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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5163/2019 R.G vertente
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Duilio Brosco (C.F.: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ugo Catizone in Napoli al
Corso Umberto I n. 228 – fax 0823921156; pec: Email_1
Appellante
CONTRO
titolare della Ditta omonima, corrente in Controparte_1
RO p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giulio G. P.IVA_1
AL con studio in Sessa Aurunca (Ce) via XXI Luglio n. 94 (C.F.
) ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avvocato C.F._3
ER AL in Casavatore, via Guglielmo Marconi n. 198 (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine C.F._4
della comparsa di costituzione in appello - fax 0823/682884 e pec:
e Email_2 Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2908/2019 del Tribunale di S.M.C.V., pubblicata il 11.11.2019, notificata il 13.11.2019.
CONCLUSIONI:
1 - Per : “- accogliere il proposto gravame per i motivi posti a suo Parte_1 fondamento e per l'effetto rigettare la domanda della sig.ra , attesa la Controparte_1 sua totale infondatezza;
- accogliere integralmente la domanda riconvenzionale proposta da e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento in favore Parte_1 dell'appellante della somma di Euro 67.000,00 o di quella ritenuta più equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla restituzione dell'importo versato in favore di in ottemperanza all'ordinanza collegiale emessa in data 19.5.2020 a Controparte_1 seguito dello scrutinio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza fatta oggetto di appello;
- condannare al pagamento di tutte le spese del Controparte_1 doppio grado del giudizio, comprese quelle sborsate per la ctu.”.
- Per l'appellata : “Rigettare l'appello poiché inammissibile Controparte_1 ed infondato;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado da attribuire al procuratore e difensore avv. Giulio AL”.
Svolgimento del processo
Primo grado.
Con atto ritualmente notificato titolare della TA individuale Controparte_1 omonima, adiva il Tribunale di S.M.C.V. – Sezione Distaccata di Carinola, chiedendo la condanna di a pagare in suo favore la somma di Parte_1
euro 36.858,52 oltre interessi e rivalutazione a titolo risarcitorio, con vittoria di spese e competenze di giudizio, premettendo che:
- tra le parti veniva stipulato un contratto con il quale incaricava Parte_1
la TA individuale dell'opera di chiusura di un fabbricato rustico sito in CP_1
ER RO;
- i lavori contrattualizzati venivano conclusi;
- a fronte del costo complessivo dell'opera, pari ad euro 48.859,52 la committente pagava solo parzialmente, residuando pertanto a carico della TA attrice un credito di euro 36.359, 52.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo sub n.r.g. 317/2008.
Si costituiva che proponeva domanda riconvenzionale e Parte_1
chiedeva: rigettarsi la domanda attorea e, in accoglimento della domanda
2 riconvenzionale spiegata, condannare la TA al pagamento di euro CP_1
67.500,00 oltre interessi e rivalutazione con condanna alle spese del giudizio.
Deduceva che :
- era nullo l'atto di citazione in quanto generico;
- nel merito, i lavori eseguiti dalla erano incompleti e mal eseguiti, Parte_2
sicché essa aveva sollevato reiterate rimostranze al direttore dei lavori e nulla doveva essere pagato alla TA;
- chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento Parte_2 della penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di consegna del 20.09.2006 pattuita nel contratto – per un totale di euro 20.000,00 oltre al risarcimento del danno per i vizi dell'opera parzialmente compiuta – per un totale di euro 42.000,00, oltre al rimborso del costo del noleggio del ponteggio per euro 4.500,00.
Alla prima udienza, celebrata il 20.10.2008, le parti chiedevano l'ammissione ai mezzi istruttori;
il G.I. assegnava i termini ex 183 VI comma c.p.c. e rinviava al
02.04.2009 per la valutazione delle istanze probatorie.
Con le memorie ex art. 183 cpc, la eccepiva: Parte_2
a) la decadenza in cui era incorsa la per la denuncia dei vizi dell'opera, Pt_1
avendoli dedotti per la prima volta solo a seguito del sollecito di pagamento e dell'emissione della fattura;
b) che il termine di consegna dell'opera non era stato rispettato per cause non imputabili alla , dovendosi invece esso ricondurre: Pt_2
1) al fattore meteo che aveva impedito l'esecuzione dei lavori a causa delle forti piogge dell'ottobre 2006;
2) alla lentezza con la quale la committente aveva procurato i premiscelati ed i termo blocchi necessari alla prosecuzione dell'opera.
Chiedeva a dimostrazione delle su menzionate difese, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale.
con le proprie memorie, replicava di aver contestato da subito i Parte_1
difetti dell'opera e chiedeva prova orale, interrogatorio formale e nomina ctu
3 tecnica.
Ammessa la prova orale, espletato l'interrogatorio formale delle parti, disposta la
CTU tecnica, dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo all'udienza del 11.11.2019, la causa era decisa con la sentenza nr.
2908/2019 resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con la quale il Tribunale di S.M.C.V. statuiva:
“a) in accoglimento parziale della domanda principale e della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 pari ad € 13.985,52, oltre interessi decorrenti dalla data di emissione della fattura in atti al soddisfo;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte per la metà”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto iscritto a ruolo in data 27.11.2019 sub n.r.g. 5163/2019 e notificato il
22.11.2019 proponeva gravame avverso la prefata sentenza Parte_1
chiedendo le seguenti modifiche:
1. nella parte in cui a pag. 4, afferma: “la parte convenuta non ha contestato il proprio inadempimento” ed a pag. 6: “il corrispettivo dei lavori eseguiti non è stato contestato dalla convenuta” in favore di una pronuncia che affermi: “l'avvenuta contestazione da parte dell'appellante dell'inadempimento della , degli importi Parte_2 indicati nella fatt. n. 3 del 21.9.2007 e, conseguentemente, l'avvenuta contestazione dell'inadempimento alle proprie obbligazioni da parte di essa appellante, emergente dalla richiesta di eliminazione dei vizi dell'opera e di risarcimento dei danni”;
2. nella parte in cui a pag. 5 afferma “non può considerarsi al fine della quantificazione del corrispettivo dovuto per le opere eseguite la somma indicata dal CTU pari ad euro 28.380,00 atteso che, come dichiarato dallo stesso CTU, non è risultato agevole individuare nell'immobile per cui è causa i lavori effettivamente riconducibili all'attività dell'impresa” in favore di una pronuncia che affermi: “la piena ed incondizionata utilizzabilità della CTU ai fini dell'esatta ricostruzione e quantificazione del corrispettivo dovuto alla per i lavori eseguiti, l'erronea valutazione delle Parte_2
4 risultanze probatorie e la carenza di motivazione relativamente alla quantificazione operata dal CTU del corrispettivo spettante alla ”; Parte_2
3. nella parte in cui a pag. 5 afferma: “non può riconoscersi alla convenuta un'ulteriore somma a titolo di penale per il ritardo dell'opera ne' per il nolo ponteggio, atteso che, per stessa deduzione della parte convenuta, i lavori commissionati alla TA attorea non sono stati interamente completati dalla stessa” in favore di una pronuncia che affermi “il diritto al riconoscimento del credito dovuto all'appellante a titolo di penale da ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate, non ultimate alla data del 20.9.2006 quale termine contrattuale deciso tra le parti”;
4. nella parte in cui a pag. 6 afferma: “vi fu una sospensione dei lavori per le condizioni atmosferiche avverse, nonché per il ritardo della convenuta nella consegna dei materiali necessari alla loro esecuzione” in favore di una pronuncia che affermi: l'omessa e/o erronea valutazione delle acquisizioni documentali e testimoniali inerentemente alla sospensione;
5. nella parte in cui a pag. 6 afferma: “parte convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 13.985,52 oltre interessi dalla fattura” in favore di una pronuncia secondo cui la sig.ra non doveva essere Parte_1 condannata al pagamento di alcun corrispettivo in favore della , Parte_3 la quale, al contrario, andava condannata al risarcimento del danno e al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione e per il nolo ponteggio;
6. nella parte in cui viene disposta la compensazione delle spese di lite e quelle di
CTU in favore di una pronuncia che affermi che le spese di lite e di CTU vanno poste interamente a carico della sig.ra . Controparte_1
Istava per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza, parzialmente accolta con l'ordinanza del 19 maggio 2019 “per l'importo eccedente il 50% della somma indicata in sentenza”.
Si costituiva il 30.3.2020 la , che eccepiva: Parte_3
- in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. perché, nonostante il contenuto prolisso dell'atto, non risultavano evidenziate argomentazioni diverse rispetto a quelle contenute negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, puntualmente disattesi dal Giudice a quo.; 5 - nel merito, riteneva infondata la censura in ordine alla violazione dell'art. 116
c.p.c. e 1665 c.c. per i seguenti motivi:
1) non aveva mai contestato il contenuto del contratto di appalto ed il Pt_1 quantum dei lavori. Legittimamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto provata l'esistenza del rapporto contrattuale essendosi la limitata soltanto Pt_1
ad eccepire “l'altrui inadempimento” (vizi ritardi) e non l'inesistenza del contratto, che risultava sottoscritto tra le parti il 20 marzo 2006 ed il corrispettivo convenuto era riportato nella fattura n. 3 del 21.9.2007 (cfr. all. 1/a e 1/b prod. attorea).
Fattura, tra l'altro mai contestata, se non dopo la ricezione (a distanza di tempo) dell'atto di citazione.
2) In ordine alla omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure circa la valutazione delle opere effettuate dal c.t.u. in euro 28.380,00 e non in euro
48.859,00 come da fattura sopra richiamata, la ribadiva la chiara Parte_2
motivazione espressa in sentenza sul punto, ove si evidenzia che “il corrispettivo dei lavori eseguiti indicato dall'attrice non è stato contestato dalla convenuta” (pag. 6 della sentenza) ed ancora “che per espressa dichiarazione del c.t.u. non è risultato agevole individuare nell'immobile i lavori effettivamente riconducibili all'attività dell'impresa”.
Sicché non appare censurabile l'accertata impossibilità oggettiva di conoscere tutte le opere eseguite.
- Sempre nel merito, in ordine alla contestazione del mancato pagamento della penale, parte appellata definiva chiara, logica e convincente la motivazione del
Giudice nel rigettare la domanda riconvenzionale della committente avente ad oggetto la richiesta di corresponsione della penale per il presunto ritardo nel completamento delle opere commissionate. Tale convincimento si basava infatti sulle dichiarazioni rese dal teste della il marito , che Pt_1 Testimone_1
affermava che già dal 20 settembre 2006 non era stato più presente sul cantiere in quanto sua moglie aveva provveduto a disdettare il contratto di appalto. Anche sulle Tes_ interruzioni dovute a cause non imputabili alla , il teste escusso sig. così Pt_2
dichiarava: i lavori furono sospesi per circa un mese per la mancata fornitura dei materiali ci fu una ulteriore sospensione dovuta alla pioggia per circa un mese”. Il teste Tes_3
6 precisava: “ricordo che ci furono delle sospensioni dei lavori a causa della pioggia per circa un mese, un mese e mezzo” ed ancora “ricordo che siamo stati fermi, circa un paio di mesi, poiché il committente non aveva consegnato i termo blocchi di cui aveva preso in carico di fornirli, di detta sospensione la ne era a conoscenza”. In relazione Pt_1
all'ordine di servizio del direttore dei lavori architetto , del quale il Giudice CP_1
di prime cure riconosceva tardivo il disconoscimento, parte appellata reiterava le perplessità in ordine all'esistenza e alla valenza dello stesso. Precisava che l'architetto aveva dichiarato in udienza di non ricordare a chi avesse CP_1
consegnato l'ordine di servizio in parola né chi l'avesse sottoscritto per conto della TA appaltatrice;
che esso è datato agosto 2006 e cioè prima delle piogge verificatesi successivamente (fine agosto - settembre), come riferito dai succitati testi. Ciò dimostrerebbe che alcun ritardo nell'esecuzione delle opere poteva essere ascritto alla TA committente.
Depositate le note scritte dalle parti costituite, la causa veniva rimessa in decisione il 14.01.2025 con i termini 190 c.p.c.
Le parti depositavano conclusionali e repliche.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 22.11.2019 a fronte della sentenza n. 2908/2019, emessa il
11.11.2019 e notificata il 13.11.2019, nel rispetto del termine previsto dall'art 325 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo censurava l'erroneità della sentenza gravata per Parte_1 violazione dell'art. 116 cpc e 1665 c.c. laddove aveva omesso di considerare l'avvenuta contestazione da parte della medesima dell'inadempimento della TA Controparte_1 con riguardo agli importi indicati nella fattura numero 3 del 21 settembre 2007 (oggetto della domanda di pagamento), in ragione delle richieste di eliminazione di vizi e di risarcimento del danno
Secondo l'appellante con la raccomandata a/r del 13.11.2007 ella aveva contestato la fattura n. 3 del 21.9.2007 relativamente al quantum, con riguardo sia alla
7 mancata indicazione in fattura dei lavori eseguiti ed i relativi prezzi, ai vizi, all'erronea esecuzione delle opere eseguite e la conseguente mancata accettazione dei lavori da parte della TA . CP_1
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare il dato fornito dal CTU che quantificava in euro 22.374,00 il corrispettivo spettante alla per i vizi delle Pt_1
opere eseguite dalla Ditta, fatte oggetto di contestazione sia da parte dell'architetto direttore dei lavori sia da essa appellante attraverso Persona_1
la lettera raccomandata AR del 13/11/2007.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea in ragione del seguente iter logico- giuridico (pag. 4 della sentenza gravata):
a) parte attrice ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale Controparte_1 tra le parti, tra l'altro, non contestato dalla convenuta ( ; Parte_1
b) ha allegato l'altrui inadempimento;
c) non ha contestato il proprio inadempimento ma eccepito Parte_1
l'esistenza di vizi delle opere eseguite e la loro mancata ultimazione;
d) la contestazione delle opere e dei vizi è stata tempestiva (si fa riferimento all'ordine di servizio n. 2 del 07/08/06 del Direttore dei lavori ed al contenuto della relazione del medesimo del 10/01/07);
e) la contestazione emerge anche dalle dichiarazioni del teste arch. Persona_1
(secondo il quale i lavori furono contestati verso la fine e riguardavano le rifiniture esterne;
egli ha riconosciuto l'ordine di servizio numero 2 a sua firma e confermato che lo stesso è stato consegnato al committente);
f) per contro parte attrice non ha tempestivamente Controparte_1
disconosciuto la conformità (dell'ordine di servizio) prodotto in copia fotostatica non autenticata atteso che tale disconoscimento è stato formulato solo nella prima memoria istruttoria mentre il termine utile era costituito dalla prima udienza di comparizione essendo il suddetto documento stato depositato dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta;
g) ha ritenuto il primo giudice fondata la domanda principale (quantificando il
8 corrispettivo per le opere eseguite in € 28.380,00 come accertato dal CTU) ed al contempo ha ritenuto fondata la riconvenzionale relativa ai vizi la prova della cui esistenza incombeva sulla parte convenuta (vizi che) risulta(va)no dimostrati sia dalle dichiarazioni testimoniali che dai documenti prodotti da parte convenuta nonché dalla consulenza tecnica d'ufficio; in particolare il CTU ha quantificato i vizi riscontrati Persona_2 in euro 10.364 per l'intonaco interno e 12.000 0 10 per l'intonaco esterno per un totale di euro 22.374,00.
Il ragionamento è esente da censure e si fonda su quanto emerso nel corso dell'istruttoria ed accertato dal CTU.
Con il secondo motivo l'appellante denunciava l'erronea ed omessa valutazione delle risultanze della CTU redatta dall'ingegner e la carenza di motivazione Persona_2 della sentenza relativamente alla quantificazione del corrispettivo riconosciuto dal CTU in favore della TA atteso che questi aveva determinato con le parti in Controparte_1 causa i lavori eseguiti dall'attrice separandoli dai lavori eseguiti da terzi, si da consentir(n)e la determinazione secondo i prezzi riportati nel contratto intercorso tra le parti l'importo dovuto all'attrice.
L'ausiliario ha riportato nella planimetria allegata alla CTU i lavori eseguiti dalla TA evidenziandoli in colore rosa per poi determinare i prezzi dovuti alla CP_1 TA secondo i costi decisi nel contratto, pervenendo così alla somma di euro
28.380,00.
Secondo l'appellante era privo di motivazione il convincimento del Giudice di prime cure laddove, nel decidere il quantum dovuto alla TA, non ha considerato la somma di euro 28.380,00 calcolata nella perizia dalla quale si era ingiustamente discostato.
Il motivo è fondato.
Invero, il giudicante ha ritenuto di NON considerare la quantificazione del corrispettivo dovuto per le opere eseguite indicata dal CTU in euro 28.380 atteso che, come dichiarato dallo stesso CTU, non era risultato agevole individuare nell'immobile per cui è causa i lavori effettivamente riconducibili all'attività dell'impresa; inoltre, il corrispettivo dei lavori eseguiti indicati dall'attrice non era stato contestato
9 dalla convenuta.
Al contrario, a pag 6 della relazione tecnica risulta che: Nel corso dei sopralluoghi la definizione di quali lavori edili erano stati eseguiti dall'Impresa e non da terzi su CP_1 incarico della convenuta , è stato oggetto di controverse valutazioni da parte di entrambe le parti in causa;
premetteva: di avere già nel corso dei primi sopralluoghi sottolineato alle parti la mancanza di un'adeguata documentazione che attesti inequivocabilmente l'esecuzione degli stessi ad opera dell'attrice relativamente sia ai lavori previsti in contratto che per quelli non riportati nel contratto (ndr. ad es. non risultano agli atti fatture per l' acquisto del
“ferro per armatura “ , per l'“affitto gruppo elettrico “ etc. ); ha concluso che (oggetto della domanda principale…):
1) è stato possibile stabilire che l'attrice ha eseguito i lavori di cui al Capitolato relativamente alle aree esterne, nonché tutti i lavori previsti in contratto, ovvero la tramezzatura e gli intonaci interni;
sul punto si vedano i lavori descritti nel Computo Metrico 1/4 ( ndr. l'allegato “ All1/4” riportato negli atti prodotti dall'Impresa (..) “LAVORI ESEGUITI “per un CP_1 importo totale di € 40.716,27 + IVA pari a € 48.859,52 . Ove è aggiunto: da evidenziare : in basso a sinistra risulta segnalato “ Acconto € 12.500,00 “ = € 36.359,51.
Ha accertato che:
2) sono stati eseguiti i rilievi di cui innanzi quando internamente al fabbricato, per ogni piano, presenti entrambe le parti in causa, sono stati individuati i lavori eseguiti dall' e i lavori fatti eseguire dalla convenuta da terzi incaricati;
essi CP_2 Parte_4 sono stati riportati su fogli (vedi allegati) della planimetria ai vari piani ove con colore rosa sono indicati i lavori eseguiti dall'attrice; gli schizzi , controfirmati da entrambe le parti in causa, sono stati meglio rappresentati nell'all. dis. n. 2 ove, per ogni piano, sono stati riportati e quantizzati secondo i costi unitari stabiliti nel contratto di cui al Cap.II° .
In particolare, quanto riportato nel dis. n°2 , tiene conto di quanto di seguito stabilito e sottoscritto dalle parti nel corso dei sopralluoghi :
1. la chiusura perimetrale con termo blocchi e il successivo intonaco esterno è stato realizzato dall' con prodotti premiscelati BE con caratteristiche Controparte_3
10 tecniche di cui agli all. A e B.
2. Il fabbricato, a livello del piano terra , primo piano, secondo piano e sottotetto , è stato chiuso ad opera dell' con termo blocchi 35x25 cm e intonacato Controparte_3 esternamente con premiscelato RC BE per l'intera parete nord, ovest ed est , nonché il 50% della parete sud , mentre il restante 50% è stato di fatto realizzato dalla convenuta
. Parte_1
3. L'intonaco utilizzato internamente al fabbricato non è quale indicato nel Capitolato ( è stato realizzato con calce).
4. Le pareti interne intonacate risultano essere non solo quelle perimetrali ma comprendono anche i pilastri interni di dimensioni 65 x 35 cm ivi esistenti al piano terra , primo e secondo piano.
5. Al piano terra (ndr. locale “ESPOSIZIONE” foto n. 3 e n°8 ) dis. n. 1 i muri di tompagnamento dell'ufficio e dell'attiguo deposito sono stati realizzati da terzi su incarico dell'attrice . Parte_1
6. L'intonaco di cui al punto 3 ha un'altezza di 287 cm . A tale altezza , è stato da terzi collocato il controsoffitto con pannelli. Il solaio è a 340 cm dal pavimento ( v. foto n° 7), non risulta intonacato così come la striscia laterale tra il controsoffitto ed il solaio.
7. I locali al terzo piano, attualmente in corso di realizzazione ( v. foto n° 5 e n°6 ), fatto salvo i terrazzi ( v. foto n° 4 ) sono privi di intonaco, pavimento, impianti ed infissi interni.
L'attrice, ivi , ha solo realizzato i muri divisori di tompagnamento riportati nel dis. n. 1 per un'altezza di 280 cm , realizzate con laterizi spessore 8 cm.
(…) Sono stati computati e determinati gli importi totali per i LAVORI EDILI
ESEGUITI SECONDO CONTRATTO per un totale di € 28.380,00.
Cap. IV° - LAVORI NON ESEGUITI A REGOLA D'ARTE (oggetto della domanda riconvenzionale: vizi e difformità)
Il convenuto, negli atti di causa e nel corso dei sopralluoghi, ha manifestamente evidenziato i vizi da cui sarebbero affette le opere realizzate dall' e Controparte_3 precisamente: a) “ intonaco interno sulle pareti dei locali destinati alla vendita ( ndr. leggi
: Piano terra – Esposizione ); da una verifica effettuata in alcuni parti non risulta essere perfettamente eseguito a regola d'arte in quanto presenta piccoli avvallamenti. Secondo il contratto gli intonaci dovevano essere realizzati con premiscelati di marca BE invece
11 quelli interni sono stati eseguiti con premiscelati diversi da quelli pattuiti ( ndr. nel seguito vizio “A” )
Una valutazione diversa meritano le pareti esterne che sono state rifinite con intonaco premiscelato con finitura del tipo colorato di buona qualità; tuttavia, sono evidenti irregolarità e giunzioni nella messa in opera dell'intonaco di finitura colorato che privano le pareti del giusto aspetto di omogeneità. In alcune parti sono evidenti le fasce di stesura dell'intonaco di sottofondo dando un ulteriore aspetto di irregolarità alle pareti per la cui messa in opera dell'intonaco esterno è da ritenersi scadente in tutte le fasi lavorative. (ndr. nel seguito vizio “B). (..)
È evidente che la realizzazione di un intonaco a calce con prodotti di qualità non previsti in contratto, ha comportato per la convenuta un danno computato mediante il costo da sostenere per la demolizione dell'attuale intonaco al piano terra, primo e secondo con relativo trasporto a discarica da valutarsi secondo i prezzi unitari riportati nel “Prezzario -
Tariffa dei Lavori Pubblici in Campania – Giunta Regionale della Campania -
Deliberazione della Giunta Regionale nonché il rifacimento dell'intonaco interno al piano terra, primo e secondo da valutare a norma di contratto, in modo del tutto analogo a quanto già calcolato nel dis.n°2 .
COMPUTO TR “ NA INTERNO”:TOTALE € 10.364
B - INTONACI PARETI PERIMETRALI ESTERNE
Il convenuto non ha contestato l'utilizzo di materiali diversi da quelli pattuiti ( ndr. v. all. fatture “Programma Edile s.r.l.” ) ma la loro “esecuzione NON a regola d'arte” . (…)
Il CTU ha accertato tali vizi mediante :
a. Analisi visiva delle pareti - Sono state attentamente visionate dal piano terra e dal terrazzo del piano sottotetto le pareti verticali del fabbricato allo scopo di individuare disomogeneità del colore, carbonatazione, giunzioni, macchie, discontinuità, distacchi, difetti di planarità .
b. Analisi planarità verticale delle pareti ( rif. dis.n° 3)
I difetti estetici e di planarità di cui sopra, ampiamente e dettagliatamente evidenziati, sono sufficienti per stabilire che l'intonaco esterno non risponde alla richiesta contrattuale di parte convenuta (…)
COMPUTO TR “ NA ESTERNO” per € 12.010. 12 Totale complessivo dei danni di € 22.374,00.
Orbene, in ragione degli accertamenti del CTU onde determinare la somma ancora dovuta a parte attrice al netto del danno per i vizi dell'opera denunziati tempestivamente occorre detrarre da € 28.380,00 (quantificato con riguardo alle opere effettivamente eseguite) la somma di € 22.374,00 (per il danno lamentato), atteso che l'importo di € 36.359,51 (quale somma indicato nel computo metrico allegato da parte attorea a fondamento della domanda) è stato smentito dall'accertamento specifico compiuto dall'ausiliario nel contraddittorio tra le parti.
Ha dunque errato il Giudice di prime cure laddove tenuto conto che “come chiarito dallo stesso CTU non è risultato agevole individuare nell'immobile per cui è causa i lavori effettivamente riconducibili all'impresa , ha escluso l'attendibilità degli CP_1
accertamenti compiuti dall'ausiliario in concreto atteso che, anche considerate le difficoltà dell'accertamento come evidenziate dall'ausiliario, non risulta in alcun modo che esse gli abbiano impedito di operare il computo demandatogli in ragione dei lavori riscontrati dal CTU nel contraddittorio tra le parti.
Pertanto, la decisione gravata è viziata in parte qua laddove il giudice di prime cure fonda le sue determinazioni in ragione del fatto che:
a) “non può considerarsi al fine della quantificazione del corrispettivo dovuto per le opere eseguite le somme indicate dal CTU pari ad euro 28.380 atteso che come dichiarato dallo stesso CTU non è risultato agevole individuare nell'immobile per cui è causa i lavori effettivamente riconducibili all'attività dell'impresa;
b) il corrispettivo dei lavori eseguiti indicato dalla parte attrice non è stato contestato dalla convenuta”.
Invero, quanto alla motivazione sub a) la Suprema Corte ha affermato che la motivazione è apparente laddove essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
Sicché “Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che
13 può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (cfr. Cassazione ordinanza n. 5394 del 29 febbraio 2024)
Quanto alla motivazione sub b); il corrispettivo dei lavori eseguiti indicato dalla parte attrice non è stato contestato dalla convenuta, trattasi di assunto smentito non solo dalla domanda riconvenzionale introdotta in primo grado dall'odierna appellante, ma ancor prima dalla raccomandata a/r del 13/11/07 spedita dalla alla Pt_1
TA , nonché dall'ordine di servizio n. 2 del 07/08/06 del Direttore dei CP_1 lavori e dal contenuto della relazione del medesimo del 10/01/07”.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza gravata per il mancato riconoscimento del credito dovuto a titolo di penale da ritardo e del prezzo del noleggio del ponteggio;
le parti avevano concordato nel contratto di appalto il termine del 20.09.2006 per concludere i lavori che però non veniva rispettato. Chiedeva applicarsi la penale di euro
200,00 al giorno per 106 giorni (fino al mese di dicembre 2006 – data di risoluzione del rapporto) per un totale di euro 20.400,00.
Il motivo è infondato.
Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che il ritardo nell'esecuzione delle opere non era da addebitare alla TA attorea. Pertanto, esattamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non potersi riconoscere alla convenuta una ulteriore somma a titolo di penale per il ritardo dell'opera né a titolo di penale per il nolo ponteggio, atteso che, per stessa deduzione di parte convenuta, i lavori commissionati alla TA attorea non sono stati interamente completati dalla stessa, come risulta anche dichiarato dal teste Tes_1
marito della convenuta, il quale ha affermato che già dal 20.09.06 la TA non era
[...] più presente sui luoghi di lavoro. A ciò si aggiunge che il teste , figlio Testimone_4 dell'attrice e a conoscenza dei fatti direttamente, ha dichiarato che vi fu una sospensione dei lavori per le condizioni atmosferiche avverse, nonché per il ritardo della convenuta nella consegna dei materiali necessari alla loro esecuzione.
Con il quarto motivo di appello contestava il governo delle spese.
Il motivo risulta assorbito dalla parziale riforma della sentenza gravata.
14 Il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 tra le parti in causa ponendole per la restante parte a carico dell'odierna appellante che liquida tenuto conto del decisum ( € 6.006,00) per il primo grado (previa riduzione del 30 % su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.523,10 = € 3.553,90) di cui 2/3= € 2.369,26, per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
nonché per l'appello (tenuto conto della riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -
1.742,70 = € 4.066,30 di cui 2/3= € 2.710,86 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
Le spese della CTU espletata in primo grado, come ivi liquidate, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3 a carico di e 2/3 a Controparte_1
carico di Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2908/2019 del Tribunale di S.M.C.V., pubblicata il 11.11.2019, notificata il
13.11.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente il gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione condanna a corrispondere alla TA Parte_1 [...]
la somma di € 6.006,00 oltre interessi legali e rivalutazione CP_1 dalla domanda del 18/02/08 al soddisfo;
2) condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 7.979,52 corrisposta in rate mensili di € 451,27 a partire dal 23/06/20 fino al 30/10/21 (in ottemperanza all'ordinanza collegiale emessa il
19.5.2020 a seguito dello scrutinio dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza fatta oggetto di appello) detraendo ogni rata prima dagli interessi maturati, poi dal capitale rivalutato
15 residuo, oltre interessi sul supero fino al soddisfo;
3) compensa le poste dare-avere di cui ai punti che precedono e condanna a restituire la somma di € 1.665,59, oltre agli interessi Controparte_1 legali sull'indebito ex art. 2033 c.c. dalla data 30/10/21 al soddisfo;
4) compensa le spese di lite in ragione di 1/3 tra le parti in causa ponendole per la restante parte a carico di che liquida in favore di Parte_1
(con attribuzione al procuratore avv. Giulio AL) Parte_5
applicazione del DM 17/22 e tenuto conto del decisum ( € 6.006,00) per il primo grado (previa riduzione del 30 % su € 5.077,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -
1.523,10 = € 3.553,90) di cui 2/3= € 2.369,26, per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge;
nonché per l'appello (previa riduzione del 30 % su € 5.809,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) € -1.742,70 = € 4.066,30) di cui 2/3= € 2.710,86 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali come per legge.
5) Le spese della CTU espletata in primo grado, come ivi liquidate, vanno compensate tra le parti in ragione di 1/3 a carico di e Controparte_1
2/3 a carico di Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il provvedimento è stato redatto, con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott.ssa Sara Galletta.
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