Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/06/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1977 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra
(cod. fisc. , elettiva- Parte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio degli avv. Giuseppe Martella (cod fisc. ) e CodiceFiscale_2
Giovanni Maria Zito (cod. fisc. ), che lo rappresentano CodiceFiscale_3
e difendono per procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellante- e cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona della procuratrice speciale, dott.ssa , elettiva- Controparte_2 mente domiciliata in Roma, Via Trionfale n. 6551, presso lo studio dell'Avv.
Mario Fiandanese (cod. fisc. , che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costitu- zione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in ac- Parte_1 coglimento del presente appello, riformare la sentenza gravata e per l'effetto accogliere tutte le domande proposte in primo grado dall'appellante.
- rigettare l'appello proposto da , in quanto inam- Parte_1 missibile e/o manifestamente infondato;
- in via del tutto subordinata e con espressa riserva di gravame, nella dene- gata ipotesi che nel corso del presente giudizio si proceda alla individua- zione delle rimesse di natura solutoria, nonostante il giudicato e la mancata allegazione della natura delle rimesse stesse, l ripropone e ribadisce CP_1 in questa sede l'intervenuta prescrizione eccepita in primo grado e che, per l'effetto, chiede dichiararsi per il periodo antecedente il decennio decorrente dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, di tutto quanto, in ipotesi, ripetibile dall'attore per rimesse solutorie effettuate a fronte di altrettanti assunti illegittimi addebiti in conto corrente a titolo di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di interessi usurari, di va- lute, spese e di remunerazioni asseritamente non dovute;
- Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi profes- sionali del grado, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato via p.e.c. in data 20.2.2019 Parte_1
ha convenuto la innanzi al Tribu-
[...] Controparte_1 nale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in ordine al contratto di conto corrente avente n. CC360002562 [più correttamente, n. 631115.80], in assenza di tutti gli estratti conto seppur richiesti dal cor- rentista ai sensi dell'art. 119 TUB a questi non consegnati e pertanto impos- sibilitato a conoscere con esattezza l'esatta somma illegittimamente perce- pita di cui avrebbe titolo alla ripetizione;
(…) Con vittoria di onorari e spese di difesa anche ex art. 96 cpc”.
L'attore ha inoltre chiesto, in via istruttoria, che venisse disposta c.t.u. con- tabile volta ad accertare un'asserita serialità di comportamenti illegittimi 2 della Banca quali: l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto sull'importo ef- fettivamente utilizzato;
l'addebito degli assegni con valuta data di emissione;
il superamento del “tasso soglia” usura e la violazione dell'art. 119 T.U.B., per non avere evaso la richiesta di consegna dei documenti inoltrata da esso istante.
A sostegno della domanda proposta , premesso di Parte_1 avere stipulato un contratto di conto corrente avente n. 631115.80 presso la filiale della convenuta in Roma, Vai Antonio Stoppani n. 22/30, ha CP_1 dedotto che il suddetto rapporto è stato regolato con capitalizzazione tri- mestrale degli interessi passivi a tasso convenzionale e addebito di commis- sioni di massimo scoperto e spese, dalla sua apertura avvenuta oltre quindici anni prima;
e che tale rapporto era ancora attivo e operante anche tramite affidamento-fido concesso e utilizzato e movimentato in maniera consistente.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_1 che ha dedotto, in primo luogo, l'inammissibilità della c.t.u. contabile richie- sta dall'attore e, nel merito, ha concluso per il rigetto delle domande di parte attrice, in quanto inammissibili prima ancora che del tutto infondate. Al ri- guardo, l'Istituto di credito convenuto ha rilevato come l'atto introduttivo del giudizio riproducesse integralmente, anche nelle conclusioni, il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. depositato da innanzi allo stesso Tri- Parte_1 bunale (iscritto al n. 673023 del r.g.a.c. dell'anno 2017), che è stato dichia- rato inammissibile con ordinanza in data 1°.2.2018; e ha dedotto come, pertanto, anche l'atto di citazione introduttivo del giudizio dovesse essere dichiarato inammissibile, in quanto:
- nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. la resistente si era costituita CP_1 ed aveva depositato la documentazione contrattuale contenente tutte le con- dizioni economiche che hanno disciplinato il rapporto per cui è causa, acceso presso l'incorporata in data Controparte_3
18.6.2003, con il n. 10603Z, rinegoziato in data 9.12.2004 sempre con la e trasmigrato presso l'incorporante Controparte_4 [...] con il n. 631115.80; Controparte_1
3 - pertanto, l'attore, contrariamente a quanto affermato, ha potuto disporre della documentazione utile da utilizzare nel presente giudizio a supporto degli asseriti comportamenti illegittimi della Banca;
- la richiesta di consulenza tecnica contabile formulata con l'atto di citazione fosse inammissibile perché, avuto riguardo alle conclusioni solo in rito pre- cisate con lo stesso, non era funzionale ad accertare i presupposti di una domanda non formulata, nel rispetto delle inderogabili forme di rito e, inol- tre, perché concretizzava un'inammissibile e superflua ricerca inquisitoria di elementi a supporto di una domanda che, invero, non era “formalizzata”.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado la Controparte_1 ha depositato la documentazione contrattuale già depositata dalla
[...] stessa nel menzionato procedimento ex art. 696-bis c.p.c. introdotto da
[...]
, e ha contestato quanto assunto dall'attore, deducendo Controparte_5 che: i) tutte le condizioni economiche del rapporto di conto corrente per cui è causa erano state regolarmente pattuite;
ii) l'attore non aveva assolto all'onere probatorio gravante in capo allo stesso, poiché aveva depositato solo alcuni degli estratti conto relativi a tale rapporto;
iii) le rimesse solutorie ante decennio si erano prescritte.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. l'attore ha riformulato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, rideterminare il saldo del c/c oggetto di causa ricalcolandolo al netto di interessi, commissioni di massimo scoperto ed di ogni altra spesa addebitata contra legem, con condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma eventualmente risultante a credito. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU contabile per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando alla Banca l'esi- bizione della documentazione richiesta dall'attore ex art. 119 TUB e non consegnata, qualora ritenuta necessaria dal CTU. Vinte le spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
Con sentenza n. 13994/2023 pubblicata in data 4.10.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito:
“a) RIGETTA la domanda proposta dall'attor ; Parte_1
b) CONDANN alla rifusione, in favore dell Parte_1 [...] delle spese di giudizio, che liquida in € Controparte_1
4 5.450,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed ac- cessori come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha con- Controparte_5 cluso con in epigrafe. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la che ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce come il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la domanda for- mulata dall'attore con la memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., e sopra riportata.
Il motivo è fondato.
2.1. Il giudice di primo grado, rilevato che “parte attrice nell'atto introduttivo abbia formulato soltanto conclusioni istruttorie”; e che “In seguito, i Pt_2
ha modificato le proprie conclusioni, giacché soltanto con la memoria
[...] ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha chiesto la rideterminazione del saldo e la condanna dell alla restituzione dell'indebito”; ha ritenuto che “Ap- CP_1 pare evidente che le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. integrano domande 'nuove', e, come tali, sono totalmente inam- missibili”.
Quanto ritenuto dal giudice di prime cure non è condivisibile soltanto lad- dove si consideri che, qualora realmente le conclusioni rassegnate da parte attrice fossero state esclusivamente istruttorie, come rilevato, allora sarebbe stato nullo l'atto di citazione e, soprattutto, non si comprenderebbe per quale ragione con la sentenza impugnata abbia poi statuito anche sulla
“Inammissibilità della domanda di ripetizione” e sulla “Infondatezza dell'azione di accertamento per mancata assoluzione dell'onere di allega- zione”. È di tutta evidenza, allora, che lo stesso giudice di primo grado ha invece individuato quale fossero le domande proposte da Parte_3
e ha statuito sulle stesse con la decisione impugnata
[...]
Quanto statuito dal giudice monocratico del Tribunale di Roma – aderendo alle deduzioni di parte convenuta – in ordine alla novità delle conclusioni svolte con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. da parte attrice denuncia un equivoco, vale a dire che la domanda proposta da una parte sia 5 esclusivamente quella rassegnata con le proprie conclusioni, e nella specie con quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio. Di contro, nell'individuare l'ambito oggetto della domanda proposta da una parte il giudice deve paci- ficamente tenere conto del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, e proprio per questo anche delle conclusioni definitive precisate dopo la chiu- sura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, nei limiti in cui ciò sia ammesso (anche in ragione del rito applicabile) (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25.2.2019, n. 5402, nonché i precedenti di legittimità richiamati da tale decisione).
2.2. Nel caso in esame, nella narrativa dell'atto introduttivo l'attore aveva dedotto che, “In considerazione della nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale adito dovrà riconoscere il diritto dell'attore ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebita- mente versate in favore della Banca convenuta e, conseguentemente, con- dannare l alla restituzione di dette somme, anche in ragione del tasso CP_1 di interesse ultralegale applicato in costanza di rapporto”. Inoltre,
[...]
aveva dedotto che “L'odierno ricorrente ha interesse e diritto Parte_1 di conoscere quale somma l dovrà essere condannata al pagamento CP_1 che risulterà all'esito della richiesta CTU contabile ed analitica ove si chiede venga calcolata lo sviluppo del rapporto depurato dall'illegittima capitalizza- zione trimestrale degli interessi, dalle somme addebitate a titolo di commis- sioni di massimo scoperto con interessi calcolati al tasso legale e riequilibrio della data di accredito e addebito a valuta, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, atteso che non ha potuto per 'mero' comportamento antigiuridico ad elaborare un proprio documento peritale in tale direzione”.
Quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quindi, era esattamente corrispondente con quanto chiesto al giudice di primo grado con le conclusioni rassegnate da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., e segnatamente: “Voglia l'Ill.mo Tri- bunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, rideter- minare il saldo del c/c oggetto di causa ricalcolandolo al netto di interessi, commissioni di massimo scoperto ed di ogni altra spesa addebitata contra legem, con condanna della banca convenuta al pagamento in favore 6 dell'attore della somma eventualmente risultante a credito. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU contabile per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando alla Banca l'esibizione della documentazione richie- sta dall'attore ex art. 119 TUB e non consegnata, qualora ritenuta necessaria dal CTU. Vinte le spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
3. Con il secondo motivo si deduce “l'ammissibilità della domanda di ripeti- zione di indebito proposta dal correntista in pendenza di rapporto, contra- riamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è stata risolta da tempo in senso favorevole a quello propugnato dall'appellante. Da ultimo, si cita Cass. n. 4214/24 (…)”. In particolare, ritiene “che è la stessa Parte_1 controparte che qualifica nelle proprie conclusioni l'addebito degli interessi come avente natura solutoria, ed in ogni caso tale qualifica non poteva es- sere rigettata dal Tribunale in assenza di una CTU contabile che qualificasse tali rimesse come ripristinatorie”.
Il motivo non è fondato.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 24418/2010 del 2.12.2010), “a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la com- prensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'inde- bito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente
7 e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad an- notare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un paga- mento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.
5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista, perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allor- quando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente af- fermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo se- guito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvi- sabile, prima della chiusura, un pagamento – che, alla stregua delle
8 conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Ri- chiamata perciò la detta distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto par- lare in generale di pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché que- sta eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, il che non esclude che, anche in costanza di rap- porto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto appunto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'in- nanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, in- fatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegit- tima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vi- genza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è in- fluente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'a- zione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende 9 proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza al- cuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586, la cui motivazione viene riportata per il suo essere esaustiva, nonché perché chiarisce come debba essere inteso quanto statuito con Cass. civ. Sez. I, 15.2.2024, n.
4214, e quindi con Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056, che potreb- bero dare adito a qualche dubbio in ordine all'ammissibilità di una condanna al pagamento dell'indebito in presenza di conto aperto, come ha fatto il giu- dice di primo grado).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In particolare, l'appellante deduce, in primo luogo, che “in atti è presente la richiesta ex art. 119 TUB del 5.2.18, con cui è stata richiesta alla banca la copia dei contratti, degli estratti conto e degli scalari”; e che, “in ogni caso il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto, anche in sede giudiziaria, di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del T.U.B., che è norma speciale rispetto all'art. 210 c.p.c. e che consente al tito- lare di un conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale”.
Inoltre, rilevato che “In ogni caso l'appellante ha prodotto gli estratti conto e gli scalari di cui era in possesso”, soprattutto de- Parte_1 duce: i) di avere prodotto gli estratti conto e gli scalari di cui era in possesso;
ii) che, “in assenza dell'intera serie degli estratti conto, il correntista che agi- sce in ripetizione può dar prova dell'indebito fornendo elementi di riscontro che siano atti a dar ragione dell'andamento del rapporto nel periodo non documentato dai detti estratti (…)”; iii) che, “poiché la banca ha depositato sia il contratto che gli estratti conto ritenuti mancanti, il Tribunale ha grave- mente violato il principio secondo il quale la produzione documentale di controparte concorre anch'essa alla formazione della prova, ed è utilizzabile dal giudice (Cass. n. 8951/06)”. 10 Il motivo è fondato.
4.1. Come si è detto sopra, nel costituirsi nel giudizio di primo grado la ha depositato la documentazione Controparte_1 contrattuale relativa al rapporto per cui è causa già depositata nel menzio- nato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e segnatamente il contratto di conto corrente stipulato da in data 18.6.2003 con la Parte_1 [...]
(v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata Controparte_3
– primo grado di giudizio), nonché quello stipulato a seguito di rinegozia- zione in data 9.12.2004 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), ma anche gli estratti trimestrali del conto corrente n. 631115.80 dal 30.06.2003 al 16.12.2016 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), e quindi sin dalla sua apertura.
Non è allora possibile ritenere che l'attore non abbia assolto all'onere della prova gravante in capo allo stesso, come pure ha ritenuto il giudice di primo grado.
In tema di contratto di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legitti- mità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presup- posto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come de- terminato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996), nonché di ad- debiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve pro- vare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della do- manda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2023, n. 25417; Cass. civ., Sez. I, ord.
25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30822 del 2018; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.10.2017, n. 24948). Tale affermazione costituisce esplicitazione del principio secondo cui il correntista che agisca
11 in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rap- porto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12993; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.2.2023, n.
7697). Al contempo, però, nel nostro ordinamento processuale vige infatti, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistin- tamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla
contro
- parte (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 28.8.2024, n. 23286; Cass. civ., Sez. III,
16.6.1998, n. 5980).
4.2. In ogni caso, anche qualora fossero stati presenti in atti esclusivamente gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 631115.80 intrat- tenuto presso la prodotti dall'origi- Controparte_1 nario attore, vale a dire quelli dallo stesso “posseduti” o rinvenuti, in ogni caso non sarebbe possibile ritenere che non abbia Parte_1 assolto all'onere della prova gravante in capo allo stesso.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anato- cistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di mas- simo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo ma- turato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, 12 infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole opera- zioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pre- tesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, op- pure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture con- tabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giu- dice del merito), oppure, come sancito da una recentissima pronuncia di que- sta Corte tuttora in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla con- dotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”.
Ne consegue che, “laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per 13 effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ul- tralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del mec- canismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in prece- denza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha pro- vato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto imme- diatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ri- collegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (così Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
5. Ciò nondimeno, ossia pure essendo fondate le censure mosse da parte appellante avverso la sentenza di primo grado, le domande proposte da nell'introdurre il giudizio di primo grado - e ritual- Parte_1 mente riproposte ex art. 346 c.p.c. nell'introdurre il presente grado di giudi- zio - non sono fondate. E questo è possibile affermare sulla scorta di quanto documentato in atti, senza necessità di disporre c.t.u. contabile, pure possi- bile sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, come si è detto nel trattare il precedente motivo di appello.
Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'originario at- tore deduce che “La banca convenuta non ha negato di avere addebitato interessi anatocistici attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sul conto intrattenuto dall'attore, sostenendone tuttavia la legitti- mità”. Al contempo, parte appellante specifica che la dedotta illecita capita- lizzazione trimestrale degli interessi – quello in esame è un contratto stipu- lato in data 18.6.2003, come si è detto, che prevede espressamente la reci- procità nel calcolo sia degli interessi passivi che di quelli attivi (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) – conseguirebbe dal fatto che “nel contratto del 18.6.2003, a fronte di un tasso debitore pattuito nella misura del 10,921 % viene previsto un tasso creditore dello 0,6%, mentre nel contratto del 9.12.2004 a fronte di un tasso debitore nella misura del 14,144% viene previsto il tasso creditore nella misura dello 0,01%. sicché la determinazione di un tasso creditore infinitesimale, e vicino 14 allo zero, a favore del cliente deve considerarsi meramente simbolica, e quindi inesistente (il cd. “nummo uno” principio di diritto che identifica una prestazione di fatto insussistente) e che quindi, in altre parole, ad essa non corrisponda alcuna controprestazione”.
deduce che una previsione contrattuale che “La pre- Parte_1 visione di un interesse attivo molto basso (e quindi inesistente) realizzando una parità solo simbolica configura sostanzialmente una clausola contrat- tuale in frode alla legge ex artt. 1343 e 1344 c.c. (rilevabile d'ufficio ex art. 1421 cc.) in quanto in contrasto con l'art. 120 TUB, norma di natura impe- rativa, essendo una siffatta pattuizione inidonea a realizzare il risultato ob- bligatoriamente voluto dalla norma primaria, che sarebbe quindi solo appa- rentemente, ma non effettivamente, rispettata perché tendente a realizzare solo figurativamente il risultato da essa voluto”. E che “La nullità ex art. 1344 cc della clausola che determina la misura degli interessi non consente di parlare di rispetto della condizione di reciprocità richiesta dall'art. 120 TULB per poter ritenere consentita la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la violazione dell'art. 120 TUB comporta la radicale cassazione di qualunque ipotesi di capitalizzazione a favore della banca”.
In buona sostanza, rilevato che il contratto di conto corrente prevede la ca- pitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e creditori, il correntista afferma, con riguardo ai secondi, che il T.A.E. sarebbe stato indicato nel con- tratto in pari misura rispetto al T.A.N. e, quindi, non si avrebbe alcuna capi- talizzazione (al contrario di quanto accade per gli interessi debitori ove il T.A.E. è indicato chiaramente in misura superiore al T.A.N.); e che, pertanto, difetterebbe la reciprocità e ciò comporterebbe che anche gli interessi debi- tori andrebbero conteggiati senza capitalizzazione.
Anche tale nuova doglianza è comunque infondata, ad avviso di questo giu- dicante.
Come ha ritenuto la Suprema Corte (peraltro, proprio in relazione a un caso in cui era stato pattuito un tasso creditorio dello 0,01%), con orientamento da cui questo giudicante non ritiene sussistano presupposti per discostarsi, in tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove
15 il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11014).
6. In conclusione, l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.13994/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 4.10.2023 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella parte indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in concreto dalla parte vittoriosa, anche in ragione della decisione della causa all'esito della prima udienza di trattazione, ma previa indicazione di ciò con decreto di questo Collegio in data 20.3.2025.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.13994/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 4.10.2023; condanna a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_6
2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE 16 Mario Montanaro
TA Thellung de Courtelary
17