Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 28/08/2023, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 01932/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da RI LU DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale Is. E2 Scala A;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Scafati n. 2250 dell’1/8/2018;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DA RI LU l’8/11/2019:
- per l’annullamento dell’Ordinanza n. 2270 reg. abus. del 17/7/2019 di demolizione di lavori edili e ripristino dello stato dei luoghi;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DA RI LU il 28/2/2020:
- per l'annullamento del Provvedimento prot. n. 65081 del 3.12.2019 di accertamento dell'inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2250 con acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 luglio 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza del comune di Scafati n.2250 reg. abus. del 1.8.2018, di demolizione di lavori edili e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 D.P.R.380/2001.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha gravato l’ordinanza n. 2270 reg. abus. del 17.7.2019, notificata a mezzo posta in data 10.8.2019, di demolizione di lavori edili e ripristino dello stato dei luoghi e, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento prot. n. 0065081 di acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale site in Scafati alla via Carlo D’Angiò del 3.12.2019, notificato in data 7.1.2020.
2. – Resiste il Comune di Scafati chiedendo, sul presupposto dell’infondatezza delle relative censure, l’integrale reiezione del compendio impugnatorio.
3. – Con memoria di replica depositata in data 6 giugno 2023, parte ricorrente, alla luce della documentazione versata in atti in data 26 maggio 2023, ha posto in rilievo l’intervenuta ottemperanza sia all’ordinanza di demolizione n. 2250/2018, con la quale si contestava la realizzazione di opere in difformità rispetto al progetto dell’impianto serricolo presentato con la SCIA del 2011, sia alla successiva ordinanza n.2270 del 17.72019, con la quale si contestava che la struttura era utilizzata “ come deposito di autoveicoli e parti di essi ” (per quanto, al momento della sua adozione, risultavano già rimossi gli autoveicoli e parti di essi ivi depositati), da ciò derivandone, attesa la documentata eliminazione delle opere abusive contestate, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. – Quanto all’ordinanza di acquisizione, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha richiamato la S.C.I.A. prot. n. 25549 del 14.5.2020, avente ad oggetto la realizzazione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2250/2018, la comunicazione di fine lavori del 5.10.2021 prot. n. 53794/2021 relativa alla suddetta S.C.I.A. e la comunicazione di avvenuta ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2250/2018 e contestuale richiesta di archiviazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale disponibile, protocollata in data 20.10.2021 al n. 56557.
3.2. – Sulla scorta di quanto sopra ha quindi richiesto – invocando a supporto i principi elaborati nella sentenza di questa Sezione n. 1315 del 18.7.2019 – che il provvedimento di acquisizione sia dichiarato improcedibile e non più perseguibile nei suoi adempimenti ulteriori (trascrizione, immissione in possesso), con piena salvezza del suo diritto di proprietà; ne ha dedotto, comunque, in via ulteriore, l’illegittimità, richiamando le censure articolate con il secondo atto per motivi aggiunti.
3.3. – Ha rappresentato, infine, che il Comune di Scafati, sebbene non abbia fornito riscontro alla suindicata richiesta di archiviazione, non ha dato ulteriore corso né impulso al procedimento acquisitivo, non avendo provveduto alla relativa trascrizione nei PP.RR.II. dell’acquisizione al patrimonio comunale ( cfr . visura ipotecaria depositata versata in atti in data 6 giugno 2023).
4. – All’udienza straordinaria del 7 luglio la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – L’intervenuta, documentata demolizione e rimozione delle opere contestate con le due ordinanze di demolizione rende superflua la disamina del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, essendo evidentemente venuto meno l’interesse sostanziale sotteso alle relative impugnazioni, teso alla caducazione delle due ingiunzioni a demolire e superato dalla successiva condotta di ottemperanza al duplice ordine di ripristino impartito, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso del primo atto di motivi aggiunti.
6. – Quanto al secondo atto per motivi aggiunti va anzitutto affermata l’inconferenza del richiamo al precedente di questa Sezione sulla non ulteriore procedibilità dell’acquisizione al patrimonio comunale (T.A.R. AL, sez. II, n. 1315 del 18 luglio 2019; nello stesso senso, successivamente, anche T.A.R. AL, sez. II, 26/06/2023, n. 1548 e T.A.R. AL, sez. II, 06/06/2023, n.1318) sul dirimente rilievo che, al momento dell’adozione del censurato provvedimento acquisitivo, non consta, nel caso in parola, né è documentato, a differenza delle fattispecie esaminate nelle richiamate sentenze, l’avvio di alcuna iniziativa di parte ricorrente tesa alla demolizione delle opere abusive ( cfr . il verbale allegato al provvedimento), intervenuta, invero, solo successivamente; viceversa, il presupposto per l’improcedibilità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sussiste “ tutte le volte in cui […] i soggetti interessati abbiano, sia pur tardivamente rispetto ai termini fissati nel provvedimento sanzionatorio, ma, ben vero, prima che sia intervenuta la formale acquisizione al patrimonio comunale, provveduto all'integrale demolizione delle opere abusive ” ( cfr ., in tal senso, anche T.A.R. Campania, AL, sez. II, n. 1675/2022; n. 480/2023).
7. – Nemmeno colgono nel segno le censure volte a contestare la legittimità del provvedimento acquisitivo, rivelandosi sprovviste di giuridico fondamento.
Non sussiste, anzitutto, la prospettata lesione del contraddittorio procedimentale, e ciò in quanto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo ( cfr ., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 02/11/2022, n.9470).
7.1. – Parimenti immeritevoli di accoglimento le dedotte violazione del cit . art. 31 d.P.R. n. 380/2001, argomentate sulla scorta dell’erroneo rilievo che l’ordinanza di demolizione presupposta prot. n. 2250/2018 sia stata “ completamente sostituita dalla successiva Ordinanza prot. n. 39322 del 17.7.2019 ” (motivi sub II e IV) – laddove ne è invece evidente l’autonomia, essendo rivolta alla contestazione di opere abusive diverse e ulteriori rispetto a quelle menzionate nell’ordinanza demolitoria del 2018 –, e sul rilievo, indimostrato e in alcun modo supportato a livello documentale, che non sussisterebbero le contestate difformità rispetto alla S.C.I.A., mai annullata dal Comune, presentata dalla ricorrente nel 2011 per la realizzazione dell’impianto serricolo-avanserra (motivo sub IV), in disparte ogni considerazione in ordine alla sopravvenuta demolizione dei manufatti de quo .
8. – In conclusione, sulla scorta di quanto sinteticamente osservato devono essere dichiarati improcedibili il ricorso e primi motivi aggiunti, mentre vanno respinti i secondi motivi aggiunti.
9. – Sussistono idonee e specifiche ragioni, considera l’evoluzione della vicenda sul piano fattuale e gli adempimenti posti in essere da parte ricorrente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio l’8/11/2019;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio il 28/2/2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO