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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 272 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1974, residente in [...] L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Venta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/12/1970, residente in [...] Barete (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Francesco Rosettini
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pretesa: - Condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di complessivi € 1.416,60, a titolo di mantenimento per la figlia per il periodo Per_1
1 novembre 2021/21 aprile 2022; - Condannare al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.” Parte_1
Per il resistente: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta: - in via principale, rigettare il ricorso spiegato da controparte e tutte le domande ivi contenute siccome totalmente infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nel non creduto caso che venga accolta anche in parte la domanda della ricorrente, accertare che la SI.ra è debitrice nei confronti del SI. della somma Parte_1 Controparte_1 di € 5.000,00, o nella diversa misura che verrà accertata, a titolo di mantenimento della figlia
per il periodo marzo 2020 novembre 2021, oltre ad € 299,00 per spese straordinarie, Per_1
e, pertanto, disporre la compensazione del controcredito con il credito vantato dalla ricorrente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite tutte oltre al 15% per rimb. forf. spese generali ed accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritta a ruolo in data 13.2.2023, premesso Parte_1
che in data 26.7.2022 veniva omologata, con decreto di omologa n. cron. 3897/2022, la separazione personale dei coniugi, nelle more dl giudizio divenuta consensuale, con riferimento al matrimonio contratto con nel cui ambito Controparte_1
sono nate due figlie, il 17.2.2002 (maggiorenne) il 26.3.2008 Per_2 Per_1
(minorenne), chiedeva pronunciarsi condanna nei confronti di al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.416,60 a titolo di mantenimento per la figlia per Per_1
il periodo che va da novembre 2021 ad aprile 2022;
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) con decreto di omologazione n. cronol. 3897/2022 del 26.7.2022, emesso nell'ambito della procedura iscritta al n. 718/2022 r.g., il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione dei coniugi e;
b) il Tribunale disponeva, a titolo di Parte_1 Controparte_1 spese per il mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili, il Per_1
versamento da parte del SI. nei confronti della SI.ra c) il CP_1 Parte_1
ricorrente, successivamente alla pronuncia del decreto di omologa della separazione, provvedeva a versare le somme dovute a titolo di mantenimento della figlia dal Per_1
mese di Luglio 2022 in poi;
d) il resistente nulla versava a titolo di mantenimento della figlia per il periodo antecedente al deposito del ricorso per la separazione, Per_1
durante il quale la minore aveva vissuto con la madre e precisamente dal mese di novembre 2021 al 21 aprile 2022; e) al fine di ottenere da parte del SI. il CP_1
2 pagamento della somma di € 1.416,60 dovuto per il mantenimento della figlia minore per il periodo anzidetto la ricorrente era costretta ad adire l'intestato Tribunale. Per_1
3. In data 2.11.2023, si costituiva in giudizio il SI. , il quale si Controparte_1
opponeva alla richiesta avanzata dalla ricorrente a sostegno della propria posizione, egli riferiva che: a) la pretesta creditoria avanzata da controparte risultava infondata in quanto lo stesso aveva sempre provveduto, in misura maggiore rispetto alla ricorrente, al mantenimento delle figlie;
b) la sig.ra nel mese di marzo 2020 lasciava la Parte_1
casa familiare e con essa le figlie, all'epoca dei fatti entrambe ancora studentesse, le quali hanno vissuto ininterrottamente con il padre dal mese di marzo 2020 fino al mese di novembre 2021, allorquando si trasferivano presso la materna genitrice;
c) per tutto il citato periodo (un anno e otto mesi), nel quale la ricorrente ha visto sporadicamente le figlie, il sig. ha provveduto in via esclusiva al mantenimento delle ragazze CP_1 con lui conviventi, posto che la sig.ra non ha corrisposto alcunché all'odierno Parte_1
comparente a titolo di contributo al mantenimento per la prole se si volesse adoperare lo stesso criterio di calcolo utilizzato da controparte, e si volesse applicarlo anche ad un sola delle figlie, l'importo complessivo che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere al sig. per il periodo in cui la figlia minore è vissuta con il padre, CP_1 Per_1 risulta pari ad €. 5.000,00 (20 mensilità x € 250,00).
4. Con ordinanza del 13.2.2024 il Presidente non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione del decreto invocato e ritenuta l'opportunità di ascoltare le parti, fissava per la comparizione personale delle stesse l'udienza del 20.3.2024.
5. All'udienza del 20.3.2024 venivano ascoltate le parti, il resistente chiedeva che venissero ascoltate le figlie e il procuratore di parte ricorrente chiedeva termine per l'articolazione dei mezzi istruttori.
6. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza il Presidente rilevato che oggetto della domanda attorea ha ad oggetto la retrodatazione dell'assegno di mantenimento a data antecedente rispetto a quella fissata nel decreto di omologa della separazione, rigettava le istanze istruttorie, e fissava per la discussione orale l'udienza del 3.7.2024, in seguito differita al 6.11.2024 e al 2.12.2024.
7. All'udienza del 2.12.2024, i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi formulate.
8. La domanda proposta dalla sig. non è fondata e va respinta, presentando, a Parte_1
ben vedere, profili di inammissibilità. Le domande di contenuto economico, connesse e accessorie alla domanda di separazione personale e direttamente collegate al regime di
3 affidamento e collocamento della prole, in assenza di diverse e specifiche richieste di merito ed istruttorie, si sono risolte in una complessiva decisione di tipo consensuale, nella quale – come normalmente accade – le parti hanno risolto le reciproche e contrapposte richieste. Era e resta anche in questa sede pacifico, del resto, che il regime di collocamento delle figlie, nella fase della prima separazione di fatto (antecedente al deposito del ricorso giudiziale) abbia visto le minori vivere in prevalenza con il padre, il quale, deve presumersi, si sia fatto carico del loro accudimento e del loro mantenimento, in assenza, per quanto consta, di un contributo materno. La domanda di assegno, pertanto, ove le parti avessero inteso valorizzare questo aspetto, avrebbe dovuto essere coltivata in quella sede attenendo in sostanza alla retrodatazione della decorrenza ad un momento antecedente a quello della domanda giudiziale. È pacifico infatti che la domanda di assegno possa avere una decorrenza diversa, anche antecedente alla domanda giudiziale quando la cessazione della convivenza sia, appunto, antecedente. Secondo i principi fondamentali, pertanto, se per i fatti sopravvenuti alla domanda è sempre possibile procedere nella particolare materia dei rapporti familiari ad una loro valorizzazione sia all'interno del processo che con autonoma domanda senza limiti preclusivi, tanto che, in questo senso, il diritto legato a modifiche sopravvenute non risente degli effetti della cosa giudicata, viceversa tutti i fatti antecedenti alla domanda debbono essere veicolati all'interno del processo e non è consentito, senza violare i principi del giudicato, rimettere in discussione la statuizione che all'esito di una istruttoria o in esito ad accordo (come nel caso di specie) ha disciplinato il rapporto, coprendo il giudicato, sia il dedotto che il deducibile (art. 2909 c.c.). Nella specie, la ricorrente chiede il versamento del mantenimento della figlia prorpio per il Per_1
periodo antecedente al deposito del ricorso per separazione, e quindi per il periodo che va dal mese di novembre 2021 al 21 aprile 2022, in cui la figlia ha vissuto con Per_1
la madre ed in tal senso chiede che la decorrenza dell'assegno sia in tal senso spostata all'indietro, con condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di complessivi € 1.416,60, a titolo di mantenimento per la figlia
[...]
per il periodo novembre 2021/21 aprile 2022. Il resistente ha chiesto il rigetto Per_1
del ricorso e in via subordinata, accertarsi che la SI.ra è debitrice Parte_1 nei confronti del SI. della somma di € 5.000,00, o nella diversa Controparte_1
misura che verrà accertata, a titolo di mantenimento della figlia per il periodo Per_1
marzo 2020 novembre 2021, periodo in cui la sig.ra nel mese di marzo 2020 Parte_1 lasciava la casa coniugale e con essa le figlie, all'epoca dei fatti entrambe ancora
4 studentesse, le quali hanno vissuto ininterrottamente con il padre dal mese di marzo
2020 fino al mese di novembre 2021.
9. La domanda come proposta prima ancora che infondata appare inammissibile in quanto viola il giudicato tra le parti e, come tale, deve essere respinta.
10. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi per l'estrema semplicità della lite (valore indeterminato basso).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RIGETTA la domanda del ricorrente;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 5 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 272 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1974, residente in [...] L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Massimiliano Venta
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
04/12/1970, residente in [...] Barete (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Francesco Rosettini
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pretesa: - Condannare al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di complessivi € 1.416,60, a titolo di mantenimento per la figlia per il periodo Per_1
1 novembre 2021/21 aprile 2022; - Condannare al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.” Parte_1
Per il resistente: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta: - in via principale, rigettare il ricorso spiegato da controparte e tutte le domande ivi contenute siccome totalmente infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata, nel non creduto caso che venga accolta anche in parte la domanda della ricorrente, accertare che la SI.ra è debitrice nei confronti del SI. della somma Parte_1 Controparte_1 di € 5.000,00, o nella diversa misura che verrà accertata, a titolo di mantenimento della figlia
per il periodo marzo 2020 novembre 2021, oltre ad € 299,00 per spese straordinarie, Per_1
e, pertanto, disporre la compensazione del controcredito con il credito vantato dalla ricorrente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite tutte oltre al 15% per rimb. forf. spese generali ed accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritta a ruolo in data 13.2.2023, premesso Parte_1
che in data 26.7.2022 veniva omologata, con decreto di omologa n. cron. 3897/2022, la separazione personale dei coniugi, nelle more dl giudizio divenuta consensuale, con riferimento al matrimonio contratto con nel cui ambito Controparte_1
sono nate due figlie, il 17.2.2002 (maggiorenne) il 26.3.2008 Per_2 Per_1
(minorenne), chiedeva pronunciarsi condanna nei confronti di al Controparte_1 pagamento della somma di € 1.416,60 a titolo di mantenimento per la figlia per Per_1
il periodo che va da novembre 2021 ad aprile 2022;
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) con decreto di omologazione n. cronol. 3897/2022 del 26.7.2022, emesso nell'ambito della procedura iscritta al n. 718/2022 r.g., il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione dei coniugi e;
b) il Tribunale disponeva, a titolo di Parte_1 Controparte_1 spese per il mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00 mensili, il Per_1
versamento da parte del SI. nei confronti della SI.ra c) il CP_1 Parte_1
ricorrente, successivamente alla pronuncia del decreto di omologa della separazione, provvedeva a versare le somme dovute a titolo di mantenimento della figlia dal Per_1
mese di Luglio 2022 in poi;
d) il resistente nulla versava a titolo di mantenimento della figlia per il periodo antecedente al deposito del ricorso per la separazione, Per_1
durante il quale la minore aveva vissuto con la madre e precisamente dal mese di novembre 2021 al 21 aprile 2022; e) al fine di ottenere da parte del SI. il CP_1
2 pagamento della somma di € 1.416,60 dovuto per il mantenimento della figlia minore per il periodo anzidetto la ricorrente era costretta ad adire l'intestato Tribunale. Per_1
3. In data 2.11.2023, si costituiva in giudizio il SI. , il quale si Controparte_1
opponeva alla richiesta avanzata dalla ricorrente a sostegno della propria posizione, egli riferiva che: a) la pretesta creditoria avanzata da controparte risultava infondata in quanto lo stesso aveva sempre provveduto, in misura maggiore rispetto alla ricorrente, al mantenimento delle figlie;
b) la sig.ra nel mese di marzo 2020 lasciava la Parte_1
casa familiare e con essa le figlie, all'epoca dei fatti entrambe ancora studentesse, le quali hanno vissuto ininterrottamente con il padre dal mese di marzo 2020 fino al mese di novembre 2021, allorquando si trasferivano presso la materna genitrice;
c) per tutto il citato periodo (un anno e otto mesi), nel quale la ricorrente ha visto sporadicamente le figlie, il sig. ha provveduto in via esclusiva al mantenimento delle ragazze CP_1 con lui conviventi, posto che la sig.ra non ha corrisposto alcunché all'odierno Parte_1
comparente a titolo di contributo al mantenimento per la prole se si volesse adoperare lo stesso criterio di calcolo utilizzato da controparte, e si volesse applicarlo anche ad un sola delle figlie, l'importo complessivo che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere al sig. per il periodo in cui la figlia minore è vissuta con il padre, CP_1 Per_1 risulta pari ad €. 5.000,00 (20 mensilità x € 250,00).
4. Con ordinanza del 13.2.2024 il Presidente non riteneva sussistenti i presupposti per la concessione del decreto invocato e ritenuta l'opportunità di ascoltare le parti, fissava per la comparizione personale delle stesse l'udienza del 20.3.2024.
5. All'udienza del 20.3.2024 venivano ascoltate le parti, il resistente chiedeva che venissero ascoltate le figlie e il procuratore di parte ricorrente chiedeva termine per l'articolazione dei mezzi istruttori.
6. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza il Presidente rilevato che oggetto della domanda attorea ha ad oggetto la retrodatazione dell'assegno di mantenimento a data antecedente rispetto a quella fissata nel decreto di omologa della separazione, rigettava le istanze istruttorie, e fissava per la discussione orale l'udienza del 3.7.2024, in seguito differita al 6.11.2024 e al 2.12.2024.
7. All'udienza del 2.12.2024, i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi formulate.
8. La domanda proposta dalla sig. non è fondata e va respinta, presentando, a Parte_1
ben vedere, profili di inammissibilità. Le domande di contenuto economico, connesse e accessorie alla domanda di separazione personale e direttamente collegate al regime di
3 affidamento e collocamento della prole, in assenza di diverse e specifiche richieste di merito ed istruttorie, si sono risolte in una complessiva decisione di tipo consensuale, nella quale – come normalmente accade – le parti hanno risolto le reciproche e contrapposte richieste. Era e resta anche in questa sede pacifico, del resto, che il regime di collocamento delle figlie, nella fase della prima separazione di fatto (antecedente al deposito del ricorso giudiziale) abbia visto le minori vivere in prevalenza con il padre, il quale, deve presumersi, si sia fatto carico del loro accudimento e del loro mantenimento, in assenza, per quanto consta, di un contributo materno. La domanda di assegno, pertanto, ove le parti avessero inteso valorizzare questo aspetto, avrebbe dovuto essere coltivata in quella sede attenendo in sostanza alla retrodatazione della decorrenza ad un momento antecedente a quello della domanda giudiziale. È pacifico infatti che la domanda di assegno possa avere una decorrenza diversa, anche antecedente alla domanda giudiziale quando la cessazione della convivenza sia, appunto, antecedente. Secondo i principi fondamentali, pertanto, se per i fatti sopravvenuti alla domanda è sempre possibile procedere nella particolare materia dei rapporti familiari ad una loro valorizzazione sia all'interno del processo che con autonoma domanda senza limiti preclusivi, tanto che, in questo senso, il diritto legato a modifiche sopravvenute non risente degli effetti della cosa giudicata, viceversa tutti i fatti antecedenti alla domanda debbono essere veicolati all'interno del processo e non è consentito, senza violare i principi del giudicato, rimettere in discussione la statuizione che all'esito di una istruttoria o in esito ad accordo (come nel caso di specie) ha disciplinato il rapporto, coprendo il giudicato, sia il dedotto che il deducibile (art. 2909 c.c.). Nella specie, la ricorrente chiede il versamento del mantenimento della figlia prorpio per il Per_1
periodo antecedente al deposito del ricorso per separazione, e quindi per il periodo che va dal mese di novembre 2021 al 21 aprile 2022, in cui la figlia ha vissuto con Per_1
la madre ed in tal senso chiede che la decorrenza dell'assegno sia in tal senso spostata all'indietro, con condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di complessivi € 1.416,60, a titolo di mantenimento per la figlia
[...]
per il periodo novembre 2021/21 aprile 2022. Il resistente ha chiesto il rigetto Per_1
del ricorso e in via subordinata, accertarsi che la SI.ra è debitrice Parte_1 nei confronti del SI. della somma di € 5.000,00, o nella diversa Controparte_1
misura che verrà accertata, a titolo di mantenimento della figlia per il periodo Per_1
marzo 2020 novembre 2021, periodo in cui la sig.ra nel mese di marzo 2020 Parte_1 lasciava la casa coniugale e con essa le figlie, all'epoca dei fatti entrambe ancora
4 studentesse, le quali hanno vissuto ininterrottamente con il padre dal mese di marzo
2020 fino al mese di novembre 2021.
9. La domanda come proposta prima ancora che infondata appare inammissibile in quanto viola il giudicato tra le parti e, come tale, deve essere respinta.
10. Spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi per l'estrema semplicità della lite (valore indeterminato basso).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RIGETTA la domanda del ricorrente;
- CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza il 5 giugno 2025.
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Dott.ssa Elvira Buzzelli
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