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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
1737/1993
Tribunale Ordinario di Palermo
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Silvia Ingrassia,
- Rilevato che, con istanza depositata in data 17.1.2025, ha chiesto la correzione della CP_1 sentenza del Tribunale di Palermo n. 10058/2004, resa a definizione del procedimento iscritto al n. RG
1737/1993, rappresentando che: (i) nella parte dispositiva della sentenza, l'immobile da trasferire era stato identificato sul piano catastale con il “foglio 39”; (ii) a seguito di istanza di parte, con provvedimento del
2.7.2004, il foglio catastale del bene era stato, poi, corretto con il numero “34”; (iii) in realtà, a seguito di successivi accertamenti, era emerso che il foglio catastale del bene era il numero “39” (originariamente indicato in sentenza) ;
- Vista la documentazione allegata all'istanza;
- Considerato che, secondo quanto emerge dalla sentenza depositata, il giudizio a definizione del quale è stato emesso il provvedimento che si intende correggere si è svolto senza la costituzione della parte convenuta, sicché può provvedersi con decreto e non invece con ordinanza (previa instaurazione del contraddittorio con la parte contumace), atteso che, per pacifica opinione, “il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza” (così, tra le altre,
Cass. n. 13083/2015), sicché la dichiarazione di contumacia di qualcuna delle parti già pronunciata in sentenza spiega i suoi effetti anche nel procedimento volto alla correzione dell'errore;
- Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, la domanda di correzione sollecitata dalla parte ricorrente debba trovare accoglimento, non implicando, la correzione, interferenza alcuna sulla pregressa attività valutativa decisionale;
P.Q.M.
Visto l'art. 287 c.p.c., a correzione dell'errore materiale della sentenza del Tribunale di Palermo n. 10058/2004 del 5.3.2001 (depositata il 19.1.2004), resa a definizione del procedimento iscritto al n. RG 1737/1993, già corretta con provvedimento del 2.7.2004, dispone che il foglio catastale dell'immobile riportato nel dispositivo, già erroneamente corretto con il “n. 34”, sia nuovamente corretto con il “n. 39”
Si comunichi.
Palermo, 25.3.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia