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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 395 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefania Pasimeni;
CP_1
[...]
[...]
[...] (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Alberto Crisi;
-APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE-
Fissata, con ordinanza del 30.10.2023, l'udienza cartolare del 17.09.2025 per la rimessione della causa al collegio ex art. 352 c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, di quelle contenenti la precisazione delle conclusioni e di quelle contenenti le comparse conclusionali e le note di replica, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 556 del 2023, pubblicata il 03.04.2023, il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente l'opposizione della avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2151/2019, emesso a favore di per € 14.770,64 oltre interessi e CP_1
spese, relativo a 44 fatture commerciali per servizi telefonici, fondata sulla prospettazione della non debenza degli importi fatturati in considerazione della disdetta inoltrata l'8.10.2015 e successivamente reiterata il 10.11.2015, il 27.4.2016 ed il 13.07.2016.
Il Tribunale ha ritenuto valida solo la disdetta del 13.07.2016, in quanto, a differenza di quelle precedentemente inoltrate, corredata dal documento di identità del legale rappresentante della Cooperativa, nel rispetto delle regole pattizie, rideterminando il credito di - con esclusione di quello fatturato per consumi successivi alla disdetta ritenuta valida e, pertanto, con riferimento alle sole fatture emesse fino al periodo giugno- luglio 2016 - in € 6.644,01 oltre gli interessi di mora ex art.5 co.2 D.Lgs n.231/2002, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura;
le spese del giudizio di opposizione sono state compensate tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, mai notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di dichiarare non dovuta la somma di € 6.644,01 rinveniente dalle fatture emesse da sino al periodo giugno-luglio CP_1 2016, oltre gli interessi di mora ex art 5, comma 2, D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura;
con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 27.06.2023, si è costituita la quale ha richiesto di rigettare l'appello CP_1
in quanto inammissibile e infondato;
ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo di condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore per fatto anticipo.
Fissata, con ordinanza del 30.10.2023 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensiva di parte appellante, l'udienza cartolare del 17.09.2025 per la rimessione della causa al collegio ex art. 352 c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, di quelle contenenti la precisazione delle conclusioni e di quelle contenenti le comparse conclusionali e le note di replica, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante della cooperativa alle comunicazioni di disdetta inviate da quest'ultima a anteriormente alla CP_1
comunicazione del 13.07.2016, senza effettuare alcuna valutazione nel merito delle ragioni e delle prove prodotte dalla Cooperativa in sede di opposizione, omettendo in particolare di considerare che aveva già migrato verso altro operatore, mentre Pt_1 CP_1
continuava indebitamente a emettere fatturare.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Quanto alla dedotta migrazione verso altro operatore, l'appellante non può dolersi di una mancata valutazione del primo giudice al riguardo, trattandosi di circostanza oggetto di mera allegazione in fatto non riscontrata da alcuna documentazione di parte opponente. 1.3. Parimenti, prive di pregio sono le deduzioni in ordine all'idoneità delle comunicazioni anteriori alla disdetta del 13.07.2016 a valere quale rituale recesso.
1.3.1. Difatti, le condizioni generali sottoscritte dall'opponente (art. 3 CGA, prodotte in atti) prevedono che “Nel caso di comunicazione di recesso esercitato tramite raccomandata A/R o
PEC, il Cliente dovrà allegare alla stessa copia di un proprio documento di identità (…)” (cfr. all.9 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Trattasi di previsione contrattuale la quale, all'evidenza, risulta dettata dall'esigenza di presidiare l'inoltro di comunicazione a nome dell'utente (a tutela dello stesso) con l'invio di documentazione idonea a fornire adeguato riscontro della identità dello stesso.
Ebbene, le missive dell'08.10.2015, del 10.11.2015 e del 27.04.2016, esprimono sì l'intento di cessare il rapporto, ma non risultano conformi alle prescrizioni contrattuali difettando, in particolare, dell'allegazione del documento di identità del legale rappresentante della idoneo a consentire l'attribuzione a quest'ultima della dichiarazione di Parte_1
recesso.
Ne consegue che solo la comunicazione del 13.07.2016, come correttamente rilevato dal primo giudice, trasmessa nelle forme pattizie e corredata dalla documentazione necessaria,
è idonea a determinare la cessazione del rapporto, con conseguente debenza degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto limitatamente a quelli indicati nelle fatture emesse sino al bimestre giugno–luglio 2016.
1.5. Alla luce di quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
2. È inoltre infondato l'appello incidentale proposto da volto ad ottenere la CP_1
riforma della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, deducendo l'assenza di una effettiva situazione di reciproca soccombenza e di una motivazione adeguata.
2.1. La statuizione impugnata risulta immune dalle critiche formulate dall'appellante incidentale, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la compensazione
è giustificata dall'accoglimento solo parziale dell'opposizione e dalla conseguente riduzione del credito azionato, da cui deriva una reciproca soccombenza. 3. Stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali anche della presente fase.
4. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale ed incidentale, ricorrono i presupposti ex art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale e di quella incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 22.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca