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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5094/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
28.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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R.G. n. 5094/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5094/2018
TRA
ed , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. Antonio Sasso, come da procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
ATTORI
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2
Sebastiano Iovine, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: indennità aggiuntiva di esproprio ex art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza dell'8.4.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ed Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , Parte_3 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'obbligo del resistente al pagamento della maggiorazione del 10% prevista in caso di accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 20, comma 13, nonchè dell'art. 37, comma 2, e dell'art. 45, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 327/2001, calcolata in €
25.987,50, in aggiunta all'indennità provvisoria determinata dall'Amministrazione in € 259.875,00.
In particolare, i ricorrenti esponevano che in data 02.7.2012 il notificava loro, in qualità di CP_1
successori di , decreto n. 16683 del 02.7.2012 per l'occupazione d'urgenza Persona_1
preordinata all'espropriazione (ex art. 22 bis D.P.R. n. 327/2001) dei terreni di loro proprietà (area edificabile), a cui seguiva, in data 19.9.2012, il decreto definitivo di esproprio con contestuale determinazione in via provvisoria dell'indennità in € 259.875,00 “con salvezza di ogni ulteriore determinazione successiva in funzione delle risultanze degli stati di consistenza e delle disposizioni di cui alla vigente normativa” (cfr. all.
n. 4 della produzione degli istanti). ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
accettavano l'indennità provvisoria di esproprio e quella aggiuntiva statuita dall'art. 20, comma 13, del
D.P.R. n. 327/2001 (c.d. Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità), tuttavia il CP_1
liquidava ai ricorrenti soltanto l'indennità provvisoria, risultando inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 20, comma 13, e quantificata dall'art. 37, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001. Su tali premesse, i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'inadempimento del e la condanna al pagamento della somma aggiuntiva, pari al 10% dell'indennità provvisoria, CP_1
quantificata in € 25.987,50, oltre interessi legali, e con il favore delle spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva di accertare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità aggiuntiva del 10%, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
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All'esito della prima udienza di comparizione, viste le eccezioni sollevate dal resistente, a fronte delle quali parte ricorrente chiedeva termine per il deposito di documentazione integrativa e considerato, pertanto, che la causa richiedeva un'istruttoria non sommaria, la scrivente disponeva il mutamento del rito da sommario in ordinario, assegnando il termine per l'instaurazione del procedimento di negoziazione assistita. Quindi, istruita la causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., all'udienza dell'8.4.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – la causa giunge alla decisione.
Anzitutto, la domanda va dichiarata procedibile essendo stato ritualmente esperito il procedimento di negoziazione assistita (cfr. deposito del 07.02.2020 nel fascicolo telematico di parte attrice).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e vada accolta.
Infatti, nel caso di specie, è pacifico che la determinazione provvisoria dell'indennità compiuta ai sensi dell'art. 20, comma 4, D.P.R. n. 327/2001, contenuta nel decreto di occupazione d'urgenza, sia stata condivisa dagli espropriati, ai sensi del comma 5.
Ne consegue l'applicazione del comma 13 dell'art. 20, del citato D.P.R. n. 327/2001, rubricato “La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione”, secondo cui “Al proprietario che abbia condiviso
l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12”.
A sua volta, per la determinazione dell'importo che spetta nel caso di indennità condivisa, l'art. 45, comma 2, lett. a), dispone che “Il corrispettivo dell'atto di cessione: a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37”, il quale, a sua volta, sancisce l'aumento del 10% dell'indennità di espropriazione: “Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva,
l'indennità è aumentata del dieci per cento”.
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Così ricostruito il quadro normativo applicabile alla fattispecie sub iudice, emerge che la maggiorazione del 10% doveva essere riconosciuta dal in via automatica, a seguito dell'accettazione, da parte CP_1
degli istanti, dell'indennità determinata in via provvisoria.
Va rigettata, infatti, l'eccezione sollevata dal secondo cui l'aumento dell'indennità non sarebbe CP_1
applicabile nel caso di specie, stante la mancata operatività della riduzione del 25%, di cui all'art. 37 comma 1 (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta, così numerata da questo Giudice).
Al contrario, l'invocato aumento del 10% trova applicazione indipendentemente dalla riduzione dell'indennità prevista per i casi in cui la espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale (cfr. Corte di Cassazione civile sez. I, 16.5.2017, n. 12058).
Né ad una diversa conclusione può giungersi per la semplice collocazione della disposizione sull'aumento del 10% in un comma (il secondo) dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 che segue quello (il primo) riguardante la riduzione dell'indennità per l'attuazione degli interventi di riforma economico- sociale, dal momento che esso mira «ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale e non giudiziale, sanzionandone l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della sua conclusione, così stimolando comportamenti virtuosi della P.A., la quale ha la possibilità di evitare di pagare tale maggiorazione offrendo una somma non inferiore agli otto decimi (…)» (Cass. n. 12058/2017, cit.).
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dal non si pone questione del riconoscimento di CP_1
una indennità di esproprio superiore al valore di mercato, in quanto «la possibilità che, applicando la maggiorazione del 10 per cento, sia superato il tetto del valore di mercato nella quantificazione dell'indennizzo, è un'ipotesi che il legislatore non ha inteso evitare (e, quindi, ha implicitamente consentito) quando, a seguito delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007, è intervenuto sul Decreto del Presidente della Repubblica 2001, articolo 37, commi 1 e 2, codificando il criterio del valore venale e prevedendo la maggiorazione dell'indennità in misura del 10 per cento» (cfr. ordinanza della Cassazione civile sez. I, 16.3.2021, n. 7369, in motivazione).
Questa possibilità, del resto, è stata ammessa anche in caso di attribuzione all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato, ex art. 17 della legge n. 865 del 1971, di un'indennità aggiuntiva ed autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, non potendo escludersi che l'espropriante possa
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andare incontro ad esborsi – preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 42 Cost. (cfr. Cassazione civile sez.
I, 03.6.2016, n. 11464).
Ed effettivamente, con riguardo all'istante considerata la sua qualità di coltivatrice Parte_1
diretta (oltre ad essere la stessa comproprietaria dell'area edificabile de qua), il medesimo CP_1
ha provveduto a corrispondere alla detta ricorrente l'indennità prevista dall'art. 37, comma
[...]
9, del D.P.R. n. 327/2001 (cfr. all. n. 9 della produzione degli istanti).
E neppure si può trascurare l'argomento secondo cui l'indennità effettiva sulla quale deve applicarsi la maggiorazione del 10%, seppure ancorata al valore di mercato, subisce la falcidia dell'imposizione fiscale, incidendo negativamente sull'obiettivo del «serio ristoro» che il procedimento espropriativo dovrebbe perseguire per gli espropriati (cfr. Corte Costituzionale, 24.10.2007, n. 348).
A ciò si aggiunga che, la maggiorazione dell'indennità prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, non era esclusa dal decreto di esproprio (cfr. all. n. 4 nel fascicolo cartaceo di parte attrice) ove lo stesso nel determinare la somma dovuta a titolo di indennità provvisoria, faceva salvi CP_1
gli ulteriori importi dovuti, e sulla cui base aveva già riconosciuto a l'indennità di cui Parte_1
all'art. 37, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001.
Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere in favore dei ricorrenti l'aumento della predetta indennità nella misura del 10%, pari ad € 25.987,50, non essendo sorta alcuna contestazione tra le parti in merito alla quantificazione della predetta indennità.
La suddetta somma va, poi, maggiorata degli interessi legali dalla proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del in persona del Sindaco pro CP_1
tempore, a favore di ed in solido tra loro, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda ed alla luce degli esiti complessivi della lite,
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al valore medio, ridotto in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria, con attribuzione all'avv. Antonio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda proposta da ed e, Parte_1 Parte_2 Parte_3
per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 25.987,50, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
2. Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese Controparte_1
di lite, in favore di ed in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3
che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Antonio Sasso.
Così deciso il 28.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Astarita
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