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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2457 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a RT (PA) in data 20/09/1970 Parte_1
E
, nato/a a RT (PA) in data 17/09/1970 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in RT Via Fanciullo n. 3, presso lo studio dell'avv. Petruso Bernardo Daniele che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso con l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita in RT in Via Don Orione n. 12, bene di proprietà della Sig.ra
[...]
resta assegnata alla moglie con tutti i beni mobili che la arredano e corredano avendo già, CP_1 il Sig. , prelevato tutti i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali. Parte_1 I ricorrenti dichiarano che i figli e sono ormai maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente indipendenti. I ricorrenti precisano che le utenze domestiche e le imposte e tasse relative all'immobile ove andrà a vivere la Sig.ra saranno a carico della stessa. Controparte_1 Quanto agli altri aspetti patrimoniali, entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi indennità e a qualsiasi forma di mantenimento, disponendo entrambi di redditi propri all'incirca uguali tra loro e potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/07/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di RT al n. 78 - P. II – serie A – Anno 1995).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OR
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2457 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a RT (PA) in data 20/09/1970 Parte_1
E
, nato/a a RT (PA) in data 17/09/1970 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in RT Via Fanciullo n. 3, presso lo studio dell'avv. Petruso Bernardo Daniele che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I coniugi vivranno separatamente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso con l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita in RT in Via Don Orione n. 12, bene di proprietà della Sig.ra
[...]
resta assegnata alla moglie con tutti i beni mobili che la arredano e corredano avendo già, CP_1 il Sig. , prelevato tutti i beni di sua proprietà ed i propri effetti personali. Parte_1 I ricorrenti dichiarano che i figli e sono ormai maggiorenni Persona_1 Persona_2 ed economicamente indipendenti. I ricorrenti precisano che le utenze domestiche e le imposte e tasse relative all'immobile ove andrà a vivere la Sig.ra saranno a carico della stessa. Controparte_1 Quanto agli altri aspetti patrimoniali, entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi indennità e a qualsiasi forma di mantenimento, disponendo entrambi di redditi propri all'incirca uguali tra loro e potendo provvedere autonomamente ai propri bisogni e necessità”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/07/1995 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di RT al n. 78 - P. II – serie A – Anno 1995).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OR
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