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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 23841, decisa all'udienza del 17.4.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Cosimo Stefanelli, ed elettivamente domiciliata in Benevento, Via Carlo da Tocco 11, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv.
Giuseppa Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Linguaglossa (CT), Via
Nello Stagnitti 17
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura
Metropolitana dell , sita in Via Cesare Beccaria 29 CP_2
RESISTENTE
NONCHE'
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, P.zza delle Cinque Giornate 3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a sottostanti avvisi di addebito e cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9065124268 000, notificatale da parte di Controparte_1
, in data 21.5.2024, facente tra l'altro riferimento (per quanto impugnato
[...]
nella presente sede) a una cartella di pagamento (la nr 09720200033754945000, ente creditore , di euro 387,46) e a due avvisi di addebito (il nr. CP_3
39720190019037303000, ente creditore , di euro 2.302,78 ed il nr. CP_2
39720210003109189000, ente creditore , di euro 3.077,56). CP_2
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione, ha innanzi tutto dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei predetti atti presupposti, per poi eccepire la prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' , nei predetti atti presupposti, per maturazione del termine CP_3 CP_2
quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995; la decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti ed , per decorrenza del termine di cui all'art. 25 D. Lgs. CP_3 CP_2
46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito. Ha inoltre eccepito, in relazione all'intimazione di pagamento, l'illegittimità della richiesta da parte di CP_4
dei compensi di riscossione.
Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'intimazione di pagamento opposta e dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella e agli avvisi sottostanti richiamati in premessa.
Si è costituita in giudizio , eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell'agente di riscossione in ordine alla notifica degli AVA ed ai vizi degli stessi, nonché in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui agli atti presupposti. Ha in ogni caso rappresentato di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento e, stante la regolarità della notifica anche degli AVA, ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di parte opponente relativa alla illegittimità dei compensi di riscossione richiesti.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la inammissibilità dell'opposizione alla CP_2
intimazione di pagamento;
la inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito sottostanti in quanto ritualmente notificati;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di quella di decadenza.
Si è altresì costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_3
dell' in relazione a tutte le censure afferenti agli aspetti formali della procedura CP_2
esecutiva. Ha in ogni caso evidenziato la regolarità della notifica della cartella di pagamento e dunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti.
pagina 3 di 7 *******
L'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero, almeno in parte, riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione del mancato rispetto del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento), sollevata dalla difesa dell' , non appare quindi pertinente, sia avuto CP_2
riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, sia avuto riguardo alla natura dell'intimazione di pagamento.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, deve osservarsi che la parte ricorrente, nel chiedere l'accertamento negativo del credito sottostante all'intimazione di pagamento, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti (al fine poi di introdurre, in via recuperatoria, eccezioni sulla fondatezza della pretesa sottostante).
Ebbene, , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver notificato la cartella di CP_4
pagamento n. 09720200033754945000 a mezzo pec (presso l'indirizzo
, in data 22.2.2020. L' , del pari, ha dato prova di Email_1 CP_2
aver notificato gli AVA n. 39720190019037303000 e n. 39720210003109189000, sempre a mezzo pec (presso l'indirizzo pec sopra indicato), rispettivamente, in data
2.10.2019 ed in data 5.11.2021. Né, dal canto suo, la parte ricorrente nella prima difesa utile (v. verbale della prima udienza, ma anche note conclusionali) ha controdedotto alcunché, al fine di contestare la prova di dette notifiche (fornita con la produzione delle ricevute di avvenuta consegna).
Tanto la cartella di pagamento , quanto gli AVA devono pertanto ritenersi CP_3 CP_2
regolarmente notificati.
Ne consegue che il credito portato nei predetti atti, non opposti nel termine di legge, di
40 giorni (art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999), è divenuto incontrovertibile (ex plurimis,
Cass. 17908/2008 e Cass. 2835/2009).
Preso quindi atto della mancata proposizione, da parte della società ricorrente, entro il termine pacificamente perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, dell'opposizione avverso la cartella e gli AVA in questione e rilevata quindi l'irrevocabilità dei predetti e l'irretrattabilità dei crediti sottostanti, è appena il caso di rilevare che non vi sono margini per dare ingresso, in questa sede, a censure in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria sottostante e/o alla regolarità formale dei predetti atti (si veda l'eccezione di estinzione per prescrizione dei relativi crediti previdenziali,
l'eccezione di decadenza per l'iscrizione al ruolo, nonché l'eccezione di omessa o insufficiente motivazione degli AVA); censure queste che, in quanto proponibili pagina 5 di 7 (esclusivamente) in sede di opposizione alla cartella e agli avvisi di addebito, non possono più essere oggetto di valutazione, una volta divenuto intangibili i predetti atti.
L'inammissibilità dell'opposizione alla cartella e agli AVA sottostanti all'intimazione di pagamento non può che determinare il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito proposta con il ricorso in esame.
A ciò deve aggiungersi, poi, che la società ricorrente ha anche contestato la legittimità dei compensi di riscossione richiesti da con l'intimazione di pagamento. CP_4
Ebbene, l'art. 1, comma 17, L. n. 234/2021 “per i carichi affidati fino al 31 dicembre
2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione”.
Quindi, nel caso di specie, trattandosi di carichi affidati prima del 31/12/2021, trova applicazione l'art. 17, comma 3, del D.lgs n. 112/1999, così come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016,
l'aggio sui carichi affidati all'agente della riscossione è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, si prevede che, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, viceversa, in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al
6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi.
La percentuale degli oneri di riscossione, dunque, è prevista dalla legge sulle somme iscritte a ruolo riscosse;
sicché, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non vi è alcun onere probatorio in capo ad in merito all'attività svolta in concreto CP_4
per giustificare la richiesta degli oneri di riscossione.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA, in favore di ciascuna di esse.
Roma. 17.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 23841, decisa all'udienza del 17.4.2025, e vertente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo dall'Avv. Cosimo Stefanelli, ed elettivamente domiciliata in Benevento, Via Carlo da Tocco 11, presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv.
Giuseppa Vecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Linguaglossa (CT), Via
Nello Stagnitti 17
RESISTENTE
NONCHE'
pagina 1 di 7 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Simonetta
Zannini Quirini, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, presso la sede dell'Avvocatura
Metropolitana dell , sita in Via Cesare Beccaria 29 CP_2
RESISTENTE
NONCHE'
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, unitamente alla quale è domiciliato in Roma, P.zza delle Cinque Giornate 3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e a sottostanti avvisi di addebito e cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti costituite, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2024, la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9065124268 000, notificatale da parte di Controparte_1
, in data 21.5.2024, facente tra l'altro riferimento (per quanto impugnato
[...]
nella presente sede) a una cartella di pagamento (la nr 09720200033754945000, ente creditore , di euro 387,46) e a due avvisi di addebito (il nr. CP_3
39720190019037303000, ente creditore , di euro 2.302,78 ed il nr. CP_2
39720210003109189000, ente creditore , di euro 3.077,56). CP_2
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione, ha innanzi tutto dedotto di non aver mai ricevuto la notifica dei predetti atti presupposti, per poi eccepire la prescrizione dei crediti vantati dall' e dall' , nei predetti atti presupposti, per maturazione del termine CP_3 CP_2
quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995; la decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti ed , per decorrenza del termine di cui all'art. 25 D. Lgs. CP_3 CP_2
46/1999; il difetto di motivazione degli avvisi di addebito. Ha inoltre eccepito, in relazione all'intimazione di pagamento, l'illegittimità della richiesta da parte di CP_4
dei compensi di riscossione.
Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'intimazione di pagamento opposta e dichiararsi non dovute le somme di cui alla cartella e agli avvisi sottostanti richiamati in premessa.
Si è costituita in giudizio , eccependo il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva dell'agente di riscossione in ordine alla notifica degli AVA ed ai vizi degli stessi, nonché in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi di cui agli atti presupposti. Ha in ogni caso rappresentato di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento e, stante la regolarità della notifica anche degli AVA, ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni relative alla prescrizione e alla decadenza. Ha infine contestato la fondatezza dell'eccezione di parte opponente relativa alla illegittimità dei compensi di riscossione richiesti.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo la inammissibilità dell'opposizione alla CP_2
intimazione di pagamento;
la inammissibilità dell'opposizione agli avvisi di addebito sottostanti in quanto ritualmente notificati;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di quella di decadenza.
Si è altresì costituito in giudizio l' , eccependo il difetto di legittimazione passiva CP_3
dell' in relazione a tutte le censure afferenti agli aspetti formali della procedura CP_2
esecutiva. Ha in ogni caso evidenziato la regolarità della notifica della cartella di pagamento e dunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa e decisa all'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti.
pagina 3 di 7 *******
L'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
Tanto premesso, nel caso in esame, la domanda così come proposta può invero, almeno in parte, riqualificarsi quale domanda volta all'accertamento negativo del debito sottostante.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione del mancato rispetto del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento), sollevata dalla difesa dell' , non appare quindi pertinente, sia avuto CP_2
riguardo alle eccezioni sollevate dalla parte opponente, sia avuto riguardo alla natura dell'intimazione di pagamento.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, deve osservarsi che la parte ricorrente, nel chiedere l'accertamento negativo del credito sottostante all'intimazione di pagamento, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti (al fine poi di introdurre, in via recuperatoria, eccezioni sulla fondatezza della pretesa sottostante).
Ebbene, , nel costituirsi in giudizio, ha dato prova di aver notificato la cartella di CP_4
pagamento n. 09720200033754945000 a mezzo pec (presso l'indirizzo
, in data 22.2.2020. L' , del pari, ha dato prova di Email_1 CP_2
aver notificato gli AVA n. 39720190019037303000 e n. 39720210003109189000, sempre a mezzo pec (presso l'indirizzo pec sopra indicato), rispettivamente, in data
2.10.2019 ed in data 5.11.2021. Né, dal canto suo, la parte ricorrente nella prima difesa utile (v. verbale della prima udienza, ma anche note conclusionali) ha controdedotto alcunché, al fine di contestare la prova di dette notifiche (fornita con la produzione delle ricevute di avvenuta consegna).
Tanto la cartella di pagamento , quanto gli AVA devono pertanto ritenersi CP_3 CP_2
regolarmente notificati.
Ne consegue che il credito portato nei predetti atti, non opposti nel termine di legge, di
40 giorni (art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999), è divenuto incontrovertibile (ex plurimis,
Cass. 17908/2008 e Cass. 2835/2009).
Preso quindi atto della mancata proposizione, da parte della società ricorrente, entro il termine pacificamente perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, dell'opposizione avverso la cartella e gli AVA in questione e rilevata quindi l'irrevocabilità dei predetti e l'irretrattabilità dei crediti sottostanti, è appena il caso di rilevare che non vi sono margini per dare ingresso, in questa sede, a censure in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria sottostante e/o alla regolarità formale dei predetti atti (si veda l'eccezione di estinzione per prescrizione dei relativi crediti previdenziali,
l'eccezione di decadenza per l'iscrizione al ruolo, nonché l'eccezione di omessa o insufficiente motivazione degli AVA); censure queste che, in quanto proponibili pagina 5 di 7 (esclusivamente) in sede di opposizione alla cartella e agli avvisi di addebito, non possono più essere oggetto di valutazione, una volta divenuto intangibili i predetti atti.
L'inammissibilità dell'opposizione alla cartella e agli AVA sottostanti all'intimazione di pagamento non può che determinare il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito proposta con il ricorso in esame.
A ciò deve aggiungersi, poi, che la società ricorrente ha anche contestato la legittimità dei compensi di riscossione richiesti da con l'intimazione di pagamento. CP_4
Ebbene, l'art. 1, comma 17, L. n. 234/2021 “per i carichi affidati fino al 31 dicembre
2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione”.
Quindi, nel caso di specie, trattandosi di carichi affidati prima del 31/12/2021, trova applicazione l'art. 17, comma 3, del D.lgs n. 112/1999, così come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016,
l'aggio sui carichi affidati all'agente della riscossione è sostituito dagli “oneri di riscossione”, che sono dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
In particolare, si prevede che, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, viceversa, in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al
6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi.
La percentuale degli oneri di riscossione, dunque, è prevista dalla legge sulle somme iscritte a ruolo riscosse;
sicché, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, non vi è alcun onere probatorio in capo ad in merito all'attività svolta in concreto CP_4
per giustificare la richiesta degli oneri di riscossione.
Per tutto quanto sin qui osservato, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, liquidate in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese di lite, IVA e CPA, in favore di ciascuna di esse.
Roma. 17.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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