Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 13/3/2025 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 14904/2024
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Annunziata Gaetano ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Pollena
Triocchia, via San Giacomo 50 giusta procura in atti
- ricorrente -
E
l' (c.f. ),con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._1
E ; fax 0862 576351) ed Email_1 Controparte_2
(cf: ) giusta procura generale alle liti atto del dott. C.F._2 Per_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313, ed
[...]
elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede
Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi, 55 CP_3
- resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.5.2022 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la
1
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione invocata a in quanto il ricorrente presentava un quadro patologico che comportava una percentuale di invalidità del 55% senza condizione di e condizione di handicap ex art 3 co3 L. 104/92
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il, proponeva rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, argomentando sulla base della documentazione medica allegata attestante le patologie di cui lo stesso è affetto, e chiedendo l'accoglimento della domanda di prestazione previdenziale.
Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Veniva disposta integrazione della CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa, ex art 127 ter c.p.c. il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto la domanda di riconoscimento del requisito sanitario per le prestazioni di invalidità civile va rigettata
Nell' integrazione di ctu disposta nella fase di opposizione il ctu osserva Si premette che è del tutto evidente che il CTU, a ragione del suo specifico incarico fiduciario, non può e non deve recepire acriticamente la documentazione in fascicolo e/o quella eventualmente acquisita a seguito di sua specifica richiesta (nuovi accertamenti, ecc.), ma deve sottoporla a vaglio critico alla luce degli altri fattori che intervengono nel processo valutativo (anamnesi, esame obbiettivo-indagini clinico-strumentali, ecc.), sulla base delle conoscenze, competenze, ed esperienze acquisite, alla luce della abituale criteriologia medico-legale e dei riferimenti normativi (D.M. 5/2/92, L. 18/80).
In assenza, verrebbe meno la “ratio” della nomina di un ausiliario del giudice come soggetto terzo, essendo sufficiente (e anche più economica!) ai fini della decisione del giudice, la sola acquisizione della documentazione depositata.
2 Altro è il tener conto, nel senso di prendere atto e valutare, altro è il condividerne il contenuto.
a) Patologia cardiaca:
- Certificazione in fascicolo: toni parafonici, ritmici, P.A. 120/90, accentuazione del I tono.
ECG: ritmo sinusale a 75 b/m', turbe aspecifiche della ripolarizzazione”. In buona sostanza:
E.O. negativo, P.A. sostanzialmente nei limiti, euritmia, dato non significativo le turbe aspecifiche della ripolarizzazione.
- Certificazione cardiologica richiesta, del 23/11/23:E.O.: accentuazione del II tono (nel primo certificato era il primo tono!), P.A. 140/85; aritmia sinusale;
F.C. 74 b/m', ritardo dx, anomalie del recupero ventricolare.
Anche in questo caso, E.O. sostanzialmente nella norma, aritmia sinusale non meglio specificata: trattasi dicondizione caratterizzata da aumento di velocità e frequenza del fisiologico ritmo sinusale imposto dal nodo seno-atriale. Di solito non rappresenta un evento allarmante, può essere legata a condizioni di ansia (ilP. assume ansiolitici). Alla visita infatti la F.C, era di 100 b/m', ben tollerata dal R. All'atto non èespressione di una accertata patologia cardiaca.
La P.A.
è sostanzialmente nella norma. L'anamnesi non evidenzia sintomi di interesse cardiologico quali angor, dispnea o segni di stasi. In particolare, il R. non riferisce alcun trattamento cardiologico o antiipertensivo.
Anamnesticamente manca una valutazione ecocardiografica. L'esame obiettivo del CTU evidenza euritmia, assenza di soffi, P.A. nella norma.
L'inquadramento in II classe NYHA non appare pertanto giustificato sul piano medico-legale.
b) Il M. di CR: l'unico certificato risale al 2020. Una coeva ecografia addominale non evidenziava elementi patologici significativi. Mancano successivi controlli indicativi di monitoraggio clinico, il secondo certificato essendo datato, infatti, 12/03/24, successivo di circa 4 anni, ed è ripetitivo rispetto al primo.
- Certificato del Monaldi del 12/03/2024: “...affetto da malattia di CR sottoposta a resezione ileale nel 2019...non responder a terapie tradizionali e scarsamente responsiva alle terapie con farmaci biologici. (nessuna indicazione delle implicazioni cliniche e sintomatologiche di tale inadeguata risposta).
Attualmente in terapia con Anti-IL 12/23. Tale malattia è caratterizzata da periodi di remissione e fasi di riacutizzazione, per cui necessita di controlli...”.
3 Alla visita il R. riferisce generica sintomatologia addominale, non riferisce di terapia biologica in atto né episodi di riacutizzazione (negli ultimi 4 anni), indica terapia con EB
(blando regolarizzatore della motilità intestinale). Non vi perdita di peso.
Dopo una resezione intestinale, di solito ileo-cecale, permangono sintomi quali una maggiore frequenza delle evacuazioni, una diarrea da malassorbimento della bile, ridotto assorbimento di sostanze nutritive. Tali fenomeni tendono gradualmente e autonomamente a ridursi. A distanza di 4 anni dall'intervento chirurgico, al di là di una riferita irregolarità dell'alvo, non vi sono segni di malassorbimento con perdita di peso. In ogni caso un regime dietetico adeguato, integrando ad es. anche la vit.
B12, può essere sufficiente a controllare tale eventuale sintomatologia e a prevenire segni di anemia. Una stabilizzazione clinica e una azione di prevenzione di recidive è possibile con l'utilizzo di farmaci biologici.
Il R. però non riferisce in atto un trattamento con tali farmaci, non è presente in fascicolo alcuna ricettazione in merito. Non sono riferiti nuovi eventi acuti. A ogni buon conto, con o senza farmaci biologici, il R. presenta una buona stabilizzazione clinica, con esiti in modesti segni disfunzionali precedentemente riferiti. La criteriologia allegata ai codici indica per un inquadramento in II classe funzionale, la presenza di disturbi dolorosi saltuari, saltuari disordini del transito, perdita di peso fino al 10% del valore convenzionale. Paradossalmente nel certificato telematico di parla, infra altro, di “obesità”.
Sembra allora, al CTU, di aver correttamente inquadrata la patologia colica, applicando il codice 6454 (o, in alternativa, può più adeguatamente utilizzarsi il codice 6459 “Morbo di
CR II classe”), con analoga forchetta valutativa.
Il CTU ha riconosciuto, peraltro, il valore massimo: 30%.
c) Per quanto attiene alla patologia osteo-articolare, trattasi clinicamente di atteggiamento scoliotico ad ampio raggio. I codici per la scoliosi: , presuppongono Numero_1
un angolo di curvatura – “angolo di Cobb” - tra i 31 e i 40 gradi, dato lontanissimo dalla oggettiva condizione rachidea del R., molto modesta. Tenuto conto poi della assenza di danni strutturali alla Rx e di normalità funzionale del rachide, la valutazione non può che essere ridotta, in ogni caso non inquadrabile nella forchetta valutativa dei codici di riferimento.
4 Circa la ulteriore documentazione riportata in ricorso di opposizione (il CTU nello screening della casella PEC non ne ha trovato riscontro, né risultano depositati in fascicolo – può essersi verificata una involontaria cancellatura nel corso dei periodici svuotamenti della cartella per esaurimento dello spazio), si prende atto di quanto riportato in ricorso.
Trattasi di due RMN, peraltro non richieste dal CTU.
- RMN rachide cervico-dorsale, (non di struttura pubblica) del 29/02/24: “...minima protrusione discale C4- C6...protrusione discale a livello D8-D9”. Non rilevata scoliosi strutturata.
- RMN rachide lombare e bacino, 17/02/24: “Ipolordosi, lieve protrusione discale (NON ernie) a livello di L4-L5, e L5-S1”. Nessun accenno a scoliosi. Nulla al bacino.
Peraltro, il codice indicato, erroneamente, per tale patologia è il 7210, che in realtà si riferisce ad altre fattispecie: “anchilosi tibiotarsica o sottoastragalicain posizione sfavorevole”.
La valutazione medico-legale attiene alle limitazioni funzionali e non ai dati Rx-tomografico o comunque strumentali. Il R. ha riferito in anamnesi la presenza di ernia discale, senza una apprezzabile sintomatologia dolorosa e/o complicanze neurologiche da compressione radicolare (sciatalgia e simili). L'esame obbiettivo è risultato esente da apprezzabili limitazioni della escursione del rachide, la flesso/estensione essendorisultata completa e non riferita dolente. La
RMN ha escluso una condizione erniaria, cioè una fuoriuscita del nucleo polposo con invasione dello spazio circostante e compressione delle radici nervose. Il 10% attribuito è espressione di quanto sopra accertato.
d) Per quanto attiene alla patologia psichica, il dato anamnestico e l'esame clinico orientano per un prevalente disturbo d'ansia, reattivo, patofobico, senza una chiara sintomatologia depressiva.
Risalta anche in questo caso l'assenza di attestazioni relative a monitoraggio specialistico e a correlata prescrizione farmacologica, tale da documentare una condizione patologica duratura nel tempo e significativa sul piano delle implicazioni invalidanti: manca in pratica la “storia” della malattia che dia conto della origine, del trattamento, della evoluzione nel tempo, di eventuali miglioramenti, ecc.
5 Alla luce della certificazione ulteriore discussa e delle argomentazioni avanzate, il CTU ritiene di dover confermare il giudizio già espresso, ovvero di anni 30, da Parte_1
Napoli, è INVALIDO nella misura del 53%. Non presenta una condizione di handicap con connotazioni di gravità” .
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP n. RG 15889/2023 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi
Napoli 13/3/2024 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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