrato il diritto di abitazione CO
a seguito della morte del padre, e devono rigettarsi le domande proposte da nei _1
suoi confronti di accertamento dell'occupazione illegittima dell'Immobile, di ordine di consegna e rilascio e di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
- , titolare, come accertato, del diritto di piena proprietà Persona_2
sull'Immobile, in data 16 maggio 2006 ha validamente conferito a CO
procura a vendere l'Immobile a terzi e conseguentemente è valido l'atto stipulato da in rappresentanza di in data 25 maggio 2006, CO Persona_2
con il quale ha venduto ad la proprietà dell'Immobile, gravata dal diritto Parte_1
di abitazione spettante in ragione di 85/100 a e di 15/100 a Persona_2
con reciproco diritto di accrescimento. Deve pertanto accogliersi la CO
domanda di accertamento della proprietà, in capo alla società , Parte_1
dell'Immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32 e rigettarsi la domanda di rivendica dell'Immobile proposta da _1
pag. 42/45 - In conseguenza dell'accertata validità degli atti stipulati a ministero del Notaio dott.
, deve rigettarsi le domanda di accertamento della sua Parte_2
responsabilità professionale e la conseguente richiesta risarcitoria.
- Il Notaio è stato autorizzato a chiamare in causa le proprie compagnie Parte_2
assicuratrici le quali, intervenendo, hanno confermato l'operatività della polizza;
- Infine, si dà atto che è passato in giudicato l'accertamento della carenza di legittimazione attiva in capo a di cui alla sentenza di primo Controparte_3
grado, mai impugnata sul punto, e si conferma la valutazione di tardività delle domande proposte da e in primo grado nella memoria ex _1 Controparte_3
art.183 VI comma n.1 c.p.c..
8. Sulle spese di lite
In merito al regolamento delle spese processuali, nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento all'esito unitario finale della causa (v. Cass. n. 13356 del 18/05/2021).
Pertanto, va condannata a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio nei _1
confronti di tutte le parti, secondo la regola della soccombenza, tenuto conto dei valori medi. non ha impugnato la sentenza del Tribunale di Controparte_3
VA nella parte in cui ha dichiarato la carenza della sua legittimazione ad agire e tale statuizione deve ritenersi passata in giudicato, per cui la stessa è tenuta, in solido con solamente a rifondere le spese del primo grado di giudizio. _1
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicato lo scaglione
“indeterminabile di complessità alta”, in base alle fasi effettivamente svolte in ciascun grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione di Pt_2
pag. 43/45 e in Parte_2 Parte_3 Controparte_4
questo giudizio di rinvio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
I. Rigetta le domande proposte da nei confronti di , di _1 Parte_1
e del Notaio CO Parte_2
II. Accerta la titolarità, in capo a , del diritto di abitazione CO
nell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32;
III. Accerta la titolarità del diritto di proprietà in capo alla società Parte_1
dell'immobile per cui è causa sito in VA, Via Morgagni n. 32, in forza della compravendita del 25.05.2006 a rogito del Notaio di VA, Parte_2
gravato dal diritto reale di abitazione in favore di , di cui al CO
punto precedente;
IV. Condanna alla rifusione delle spese legali: Controparte_1
- Per il giudizio di primo grado, ferma la solidarietà con
[...]
a favore di , Parte_5 CO Pt_1
, che si liquidano, per
[...] Parte_2 Parte_3
ciascuno, in €16.500,00 per compenso professionale, oltre a € 1.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Per il secondo grado a favore di , , CO Parte_1 [...]
che si liquidano, per Parte_2 Parte_3
ciascuno, in €9.991,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pag. 44/45 - Per il grado avanti alla Corte di cassazione a favore di , CO
, , che Parte_1 Parte_2 Parte_3
si liquidano, per ciascuno, in €7.655,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Per il giudizio di rinvio, a favore di e di , che CO Parte_1
si liquidano, per ciascuno, in €9.991,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
V. Pone in via definitiva a carico di le spese della CTU esperita in _1
primo grado, ferma la solidarietà con Parte_5
[...]
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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