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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CROVETTI ANGELA NATALIA FELICITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU MASSIMO e CP_1 C.F._2 dell'avv. PIRINO SIMONA
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Modifica condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato conclusioni congiunte all'udienza del 7.05.2025, come segue: “dichiarano di aver trovato un accordo circa il collocamento paritario del bambino, una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (che sta prendendo casa anch'essa a Sassari),
a settembre inizia il primo anno della scuola materna. Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1
euro 150,00 mensili per le spese minime relative alle esigenze basiche del bambino oltre le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF”
*
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.38 cpc del 18.11.2024, - premesso di essersi CP_1 separato da con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1061/2022 pubbl. il Parte_1
25.10.2022, che aveva regolato il regime di affidamento del figlio , nato il Per_1
25.01.2021, stabilendo l'affidamento condiviso - ha allegato che la resistente nei primi giorni di settembre 2024 ha assunto la decisione unilaterale di trasferire il proprio domicilio e quello del bambino nella Regione Lazio, in Ladispoli (RO), nonostante il suo manifestato e reiterato dissenso;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Ritenere e dichiarare il trasferimento a
Roma, in Ladispoli, di contrario al suo primario interesse, per l'effetto, B) Disporre, Per_1
anche inaudita altera parte onde evitare un più grave pregiudizio, il rientro del minore Per_1
presso il suo luogo di residenza in Sassari, ristabilendo il collocamento prevalente del minore presso la residenza in Sassari o domicilio in luogo limitrofo, come stabilito nella sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di Sassari. C) Assumere, in ogni caso, i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche inaudita altera parte, nell'interesse del minore al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità con attuazione dell'affido condiviso come previsto dalla sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di
Sassari e accordo integrativo intercorso tra le parti in data 15.12.2022. D) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.01.2025, si è costituita in Parte_1
giudizio spiegando di aver assunto la decisione di trasferirsi a Roma (con il figlio) esclusivamente per motivi di lavoro;
ha chiesto il rigetto del ricorso e la modifica del regime di affidamento del figlio nei termini che seguono: “1) Adversis reiectis. 2) Autorizzare il trasferimento della residenza della e del minore a Roma, e precisamente in Ladispoli via Claudia 44. Pt_1 Persona_2
3) Autorizzare l'iscrizione del minore alla scuola materna nella nuova città di residenza. 4)
Disporre che il minore possa trascorrere con il padre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, accompagnato e ripreso dalla mamma la quale sosterrà integralmente i costi del viaggio. 5) Consentire al padre di incontrare il minore figlio a Roma ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre. 6) Disporre che il minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori un mese continuativo durante le ferie estive, previ accordi tra la e il 7) Pt_1 CP_1 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il Giudice, all'esito del “procedimento di attuazione” di competenza monocratica, con ordinanza del
20.01.2025, ha accolto il ricorso e disposto come segue: 1) fermo l'affidamento condiviso, dispone il collocamento prevalente di , nato il [...], presso il domicilio del padre;
2) obbliga Per_1 pagina 2 di 4 la sig.ra (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_1
la corresponsione al sig. di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie secondo protocollo ISTAT;
l'assegno unico INPS verrà diviso al 50% tra le parti come per legge;
3) regime di visita madre/figlio: il minore trascorrerà con la madre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, da concordarsi tra i genitori, accompagnato e ripreso ad opera della madre (spese di viaggio del bambino a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno); la madre potrà incontrare il figlio a Sassari ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con il padre;
il padre dovrà garantire contatti costanti tra madre e figlio e quindi dovrà organizzare con quest'ultima telefonate e videochiamate quotidiane con il figlio, ad un orario fisso stabilito concordato tra le parti.
Il procedimento è proseguito - nel merito - per la valutazione a cognizione piena della domanda, proposta in via riconvenzionale dalla resistente di modifica delle condizioni Parte_1
della separazione con riferimento al diritto di visita padre/figlio previa autorizzazione al trasferimento di residenza del bambino a Roma.
Nelle more, eseguito spontaneamente il provvedimento del 20.01.2025, è Parte_1
rientrata a vivere in Sardegna e ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza a Roma.
Alla prima udienza – nel merito – del 7.05.2025, sono comparse le parti personalmente, assistite dei propri difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono: “dichiarano di aver trovato un accordo circa il collocamento paritario del bambino, una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (che sta prendendo casa anch'essa a Sassari), a settembre inizia il primo anno della scuola materna. Il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili per le CP_1 Pt_1
spese minime relative alle esigenze basiche del bambino oltre le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF”.
Il Collegio prende atto dell'accordo e dispone in conformità, ritenendo l'accordo raggiunto dalle parti conforme all'interesse del minore, il quale (secondo l'allegazione delle parti) ha maturato un profondo legame affettivo di vicinanza quotidiana (che deve essere preservato) con entrambe i genitori e le loro famiglie allargate.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - fermo l'affidamento condiviso di , nato il [...], ad [...] i genitori, egli viene Per_1
collocato in forma paritaria presso entrambi i genitori, dimorerà una settimana presso il domicilio del padre e una settimana presso il domicilio della madre;
- il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili per le spese minime relative alle CP_1 Pt_1
esigenze basiche del bambino, fermo il mantenimento diretto dello stesso da parte del genitore nella settimana di collocazione presso di sé, ed entrambi i genitori sosteranno le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF;
Così deciso in Camera di consiglio in Sassari, in data 12.05.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CROVETTI ANGELA NATALIA FELICITA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU MASSIMO e CP_1 C.F._2 dell'avv. PIRINO SIMONA
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
OGGETTO: Modifica condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato conclusioni congiunte all'udienza del 7.05.2025, come segue: “dichiarano di aver trovato un accordo circa il collocamento paritario del bambino, una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (che sta prendendo casa anch'essa a Sassari),
a settembre inizia il primo anno della scuola materna. Il sig. verserà alla sig.ra CP_1 Pt_1
euro 150,00 mensili per le spese minime relative alle esigenze basiche del bambino oltre le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF”
*
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis.38 cpc del 18.11.2024, - premesso di essersi CP_1 separato da con sentenza dell'intestato Tribunale n. 1061/2022 pubbl. il Parte_1
25.10.2022, che aveva regolato il regime di affidamento del figlio , nato il Per_1
25.01.2021, stabilendo l'affidamento condiviso - ha allegato che la resistente nei primi giorni di settembre 2024 ha assunto la decisione unilaterale di trasferire il proprio domicilio e quello del bambino nella Regione Lazio, in Ladispoli (RO), nonostante il suo manifestato e reiterato dissenso;
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Ritenere e dichiarare il trasferimento a
Roma, in Ladispoli, di contrario al suo primario interesse, per l'effetto, B) Disporre, Per_1
anche inaudita altera parte onde evitare un più grave pregiudizio, il rientro del minore Per_1
presso il suo luogo di residenza in Sassari, ristabilendo il collocamento prevalente del minore presso la residenza in Sassari o domicilio in luogo limitrofo, come stabilito nella sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di Sassari. C) Assumere, in ogni caso, i provvedimenti ritenuti più opportuni, anche inaudita altera parte, nell'interesse del minore al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità con attuazione dell'affido condiviso come previsto dalla sentenza di separazione n. 1601/2022, pubblicata il 25.10.2022, del Tribunale di
Sassari e accordo integrativo intercorso tra le parti in data 15.12.2022. D) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.01.2025, si è costituita in Parte_1
giudizio spiegando di aver assunto la decisione di trasferirsi a Roma (con il figlio) esclusivamente per motivi di lavoro;
ha chiesto il rigetto del ricorso e la modifica del regime di affidamento del figlio nei termini che seguono: “1) Adversis reiectis. 2) Autorizzare il trasferimento della residenza della e del minore a Roma, e precisamente in Ladispoli via Claudia 44. Pt_1 Persona_2
3) Autorizzare l'iscrizione del minore alla scuola materna nella nuova città di residenza. 4)
Disporre che il minore possa trascorrere con il padre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, accompagnato e ripreso dalla mamma la quale sosterrà integralmente i costi del viaggio. 5) Consentire al padre di incontrare il minore figlio a Roma ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre. 6) Disporre che il minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori un mese continuativo durante le ferie estive, previ accordi tra la e il 7) Pt_1 CP_1 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il Giudice, all'esito del “procedimento di attuazione” di competenza monocratica, con ordinanza del
20.01.2025, ha accolto il ricorso e disposto come segue: 1) fermo l'affidamento condiviso, dispone il collocamento prevalente di , nato il [...], presso il domicilio del padre;
2) obbliga Per_1 pagina 2 di 4 la sig.ra (quale genitore non collocatario) di contribuire al mantenimento del figlio mediante Pt_1
la corresponsione al sig. di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre il 50% CP_1
delle spese straordinarie secondo protocollo ISTAT;
l'assegno unico INPS verrà diviso al 50% tra le parti come per legge;
3) regime di visita madre/figlio: il minore trascorrerà con la madre otto giorni continuativi al mese, da domenica a domenica, da concordarsi tra i genitori, accompagnato e ripreso ad opera della madre (spese di viaggio del bambino a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno); la madre potrà incontrare il figlio a Sassari ogni qualvolta lo vorrà, previ accordi con il padre;
il padre dovrà garantire contatti costanti tra madre e figlio e quindi dovrà organizzare con quest'ultima telefonate e videochiamate quotidiane con il figlio, ad un orario fisso stabilito concordato tra le parti.
Il procedimento è proseguito - nel merito - per la valutazione a cognizione piena della domanda, proposta in via riconvenzionale dalla resistente di modifica delle condizioni Parte_1
della separazione con riferimento al diritto di visita padre/figlio previa autorizzazione al trasferimento di residenza del bambino a Roma.
Nelle more, eseguito spontaneamente il provvedimento del 20.01.2025, è Parte_1
rientrata a vivere in Sardegna e ha rinunciato alla domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza a Roma.
Alla prima udienza – nel merito – del 7.05.2025, sono comparse le parti personalmente, assistite dei propri difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono: “dichiarano di aver trovato un accordo circa il collocamento paritario del bambino, una settimana presso il padre e una settimana presso la madre (che sta prendendo casa anch'essa a Sassari), a settembre inizia il primo anno della scuola materna. Il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili per le CP_1 Pt_1
spese minime relative alle esigenze basiche del bambino oltre le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF”.
Il Collegio prende atto dell'accordo e dispone in conformità, ritenendo l'accordo raggiunto dalle parti conforme all'interesse del minore, il quale (secondo l'allegazione delle parti) ha maturato un profondo legame affettivo di vicinanza quotidiana (che deve essere preservato) con entrambe i genitori e le loro famiglie allargate.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 - fermo l'affidamento condiviso di , nato il [...], ad [...] i genitori, egli viene Per_1
collocato in forma paritaria presso entrambi i genitori, dimorerà una settimana presso il domicilio del padre e una settimana presso il domicilio della madre;
- il sig. verserà alla sig.ra euro 150,00 mensili per le spese minime relative alle CP_1 Pt_1
esigenze basiche del bambino, fermo il mantenimento diretto dello stesso da parte del genitore nella settimana di collocazione presso di sé, ed entrambi i genitori sosteranno le spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF;
Così deciso in Camera di consiglio in Sassari, in data 12.05.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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