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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/08/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3617/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di OT
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 27/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di OT, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- e Parte_1 Parte_2
- APPELLANTI -
E
- Controparte_1
[...]
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per gli l'appellanti l'Avv. MELIANDE ROCCHINA CRISTINA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellata l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di OT, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3617/2018
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3617/2018 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 27/12/2018;
1
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'Avv. Meliande Rocchina Cristina, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Satriano di Lucania (PZ) alla Via Nazionale n.72;
[...]
[...
Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_1
presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.0053149 (class. n.049.02 del 21.11.2017), notificata in data 19.12.17, con cui il Prefetto di OT ha ingiunto a e a Parte_1 Parte_2 rispettivamente nella qualità di trasgressore e di proprietaria dell'autoveicolo (targato
AW203ZJ), il pagamento dell'importo di € 4.032,70, comprensivi di spese.
L'ordinanza si fonda sul verbale n. 700013036666 del 22.03.2017, elevato dal Comando
Sezione Polizia Stradale di OT, con cui veniva contestata al Parte_1
la violazione dell'art. 218 co. 6 del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n.
[...]
285), per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà della Parte_2 sprovvisto di patente.
La patente di guida, a seguito di controlli sulla banca dati del C.E.D. (Sistema operativo
S.D.I.) risultava sospesa per mesi 1 e 23 giorni in virtù di decreto prefettizio n. 005991 del 7.02.2017, notificatogli in data 09.02.201,7 dal Comando Stazione Carabinieri di
Satriano di Lucania.
Con il verbale indicato veniva altresì disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la trasmissione al Prefetto del verbale di accertamento per l'adozione del provvedimento di revoca della patente e per la
2
determinazione, ex art. 202 co. 3 C.d.s., della sanzione amministrativa pecuniaria da comminare, non essendone previsto il pagamento in misura ridotta.
Con sentenza n. 53/2018 pubblicata il 29.06.2018, il Giudice di Pace di Vietri di OT ha rigettato l'opposizione, ritendo: che l'ordinanza prefettizia fosse stata emessa nel rispetto dei termini previsti agli artt. 203 e 204 c.d.s.; che la sospensione della patente di guida, quale presupposto del verbale n. 700013036666 del 22.03.2017, fosse stata disposta legittimamente, escludendo la ricorrenza di una ipotesi di errore scusabile ex art. 3 legge n. 689 del 1981.
Avverso la suddetta sentenza, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto il presente appello deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 203
e 204 C.d.s., l'illegittimità del decreto prefettizio n. 005991 del 07.02.2017 per la violazione del termine di cui all'art. 186 co. 2 C.d.s. e l'illegittimità derivata del verbale di accertamento n.700013036666.
Costituitisi in giudizio, la ha contestato la fondatezza delle avverse censure, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
§2. L'appello è infondato.
§2.1 Infondata è la censura circa la presunta illegittimità della sanzione amministrativa per essere stata adottata oltre i termini di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s.
Le disposizioni richiamate stabiliscono che il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato all'organo accertatore oppure direttamente innanzi al Prefetto.
La diversa modalità di presentazione del ricorso assume rilevanza in quanto si riverbera sui termini complessivi (qualificati perentori dall'art. 204 co. 1 bis C.d.s.) entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione.
In particolare, il co. 2 dell'art. 204 C.d.s. esplicitamente precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 giorni e 120 giorni nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore oppure 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni nel caso di ricorso presentato al
Prefetto), volti a scandire le diverse fasi del procedimento, si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Sicché, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di 210 giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso direttamente presentato all'autorità gerarchicamente sovraordinata, mentre è di 180 giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore (cfr. al riguardo: Cass., sez. I, n. 16073 del 18.8.2004;
Cass., sez. II, n. 1243 del 21.1.2008; Cass., sez. II, n. 5589 del 29.2.2008).
3
Inoltre, ai fini del rispetto del detto termine, è sufficiente la semplice emissione dell'ordinanza del Prefetto e non è invece necessaria la sua notifica (Cass., sez. II, n.
15171 del 9.6.2008; Cass., sez. II, n. 9420 del 21.4.2009).
Il ricorso, nel caso di specie, risulta proposto direttamente al Prefetto;
pertanto, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento è di 210 giorni, e non di 120 come erroneamente sostenuto dagli opponenti.
In detta ipotesi, infatti, il termine di centoventi giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumula a quelli di 30 e di 60 giorni, stabiliti rispettivamente per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore (art. 203 co. 1 bis C.d.s.) e per la risposta di quest'ultimo al Prefetto (art. 203 co. 2 C.d.s.).
Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo dell'opposto, invero, risulta provato che il e la in data 04.05.2017 hanno proposto ricorso Pt_1 Pt_2 direttamente al Prefetto di OT, trasmesso alla Sezione di Polizia Stradale di OT il 18.05.2017, la quale formulò le proprie controdeduzioni, rendendo parere contrario all'archiviazione, giunte in Prefettura il 22.05.2017.
Pertanto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata essendo stata emessa il 21.11.2017, quando erano trascorsi 202 giorni dalla presentazione del ricorso all'organo prefettizio, deve dirsi emanata tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s.
Infatti, il termine per l'adozione del provvedimento impugnato sarebbe spirato il
28.11.2017.
§2.2 Inammissibile è la censura circa la presunta illegittimità della sanzione accessoria comminata con decreto prefettizio n. 005991 del 07.02.2017, per essere stata la sospensione cautelare della patente di guida adottata in violazione dei termini di cui all'art. 218 co. 2 C.d.s., dovendosene constatare la mancata deduzione nel giudizio di primo grado come motivo di opposizione.
Orbene, posto che gli opponenti, in primo grado, affermavano genericamente che “il verbale n.° 700013036666 non poteva elevarsi perché il titolo da cui proveniva la presunta infrazione (Patente di guida n.° ) era già sospeso alla data che NumeroD_1 della sua elevazione (22 marzo 2017)”, deducendo che: “ Pertanto la sanzione accessoria ivi contemplata sospensione/ritiro della patente n. NON NumeroD_1
POTEVA APPLICARSI PER MANCANZA del titolo” e senza null'altro aggiungere, deve rilevarsi che l'esame di detta censura risulta precluso vertendosi innanzi a una modifica del thema decidendum, certamente, non ammissibile in appello.
4
§2.3 Infondata è la censura circa la presunta illegittimità derivata del verbale n.700013036666 per avere il Prefetto, con decreto n. 005991 del 07.02.2017, sospeso la patente di guida del per mesi 1 e giorni 26, dopo aver preso atto del decreto Pt_1 penale di condanna n. 32916 con cui il Tribunale di OT disponeva la sospensione del detto titolo per mesi 6, sebbene essa fosse già stata sospesa per mesi 4 e giorni 26 in data
02.11.2016 con provvedimento prefettizio n. 49751, all'esito della contestazione del verbale n. 778621420 per la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. b) C.d.s.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “in materia di illeciti stradali, l'art. 218 comma 6 c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, è un illecito istantaneo, previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale e della tutela della vita umana, il cui perfezionamento non richiede che sia prima definito il procedimento, amministrativo e/o giurisdizionale, proposto avverso l'ordinanza di sospensione della patente" (vedasi:
Cass. Civ. sez. II, n. 29652 del 18/11/2024).
Pertanto, gli agenti accertatori, in data 22.03.2017, rilevata l'esistenza di un provvedimento di sospensione della patente di guida del (decreto prefettizio n. Pt_1
005991 del 07.02.2017), correttamente hanno contestato la violazione dell'art. 198 co. 6
C.d.s, e quindi, in maniera altrettanto corretta, il Prefetto con provvedimento del
04.04.2017 n. 0015460 (class.051.03) ha disposto la revoca della patente di guida del predetto.
Altresì, deve rilevarsi che il provvedimento di sospensione n. 0005091 del 07.02.2017
(class. 051.04), da cui deriverebbe l'illegittimità del verbale di contestazione, non è stato mai impugnato in via autonoma e, pertanto, sono inammissibili i motivi di opposizione con cui gli appellati cercano di recuperare la contestazione del verbale presupposto al provvedimento di cui all'ordinanza ingiunzione.
Per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione non può che essere rigettata.
§3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione appellata risoltasi, essenzialmente, nella redazione della comparsa di costituzione in appello), mentre va confermato il capo sulle spese della
5
sentenza gravata in mancanza di appello incidentale dell'amministrazione opposta (arg., ex multis, Cassazione civile, sez. I, 06/08/2024, n. 22152).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vietri n. 53/2018 pubblicata il
[...]
29.06.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 53/2018 del Giudice di
Pace di Vietri di OT;
2) Condanna e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dell' Parte_2 [...]
, delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano in euro 852,00, oltre rimborso iva, cpa e spese generali come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in OT il 08.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di OT
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 27/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di OT, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- e Parte_1 Parte_2
- APPELLANTI -
E
- Controparte_1
[...]
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per gli l'appellanti l'Avv. MELIANDE ROCCHINA CRISTINA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellata l'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di OT, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3617/2018
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3617/2018 r.g.a.c., introdotta con ricorso depositato in data 27/12/2018;
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TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f.: ), rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'Avv. Meliande Rocchina Cristina, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Satriano di Lucania (PZ) alla Via Nazionale n.72;
[...]
[...
Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al CORSO XVIII AGOSTO 46 P.IVA_1
presso lo studio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CP_1
DI POTENZA (c.f.: dalla quale è rappresentato e difeso ope legis; C.F._3
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.0053149 (class. n.049.02 del 21.11.2017), notificata in data 19.12.17, con cui il Prefetto di OT ha ingiunto a e a Parte_1 Parte_2 rispettivamente nella qualità di trasgressore e di proprietaria dell'autoveicolo (targato
AW203ZJ), il pagamento dell'importo di € 4.032,70, comprensivi di spese.
L'ordinanza si fonda sul verbale n. 700013036666 del 22.03.2017, elevato dal Comando
Sezione Polizia Stradale di OT, con cui veniva contestata al Parte_1
la violazione dell'art. 218 co. 6 del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n.
[...]
285), per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà della Parte_2 sprovvisto di patente.
La patente di guida, a seguito di controlli sulla banca dati del C.E.D. (Sistema operativo
S.D.I.) risultava sospesa per mesi 1 e 23 giorni in virtù di decreto prefettizio n. 005991 del 7.02.2017, notificatogli in data 09.02.201,7 dal Comando Stazione Carabinieri di
Satriano di Lucania.
Con il verbale indicato veniva altresì disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la trasmissione al Prefetto del verbale di accertamento per l'adozione del provvedimento di revoca della patente e per la
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determinazione, ex art. 202 co. 3 C.d.s., della sanzione amministrativa pecuniaria da comminare, non essendone previsto il pagamento in misura ridotta.
Con sentenza n. 53/2018 pubblicata il 29.06.2018, il Giudice di Pace di Vietri di OT ha rigettato l'opposizione, ritendo: che l'ordinanza prefettizia fosse stata emessa nel rispetto dei termini previsti agli artt. 203 e 204 c.d.s.; che la sospensione della patente di guida, quale presupposto del verbale n. 700013036666 del 22.03.2017, fosse stata disposta legittimamente, escludendo la ricorrenza di una ipotesi di errore scusabile ex art. 3 legge n. 689 del 1981.
Avverso la suddetta sentenza, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto il presente appello deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 203
e 204 C.d.s., l'illegittimità del decreto prefettizio n. 005991 del 07.02.2017 per la violazione del termine di cui all'art. 186 co. 2 C.d.s. e l'illegittimità derivata del verbale di accertamento n.700013036666.
Costituitisi in giudizio, la ha contestato la fondatezza delle avverse censure, CP_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
§2. L'appello è infondato.
§2.1 Infondata è la censura circa la presunta illegittimità della sanzione amministrativa per essere stata adottata oltre i termini di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s.
Le disposizioni richiamate stabiliscono che il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato all'organo accertatore oppure direttamente innanzi al Prefetto.
La diversa modalità di presentazione del ricorso assume rilevanza in quanto si riverbera sui termini complessivi (qualificati perentori dall'art. 204 co. 1 bis C.d.s.) entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione.
In particolare, il co. 2 dell'art. 204 C.d.s. esplicitamente precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 giorni e 120 giorni nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore oppure 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni nel caso di ricorso presentato al
Prefetto), volti a scandire le diverse fasi del procedimento, si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Sicché, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento prefettizio è di 210 giorni, decorrente dalla ricezione del ricorso direttamente presentato all'autorità gerarchicamente sovraordinata, mentre è di 180 giorni nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato presentato all'ufficio accertatore (cfr. al riguardo: Cass., sez. I, n. 16073 del 18.8.2004;
Cass., sez. II, n. 1243 del 21.1.2008; Cass., sez. II, n. 5589 del 29.2.2008).
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Inoltre, ai fini del rispetto del detto termine, è sufficiente la semplice emissione dell'ordinanza del Prefetto e non è invece necessaria la sua notifica (Cass., sez. II, n.
15171 del 9.6.2008; Cass., sez. II, n. 9420 del 21.4.2009).
Il ricorso, nel caso di specie, risulta proposto direttamente al Prefetto;
pertanto, il termine complessivo per l'adozione del provvedimento è di 210 giorni, e non di 120 come erroneamente sostenuto dagli opponenti.
In detta ipotesi, infatti, il termine di centoventi giorni, entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza, si cumula a quelli di 30 e di 60 giorni, stabiliti rispettivamente per la richiesta d'istruttoria all'ufficio accertatore (art. 203 co. 1 bis C.d.s.) e per la risposta di quest'ultimo al Prefetto (art. 203 co. 2 C.d.s.).
Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo dell'opposto, invero, risulta provato che il e la in data 04.05.2017 hanno proposto ricorso Pt_1 Pt_2 direttamente al Prefetto di OT, trasmesso alla Sezione di Polizia Stradale di OT il 18.05.2017, la quale formulò le proprie controdeduzioni, rendendo parere contrario all'archiviazione, giunte in Prefettura il 22.05.2017.
Pertanto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata essendo stata emessa il 21.11.2017, quando erano trascorsi 202 giorni dalla presentazione del ricorso all'organo prefettizio, deve dirsi emanata tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 203 e 204 C.d.s.
Infatti, il termine per l'adozione del provvedimento impugnato sarebbe spirato il
28.11.2017.
§2.2 Inammissibile è la censura circa la presunta illegittimità della sanzione accessoria comminata con decreto prefettizio n. 005991 del 07.02.2017, per essere stata la sospensione cautelare della patente di guida adottata in violazione dei termini di cui all'art. 218 co. 2 C.d.s., dovendosene constatare la mancata deduzione nel giudizio di primo grado come motivo di opposizione.
Orbene, posto che gli opponenti, in primo grado, affermavano genericamente che “il verbale n.° 700013036666 non poteva elevarsi perché il titolo da cui proveniva la presunta infrazione (Patente di guida n.° ) era già sospeso alla data che NumeroD_1 della sua elevazione (22 marzo 2017)”, deducendo che: “ Pertanto la sanzione accessoria ivi contemplata sospensione/ritiro della patente n. NON NumeroD_1
POTEVA APPLICARSI PER MANCANZA del titolo” e senza null'altro aggiungere, deve rilevarsi che l'esame di detta censura risulta precluso vertendosi innanzi a una modifica del thema decidendum, certamente, non ammissibile in appello.
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§2.3 Infondata è la censura circa la presunta illegittimità derivata del verbale n.700013036666 per avere il Prefetto, con decreto n. 005991 del 07.02.2017, sospeso la patente di guida del per mesi 1 e giorni 26, dopo aver preso atto del decreto Pt_1 penale di condanna n. 32916 con cui il Tribunale di OT disponeva la sospensione del detto titolo per mesi 6, sebbene essa fosse già stata sospesa per mesi 4 e giorni 26 in data
02.11.2016 con provvedimento prefettizio n. 49751, all'esito della contestazione del verbale n. 778621420 per la violazione dell'art. 186 co. 2 lett. b) C.d.s.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: “in materia di illeciti stradali, l'art. 218 comma 6 c.d.s., che punisce chiunque circola abusivamente nel periodo di sospensione della patente, è un illecito istantaneo, previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale e della tutela della vita umana, il cui perfezionamento non richiede che sia prima definito il procedimento, amministrativo e/o giurisdizionale, proposto avverso l'ordinanza di sospensione della patente" (vedasi:
Cass. Civ. sez. II, n. 29652 del 18/11/2024).
Pertanto, gli agenti accertatori, in data 22.03.2017, rilevata l'esistenza di un provvedimento di sospensione della patente di guida del (decreto prefettizio n. Pt_1
005991 del 07.02.2017), correttamente hanno contestato la violazione dell'art. 198 co. 6
C.d.s, e quindi, in maniera altrettanto corretta, il Prefetto con provvedimento del
04.04.2017 n. 0015460 (class.051.03) ha disposto la revoca della patente di guida del predetto.
Altresì, deve rilevarsi che il provvedimento di sospensione n. 0005091 del 07.02.2017
(class. 051.04), da cui deriverebbe l'illegittimità del verbale di contestazione, non è stato mai impugnato in via autonoma e, pertanto, sono inammissibili i motivi di opposizione con cui gli appellati cercano di recuperare la contestazione del verbale presupposto al provvedimento di cui all'ordinanza ingiunzione.
Per tutto quanto sin qui osservato, l'opposizione non può che essere rigettata.
§3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e della modesta attività difensiva svolta (per cui si ritiene congruo applicare i parametri minimi, con esclusione della fase istruttoria, essendosi l'attività difensiva dell'Amministrazione appellata risoltasi, essenzialmente, nella redazione della comparsa di costituzione in appello), mentre va confermato il capo sulle spese della
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sentenza gravata in mancanza di appello incidentale dell'amministrazione opposta (arg., ex multis, Cassazione civile, sez. I, 06/08/2024, n. 22152).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nei confronti di Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vietri n. 53/2018 pubblicata il
[...]
29.06.2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 53/2018 del Giudice di
Pace di Vietri di OT;
2) Condanna e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dell' Parte_2 [...]
, delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello che si liquidano in euro 852,00, oltre rimborso iva, cpa e spese generali come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in OT il 08.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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