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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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- 1. Buoni Fruttiferi Postali: la Corte d’Appello di Torino conferma la condanna di Poste Italiane a risarcire il risparmiatore per mancata consegna del Foglio…Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 11 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 409/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 P.IVA_1
alla via Cordusio n. 4, presso l'avv. Patrizia Modugno
( che la rappresenta e difende come da procura Email_1
atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) elettivamente domiciliate in Vimodrone (MI), via Sant' Anna C.F._2 pagina 1 di 19 n. 39, presso lo studio dell'avv. Eugenio Cherchi
( che le rappresenta e difende come da procura Email_2
in atti.
APPELLATE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 67/2024 pubblicata in data 11.01.2024 (dr. RG n. 6283/202), notificata in data 16.01.2014 e, così Per_1
giudicare
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M.
19.12.2000 - dei Buoni Fruttiferi Postali “diciottomesi” serie 18O per cui è causa, nonché la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria e conseguentemente, respingere la richiesta risarcitoria, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo, sia in via principale che in via subordinate, da parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, nonché prescritte;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L.
23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dalla signora , in Controparte_3
quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- condannare le sigg.re e alla restituzione delle somme Controparte_1 CP
già corrisposto da in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1
per i buoni postali fruttiferi oggetto di causa
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per e : Controparte_1 CP
pagina 2 di 19 “Voglia L'Ec.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere integralmente
l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza n. Parte_1
67/2024, resa dal Tribunale di Monza, nella persona del G.U. Dott. pubblicata Per_1
in data 11.1.2024, a definizione del giudizio n. 6283/2023. Condannare, altresì, parte appellante alle spese e competenze professionali relative al presente grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
67/2024, pubblicata l'11 gennaio 2024, con cui , in accoglimento della Parte_1
domanda attrice è stata condannata al pagare alle parti attrici e CP_1 CP
, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 20.000,00, oltre interessi
[...]
contrattuali dal 15.11.2006 al 15.05.2008 ed al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori.
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 11.9.2023, le signore di e instauravano dinanzi al Tribunale di Monza il CP_1 CP_1 CP
giudizio RG n. 6283/2023 esponendo in fatto ed in diritto quanto segue:
- che nel novembre 2006 avevano acquistato n. 4 buoni postali fruttiferi serie n. 180 del valore di Euro 5.000, ciascuno, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo
Stato, collocati sul mercato da Parte_1
- che nessuno dei buoni acquistati recava riferimenti ai termini di scadenza né alla circostanza che vi fosse una scadenza, non essendovi neppure la dicitura “a termine”;
- che i dettagli dell'investimento erano contenuti nel Foglio Informativo Analitico (c.d.
FIA) che avrebbe dovuto essere consegnato da all'investitore, come Parte_1
pagina 3 di 19 specificato nel titolo e come previsto dall'art. 3 DM del Tesoro del 19.12.2000, ma che non era mai stato consegnato alle sig.re e le quali si erano poi viste CP_1 CP
rigettare la propria richiesta di rimborso, da esse avanzata nell'anno 2020, sulla base dell'intervenuta prescrizione - addotta da - di ogni diritto di credito, per il Parte_1
fatto che i buoni fruttiferi acquistati avevano una durata di 18 mesi;
- che la diffida del legale e la procedura di mediazione obbligatoria avviata avevano esito negativo;
- che l'inadempimento degli obblighi informativi da parte di , la violazione Parte_1
dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale, l'assenza sui buoni fruttiferi di elementi che ponessero le attrici nelle condizioni di conoscere se esistesse e quale fosse il termine entro il quale chiedere la liquidazione, rendevano inopponibile il termine prescrizionale o comunque applicabile l'istituto della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.;
- che l'AGCM aveva sanzionato con provvedimento del 18.10.2022 per Parte_1
l'adozione di condotte analoghe a quelle oggetto di censura nel presente giudizio, riconducendo gli obblighi informativi agli artt. 1176, 1175 e 1375 c.c., nonché al dovere di solidarietà sociale riconducibile all'art. 2 Cost.;
- che in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussisteva una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità.
Per tali ragioni le ricorrenti chiedevano di accertare la violazione da parte di
[...]
degli obblighi informativi previsti dall'art. 3 DM del Tesoro 19.12.2000, dagli Pt_1
artt.21 e 23 TUF, dei doveri di trasparenza, buona fede e diligenza professionale previsti dagli artt. 1175, 1176, 1375, 1337 c.c.; di accertare ai sensi dell'art. 2935 c.c., il mancato decorso del termine prescrizionale decennale ex art. 8 del citato DM o la sua sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. e per l'effetto condannare al Parte_1
risarcimento del danno subito pari ad Euro 20.000,00 oltre interessi convenzionali sino alla loro naturale scadenza e agli ulteriori interessi legali ex art. 1284 c.c., o in via pagina 4 di 19 subordinata, accertare la risoluzione del contratto per inadempimento di e Parte_1
condannare quest'ultima al medesimo risarcimento del danno.
2) Nel giudizio si costituiva con comparsa del 20.11.2023 con la quale Parte_1
contestava le deduzioni avversarie, deducendo ed eccependo quanto segue:
- che i buoni fruttiferi oggetto di causa erano stati sottoscritti il 15.11.2006 e, pertanto, divenendo infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, erano scaduti in data 15.05.2008;
- che l'art. 8 comma 1 DM del tesoro del 19.12.2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali, per capitale ed interessi si prescrivono in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, con la conseguenza che il diritto al rimborso del capitale e degli interessi risultava prescritto già alla data del 16.5.2018;
- che aveva disposto l'affissione nei propri locali delle condizioni Parte_1
economiche e del rendimento storico dei buoni postali “BFP diciottomesi” da cui era desumibile l'effettiva serie di appartenenza in corrispondenza di ciascun periodo di emissione, nonché avvisi circa la prescrizione del diritto al rimborso dei BFP emessi a partire dal 14 aprile 2001 e l'invito rivolto alla clientela di verificare la data di scadenza dei propri buoni fruttiferi postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale;
- che le sig.re e erano state messe nelle condizioni di conoscere la CP_1 CP
data di scadenza, in quanto sui titoli in possesso delle ricorrenti risultava il n. di serie (n.
180) e la data di emissione (15.11.2006), elementi che avrebbero consentito alla controparte di chiedere ogni informazione, peraltro reperibile sui siti internet istituzionali di e di Cassa depositi e Prestiti;
Parte_1
- che sussisteva, in ogni caso, una presunzione di conoscenza perché la scadenza e il termine prescrizionale erano elementi normativi disciplinati dal DM che aveva previsto l'emissione dei buoni e che, pertanto, rientrava nella disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c. , ed in ogni caso perché la normativa di settore prevedeva, oltre che pagina 5 di 19 l'esposizione delle condizioni praticate nei locali aperti al pubblico, anche la pubblicazione delle condizioni economiche sulla Gazzetta Ufficiale e la diffusione delle informazioni su quotidiani a diffusione nazionale;
- che l'art. 2935 c.c. nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla possibilità legale e non materiale, con la conseguenza che gli ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto (quale è
l'ignoranza in cui versa il titolare del diritto) possono rilevare solo quali cause di sospensione della prescrizione ove rientranti nelle ipotesi tassative previste dall'art. 2941 c.c.;
- che nel caso di specie non risultava applicabile l'art. 2941 comma 1 n.8 c.c. in quanto l'informazione, trattandosi del contenuto di un decreto ministeriale, era accessibile alle ricorrenti e perché in ogni caso mancava l'elemento del dolo;
- che non era incorsa in alcun inadempimento in quanto l'operatore di Parte_1
sportello aveva consegnato alle intestatarie dei titoli il foglio informativo anche se, il
DM del 6.10.2004, istitutivo della serie sottoscritta dalle ricorrenti, non prescrivesse più alcun obbligo di consegna del foglio informativo così come previsto nel DM del
19.12.2000, prevedendo unicamente che fosse reso disponibile nei locali aperti al pubblico;
- che la domanda risarcitoria doveva ritenersi infondata perché mancava la prova del danno e del nesso di causalità, ed era inoltre prescritta, essendo intervenuto il termine quinquennale di prescrizione della asserita responsabilità sia precontrattuale sia per inadempimento;
- che non sussisteva il grave inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno;
- che in relazione al provvedimento di condanna, reso da AGCM in data 18.10.2022 nei confronti di per l'adozione di condotte analoghe e menzionato dalla Parte_1
pagina 6 di 19 controparte, lo stesso era stato impugnato e comunque non esimeva la controparte dall'onere di provare il danno e il nesso di causalità;
- che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, emessi dal 14/4/2001, che non erano stati reclamati entro il termine di prescrizione decennale, come quelli oggetto di causa, erano devoluti al Fondo istituito dalla legge Finanziaria 2006 per i risparmiatori vittime di frodi e gestito da Consap spa e quindi non erano restituibili.
3) Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 67/2024, impugnata in questa sede, accoglieva
“la domanda risarcitoria (non già restitutoria) proposta da e Controparte_1 CP
, fondata sull'inadempimento di agli obblighi contrattuali e di
[...] Parte_1
legge” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) avendo rilevato, in sintesi:
- che, contrariamente a quanto affermato da , sui titoli non vi era alcuna Parte_1
indicazione che si trattasse di buon fruttiferi a termine né l'indicazione della serie (180) era indicativa di per sé di tale caratteristica;
- che non era stata fornita la prova della consegna del foglio informativo né al momento dell'acquisto né in un momento successivo, in quanto il documento prodotto da
[...]
non risultava sottoscritto né vi era un'attestazione di consegna o invio;
Pt_1
- che l'obbligo di tale consegna era contrattualmente e legalmente previsto in quanto espressamente menzionato nel buono fruttifero oltre che sancito dall'art. 3 DM
19.12.2000, decreto ministeriale pure richiamato espressamente nel buono: l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate previsto all'art. 6 del predetto decreto era da considerarsi obbligo integrativo non sostitutivo di quello di consegna del FIA previsto all'art. 3;
- che tale obbligo aveva rilievo essenziale in quanto il foglio informativo rappresenta il nucleo del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto e le sig.re
[...]
e non erano state poste nelle condizioni di comprendere le CP_1 CP
caratteristiche dei titoli acquistati e in particolare quale fosse la scadenza ed il regime di rimborso, compiendo una scelta di acquisto non consapevole;
pagina 7 di 19 - che, pertanto, era ravvisabile una responsabilità per grave inadempimento di
[...]
, che risponde ai sensi dell'art. 1856 c.c. “secondo le regole del mandato per Pt_1
l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente” con la precisazione che la diligenza e la correttezza nell'adempimento dei doveri del mandatario dovevano essere valutate non in base al parametro dell'uomo medio ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, tale essendo la diligenza richiesta dal legislatore nel campo dei servizi bancari e finanziari con la previsione di obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela;
- che la scelta delle sig.re e di acquistare i buoni fruttiferi non CP_1 CP
poteva essere considerata una scelta consapevole, non potendosi ipotizzare che il cliente si fosse determinato ad acquistare un prodotto di cui non poteva conoscere sin dal momento dell'acquisto la scadenza ed il termine ultimo per il rimborso;
- che il dovere di protezione del cliente risparmiatore, peraltro, sussisteva non solo nella fase iniziale del rapporto ma anche nella fase esecutiva, ciò che avrebbe imposto a
[...]
di intervenire con precisi avvisi indirizzati ai singoli contraenti per scongiurare il Pt_1
rischio di perdita totale dell'investimento;
- che la normativa relativa ad eventuali termini specifici per la conservazione dei documenti contabili “non è estensibile alla documentazione contrattuale che attiene alla prova dell'esistenza stessa del titolo negoziale e delle condizioni che ne regolano la vendita” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
- che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, nella specie coincidente con la richiesta di rimborso avvenuta nel 2020, in quanto la mancata consegna del documento contenente l'indicazione sulla scadenza del titolo ha integrato un
pagina 8 di 19 impedimento alla conoscenza di carattere legale, non già di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
- che il danno andava quantificato tenendo presente il capitale perso, l'entità degli interessi, calcolati al tasso contrattuale fruttifero dal 15.11.2006 sino alla scadenza
(15.5.2008) e al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo.
4) Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Monza, ha proposto appello, avanti questa Corte, sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
4.1) Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 3 co. 1, dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19.12.2000 e dell'art. 6 del D.M. del 6.10.2004 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico e dell'art. 2967 c.c. in materia dell'onere della prova”.
L'appellante, con tale articolato primo motivo di appello: i) ha contestato l'erronea interpretazione della normativa da parte del giudice di primo grado, ribadendo che l'art. 6 del DM 6.10.2004 non prevede un obbligo di consegna del foglio informativo ma solo la sua messa a disposizione nei locali aperti al pubblico, e precisando gli altri meccanismi di informazione che consentono una conoscenza effettiva (pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale e sui siti internet di e di CDP;
ii) ha ribadito l'effettiva Parte_1
consegna nel caso di specie del foglio informativo e ha contestato - eccependone la violazione dell'art. 2697 c.c.- la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che l'onere della relativa prova gravi su , c.c.; iii) ha Parte_1
ribadito che il regolamento negoziale è integrato ex art. 1339 c.c. dal contenuto dei decreti ministeriali emanati in materia, e che è onere del titolare dei buoni attivarsi per conoscerne la disciplina, non applicandosi ai buoni fruttiferi né la normativa dettata dal
TUB e dal TUF né quella dettata a tutela del consumatore;
iv) ha rilevato che non essendovi un obbligo di conservazione della documentazione consegnata al cliente, non può esservi neppure l'onere di produrre tale documentazione in giudizio, rilevando in proposito che l'obbligo di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni è pagina 9 di 19 fissato in cinque anni dal D.P.R. 256/1989, di “Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” e che, qualora dovesse ritenersi applicabile un arco temporale più lungo per la giacenza della documentazione, ai sensi dell'art. 119 T.U.B, l'obbligo di conservazione dei documenti verrebbe meno con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dall'estinzione del rapporto (vale a dire terminata la fruttuosità dei buoni postali) ex art. 2946 c.c.
4.2) Errata valutazione in ordine all'asserita violazione degli obblighi di buona fede e dei principi generali di correttezza e della responsabilità di Parte_1
Con il secondo motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la violazione da parte di degli obblighi informativi sia in fase Parte_1
di collocamento che in fase di esecuzione del rapporto, per non aver avvisato singolarmente i clienti della imminente scadenza, rilevando in proposito che la sentenza avrebbe mancato di considerare che i risparmiatori avrebbero potuto chiedere informazioni in qualsiasi filiale, che comunque vi erano avvisi di scadenza alla clientela nei locali aperti al pubblico, che è solo ente collocatore e non soggetto Parte_1
passivo del rapporto obbligatorio con il sottoscrittore dei BFT.
4.3) Assenza di nesso causale tra responsabilità per inadempimento a carico di
[...]
e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono - Pt_1
errata motivazione in ordine alla corretta decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato che le odierne appellate non avrebbero fornito la prova della circostanza secondo cui l'inattività sarebbe dipesa dalla mancata informativa ed ha contestato la sentenza nella parte in cui, per la decorrenza del termine prescrizionale, ha ritenuto applicabile l'art. 2935 c.c., riproponendo le letture interpretative dell'art. 2935 c.c. e 2941 n. 8 c.c. già esposte in primo grado e l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento. pagina 10 di 19 5) Con comparsa del 3 giugno 2024, si sono costituite nel presente giudizio di appello le sig.re di e , contestando l'appello avversario e ribadendo le CP_1 CP_1 CP
eccezioni svolte in primo grado ed in particolare: la violazione degli obblighi informativi da parte di;
la corretta applicazione da parte del Giudice di primo grado Parte_1
dei principi normativi fissati in materia di onere probatorio;
l'inapplicabilità della normativa che prevede una durata dell'obbligo di conservazione dei documenti contabili, in quanto il contratto è la fonte che disciplina i rapporti contrattuali tra le parti e non costituisce documentazione contabile;
la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza;
l'esistenza di un nesso causale tra le condotte assunte da e il Parte_1
danno prodotto in capo alle attrici;
il mancato decorso del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento del danno dovendosi individuare il dies a quo di tale termine nel momento in cui i danneggiati possono percepire l'esistenza del danno, momento che nel caso di specie coincide con il diniego opposto da al rimborso dei buoni Parte_1
fruttiferi.
6) Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 25 giugno 2025, assegnando i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi nel seguito indicati.
7) Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano la sussistenza di precisi obblighi informativi in capo a Parte_1
ed il relativo inadempimento nel caso di specie, accertato dal Giudice di primo grado.
In proposito, questa Corte intende ribadire principi già affermati in precedenti recenti pronunce in materia di risarcimento del danno, riconosciuto al cliente a fronte di pagina 11 di 19 un'eccezione di prescrizione, per inadempimento di all'obbligo di Parte_1
informazione sulla durata di buoni fruttiferi postali analoghi a quelli per cui è causa.1
7.1) Va, anzitutto, richiamato che l'obbligo in capo a di consegnare Parte_1
all'investitore il foglio informativo analitico (cosiddetto “FIA”) è espressamente sancito dall'art. 3 del DM del 19.12.2000 il quale prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado e già chiarito nelle sentenze di questa Corte sopraccitate, l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate, previste all'art. 6 del medesimo DM, è obbligo integrativo e non sostitutivo di quello di consegna del FIA previsto dall'art. 3.
Tali obblighi, infatti, operano in due momenti distinti: il foglio informativo, al momento di sottoscrizione del buono e ha quale destinatario il singolo risparmiatore; l'avviso al pubblico, in un momento anteriore o successivo e si rivolge in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Peraltro, anche l'oggetto dei predetti obblighi informativi risulta differente, in quanto, per espressa disposizione del citato art. 6, l'avviso al pubblico rinvia per l'informazione dettagliata al FIA2, risultando pertanto l'informazione fornita con avviso al pubblico un'informazione più generica.
A sostegno della mancanza di un obbligo di consegna del FIA, l'appellante invoca l'art. 6 del DM del 6.10.2004 il quale prevede che “mette a disposizione del Parte_1
cliente nei locali aperti al pubblico” il foglio informativo. Questa Corte rileva, tuttavia, che tale disposizione non contiene una deroga all'obbligo di consegna del FIA previsto dall'art. 3 del DM 19.12.2000, collocandosi piuttosto, in relazione al momento in cui opera e ai destinatari, sullo stesso piano sopra chiarito dell'obbligo previsto all'art. 6 DM 19.12.2000 di esporre al pubblico le condizioni praticate. Peraltro, il secondo comma del medesimo articolo prevede che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito” con ciò escludendo che la mera consegna del documento cartaceo soddisfi gli obblighi posti in capo a . Parte_1
Ad ogni modo l'applicabilità al caso di specie delle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000 e la sussistenza dell'obbligo di consegnare il FIA sono espressamente richiamati nella stampigliatura presente sui buoni fruttiferi oggetto di causa, prodotti nell'ambito del giudizio di primo grado sub doc. 1 dalle odierne appellate , ove si legge
“ Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro
(omissis). Il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'obbligo di consegnare il FIA e di fornire le informazioni ivi previste, in primis e per quanto rileva nel caso di specie quelle relative alla scadenza dei buoni fruttiferi e alle relative conseguenze, è imposto dalla necessità di riequilibrare la fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra , qui intermediario finanziario, Parte_1
ed i singoli risparmiatori-investitori.
Tale obbligo non si configura, semplicemente come regola di condotta operante nella fase precontrattuale delle trattative, ma si atteggia a vero e proprio obbligo contrattuale, espressamente previsto, risultando, da un lato, funzionale alla formazione di un consenso consapevole dell'investitore su elementi fondamentali del contratto, dall'altro, quale pagina 13 di 19 espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede che devono operare tanto nella fase genetica che in quella esecutiva del vincolo contrattuale.
Nella Giurisprudenza di legittimità è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimità caratterizzati da letterarietà (Cass. Civ. SS.UU. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale qualificazione che i buoni fruttiferi al momento della loro emissione devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
7.2) Nel rispetto dei consolidati principi in materia di onere probatorio, non v'è dubbio che nelle azioni risarcitorie per inadempimento, come la presente, a fronte del dedotto inadempimento, gravi sul convenuto l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte,
e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Alla luce di tale principio, è evidente pertanto, che gravi su , l'onere di Parte_1
provare il corretto adempimento degli obblighi informativi la cui violazione è stata contestata.
Tale onere non può ritenersi escluso, come preteso dall'appellante, per l'assenza di uno specifico obbligo di conservazione della documentazione consegnata al cliente, né dalle norme che riguardano i limiti temporali di conservazione della documentazione contabile.
In proposito si osserva, da un lato, che i principi in materia di onere probatorio operano e si applicano a prescindere dall'esistenza di precisi obblighi meramente strumentali al loro assolvimento;
dall'altro, che l'adempimento dell'obbligo di consegna del FIA ed in genere degli obblighi informativi non attengono alla documentazione contabile e non sono pertanto limitati dalla normativa dettata in tale materia.
pagina 14 di 19 7.3) Tale obbligo, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto da . Parte_1
Non risulta provato, infatti, né che al momento dell'acquisto dei buoni fruttiferi sia stato consegnato il FIA, prodotto dall'odierno appellante nell'ambito del giudizio di primo grado senza una ricevuta di avvenuta consegna, né che il medesimo foglio informativo sia stato consegnato nella fase esecutiva del rapporto, o nella medesima fase esecutiva siano state in altro modo fornite le informazioni relative alla scadenza dei buoni fruttiferi oggetto di causa, informazioni che avrebbero posto le sig.re e nelle CP_1 CP
condizioni di evitare il danno derivato loro dal mancato rimborso dei buoni acquistati.
D'altro canto, questa Corte rileva - come già accertato nella sentenza impugnata- che i buoni fruttiferi consegnati alle sig.re e prodotti in giudizio, non CP_1 CP
recano neppure riferimenti generici alla relativa loro scadenza, con la conseguenza che il mancato assolvimento degli obblighi informativi posti in capo a Parte_1
rappresenta un grave inadempimento e si pone come fonte di responsabilità dell'odierna appellante.
8) Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'assenza di prova del nesso Parte_1
di causalità tra la condotta contestata, relativa alla mancata informativa, ed il danno derivato dal mancato rimborso dei buoni, in quanto non risulterebbe provata la circostanza che l'inattività nella richiesta di rimborso sia dipesa dalla mancata informativa.
Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire i principi, in più occasioni affermati dalla Corte di Cassazione in materia di causalità omissiva in relazione ad ipotesi di responsabilità derivante dalla mancata informativa dovuta all'investitore.
L'osservanza dell'onere della prova del nesso di causalità, “versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta” ed elaborando “un giudizio pagina 15 di 19 necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n.
12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit,
(omissis). Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se
l'investitore avrebbe tenuto una condotta (omissis) ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016)” 3
Nel caso di specie, facendo applicazione dei predetti principi, questa Corte ritiene che, qualora le sig.re e fossero state informate della scadenza dei buoni CP_1 CP
fruttiferi acquistati e avessero pertanto conosciuto l'impossibilità di riscuotere le somme oltre il termine consentito dalla legge, avrebbero presumibilmente e probabilmente avanzato richiesta di rimborso, tale essendo il comportamento solitamente assunto o che ci si attenda che assuma, in casi analoghi, l'uomo di media diligenza.
8.1) Con il terzo motivo di appello, ha riproposto anche l'eccezione di Parte_1
prescrizione della domanda risarcitoria proposta dalle sig.re e e CP_1 CP
accolta con la sentenza impugnata (da tenere distinta rispetto alla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi, maturata ex lege, che non rileva nel presente giudizio di appello).
In particolare, l'appellante ha eccepito che se l'art. 2935 c.c. individua il momento di decorrenza della prescrizione in quello in cui il diritto può essere fatto valere,
l'impossibilità rilevante ai sensi della predetta disposizione, è unicamente l'impossibilità giuridica, e non anche gli ostacoli di mero fatto che rilevano solo nelle ipotesi tassative di sospensione previste dall'art. 2941 c.c., tra cui non rientra – salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 dell'art. 2941 c.c.- l'ignoranza del titolare del diritto. 3 Cfr. Cass. 3226/2024 la quale riprende i principi affermati già in Cass.16127/2020 e Cass.12990/2023 pagina 16 di 19 Anche sotto tale profilo, il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento avendo il Giudice di primo grado fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia di prescrizione.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento della conoscibilità del danno.
“Nelle ipotesi di responsabilità per danni reclamati dall'investitore e riconducibili alla violazione di obblighi informativi da parte dell'intermediario” - come chiarito dalla
Cassazione - “l'investitore si può accorgere dell'inadempimento informativo dell'intermediario solo dal momento in cui, alternativamente o congiuntamente: a) entra in possesso di tutte le informazioni e, quindi, può rendersi conto della carenza di quelle omesse dall'intermediario; b) emerge il danno-perdita, nel senso che quest'ultimo diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile all'uomo medio ed il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, posto che proprio da tale oggettiva percepibilità scaturisce il necessario presupposto logico dell'azione risarcitoria (che si aggiunge all'evento da cui deriva l'illecito contrattuale), vale a dire l'indispensabile interesse ad agire da parte del danneggiato”4
E' evidente, pertanto, che, nel caso di specie, il danno si è reso percepibile alle sig.re
[...]
solo nel momento in cui, a fronte della richiesta di liquidazione Controparte_3
avanzata nell'anno 2020, le stesse venivano informate della scadenza dei buoni e della impossibilità di poter ricevere la relativa liquidazione per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato l'11.9.2023 e che ancora prima (il 4.10.2022), per il tramite del proprio legale, le sig.re e CP_1 CP
hanno trasmesso all'indirizzo pec “ una diffida Email_3 4 Cfr. Cass. 3226/2024 cit. pagina 17 di 19 per il recupero delle somme (cfr. doc.3 fasc. 1° grado appellate) , alcuna prescrizione è maturata in relazione all'azione risarcitoria promossa.
Non vale ad inficiare i principi sopra esposti, la pronuncia della Cassazione citata dall'odierno appellante nella propria comparsa conclusionale (Cass. 33631/24) a sostegno della tesi secondo cui il mancato adempimento degli obblighi informativi non inciderebbe sulla decorrenza del termine prescrizionale.
Tale pronuncia, infatti, riguarda essenzialmente il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi (“la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”), operante anche in caso di mancata conoscenza o in caso di mancato assolvimento di specifici obblighi informativi, e non attiene invece al diverso profilo della violazione dei predetti obblighi informativi e del conseguente obbligo risarcitorio in capo al soggetto inadempiente.
9) Nessuna rilevanza, ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno, può infine assumere la denunciata indisponibilità delle somme per la devoluzione al
Fondo istituito con la legge Finanziaria 2006. Come noto, essendo il danaro un bene fungibile, il risarcimento del danno ben può avvenire attraverso la reintegrazione del valore economico perduto, non potendo le scelte di politica aziendale – sia pure dettate da norme di legge- ripercuotersi sul soggetto danneggiato.
10) Per tutte le ragioni sopraesposte, l'appello proposto da va Parte_1
respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1
rimborsare alle appellate e , le spese di lite, come Controparte_1 CP
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai pagina 18 di 19 parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza, n. 67/2024 pubblicata in data 11 gennaio
2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate Pt_1 Parte_1 CP_1
e le spese del presente grado di appello liquidate in complessivi
[...] CP
euro 3.966,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte d'Appello di Milano nn. 3175/2024, 3317/2024, 1128/2025 2 “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli Parte_1 informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” (art. 6 comma 1 DM 19.12.2000 ) pagina 12 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 409/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 P.IVA_1
alla via Cordusio n. 4, presso l'avv. Patrizia Modugno
( che la rappresenta e difende come da procura Email_1
atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ) elettivamente domiciliate in Vimodrone (MI), via Sant' Anna C.F._2 pagina 1 di 19 n. 39, presso lo studio dell'avv. Eugenio Cherchi
( che le rappresenta e difende come da procura Email_2
in atti.
APPELLATE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 67/2024 pubblicata in data 11.01.2024 (dr. RG n. 6283/202), notificata in data 16.01.2014 e, così Per_1
giudicare
- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M.
19.12.2000 - dei Buoni Fruttiferi Postali “diciottomesi” serie 18O per cui è causa, nonché la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria e conseguentemente, respingere la richiesta risarcitoria, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo, sia in via principale che in via subordinate, da parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, nonché prescritte;
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L.
23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dalla signora , in Controparte_3
quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- condannare le sigg.re e alla restituzione delle somme Controparte_1 CP
già corrisposto da in esecuzione della decisione di primo grado, Parte_1
per i buoni postali fruttiferi oggetto di causa
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per e : Controparte_1 CP
pagina 2 di 19 “Voglia L'Ec.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere integralmente
l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza n. Parte_1
67/2024, resa dal Tribunale di Monza, nella persona del G.U. Dott. pubblicata Per_1
in data 11.1.2024, a definizione del giudizio n. 6283/2023. Condannare, altresì, parte appellante alle spese e competenze professionali relative al presente grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. Parte_1
67/2024, pubblicata l'11 gennaio 2024, con cui , in accoglimento della Parte_1
domanda attrice è stata condannata al pagare alle parti attrici e CP_1 CP
, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Euro 20.000,00, oltre interessi
[...]
contrattuali dal 15.11.2006 al 15.05.2008 ed al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori.
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 11.9.2023, le signore di e instauravano dinanzi al Tribunale di Monza il CP_1 CP_1 CP
giudizio RG n. 6283/2023 esponendo in fatto ed in diritto quanto segue:
- che nel novembre 2006 avevano acquistato n. 4 buoni postali fruttiferi serie n. 180 del valore di Euro 5.000, ciascuno, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo
Stato, collocati sul mercato da Parte_1
- che nessuno dei buoni acquistati recava riferimenti ai termini di scadenza né alla circostanza che vi fosse una scadenza, non essendovi neppure la dicitura “a termine”;
- che i dettagli dell'investimento erano contenuti nel Foglio Informativo Analitico (c.d.
FIA) che avrebbe dovuto essere consegnato da all'investitore, come Parte_1
pagina 3 di 19 specificato nel titolo e come previsto dall'art. 3 DM del Tesoro del 19.12.2000, ma che non era mai stato consegnato alle sig.re e le quali si erano poi viste CP_1 CP
rigettare la propria richiesta di rimborso, da esse avanzata nell'anno 2020, sulla base dell'intervenuta prescrizione - addotta da - di ogni diritto di credito, per il Parte_1
fatto che i buoni fruttiferi acquistati avevano una durata di 18 mesi;
- che la diffida del legale e la procedura di mediazione obbligatoria avviata avevano esito negativo;
- che l'inadempimento degli obblighi informativi da parte di , la violazione Parte_1
dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale, l'assenza sui buoni fruttiferi di elementi che ponessero le attrici nelle condizioni di conoscere se esistesse e quale fosse il termine entro il quale chiedere la liquidazione, rendevano inopponibile il termine prescrizionale o comunque applicabile l'istituto della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.;
- che l'AGCM aveva sanzionato con provvedimento del 18.10.2022 per Parte_1
l'adozione di condotte analoghe a quelle oggetto di censura nel presente giudizio, riconducendo gli obblighi informativi agli artt. 1176, 1175 e 1375 c.c., nonché al dovere di solidarietà sociale riconducibile all'art. 2 Cost.;
- che in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussisteva una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità.
Per tali ragioni le ricorrenti chiedevano di accertare la violazione da parte di
[...]
degli obblighi informativi previsti dall'art. 3 DM del Tesoro 19.12.2000, dagli Pt_1
artt.21 e 23 TUF, dei doveri di trasparenza, buona fede e diligenza professionale previsti dagli artt. 1175, 1176, 1375, 1337 c.c.; di accertare ai sensi dell'art. 2935 c.c., il mancato decorso del termine prescrizionale decennale ex art. 8 del citato DM o la sua sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. e per l'effetto condannare al Parte_1
risarcimento del danno subito pari ad Euro 20.000,00 oltre interessi convenzionali sino alla loro naturale scadenza e agli ulteriori interessi legali ex art. 1284 c.c., o in via pagina 4 di 19 subordinata, accertare la risoluzione del contratto per inadempimento di e Parte_1
condannare quest'ultima al medesimo risarcimento del danno.
2) Nel giudizio si costituiva con comparsa del 20.11.2023 con la quale Parte_1
contestava le deduzioni avversarie, deducendo ed eccependo quanto segue:
- che i buoni fruttiferi oggetto di causa erano stati sottoscritti il 15.11.2006 e, pertanto, divenendo infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, erano scaduti in data 15.05.2008;
- che l'art. 8 comma 1 DM del tesoro del 19.12.2000 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali, per capitale ed interessi si prescrivono in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, con la conseguenza che il diritto al rimborso del capitale e degli interessi risultava prescritto già alla data del 16.5.2018;
- che aveva disposto l'affissione nei propri locali delle condizioni Parte_1
economiche e del rendimento storico dei buoni postali “BFP diciottomesi” da cui era desumibile l'effettiva serie di appartenenza in corrispondenza di ciascun periodo di emissione, nonché avvisi circa la prescrizione del diritto al rimborso dei BFP emessi a partire dal 14 aprile 2001 e l'invito rivolto alla clientela di verificare la data di scadenza dei propri buoni fruttiferi postali cartacei ed a prestare attenzione al conseguente termine di prescrizione decennale;
- che le sig.re e erano state messe nelle condizioni di conoscere la CP_1 CP
data di scadenza, in quanto sui titoli in possesso delle ricorrenti risultava il n. di serie (n.
180) e la data di emissione (15.11.2006), elementi che avrebbero consentito alla controparte di chiedere ogni informazione, peraltro reperibile sui siti internet istituzionali di e di Cassa depositi e Prestiti;
Parte_1
- che sussisteva, in ogni caso, una presunzione di conoscenza perché la scadenza e il termine prescrizionale erano elementi normativi disciplinati dal DM che aveva previsto l'emissione dei buoni e che, pertanto, rientrava nella disciplina contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c.c. , ed in ogni caso perché la normativa di settore prevedeva, oltre che pagina 5 di 19 l'esposizione delle condizioni praticate nei locali aperti al pubblico, anche la pubblicazione delle condizioni economiche sulla Gazzetta Ufficiale e la diffusione delle informazioni su quotidiani a diffusione nazionale;
- che l'art. 2935 c.c. nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla possibilità legale e non materiale, con la conseguenza che gli ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto (quale è
l'ignoranza in cui versa il titolare del diritto) possono rilevare solo quali cause di sospensione della prescrizione ove rientranti nelle ipotesi tassative previste dall'art. 2941 c.c.;
- che nel caso di specie non risultava applicabile l'art. 2941 comma 1 n.8 c.c. in quanto l'informazione, trattandosi del contenuto di un decreto ministeriale, era accessibile alle ricorrenti e perché in ogni caso mancava l'elemento del dolo;
- che non era incorsa in alcun inadempimento in quanto l'operatore di Parte_1
sportello aveva consegnato alle intestatarie dei titoli il foglio informativo anche se, il
DM del 6.10.2004, istitutivo della serie sottoscritta dalle ricorrenti, non prescrivesse più alcun obbligo di consegna del foglio informativo così come previsto nel DM del
19.12.2000, prevedendo unicamente che fosse reso disponibile nei locali aperti al pubblico;
- che la domanda risarcitoria doveva ritenersi infondata perché mancava la prova del danno e del nesso di causalità, ed era inoltre prescritta, essendo intervenuto il termine quinquennale di prescrizione della asserita responsabilità sia precontrattuale sia per inadempimento;
- che non sussisteva il grave inadempimento posto a fondamento della domanda di risoluzione del contratto e conseguente risarcimento del danno;
- che in relazione al provvedimento di condanna, reso da AGCM in data 18.10.2022 nei confronti di per l'adozione di condotte analoghe e menzionato dalla Parte_1
pagina 6 di 19 controparte, lo stesso era stato impugnato e comunque non esimeva la controparte dall'onere di provare il danno e il nesso di causalità;
- che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, emessi dal 14/4/2001, che non erano stati reclamati entro il termine di prescrizione decennale, come quelli oggetto di causa, erano devoluti al Fondo istituito dalla legge Finanziaria 2006 per i risparmiatori vittime di frodi e gestito da Consap spa e quindi non erano restituibili.
3) Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 67/2024, impugnata in questa sede, accoglieva
“la domanda risarcitoria (non già restitutoria) proposta da e Controparte_1 CP
, fondata sull'inadempimento di agli obblighi contrattuali e di
[...] Parte_1
legge” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata) avendo rilevato, in sintesi:
- che, contrariamente a quanto affermato da , sui titoli non vi era alcuna Parte_1
indicazione che si trattasse di buon fruttiferi a termine né l'indicazione della serie (180) era indicativa di per sé di tale caratteristica;
- che non era stata fornita la prova della consegna del foglio informativo né al momento dell'acquisto né in un momento successivo, in quanto il documento prodotto da
[...]
non risultava sottoscritto né vi era un'attestazione di consegna o invio;
Pt_1
- che l'obbligo di tale consegna era contrattualmente e legalmente previsto in quanto espressamente menzionato nel buono fruttifero oltre che sancito dall'art. 3 DM
19.12.2000, decreto ministeriale pure richiamato espressamente nel buono: l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate previsto all'art. 6 del predetto decreto era da considerarsi obbligo integrativo non sostitutivo di quello di consegna del FIA previsto all'art. 3;
- che tale obbligo aveva rilievo essenziale in quanto il foglio informativo rappresenta il nucleo del contratto sul quale deve determinarsi il consenso all'acquisto e le sig.re
[...]
e non erano state poste nelle condizioni di comprendere le CP_1 CP
caratteristiche dei titoli acquistati e in particolare quale fosse la scadenza ed il regime di rimborso, compiendo una scelta di acquisto non consapevole;
pagina 7 di 19 - che, pertanto, era ravvisabile una responsabilità per grave inadempimento di
[...]
, che risponde ai sensi dell'art. 1856 c.c. “secondo le regole del mandato per Pt_1
l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente” con la precisazione che la diligenza e la correttezza nell'adempimento dei doveri del mandatario dovevano essere valutate non in base al parametro dell'uomo medio ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, tale essendo la diligenza richiesta dal legislatore nel campo dei servizi bancari e finanziari con la previsione di obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela;
- che la scelta delle sig.re e di acquistare i buoni fruttiferi non CP_1 CP
poteva essere considerata una scelta consapevole, non potendosi ipotizzare che il cliente si fosse determinato ad acquistare un prodotto di cui non poteva conoscere sin dal momento dell'acquisto la scadenza ed il termine ultimo per il rimborso;
- che il dovere di protezione del cliente risparmiatore, peraltro, sussisteva non solo nella fase iniziale del rapporto ma anche nella fase esecutiva, ciò che avrebbe imposto a
[...]
di intervenire con precisi avvisi indirizzati ai singoli contraenti per scongiurare il Pt_1
rischio di perdita totale dell'investimento;
- che la normativa relativa ad eventuali termini specifici per la conservazione dei documenti contabili “non è estensibile alla documentazione contrattuale che attiene alla prova dell'esistenza stessa del titolo negoziale e delle condizioni che ne regolano la vendita” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
- che “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, nella specie coincidente con la richiesta di rimborso avvenuta nel 2020, in quanto la mancata consegna del documento contenente l'indicazione sulla scadenza del titolo ha integrato un
pagina 8 di 19 impedimento alla conoscenza di carattere legale, non già di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
- che il danno andava quantificato tenendo presente il capitale perso, l'entità degli interessi, calcolati al tasso contrattuale fruttifero dal 15.11.2006 sino alla scadenza
(15.5.2008) e al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo.
4) Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Monza, ha proposto appello, avanti questa Corte, sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
4.1) Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in particolare dell'art. 3 co. 1, dell'art. 6 del D.M. Tesoro 19.12.2000 e dell'art. 6 del D.M. del 6.10.2004 per pretesa mancata consegna del foglio informativo analitico e dell'art. 2967 c.c. in materia dell'onere della prova”.
L'appellante, con tale articolato primo motivo di appello: i) ha contestato l'erronea interpretazione della normativa da parte del giudice di primo grado, ribadendo che l'art. 6 del DM 6.10.2004 non prevede un obbligo di consegna del foglio informativo ma solo la sua messa a disposizione nei locali aperti al pubblico, e precisando gli altri meccanismi di informazione che consentono una conoscenza effettiva (pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale e sui siti internet di e di CDP;
ii) ha ribadito l'effettiva Parte_1
consegna nel caso di specie del foglio informativo e ha contestato - eccependone la violazione dell'art. 2697 c.c.- la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che l'onere della relativa prova gravi su , c.c.; iii) ha Parte_1
ribadito che il regolamento negoziale è integrato ex art. 1339 c.c. dal contenuto dei decreti ministeriali emanati in materia, e che è onere del titolare dei buoni attivarsi per conoscerne la disciplina, non applicandosi ai buoni fruttiferi né la normativa dettata dal
TUB e dal TUF né quella dettata a tutela del consumatore;
iv) ha rilevato che non essendovi un obbligo di conservazione della documentazione consegnata al cliente, non può esservi neppure l'onere di produrre tale documentazione in giudizio, rilevando in proposito che l'obbligo di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni è pagina 9 di 19 fissato in cinque anni dal D.P.R. 256/1989, di “Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)” e che, qualora dovesse ritenersi applicabile un arco temporale più lungo per la giacenza della documentazione, ai sensi dell'art. 119 T.U.B, l'obbligo di conservazione dei documenti verrebbe meno con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dall'estinzione del rapporto (vale a dire terminata la fruttuosità dei buoni postali) ex art. 2946 c.c.
4.2) Errata valutazione in ordine all'asserita violazione degli obblighi di buona fede e dei principi generali di correttezza e della responsabilità di Parte_1
Con il secondo motivo di appello ha contestato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la violazione da parte di degli obblighi informativi sia in fase Parte_1
di collocamento che in fase di esecuzione del rapporto, per non aver avvisato singolarmente i clienti della imminente scadenza, rilevando in proposito che la sentenza avrebbe mancato di considerare che i risparmiatori avrebbero potuto chiedere informazioni in qualsiasi filiale, che comunque vi erano avvisi di scadenza alla clientela nei locali aperti al pubblico, che è solo ente collocatore e non soggetto Parte_1
passivo del rapporto obbligatorio con il sottoscrittore dei BFT.
4.3) Assenza di nesso causale tra responsabilità per inadempimento a carico di
[...]
e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono - Pt_1
errata motivazione in ordine alla corretta decorrenza del termine di prescrizione della domanda risarcitoria.
Con il terzo motivo di appello ha lamentato che le odierne appellate non avrebbero fornito la prova della circostanza secondo cui l'inattività sarebbe dipesa dalla mancata informativa ed ha contestato la sentenza nella parte in cui, per la decorrenza del termine prescrizionale, ha ritenuto applicabile l'art. 2935 c.c., riproponendo le letture interpretative dell'art. 2935 c.c. e 2941 n. 8 c.c. già esposte in primo grado e l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento. pagina 10 di 19 5) Con comparsa del 3 giugno 2024, si sono costituite nel presente giudizio di appello le sig.re di e , contestando l'appello avversario e ribadendo le CP_1 CP_1 CP
eccezioni svolte in primo grado ed in particolare: la violazione degli obblighi informativi da parte di;
la corretta applicazione da parte del Giudice di primo grado Parte_1
dei principi normativi fissati in materia di onere probatorio;
l'inapplicabilità della normativa che prevede una durata dell'obbligo di conservazione dei documenti contabili, in quanto il contratto è la fonte che disciplina i rapporti contrattuali tra le parti e non costituisce documentazione contabile;
la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza;
l'esistenza di un nesso causale tra le condotte assunte da e il Parte_1
danno prodotto in capo alle attrici;
il mancato decorso del termine prescrizionale per l'azione di risarcimento del danno dovendosi individuare il dies a quo di tale termine nel momento in cui i danneggiati possono percepire l'esistenza del danno, momento che nel caso di specie coincide con il diniego opposto da al rimborso dei buoni Parte_1
fruttiferi.
6) Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 25 giugno 2025, assegnando i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e va respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata per i motivi nel seguito indicati.
7) Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano la sussistenza di precisi obblighi informativi in capo a Parte_1
ed il relativo inadempimento nel caso di specie, accertato dal Giudice di primo grado.
In proposito, questa Corte intende ribadire principi già affermati in precedenti recenti pronunce in materia di risarcimento del danno, riconosciuto al cliente a fronte di pagina 11 di 19 un'eccezione di prescrizione, per inadempimento di all'obbligo di Parte_1
informazione sulla durata di buoni fruttiferi postali analoghi a quelli per cui è causa.1
7.1) Va, anzitutto, richiamato che l'obbligo in capo a di consegnare Parte_1
all'investitore il foglio informativo analitico (cosiddetto “FIA”) è espressamente sancito dall'art. 3 del DM del 19.12.2000 il quale prevede che “per il collocamento dei buoni postali fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado e già chiarito nelle sentenze di questa Corte sopraccitate, l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate, previste all'art. 6 del medesimo DM, è obbligo integrativo e non sostitutivo di quello di consegna del FIA previsto dall'art. 3.
Tali obblighi, infatti, operano in due momenti distinti: il foglio informativo, al momento di sottoscrizione del buono e ha quale destinatario il singolo risparmiatore; l'avviso al pubblico, in un momento anteriore o successivo e si rivolge in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Peraltro, anche l'oggetto dei predetti obblighi informativi risulta differente, in quanto, per espressa disposizione del citato art. 6, l'avviso al pubblico rinvia per l'informazione dettagliata al FIA2, risultando pertanto l'informazione fornita con avviso al pubblico un'informazione più generica.
A sostegno della mancanza di un obbligo di consegna del FIA, l'appellante invoca l'art. 6 del DM del 6.10.2004 il quale prevede che “mette a disposizione del Parte_1
cliente nei locali aperti al pubblico” il foglio informativo. Questa Corte rileva, tuttavia, che tale disposizione non contiene una deroga all'obbligo di consegna del FIA previsto dall'art. 3 del DM 19.12.2000, collocandosi piuttosto, in relazione al momento in cui opera e ai destinatari, sullo stesso piano sopra chiarito dell'obbligo previsto all'art. 6 DM 19.12.2000 di esporre al pubblico le condizioni praticate. Peraltro, il secondo comma del medesimo articolo prevede che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito” con ciò escludendo che la mera consegna del documento cartaceo soddisfi gli obblighi posti in capo a . Parte_1
Ad ogni modo l'applicabilità al caso di specie delle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000 e la sussistenza dell'obbligo di consegnare il FIA sono espressamente richiamati nella stampigliatura presente sui buoni fruttiferi oggetto di causa, prodotti nell'ambito del giudizio di primo grado sub doc. 1 dalle odierne appellate , ove si legge
“ Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro
(omissis). Il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'obbligo di consegnare il FIA e di fornire le informazioni ivi previste, in primis e per quanto rileva nel caso di specie quelle relative alla scadenza dei buoni fruttiferi e alle relative conseguenze, è imposto dalla necessità di riequilibrare la fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra , qui intermediario finanziario, Parte_1
ed i singoli risparmiatori-investitori.
Tale obbligo non si configura, semplicemente come regola di condotta operante nella fase precontrattuale delle trattative, ma si atteggia a vero e proprio obbligo contrattuale, espressamente previsto, risultando, da un lato, funzionale alla formazione di un consenso consapevole dell'investitore su elementi fondamentali del contratto, dall'altro, quale pagina 13 di 19 espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede che devono operare tanto nella fase genetica che in quella esecutiva del vincolo contrattuale.
Nella Giurisprudenza di legittimità è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimità caratterizzati da letterarietà (Cass. Civ. SS.UU. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di tale qualificazione che i buoni fruttiferi al momento della loro emissione devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale.
7.2) Nel rispetto dei consolidati principi in materia di onere probatorio, non v'è dubbio che nelle azioni risarcitorie per inadempimento, come la presente, a fronte del dedotto inadempimento, gravi sul convenuto l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte,
e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Alla luce di tale principio, è evidente pertanto, che gravi su , l'onere di Parte_1
provare il corretto adempimento degli obblighi informativi la cui violazione è stata contestata.
Tale onere non può ritenersi escluso, come preteso dall'appellante, per l'assenza di uno specifico obbligo di conservazione della documentazione consegnata al cliente, né dalle norme che riguardano i limiti temporali di conservazione della documentazione contabile.
In proposito si osserva, da un lato, che i principi in materia di onere probatorio operano e si applicano a prescindere dall'esistenza di precisi obblighi meramente strumentali al loro assolvimento;
dall'altro, che l'adempimento dell'obbligo di consegna del FIA ed in genere degli obblighi informativi non attengono alla documentazione contabile e non sono pertanto limitati dalla normativa dettata in tale materia.
pagina 14 di 19 7.3) Tale obbligo, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto da . Parte_1
Non risulta provato, infatti, né che al momento dell'acquisto dei buoni fruttiferi sia stato consegnato il FIA, prodotto dall'odierno appellante nell'ambito del giudizio di primo grado senza una ricevuta di avvenuta consegna, né che il medesimo foglio informativo sia stato consegnato nella fase esecutiva del rapporto, o nella medesima fase esecutiva siano state in altro modo fornite le informazioni relative alla scadenza dei buoni fruttiferi oggetto di causa, informazioni che avrebbero posto le sig.re e nelle CP_1 CP
condizioni di evitare il danno derivato loro dal mancato rimborso dei buoni acquistati.
D'altro canto, questa Corte rileva - come già accertato nella sentenza impugnata- che i buoni fruttiferi consegnati alle sig.re e prodotti in giudizio, non CP_1 CP
recano neppure riferimenti generici alla relativa loro scadenza, con la conseguenza che il mancato assolvimento degli obblighi informativi posti in capo a Parte_1
rappresenta un grave inadempimento e si pone come fonte di responsabilità dell'odierna appellante.
8) Con il terzo motivo di appello ha lamentato l'assenza di prova del nesso Parte_1
di causalità tra la condotta contestata, relativa alla mancata informativa, ed il danno derivato dal mancato rimborso dei buoni, in quanto non risulterebbe provata la circostanza che l'inattività nella richiesta di rimborso sia dipesa dalla mancata informativa.
Tale motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire i principi, in più occasioni affermati dalla Corte di Cassazione in materia di causalità omissiva in relazione ad ipotesi di responsabilità derivante dalla mancata informativa dovuta all'investitore.
L'osservanza dell'onere della prova del nesso di causalità, “versandosi in ipotesi di causalità omissiva, va scrutinata, in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta” ed elaborando “un giudizio pagina 15 di 19 necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, giudizio che ben può muovere dalla stessa consistenza dell'informazione omessa (cfr. Cass. n.
12544 del 2017), riguardata attraverso la lente dell'id quod plerumque accidit,
(omissis). Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere (nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall'art. 2729 cod. civ.) dai fatti certi emersi in sede istruttoria se
l'investitore avrebbe tenuto una condotta (omissis) ormai divenuta nei fatti non più realizzabile (cfr. Cass. n. 17194/2016)” 3
Nel caso di specie, facendo applicazione dei predetti principi, questa Corte ritiene che, qualora le sig.re e fossero state informate della scadenza dei buoni CP_1 CP
fruttiferi acquistati e avessero pertanto conosciuto l'impossibilità di riscuotere le somme oltre il termine consentito dalla legge, avrebbero presumibilmente e probabilmente avanzato richiesta di rimborso, tale essendo il comportamento solitamente assunto o che ci si attenda che assuma, in casi analoghi, l'uomo di media diligenza.
8.1) Con il terzo motivo di appello, ha riproposto anche l'eccezione di Parte_1
prescrizione della domanda risarcitoria proposta dalle sig.re e e CP_1 CP
accolta con la sentenza impugnata (da tenere distinta rispetto alla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi, maturata ex lege, che non rileva nel presente giudizio di appello).
In particolare, l'appellante ha eccepito che se l'art. 2935 c.c. individua il momento di decorrenza della prescrizione in quello in cui il diritto può essere fatto valere,
l'impossibilità rilevante ai sensi della predetta disposizione, è unicamente l'impossibilità giuridica, e non anche gli ostacoli di mero fatto che rilevano solo nelle ipotesi tassative di sospensione previste dall'art. 2941 c.c., tra cui non rientra – salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 dell'art. 2941 c.c.- l'ignoranza del titolare del diritto. 3 Cfr. Cass. 3226/2024 la quale riprende i principi affermati già in Cass.16127/2020 e Cass.12990/2023 pagina 16 di 19 Anche sotto tale profilo, il terzo motivo di appello non può trovare accoglimento avendo il Giudice di primo grado fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia di prescrizione.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento della conoscibilità del danno.
“Nelle ipotesi di responsabilità per danni reclamati dall'investitore e riconducibili alla violazione di obblighi informativi da parte dell'intermediario” - come chiarito dalla
Cassazione - “l'investitore si può accorgere dell'inadempimento informativo dell'intermediario solo dal momento in cui, alternativamente o congiuntamente: a) entra in possesso di tutte le informazioni e, quindi, può rendersi conto della carenza di quelle omesse dall'intermediario; b) emerge il danno-perdita, nel senso che quest'ultimo diviene oggettivamente percepibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile all'uomo medio ed il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, posto che proprio da tale oggettiva percepibilità scaturisce il necessario presupposto logico dell'azione risarcitoria (che si aggiunge all'evento da cui deriva l'illecito contrattuale), vale a dire l'indispensabile interesse ad agire da parte del danneggiato”4
E' evidente, pertanto, che, nel caso di specie, il danno si è reso percepibile alle sig.re
[...]
solo nel momento in cui, a fronte della richiesta di liquidazione Controparte_3
avanzata nell'anno 2020, le stesse venivano informate della scadenza dei buoni e della impossibilità di poter ricevere la relativa liquidazione per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
Considerato che il giudizio di primo grado è stato instaurato l'11.9.2023 e che ancora prima (il 4.10.2022), per il tramite del proprio legale, le sig.re e CP_1 CP
hanno trasmesso all'indirizzo pec “ una diffida Email_3 4 Cfr. Cass. 3226/2024 cit. pagina 17 di 19 per il recupero delle somme (cfr. doc.3 fasc. 1° grado appellate) , alcuna prescrizione è maturata in relazione all'azione risarcitoria promossa.
Non vale ad inficiare i principi sopra esposti, la pronuncia della Cassazione citata dall'odierno appellante nella propria comparsa conclusionale (Cass. 33631/24) a sostegno della tesi secondo cui il mancato adempimento degli obblighi informativi non inciderebbe sulla decorrenza del termine prescrizionale.
Tale pronuncia, infatti, riguarda essenzialmente il termine prescrizionale del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi (“la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore”), operante anche in caso di mancata conoscenza o in caso di mancato assolvimento di specifici obblighi informativi, e non attiene invece al diverso profilo della violazione dei predetti obblighi informativi e del conseguente obbligo risarcitorio in capo al soggetto inadempiente.
9) Nessuna rilevanza, ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno, può infine assumere la denunciata indisponibilità delle somme per la devoluzione al
Fondo istituito con la legge Finanziaria 2006. Come noto, essendo il danaro un bene fungibile, il risarcimento del danno ben può avvenire attraverso la reintegrazione del valore economico perduto, non potendo le scelte di politica aziendale – sia pure dettate da norme di legge- ripercuotersi sul soggetto danneggiato.
10) Per tutte le ragioni sopraesposte, l'appello proposto da va Parte_1
respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a Parte_1
rimborsare alle appellate e , le spese di lite, come Controparte_1 CP
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai pagina 18 di 19 parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza, n. 67/2024 pubblicata in data 11 gennaio
2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate Pt_1 Parte_1 CP_1
e le spese del presente grado di appello liquidate in complessivi
[...] CP
euro 3.966,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte d'Appello di Milano nn. 3175/2024, 3317/2024, 1128/2025 2 “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli Parte_1 informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” (art. 6 comma 1 DM 19.12.2000 ) pagina 12 di 19