Ordinanza collegiale 19 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2022, proposto da
Fondazione Madonna di Loreto Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzia Zampella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gemis S.r.l. in proprio e/o in qualità di mandataria dell'A.T.I. con Seba S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, senza protocollo, comunicato in data 28 aprile 2022, mediante il quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha disposto l'occupazione d''urgenza anticipata, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001, delle aree ricadenti nel Comune di Villa Literno e Giugliano in Campania, necessarie alla realizzazione dei lavori “ Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni – Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell''impianto irriguo sinistra Regi Lagni – 1 Lotto 2° stralcio sub Comprensorio Alto e II lotto sub Comprensorio Medio ”, tra cui, in particolare, degli immobili di proprietà della ricorrente censiti in Catasto terreni del Comune di Giugliano in Campania (NA), al foglio 9, particella 32, oggetto di esproprio/servitù per mq 1722,99 e di occupazione temporanea per mq 1666,36;
- ove e per quanto di ragione, della nota “n. Ord. 96”, priva di data, mediante la quale l'A.T.I. Gemis S.r.l.- Seba S.r.l. ha comunicato e tramesso il predetto Decreto in data 28.4.2022;
- ove e per quanto di ragione della Deliberazione n. 190/FT del 5.4.2022, comprensiva degli stralci dei piani particellari di esproprio che la interessano e con indicazione della indennità provvisoria offerta, non nota nei contenuti, con riserva espressa di motivi aggiunti;
- della deliberazione consortile n. 454/D del 16.12.2014 di approvazione del progetto esecutivo e di apposizione del vincolo preordinato all''esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, non nota nei contenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- ove e per quanto di ragione, delle note consortili nn. 9041 e 9040 del 12.12.2014, di richiesta di affissione all''albo pretorio dei due comuni interessati dell''avviso di avvio del procedimento di apposizione dei predetti vincoli e di tutti gli atti, ove esistenti, della procedura di pubblicazione, atti tutti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- della Deliberazione consortile n. 845/CM del 26.2.2020 di reiterazione del vincolo preordinato all''esproprio, non nota nei contenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- ove e per quanto di ragione, del verbale di consistenza ed immissione in possesso;
- ove e per quanto di ragione, della nota consortile del 26.5.2022 prot. 4209/2022;
- ove e per quanto di ragione, della Disposizione del R.u.p. n. 1 del 30.3.2022;
- ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguenziale e/o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Fondazione ricorrente, con ricorso notificato il 24/06/2022 e depositato in giudizio il 05/07/2022, impugna il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, senza protocollo, comunicato in data 28 aprile 2022, mediante il quale il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha disposto l'occupazione d'urgenza anticipata, ai sensi dell'art. 22- bis del D.P.R. 327/2001, delle aree ricadenti nel Comune di Villa Literno e Giugliano in Campania, necessarie alla realizzazione dei lavori “ Comprensorio irriguo in sx Regi Lagni – Lavori di costruzione della rete di adduzione primaria, secondaria e terziaria per il completamento dell'impianto irriguo sinistra Regi Lagni – 1 Lotto 2° stralcio sub Comprensorio Alto e II lotto sub Comprensorio Medio ”, tra cui, in particolare, gli immobili di proprietà della ricorrente censiti in Catasto terreni del Comune di Giugliano in Campania (NA), al foglio 9, particella 32, oggetto di esproprio/servitù per mq 1722,99 e di occupazione temporanea per mq 1666,36, e, per quanto di ragione, gli atti presupposti indicati in epigrafe, lamentando – essenzialmente – di non avere ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno la notifica di alcun atto prodromico all’adozione del decreto impugnato, e, in particolare, di non avere ricevuto la notifica dell’atto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’esproprio in questione.
In particolare, a sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 11, 16 E 17 DEL DPR 327/2001 – ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLE GARAN-ZIE PARTECIPATIVE – VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
2. DECADENZA/INEFFICACIA DEI VINCOLI DI CUI ALLA DICHIA-RAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ – NULLITÀ PER DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 13 DEL TUE – ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
3. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 20, 22 E 22-BIS DEL TU ESPROPRI – VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON L’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA.
Il 04/08/2022, si è costituito in giudizio il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha rilevato l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza dell’avverso ricorso, con riserva di ogni altra deduzione e difesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 07/10/2024, la Fondazione ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ad esito della pubblica udienza del 24/10/2024, con ordinanza n. 6340 del 19/11/2024, questa Sezione ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori a carico del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, ordinando l’esibizione:
“ a) di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dalla ricorrente, che chiarisca compiutamente l’iter e lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, specificando, in particolare, quali atti prodromici all’adozione del decreto di occupazione d’urgenza impugnato sono stati adottati, nella fattispecie di che trattasi, in relazione ai terreni di proprietà della ricorrente; e
b) degli atti/provvedimenti in forza dei quali sono state poste in essere le attività ablative de quibus, ivi inclusi gli atti/provvedimenti impugnati nel presente giudizio, con eventuale ricevuta di notifica alla ricorrente; essendo precisato che al predetto adempimento il Consorzio resistente dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che la trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo; ”, rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 17/04/2025.
Il 10/12/2024, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha depositato in giudizio una relazione istruttoria e gli atti del procedimento de quo , in adempimento dell’ordinanza n. 6340 del 19/11/2024 di questa Sezione.
Il 31/03/2025, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha depositato in giudizio una memoria difensiva ex art. 73 c.p.a., nella quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa nei termini di legge degli atti presupposti al gravato decreto di occupazione d’urgenza adottato ex art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e, comunque, la sua infondatezza nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso.
In pari data 31/03/2025, la Fondazione ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
L’11/04/2025, i difensori della Fondazione ricorrente e del Consorzio resistente hanno depositato in giudizio un’istanza di rinvio congiunta dell’Udienza Pubblica fissata per il giorno 17/04/2025, “ considerato che le parti sono determinate a raggiungere una bonaria definizione della vertenza, la qual cosa è prodromica ad una eventuale sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio ”.
Il 15/04/2025, la Fondazione ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha rappresentato che “ 2. Tra le parti sono intervenute trattative di bonario componimento, all’esito delle quali esse hanno transatto la lite. 3. Pertanto, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione di merito del presente giudizio ”, e ha dichiarato “ di non avere più interesse alla decisione di merito del giudizio, chiedendo che codesto Ecc.mo Collegio ne prenda atto e provveda a dichiarare improcedibile il ricorso ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a., con compensazione delle spese ”.
In pari data 15/04/2025, il difensore del Consorzio resistente ha depositato in giudizio una dichiarazione di adesione alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente, nella quale, “ considerato che le parti hanno raggiunto un accordo bonario ”, ha preso “ atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del presente giudizio con compensazione delle spese processuali prodotta dalla Fondazione ricorrente, dichiarando di non opporsi ”.
Sempre in data 15/04/2025, il difensore della Fondazione ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di passaggio in decisione della causa, nella quale “ ribadita l’avvenuta composizione bonaria della lite, richiamata la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse versata in atti in data odierna, nonché la presa d’atto da parte del Consorzio resistente di tale dichiarazione e la non opposizione del medesimo ”, ha chiesto “ che la causa passi in decisione senza previa discussione, dandosene atto a verbale, insistendo per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a., con compensazione delle spese ”.
Non si è costituita in giudizio la Società Gemis S.r.l.
Nella pubblica udienza del 17/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
Osserva, infatti, il Collegio che, il 15/04/2025, la Fondazione ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale ha rappresentato che “ Tra le parti sono intervenute trattative di bonario componimento, all’esito delle quali esse hanno transatto la lite ”, e ha dichiarato “ di non avere più interesse alla decisione di merito del giudizio, chiedendo che codesto Ecc.mo Collegio ne prenda atto e provveda a dichiarare improcedibile il ricorso ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a., con compensazione delle spese ”, e che, in pari data 15/04/2025, il Consorzio resistente ha depositato in giudizio una dichiarazione di presa d’atto di tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di non opporsi.
Invero, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in considerazione dell’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO