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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10678 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5650/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5650 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, e vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino, Corso Cairoli n. 32, presso lo studio dell'avv. Maurizio Silimbani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Viale Europa n. 190, presso l'Area Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle
[...] liti per atto del notaio registrato a Roma il 11.09.2020, rep. 54368, racc. Persona_1
n. 15494, in atti in copia;
- appellata
Conclusioni delle parti
Pag. 1 a 11 Per parte appellante: “Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis adversis;
in completa riforma dell'impugnata sentenza, quale descritta in intestazione al presente atto, previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta e odierna appellata ed al suo mancato assolvimento dell'onere probatorio ex Controparte_1 art. 1218 cc, ed anche di nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il Controparte_1 sedicente , avente ad oggetto il conto corrente postale n. 1011849005, condannare Parte_2 la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di EURO 3.200,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo. Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, rimborso forfettario 15% spese generali ed oneri fiscali, del presente giudizio e di quello svoltosi avanti al GDP con i criteri legali”.
Per parte appellata: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di
CTU”.
Svolgimento del processo
La conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Roma chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari ad €
3.200,00, oltre accessori.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- di essere titolare di un conto corrente bancario, acceso presso una filiale della
[...] attraverso il quale era solita pagare gli importi relativi ai sinistri;
Controparte_3
- che nell'ambito di tale rapporto venivano emessi, su richiesta dell'appellante,
l'assegno di traenza n. 2100527129-12 intestato a e l'assegno di traenza n. Persona_2
2100527082-04 intestato a per il complessivo valore di € 3.200,00, a titolo Persona_3 di risarcimento per sinistri stradali, entrambi non trasferibili;
- che detti assegni, benché spediti ai predetti beneficiari a mezzo di servizio postale, non sarebbero mai stati ricevuti da questi ultimi;
- che, anzi, gli stessi sarebbero stati incassati presso un ufficio postale da altra persona, qualificatasi come “ C/O AVV. ” e “ C/O Parte_2 Persona_2 Parte_2
Pag. 2 a 11 AVV. ”, portatrice di un titolo verosimilmente contraffatto nella parte Persona_3 relativa alle generalità del prenditore;
- che, conseguentemente, parte appellante avrebbe dovuto procedere a nuovo pagamento in favore degli effettivi beneficiari dei titoli;
- che l'Istituto postale, in occasione del pagamento, non avrebbe adottato le cautele previste dalle norme di legge, avendo omesso di rilevare la non autenticità dei titoli portati all'incasso, nonostante la stessa fosse desumibile dalla valorizzazione delle anomalie del caso di specie e, in particolare, dall'intestazione inusuale degli assegni;
- che, essendosi POSTE rifiutata di rifondere ad essa attrice l'importo indebitamente pagato a terzi, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda.
In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di non avendo CP_4 quest'ultima provato la reiterazione del pagamento in favore dei legittimi beneficiari degli assegni.
Nel merito, contestava la fondatezza delle allegazioni di controparte, avendo essa convenuta agito, in veste di banca negoziatrice, con la massima diligenza. In particolare, per quanto attiene alle verifiche preliminari in fase di pagamento, rilevava la convenuta di aver verificato la rispondenza del nominativo riportato sul titolo, verosimilmente contraffatto, con quello indicato sul documento di identità esibito dal portatore. Né la condotta tenuta dai dipendenti di potrebbe dirsi non diligente in ragione della mancata rilevazione dell'alterazione del nominativo sul titolo, trattandosi di artificio non rilevabile ad occhio nudo con l'uso della diligenza del bonus argentarius.
In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa dell'attrice, con conseguente CP_1 interruzione del rapporto di causalità, essendo stata negligente nell'autorizzare la Parte_3 spedizione degli assegni mediante tramite posta ordinaria.
Con sentenza n. 7967/2020, depositata il 28/05/2020, il Giudice di pace respingeva la domanda di compensando le spese di lite. CP_4
***
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava, dinanzi all'intestato Tribunale, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, chiedendone la riforma integrale, con condanna di al pagamento, in favore Controparte_1 di essa appellante, della somma pari ad € 3.200,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione secondo gli indici Istat, con vittoria di spese del doppio grado.
Pag. 3 a 11 In particolare, a fondamento dell'appello, deduceva l'erronea valutazione CP_4 delle risultanze istruttorie e l'errata interpretazione della normativa di cui all'art. 43 Legge
Assegni, avendo - a suo giudizio - il Giudice di prime cure sovvertito gli oneri probatori gravanti sulle parti e riconosciuto erroneamente la diligenza dell'operato di CP_1
L'appellante chiedeva altresì di accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il prenditore , avente ad oggetto il conto Controparte_1 Parte_2 corrente postale n. 1011849005, su cui furono versati gli assegni, censurando la causa illecita del medesimo.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata ovvero, nell'ipotesi di riforma della decisione impugnata, di riconoscere ex art. 1227 c.c. ogni responsabilità in capo all'appellante e tenere indenne essa appellata da qualsiasi richiesta, con rifusione, in ogni caso, delle spese di lite.
Con ordinanza del 22/06/2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 02/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Gli assegni per cui è causa rientrano nella figura dell'assegno di traenza (art. 6 co. 2
R.D. 1736/1933): si tratta dell'assegno che la banca autorizza taluno a sottoscrivere, appunto per traenza, sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono l'esistenza presso la banca di una provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente potrà disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo. Le peculiarità di tali titoli, in particolare il fatto che essi possono di fatto assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca, non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario, avendone tutte le caratteristiche. Ed infatti, anche l'emissione dell'assegno di traenza necessariamente deve avere quale presupposto un rapporto contrattuale, ancorché privo delle caratteristiche di durata proprie del conto corrente bancario.
Pertanto, alla circolazione ed al pagamento di un siffatto assegno, munito di clausola di non trasferibilità, è applicabile la disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile. La domanda invero fa riferimento all'art. 43, co. 2, L.A. secondo cui
Pag. 4 a 11 “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
Ebbene, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n.
14712; Cass., Sez. III, 22/05/2015, n. 10534).
Tanto precisato, preliminarmente si osserva che la responsabilità derivante dal pagamento di assegni a soggetto non legittimato rientra tra le ipotesi di responsabilità contrattuale e, in particolare, in quelle derivanti da “contatto sociale qualificato”, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidatasi.
Va, infatti, rilevato che il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della
Corte di legittimità, in punto di qualificazione della responsabilità della banca negoziatrice dei titoli che abbia proceduto al pagamento nei confronti di soggetti diversi dai reali prenditori, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza del 26 giugno 2007 n. 14712, che ha affermato il principio secondo il quale “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno
– natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”.
Con tale pronuncia, le Sezioni unite hanno precisato che l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, 2° comma, L.A., dovesse essere intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria ma anche alla banca negoziatrice, ed hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità del banchiere che negozi un assegno munito della clausola di
Pag. 5 a 11 non trasferibilità in favore di persona non legittimata, in forza della teoria del “contatto sociale qualificato”, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto adempimento da parte sua di preesistenti specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.
I principi già espressi nella citata pronuncia sono stati successivamente ribaditi dalla
Corte di cassazione in numerose pronunce. In continuità con tale orientamento, da ultimo, ancora le Sezioni Unite hanno chiarito che, una volta che la responsabilità della banca negoziatrice viene ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non apprendo più sostenibile “la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato 'a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore'” (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale impostazione, che si richiama in quanto pienamente condivisibile, si ritiene infatti che la valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato vada condotta secondo i parametri delineati dagli artt. 1176 e 1218 c.c. Da qui l'affermazione, da parte della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 12477 del 2018, del seguente principio di diritto: “ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.”; con la precisazione che tale diligenza è quella nascente “dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”.
Conseguentemente, in conformità ai principi che regolano la responsabilità contrattuale, mentre il creditore-danneggiato deve allegare l'inadempimento ed il conseguente danno, spetta invece al debitore l'onere di provare di aver correttamente adempiuto ovvero che l'eventuale inadempimento non sia ad esso imputabile.
Fatte queste premesse in ordine all'inquadramento generale della fattispecie in esame, nel caso di specie l'appellante-creditrice ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, mentre l'appellata-debitrice non ha fornito la prova liberatoria richiestale.
Pag. 6 a 11 Ed invero, risulta dagli atti che l'incasso degli assegni fosse avvenuto ad opera di un soggetto diverso dai legittimi prenditori, mediante alterazione dei titoli, consistita nella sostituzione del nome dei beneficiari.
Sul punto, si osserva che dai documenti n. 4 e n. 5 della produzione di parte attrice
(odierna appellante) in primo grado, che peraltro non risultano specificamente contestati da controparte, emerge senza ombra di dubbio che legittimi beneficiari dei titoli per cui è causa erano e , che infatti comunicano alla società traente il mancato Persona_2 Persona_3 ricevimento dell'assegno a ciascuno rispettivamente intestato. Inoltre, parte appellante ha altresì prodotto le schermate home banking attestanti l'emissione del titolo n. 2100527082 tratto su con beneficiario (doc. 6 prodotto in primo Controparte_3 Persona_3 grado) e, stante il mancato incasso da parte di quest'ultima dell'assegno predetto, il successivo bonifico bancario di pari importo a favore della stessa (doc. 7 prodotto in Persona_3 primo grado).
Risulta, quindi, provato l'inadempimento da parte di Controparte_1
Quanto alla prova del danno, è sufficiente osservare – oltre che risulta agli atti un secondo pagamento mediante bonifico bancario in favore di (cfr. doc. 7 cit.) Persona_3
– che il danno subito dall'appellante consegue già al momento dell'incasso dei titoli di credito da parte del soggetto diverso dal reale destinatario dei titoli medesimi, stante la perdita ingiustificata di quella somma da parte del soggetto emittente gli assegni che ne aveva costituito la provvista;
con la conseguenza che il danno sussiste a prescindere dal successivo nuovo pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa nei confronti dei reali beneficiari degli assegni in questione (cfr. ex multis Cass., Sez. I, sent. n. 16332/2016, secondo cui “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per
l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente (Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000)”). Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a
Pag. 7 a 11 seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III,
10/03/2008, n. 6291).
Ritiene il Tribunale che l'appellata, invece, non abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova in ordine al suo diligente CP_1 adempimento (con riguardo, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., all'attività bancaria da esso esercitata) né in ordine al fatto che l'inadempimento è dipeso da causa ad essa non imputabile. A tal fine, infatti, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di Controparte_1 avere idoneamente identificato i soggetti che ebbero ad incassare gli assegni, nonché che i titoli ad essa presentati non mostrassero rilevabili segni di contraffazione. Tali presupposti, invero, costituiscono il minimum di diligenza esigibile dall'esercente un'attività bancaria per evitare che titoli non trasferibili siano pagati a persona in realtà non legittimata.
In particolare, quanto all'idoneità dell'attività di identificazione dei prenditori da parte di , si osserva che l'istituto postale non ha prodotto alcuna documentazione Controparte_1 in tal senso, mancando infatti, come anche rilevato dalla parte appellante e diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace, copia dei documenti identificativi in ipotesi richiesti in sede di presentazione degli assegni. Conseguentemente, non è possibile procedere ad una valutazione positiva in ordine all'idoneità dell'attività di identificazione asseritamente effettuata dall'appellata.
Parimenti, nulla è stato provato dall'Istituto postale in ordine alla non rilevabilità dei segni di contraffazione dei titoli, non avendo invero l'appellata neppure prodotto gli originali dei suddetti assegni, onde consentire al giudicante di poter apprezzare la predetta circostanza, limitandosi ad evidenziare laconicamente che il dossier con la CP_1 documentazione si trovasse presso l'Archivio di Avezzano e richiedendone la trasmissione soltanto anni dopo il pagamento indebito e l'instaurazione del giudizio. A dispetto di tale richiesta non è comunque seguita la produzione della documentazione.
Peraltro, preme sottolineare come fosse riscontrabile ictu oculi l'anomalia dell'intestazione dei due titoli per cui è causa – in favore di “ c/o avv. Parte_2 Per_2
” e “ c/o avv. ” (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo attore in primo
[...] Parte_2 Persona_3 grado) in sostituzione delle originarie diciture “ ” e “ ” – atteso Persona_2 Persona_3 che tale espressione, di norma impiegata per indicare il destinatario di una spedizione, non può essere utilizzata per l'intestazione del beneficiario di un titolo di credito senza insospettire l'operatore di sportello;
senza tacere del fatto che ulteriore elemento di sospetto circa la contraffazione degli assegni fosse la circostanza che, a distanza di pochi giorni, presso
Pag. 8 a 11 lo stesso ufficio postale si presentasse un soggetto per negoziare due assegni, emessi dalla stessa banca e nello stesso giorno, nei quali figurava domiciliato presso due diversi avvocati.
A ciò si aggiunga che è pacifico che gli assegni per cui è causa sono stati trattati, dopo l'incasso, con la procedura denominata in check truncation. Ebbene, erra il Giudice di Pace laddove, nell'escludere la responsabilità di quale banca negoziatrice, afferma CP_1 che gli assegni in questione, essendo stati regolati in check truncation, sono stati sottoposti
“all'esame dell'Istituto emittente, Ubi-Banco di Brescia S.p.a., il quale non ha riscontrato alcuna anomalia e non ha sollevato alcuna eccezione circa la irregolarità dell'assegno, circa un'eventuale falsificazione del nome del prenditore, oppure nel diverso tono cromatico delle diciture”. Ed invero, con la negoziazione in check truncation – procedura di incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 euro – gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria/emittente, vengono trattenuti presso la prima e il regolamento avviene attraverso la trasmissione di dati in rete o su supporto magnetico, e tali dati consistono unicamente nel numero dell'assegno e nell'importo
(che viene pareggiato contabilmente), non comprendendo il nominativo del beneficiario.
Pertanto, la banca emittente non ha alcuna possibilità di rilevare che il titolo è stato riscosso da un soggetto diverso da quello che essa ha indicato come prenditore all'atto dell'emissione.
Di contro, la banca negoziatrice era perfettamente a conoscenza di non potere fare affidamento su alcuna successiva verifica del titolo e che la correttezza del pagamento era interamente affidata alla sua diligenza nell'identificazione del prenditore e nell'esame del titolo.
Per le ragioni esposte, l'appellata non ha soddisfatto l'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al corretto adempimento della prestazione ovvero alla non imputabilità ad essa dell'inadempimento.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che nel caso di specie sussiste il concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%, in applicazione del principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 9769 del 2020, secondo cui: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza
e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e
Pag. 9 a 11 configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto da e la condanna dell'appellata al risarcimento Parte_3 Controparte_1 dell'importo del pagamento indebito, ridotto della metà in ragione del concorso colposo di nella causazione del corrispondente danno. Parte_3
La condotta inadempiente tenuta dall'appellata, benché inserita nell'ambito di un rapporto sostanzialmente contrattuale, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato
è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 1.600,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT (FOI), con decorrenza dalla data dell'08/11/2013, data dell'ultimo pagamento indebito, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
La somma maggiorata della rivalutazione dalla data della liquidazione è pari ad €.
1.944,00 (importo della rivalutazione € 344,00).
Su tale somma, con la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 2011), decorrenti dalla data di emissione della presente sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Pag. 10 a 11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Roma n. 7967/2020, condanna l'appellata al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 1.944,00, già rivalutata all'attualità, Parte_1 oltre interessi nei termini indicati in parte motiva;
Cont
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizi, che si liquidano o con riferimento al giudizio di primo grado nella somma complessiva di €
1.000,00 per compenso, oltre alle spese fisse di iscrizione a ruolo, al rimborso spese generali e agli accessori di legge;
o con riferimento al presente grado di giudizio, nella somma di euro 1.500,00, per compenso, oltre alle spese fisse di iscrizione a ruolo, al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16/07/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
Pag. 11 a 11
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5650 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, e vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Torino, Corso Cairoli n. 32, presso lo studio dell'avv. Maurizio Silimbani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, al Viale Europa n. 190, presso l'Area Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Claudia D'Alessio, giusta procura generale alle
[...] liti per atto del notaio registrato a Roma il 11.09.2020, rep. 54368, racc. Persona_1
n. 15494, in atti in copia;
- appellata
Conclusioni delle parti
Pag. 1 a 11 Per parte appellante: “Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis adversis;
in completa riforma dell'impugnata sentenza, quale descritta in intestazione al presente atto, previa ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta e odierna appellata ed al suo mancato assolvimento dell'onere probatorio ex Controparte_1 art. 1218 cc, ed anche di nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il Controparte_1 sedicente , avente ad oggetto il conto corrente postale n. 1011849005, condannare Parte_2 la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di EURO 3.200,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo. Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, rimborso forfettario 15% spese generali ed oneri fiscali, del presente giudizio e di quello svoltosi avanti al GDP con i criteri legali”.
Per parte appellata: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di
CTU”.
Svolgimento del processo
La conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 Controparte_1
Giudice di Pace di Roma chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari ad €
3.200,00, oltre accessori.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva:
- di essere titolare di un conto corrente bancario, acceso presso una filiale della
[...] attraverso il quale era solita pagare gli importi relativi ai sinistri;
Controparte_3
- che nell'ambito di tale rapporto venivano emessi, su richiesta dell'appellante,
l'assegno di traenza n. 2100527129-12 intestato a e l'assegno di traenza n. Persona_2
2100527082-04 intestato a per il complessivo valore di € 3.200,00, a titolo Persona_3 di risarcimento per sinistri stradali, entrambi non trasferibili;
- che detti assegni, benché spediti ai predetti beneficiari a mezzo di servizio postale, non sarebbero mai stati ricevuti da questi ultimi;
- che, anzi, gli stessi sarebbero stati incassati presso un ufficio postale da altra persona, qualificatasi come “ C/O AVV. ” e “ C/O Parte_2 Persona_2 Parte_2
Pag. 2 a 11 AVV. ”, portatrice di un titolo verosimilmente contraffatto nella parte Persona_3 relativa alle generalità del prenditore;
- che, conseguentemente, parte appellante avrebbe dovuto procedere a nuovo pagamento in favore degli effettivi beneficiari dei titoli;
- che l'Istituto postale, in occasione del pagamento, non avrebbe adottato le cautele previste dalle norme di legge, avendo omesso di rilevare la non autenticità dei titoli portati all'incasso, nonostante la stessa fosse desumibile dalla valorizzazione delle anomalie del caso di specie e, in particolare, dall'intestazione inusuale degli assegni;
- che, essendosi POSTE rifiutata di rifondere ad essa attrice l'importo indebitamente pagato a terzi, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda.
In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di non avendo CP_4 quest'ultima provato la reiterazione del pagamento in favore dei legittimi beneficiari degli assegni.
Nel merito, contestava la fondatezza delle allegazioni di controparte, avendo essa convenuta agito, in veste di banca negoziatrice, con la massima diligenza. In particolare, per quanto attiene alle verifiche preliminari in fase di pagamento, rilevava la convenuta di aver verificato la rispondenza del nominativo riportato sul titolo, verosimilmente contraffatto, con quello indicato sul documento di identità esibito dal portatore. Né la condotta tenuta dai dipendenti di potrebbe dirsi non diligente in ragione della mancata rilevazione dell'alterazione del nominativo sul titolo, trattandosi di artificio non rilevabile ad occhio nudo con l'uso della diligenza del bonus argentarius.
In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa dell'attrice, con conseguente CP_1 interruzione del rapporto di causalità, essendo stata negligente nell'autorizzare la Parte_3 spedizione degli assegni mediante tramite posta ordinaria.
Con sentenza n. 7967/2020, depositata il 28/05/2020, il Giudice di pace respingeva la domanda di compensando le spese di lite. CP_4
***
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava, dinanzi all'intestato Tribunale, la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, chiedendone la riforma integrale, con condanna di al pagamento, in favore Controparte_1 di essa appellante, della somma pari ad € 3.200,00, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo e rivalutazione secondo gli indici Istat, con vittoria di spese del doppio grado.
Pag. 3 a 11 In particolare, a fondamento dell'appello, deduceva l'erronea valutazione CP_4 delle risultanze istruttorie e l'errata interpretazione della normativa di cui all'art. 43 Legge
Assegni, avendo - a suo giudizio - il Giudice di prime cure sovvertito gli oneri probatori gravanti sulle parti e riconosciuto erroneamente la diligenza dell'operato di CP_1
L'appellante chiedeva altresì di accertare e dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il prenditore , avente ad oggetto il conto Controparte_1 Parte_2 corrente postale n. 1011849005, su cui furono versati gli assegni, censurando la causa illecita del medesimo.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata ovvero, nell'ipotesi di riforma della decisione impugnata, di riconoscere ex art. 1227 c.c. ogni responsabilità in capo all'appellante e tenere indenne essa appellata da qualsiasi richiesta, con rifusione, in ogni caso, delle spese di lite.
Con ordinanza del 22/06/2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 02/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Gli assegni per cui è causa rientrano nella figura dell'assegno di traenza (art. 6 co. 2
R.D. 1736/1933): si tratta dell'assegno che la banca autorizza taluno a sottoscrivere, appunto per traenza, sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono l'esistenza presso la banca di una provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente potrà disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo. Le peculiarità di tali titoli, in particolare il fatto che essi possono di fatto assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca, non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario, avendone tutte le caratteristiche. Ed infatti, anche l'emissione dell'assegno di traenza necessariamente deve avere quale presupposto un rapporto contrattuale, ancorché privo delle caratteristiche di durata proprie del conto corrente bancario.
Pertanto, alla circolazione ed al pagamento di un siffatto assegno, munito di clausola di non trasferibilità, è applicabile la disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile. La domanda invero fa riferimento all'art. 43, co. 2, L.A. secondo cui
Pag. 4 a 11 “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
Ebbene, in caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez. Un., 26/06/2007, n.
14712; Cass., Sez. III, 22/05/2015, n. 10534).
Tanto precisato, preliminarmente si osserva che la responsabilità derivante dal pagamento di assegni a soggetto non legittimato rientra tra le ipotesi di responsabilità contrattuale e, in particolare, in quelle derivanti da “contatto sociale qualificato”, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidatasi.
Va, infatti, rilevato che il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della
Corte di legittimità, in punto di qualificazione della responsabilità della banca negoziatrice dei titoli che abbia proceduto al pagamento nei confronti di soggetti diversi dai reali prenditori, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza del 26 giugno 2007 n. 14712, che ha affermato il principio secondo il quale “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno
– natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e
l'incasso”.
Con tale pronuncia, le Sezioni unite hanno precisato che l'espressione “colui che paga”, adoperata dall'art. 43, 2° comma, L.A., dovesse essere intesa in senso ampio, sì da riferirsi non solo alla banca trattaria ma anche alla banca negoziatrice, ed hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità del banchiere che negozi un assegno munito della clausola di
Pag. 5 a 11 non trasferibilità in favore di persona non legittimata, in forza della teoria del “contatto sociale qualificato”, ravvisabile ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto adempimento da parte sua di preesistenti specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto.
I principi già espressi nella citata pronuncia sono stati successivamente ribaditi dalla
Corte di cassazione in numerose pronunce. In continuità con tale orientamento, da ultimo, ancora le Sezioni Unite hanno chiarito che, una volta che la responsabilità della banca negoziatrice viene ricondotta nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non apprendo più sostenibile “la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato 'a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore'” (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12477 del 21/05/2018).
Secondo tale impostazione, che si richiama in quanto pienamente condivisibile, si ritiene infatti che la valutazione della responsabilità da contatto sociale qualificato vada condotta secondo i parametri delineati dagli artt. 1176 e 1218 c.c. Da qui l'affermazione, da parte della citata sentenza delle Sezioni Unite n. 12477 del 2018, del seguente principio di diritto: “ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.”; con la precisazione che tale diligenza è quella nascente “dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve”.
Conseguentemente, in conformità ai principi che regolano la responsabilità contrattuale, mentre il creditore-danneggiato deve allegare l'inadempimento ed il conseguente danno, spetta invece al debitore l'onere di provare di aver correttamente adempiuto ovvero che l'eventuale inadempimento non sia ad esso imputabile.
Fatte queste premesse in ordine all'inquadramento generale della fattispecie in esame, nel caso di specie l'appellante-creditrice ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, mentre l'appellata-debitrice non ha fornito la prova liberatoria richiestale.
Pag. 6 a 11 Ed invero, risulta dagli atti che l'incasso degli assegni fosse avvenuto ad opera di un soggetto diverso dai legittimi prenditori, mediante alterazione dei titoli, consistita nella sostituzione del nome dei beneficiari.
Sul punto, si osserva che dai documenti n. 4 e n. 5 della produzione di parte attrice
(odierna appellante) in primo grado, che peraltro non risultano specificamente contestati da controparte, emerge senza ombra di dubbio che legittimi beneficiari dei titoli per cui è causa erano e , che infatti comunicano alla società traente il mancato Persona_2 Persona_3 ricevimento dell'assegno a ciascuno rispettivamente intestato. Inoltre, parte appellante ha altresì prodotto le schermate home banking attestanti l'emissione del titolo n. 2100527082 tratto su con beneficiario (doc. 6 prodotto in primo Controparte_3 Persona_3 grado) e, stante il mancato incasso da parte di quest'ultima dell'assegno predetto, il successivo bonifico bancario di pari importo a favore della stessa (doc. 7 prodotto in Persona_3 primo grado).
Risulta, quindi, provato l'inadempimento da parte di Controparte_1
Quanto alla prova del danno, è sufficiente osservare – oltre che risulta agli atti un secondo pagamento mediante bonifico bancario in favore di (cfr. doc. 7 cit.) Persona_3
– che il danno subito dall'appellante consegue già al momento dell'incasso dei titoli di credito da parte del soggetto diverso dal reale destinatario dei titoli medesimi, stante la perdita ingiustificata di quella somma da parte del soggetto emittente gli assegni che ne aveva costituito la provvista;
con la conseguenza che il danno sussiste a prescindere dal successivo nuovo pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa nei confronti dei reali beneficiari degli assegni in questione (cfr. ex multis Cass., Sez. I, sent. n. 16332/2016, secondo cui “il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per
l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente (Sez. 1, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000)”). Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a
Pag. 7 a 11 seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. III,
10/03/2008, n. 6291).
Ritiene il Tribunale che l'appellata, invece, non abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Nel caso di specie, non ha fornito la prova in ordine al suo diligente CP_1 adempimento (con riguardo, ai sensi dell'articolo 1176 c.c., all'attività bancaria da esso esercitata) né in ordine al fatto che l'inadempimento è dipeso da causa ad essa non imputabile. A tal fine, infatti, avrebbe dovuto quantomeno dimostrare di Controparte_1 avere idoneamente identificato i soggetti che ebbero ad incassare gli assegni, nonché che i titoli ad essa presentati non mostrassero rilevabili segni di contraffazione. Tali presupposti, invero, costituiscono il minimum di diligenza esigibile dall'esercente un'attività bancaria per evitare che titoli non trasferibili siano pagati a persona in realtà non legittimata.
In particolare, quanto all'idoneità dell'attività di identificazione dei prenditori da parte di , si osserva che l'istituto postale non ha prodotto alcuna documentazione Controparte_1 in tal senso, mancando infatti, come anche rilevato dalla parte appellante e diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di pace, copia dei documenti identificativi in ipotesi richiesti in sede di presentazione degli assegni. Conseguentemente, non è possibile procedere ad una valutazione positiva in ordine all'idoneità dell'attività di identificazione asseritamente effettuata dall'appellata.
Parimenti, nulla è stato provato dall'Istituto postale in ordine alla non rilevabilità dei segni di contraffazione dei titoli, non avendo invero l'appellata neppure prodotto gli originali dei suddetti assegni, onde consentire al giudicante di poter apprezzare la predetta circostanza, limitandosi ad evidenziare laconicamente che il dossier con la CP_1 documentazione si trovasse presso l'Archivio di Avezzano e richiedendone la trasmissione soltanto anni dopo il pagamento indebito e l'instaurazione del giudizio. A dispetto di tale richiesta non è comunque seguita la produzione della documentazione.
Peraltro, preme sottolineare come fosse riscontrabile ictu oculi l'anomalia dell'intestazione dei due titoli per cui è causa – in favore di “ c/o avv. Parte_2 Per_2
” e “ c/o avv. ” (cfr. doc. 2 e 3 fascicolo attore in primo
[...] Parte_2 Persona_3 grado) in sostituzione delle originarie diciture “ ” e “ ” – atteso Persona_2 Persona_3 che tale espressione, di norma impiegata per indicare il destinatario di una spedizione, non può essere utilizzata per l'intestazione del beneficiario di un titolo di credito senza insospettire l'operatore di sportello;
senza tacere del fatto che ulteriore elemento di sospetto circa la contraffazione degli assegni fosse la circostanza che, a distanza di pochi giorni, presso
Pag. 8 a 11 lo stesso ufficio postale si presentasse un soggetto per negoziare due assegni, emessi dalla stessa banca e nello stesso giorno, nei quali figurava domiciliato presso due diversi avvocati.
A ciò si aggiunga che è pacifico che gli assegni per cui è causa sono stati trattati, dopo l'incasso, con la procedura denominata in check truncation. Ebbene, erra il Giudice di Pace laddove, nell'escludere la responsabilità di quale banca negoziatrice, afferma CP_1 che gli assegni in questione, essendo stati regolati in check truncation, sono stati sottoposti
“all'esame dell'Istituto emittente, Ubi-Banco di Brescia S.p.a., il quale non ha riscontrato alcuna anomalia e non ha sollevato alcuna eccezione circa la irregolarità dell'assegno, circa un'eventuale falsificazione del nome del prenditore, oppure nel diverso tono cromatico delle diciture”. Ed invero, con la negoziazione in check truncation – procedura di incasso degli assegni bancari e circolari non superiori a 5.000 euro – gli effetti, anziché essere trasmessi materialmente dalla banca negoziatrice a quella trattaria/emittente, vengono trattenuti presso la prima e il regolamento avviene attraverso la trasmissione di dati in rete o su supporto magnetico, e tali dati consistono unicamente nel numero dell'assegno e nell'importo
(che viene pareggiato contabilmente), non comprendendo il nominativo del beneficiario.
Pertanto, la banca emittente non ha alcuna possibilità di rilevare che il titolo è stato riscosso da un soggetto diverso da quello che essa ha indicato come prenditore all'atto dell'emissione.
Di contro, la banca negoziatrice era perfettamente a conoscenza di non potere fare affidamento su alcuna successiva verifica del titolo e che la correttezza del pagamento era interamente affidata alla sua diligenza nell'identificazione del prenditore e nell'esame del titolo.
Per le ragioni esposte, l'appellata non ha soddisfatto l'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al corretto adempimento della prestazione ovvero alla non imputabilità ad essa dell'inadempimento.
Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che nel caso di specie sussiste il concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%, in applicazione del principio di diritto espresso dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 9769 del 2020, secondo cui: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza
e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e
Pag. 9 a 11 configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto da e la condanna dell'appellata al risarcimento Parte_3 Controparte_1 dell'importo del pagamento indebito, ridotto della metà in ragione del concorso colposo di nella causazione del corrispondente danno. Parte_3
La condotta inadempiente tenuta dall'appellata, benché inserita nell'ambito di un rapporto sostanzialmente contrattuale, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato
è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991).
Pertanto, sull'indicata somma di € 1.600,00 deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT (FOI), con decorrenza dalla data dell'08/11/2013, data dell'ultimo pagamento indebito, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
La somma maggiorata della rivalutazione dalla data della liquidazione è pari ad €.
1.944,00 (importo della rivalutazione € 344,00).
Su tale somma, con la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 8507 del 2011), decorrenti dalla data di emissione della presente sentenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M
. il Tribunale di Roma, nella persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Pag. 10 a 11 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Roma n. 7967/2020, condanna l'appellata al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 1.944,00, già rivalutata all'attualità, Parte_1 oltre interessi nei termini indicati in parte motiva;
Cont
- condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizi, che si liquidano o con riferimento al giudizio di primo grado nella somma complessiva di €
1.000,00 per compenso, oltre alle spese fisse di iscrizione a ruolo, al rimborso spese generali e agli accessori di legge;
o con riferimento al presente grado di giudizio, nella somma di euro 1.500,00, per compenso, oltre alle spese fisse di iscrizione a ruolo, al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16/07/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (d.m. 22.10.2024).
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