Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2024 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. rg. 1396/2024 V.G. promosso da:
C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Fabio Saggio
RICORRENTE contro
, C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. Manuela Gasparri
RESISTENTE avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16/04/2024
[...] chiedeva di disciplinare l'affidamento del figlio , Parte_1 Per_1 nato l'[...], le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di mantenimento, secondo le condizioni indicate in ricorso.
1
“Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad Persona_2 entrambi i genitori. Gli stessi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore, quando avrà il figlio presso di sé, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, la quale vivrà con il piccolo presso l'abitazione dei Per_1 nonni materni in Calabria. L'immobile in Augusta (SR), Piazza
Mattarella n. 15, di proprietà esclusiva del sig. , rientrerà nel CP_1 pieno possesso di quest'ultimo a far data dal 31/01/2025 al fine di consentire alla sig.ra di liberare il predetto immobile da Pt_1 ogni e qualsiasi arredo o mobilio e/o altri beni mobili al suo interno presenti, ad eccezione del letto della camera da letto matrimoniale, la cameretta del figlio, la parete attrezzata ed il divano del vano soggiorno.
Trascorso detto termine del 31.01.2025 senza che la sig.ra Pt_1 abbia provveduto a liberare l'immobile delle sue cose per come sopra indicato, le stesse si intenderanno, per espressa volontà delle parti manifestata con la sottoscrizione del presente accordo, acquisite all'immobile ed il sig. ne potrà disporre per come meglio CP_1 ritiene.
Il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità di visita e salvo diversi accordi raggiunti con la madre, volti ad ampliare la
2 facoltà di visita del padre, tenuto conto delle preminenti esigenze del minore.
Il padre, in considerazione del trasferimento del figlio minore in
Calabria, potrà tenere con sé il figlio, a settimane alternate, dal venerdì mattina, intorno alle ore 11:00 (chiedendo un permesso scolastico qualora possibile) sino alle ore 21:00 della domenica, avendo cura di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la residenza della madre, nel Comune di Paola (CS).
Il padre rimarrà libero di poter vedere il figlio in Calabria presso il
Comune di Paola, qualora possibile secondo i turni lavorativi di quest'ultimo, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 20:00.
Il padre potrà sentire il figlio minore tutti i giorni alle ore 21:00, anche in videochiamata, tramite telefonia mobile o dello stesso minore o tramite il contatto della sig.ra Pt_1
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio dell'anno seguente. Le parti concordano che per l'annualità 2025 il piccolo trascorrerà con Per_1 il padre il primo periodo e precisamente dal 23 dicembre al 30 dicembre 2025.
Le festività pasquali, ad anni alterni, per intero con il padre e con la madre.
Il piccolo trascorrerà il giorno del suo compleanno, unitamente Per_1 ad entrambi i genitori, nel Comune di Paola, dove si organizzerà una festicciola con i compagni di scuola del bambino.
La sig.ra precisa di non avere nulla in Parte_1 contrario a che il piccolo possa anche rimanere in compagnia Per_1 dei nonni paterni, in assenza del padre.
-nel periodo estivo, ogni anno per dieci giorni nel mese di giugno e quindici giorni consecutivi ogni anno, alternativamente o nel mese di luglio o nel mese di agosto, il tutto da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
3 il minore trascorrerà con la madre il giorno del Persona_2 compleanno della stessa e con il padre il compleanno dello stesso, qualora possibile.
-disporre a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere CP_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
l'importo mensile di € 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, tenuto conto delle ingenti spese che il dovrà affrontare per gli spostamenti in Calabria. La sig.ra CP_1 accetta espressamente tale somma poiché si dichiara Pt_1 economicamente autosufficiente e dichiara di ricevere un aiuto economico ingente da parte dei suoi genitori.
Il sig. presta il suo consenso a che la sig.ra CP_1 Pt_1 percepisca per intero l'assegno unico.
Il padre concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie documentate e previamente concordate sostenute dalla sig.ra per il piccolo . Parte_1 Per_1
La sig.ra dichiara che tutte le spese relative alle utenze e Pt_1 quanto altro occorrente relativamente alla casa familiare, rimarranno a suo carico per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2023 e
31.01.2025 avendo la stessa lasciato l'abitazione il 03.12.2024.
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, anche per il figlio minore”.
Con successive note d'udienza le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto
13/05/2024).
Rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare
4 il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'intervenuto accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti.
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Spese compensate.
Siracusa, 30.1.25
5 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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