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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa TI Di
UR in data 13/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.522 /2024R.g.
Tra
n.05/03/1956 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Rinaldo Sementa
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07/03/2024, depositato in data 06/03/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 10.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione di cui dispone la comunicazione alle parti.
In primo luogo, non costituita la parte convenuta, si rileva non esservi prova dell'avvenuta notificazione alla stessa del ricorso introduttivo in uno al decreto di fissazione dell'udienza (di cui la parte ricorrente ha avuto rituale comunicazione, come da registro informatico); infatti, dalla documentazione in atti si rileva che è stato notificato alla parte resistente un decreto di fissazione udienza non afferente al presente giudizio e non adottato dal questa A.G.
1 Correlativamente, la parte ricorrente non ha depositato note scritte d'udienza ed ha presentato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
Pertanto, costituita in giudizio la sola parte ricorrente, non è stata vocata in giudizio la parte convenuta indicata in intestazione nell'atto introduttivo.
Deve, quindi dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Nel caso di specie, infatti, opera il principio per cui non è consentito al giudice - anche laddove parte ricorrente ne avesse fatto richiesta - emanare provvedimenti volti a mettere in moto il meccanismo sanante previsto dall'art.291c.p.c., laddove la notificazione non sia nulla bensì inesistente (Cfr.C.11993/2011; C. 10637/2011; C. 7358/2010; C. 14487/2007). In tali ipotesi, difatti, il riscontro dell'inesistenza della notificazione non legittima la dichiarazione di contumacia del convenuto, bensì comporta la definizione in rito del processo, atteso il configurarsi di un difetto di attivazione del contraddittorio al quale non è dato porre rimedio, ancorché l'atto introduttivo sia stato ritualmente depositato presso la cancelleria del giudice adito, attraverso la rinnovazione, prevista dall'art. 291 c.p.c. per il diverso caso della notificazione eseguita, ma nulla;
pertanto, all'udienza di discussione, ove il giudice rilevi tale difetto, deve provvedere alla declaratoria d'improcedibilità del giudizio, la cui pur rituale proposizione risulta, nondimeno, inidonea a determinare il successivo corso del giudizio, per mancanza del necessario, successivo atto d'impulso, riservato alla parte, nel caso di specie non sussistente (ma, comunque, non procrastinabile ad libitum della medesima).
Nulla per le spese stante l'omessa citazione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
- Dichiara improcedibile il presente giudizio.
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 13 dicembre 2025
Il G.L.
TI Di UR
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