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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10847/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10847/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 09.25, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. ANDREA ROLLO in sostituzione dell'avv. PINTO Controparte_2
ANTONIO PIO e dell'avv. AMENDOLA ANTONIO
l'avv. OP O' Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive e agli atti di causa e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10847/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO ANTONIO PIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMENDOLA ANTONIO ( VIALE DELLA REPUBBLICA 16 C.F._1
70125 BARI;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PINTO ANTONIO PIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OP O', CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA N. 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. OP O'
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_4
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum, tenuto di conto del “principio di chiarezza e sinteticità” degli atti del processo di cui all'art. 121 cpc, si richiamano per relationem gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, rimandando agli stessi, per completezza.
pagina 2 di 6 Va quindi rilevato che si controverte in merito al Decreto ingiuntivo n. 2862/2022, mediante il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto alla società di Parte_1 pagare in favore di la somma di € 17.474,01, oltre interessi e spese del CP_1
monitorio, in forza delle azionate fatture, asseritamente emesse in conformità al contratto di somministrazione di energia, sottoscritto da Parte_1
ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando di non aver mai ricevuto il modello contrattuale prodotto da nella CP_1 procedura monitoria, di cui ha disconosciuto l'autenticità delle firme ivi apposte.
Nell'atto di citazione in opposizione, per l'inopponibilità alla stessa Parte_1
delle deroghe pattizie per la falsità della firma sottoscrizione del modulo contrattuale prodotto dall'opposta, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria;
inoltre, la società attrice-opponente, che non ha contestato l'avvenuta somministrazione, ha altresì eccepito di aver interamente regolato il rapporto, mediante pagamento delle somministrazioni erogate, osservando che in assenza di valido contratto, non è dovuta nessuna penale, tanto più eccessiva come quella oggetto della fattura azionata in via monitoria da . CP_1
si è costituita in giudizio per contestare l'infondatezza dell'opposizione e la CP_1
strumentalità e defatigatorietà del disconoscimento della sottoscrizione del contratto, di cui ha chiesto la verificazione.
Il giudizio è stato dunque istruito mediante perizia calligrafica, affidata al Ctu dott.ssa
, all'esito della quale viene in decisione. Persona_1
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' PER OMESSO TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, secondo la Delibera
209/2016/E/COM.
Con la delibera 209/2016/E.COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità"
(Testo Integrato Conciliazione-TICO), contenuto nell'allegato della delibera.
Da detto TICO, si evince incontrovertibilmente che i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art. 6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: "11 Cliente o Utente finale che intende attivare la pagina 3 di 6 procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente all'organismo delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo"
SUL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso, l'opponente non discute il rapporto contrattuale, contesta tuttavia l'assenza di contratto e pertanto l'inefficacia delle clausole previste nel modulo contrattuale oggetto di disconoscimento.
La società opponente, in ragione della contestata falsità della firma apposta nel predetto modulo e dunque la nullità ed inefficacia delle relative clausole, perché mai sottoscritte e approvate.
SULLA TU
Nel caso, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal TU dott.ssa . Per_1
Sul punto, giova ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice del merito, qualora presti adesione alle conclusioni cui è giunto l'esperto consulente nominato d'ufficio, che abbia argomentato il proprio convincimento e dato conto alle osservazioni dei consulenti di parte, replicandovi, può orientare il proprio convincimento secondo l'accertamento peritale, senza necessità di ulteriori rilievi, se non quello di indicare le fonti del proprio convincimento (Cass. 8355/2007-Cass. ordinanza n. 1815 del 2.02.2015).
Contrariamente a quanto opinato dalla parte opposta, il nominato TU ha replicato alle osservazioni del consulente della parte opposta, ulteriormente argomentando in ordine alla fondatezza delle conclusioni assunte, in ordine alla falsità della sottoscrizione (pagg. 53-62 della TU).
Nella perizia depositata dal TU si legge che, per quanto riguarda il modulo di adesione alla fornitura di energia predisposto da recante la data del 5.11.2020, le tre CP_1 firme (X1, X2, X3) ivi apposte, riconducibili ad un'unica mano scrivente, sono apocrife, ossia non riferibili all'azione grafica del Sig. (pag. 50 e pag. 61 della perizia), dato Parte_2
che le firme menzionate non presentano elementi di compatibilità e di rispondenza nella dinamica estrinsecativa del gesto scrittorio con la grafia comparativa, autografa del Sig.
(pag. 42). Allo stesso modo, per quanto riguarda la richiesta di attivazione Parte_2
pagina 4 di 6 (switching) della suddetta fornitura, il TU ha rilevato come il documento disponibile in questa sede non è in originale, ma trattasi di esemplare in copia;
- proprio perché in copia, è verosimile l'ipotesi che la firma apposta in calce sia stata traslata da altro documento mediante procedura di “copia-incolla”(…); - la firma presenta elementi di sostanziale differenziazione con le segnature apposte sul Modulo Contrattuale, tali da ritenerle non provenienti dalla stessa mano scrivente;
- la data presenta una vistosa correzione sul numero relativo al giorno, che da “8” è stato modificato in “5”; - la firma in calce non trova aspetti di riferibilità con i campioni autografi del Sig. , utilizzati per la comparazione, ed Parte_2
è pertanto da ritenersi non riferibile alla sua azione grafica (pag. 51, pag. 62 della perizia).
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
La parte opponente non ha errato a rilevare che, visto la falsità della sottoscrizione del contratto, la competenza andava individuata secondo le regole dettate dal codice di rito, e, pertanto, ricorrere, per l'individuazione del foro competente, in primo luogo, al Foro generale previsto all'art. 19 cpc per la parte convenuta-persona fisica.
A mente di quanto disposto dal predetto art. 19 cpc, la competenza sarebbe spettata al
Tribunale di Bari, giudice del luogo in cui la società ha stabilito la propria sede Parte_1
legale.
La parte opposta, che ha agito in via monitoria innanzi al Foro territoriale del Tribunale
di Firenze, in forza della clausola prevista all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di fornitura che reputava essere stato sottoscritto dal legale rappresentante della società
opponente, non ha avuto ragione di sostenere l'applicabilità alla fattispecie, dei criteri previsti agli artt. 20 cpc-1182 c.c., dato che si verte nell'ambito di credito illiquido” e dato che alla competenza territoriale del Tribunale di Bari, si perviene anche in considerazione del fatto che
è anche il giudice del luogo in cui la somministrazione è stata conclusa, mediante erogazione presso la sede dell'opposta della fornitura di energia (cfr. art. 1327 c.c.).
In ragione della nullità del contratto, poiché apocrifo, non può essere applicato l'art 17 delle condizioni generali del contratto previste dal modulo di adesione del contratto di fornitura, pertanto va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, in favore del Tribunale di
Bari.
SULLE SPESE
pagina 5 di 6 Nel caso, dato che nessuna mala fede o colpa grave può essere imputata alla parte opposta, si reputa sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite e di ctu.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -
DICHIARA l'incompetenza del territorio del giudice che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo, essendo competente il Tribunale di Bari;
-per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2862/2022;
RIMETTE le parti innanzi al Tribunale di Bari, entro il termine di tre mesi;
-COMPENSA interamente le spese di lite;
-PONE definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno le spese di
TU, come già liquidate.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.20.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy
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16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10847/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 16 gennaio 2025 alle ore 09.25, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Teams, sono comparsi:
l'avv. ANDREA ROLLO in sostituzione dell'avv. PINTO Controparte_2
ANTONIO PIO e dell'avv. AMENDOLA ANTONIO
l'avv. OP O' Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive e agli atti di causa e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10847/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINTO ANTONIO PIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. AMENDOLA ANTONIO ( VIALE DELLA REPUBBLICA 16 C.F._1
70125 BARI;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PINTO ANTONIO PIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OP O', CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA N. 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. OP O'
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_4
Ai fini della ricostruzione del thema decidendum, tenuto di conto del “principio di chiarezza e sinteticità” degli atti del processo di cui all'art. 121 cpc, si richiamano per relationem gli atti introduttivi depositati dai difensori delle parti, rimandando agli stessi, per completezza.
pagina 2 di 6 Va quindi rilevato che si controverte in merito al Decreto ingiuntivo n. 2862/2022, mediante il quale l'intestato Tribunale di Firenze, ha ingiunto alla società di Parte_1 pagare in favore di la somma di € 17.474,01, oltre interessi e spese del CP_1
monitorio, in forza delle azionate fatture, asseritamente emesse in conformità al contratto di somministrazione di energia, sottoscritto da Parte_1
ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando di non aver mai ricevuto il modello contrattuale prodotto da nella CP_1 procedura monitoria, di cui ha disconosciuto l'autenticità delle firme ivi apposte.
Nell'atto di citazione in opposizione, per l'inopponibilità alla stessa Parte_1
delle deroghe pattizie per la falsità della firma sottoscrizione del modulo contrattuale prodotto dall'opposta, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria;
inoltre, la società attrice-opponente, che non ha contestato l'avvenuta somministrazione, ha altresì eccepito di aver interamente regolato il rapporto, mediante pagamento delle somministrazioni erogate, osservando che in assenza di valido contratto, non è dovuta nessuna penale, tanto più eccessiva come quella oggetto della fattura azionata in via monitoria da . CP_1
si è costituita in giudizio per contestare l'infondatezza dell'opposizione e la CP_1
strumentalità e defatigatorietà del disconoscimento della sottoscrizione del contratto, di cui ha chiesto la verificazione.
Il giudizio è stato dunque istruito mediante perizia calligrafica, affidata al Ctu dott.ssa
, all'esito della quale viene in decisione. Persona_1
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' PER OMESSO TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, secondo la Delibera
209/2016/E/COM.
Con la delibera 209/2016/E.COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità"
(Testo Integrato Conciliazione-TICO), contenuto nell'allegato della delibera.
Da detto TICO, si evince incontrovertibilmente che i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa di cui al TICO, sono esclusivamente i clienti e utenti finali (e non anche i gestori o operatori), tanto è vero che il TICO, all'art. 6, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede che: "11 Cliente o Utente finale che intende attivare la pagina 3 di 6 procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente all'organismo delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo"
SUL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso, l'opponente non discute il rapporto contrattuale, contesta tuttavia l'assenza di contratto e pertanto l'inefficacia delle clausole previste nel modulo contrattuale oggetto di disconoscimento.
La società opponente, in ragione della contestata falsità della firma apposta nel predetto modulo e dunque la nullità ed inefficacia delle relative clausole, perché mai sottoscritte e approvate.
SULLA TU
Nel caso, non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni esposte nell'elaborato peritale depositato dal TU dott.ssa . Per_1
Sul punto, giova ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice del merito, qualora presti adesione alle conclusioni cui è giunto l'esperto consulente nominato d'ufficio, che abbia argomentato il proprio convincimento e dato conto alle osservazioni dei consulenti di parte, replicandovi, può orientare il proprio convincimento secondo l'accertamento peritale, senza necessità di ulteriori rilievi, se non quello di indicare le fonti del proprio convincimento (Cass. 8355/2007-Cass. ordinanza n. 1815 del 2.02.2015).
Contrariamente a quanto opinato dalla parte opposta, il nominato TU ha replicato alle osservazioni del consulente della parte opposta, ulteriormente argomentando in ordine alla fondatezza delle conclusioni assunte, in ordine alla falsità della sottoscrizione (pagg. 53-62 della TU).
Nella perizia depositata dal TU si legge che, per quanto riguarda il modulo di adesione alla fornitura di energia predisposto da recante la data del 5.11.2020, le tre CP_1 firme (X1, X2, X3) ivi apposte, riconducibili ad un'unica mano scrivente, sono apocrife, ossia non riferibili all'azione grafica del Sig. (pag. 50 e pag. 61 della perizia), dato Parte_2
che le firme menzionate non presentano elementi di compatibilità e di rispondenza nella dinamica estrinsecativa del gesto scrittorio con la grafia comparativa, autografa del Sig.
(pag. 42). Allo stesso modo, per quanto riguarda la richiesta di attivazione Parte_2
pagina 4 di 6 (switching) della suddetta fornitura, il TU ha rilevato come il documento disponibile in questa sede non è in originale, ma trattasi di esemplare in copia;
- proprio perché in copia, è verosimile l'ipotesi che la firma apposta in calce sia stata traslata da altro documento mediante procedura di “copia-incolla”(…); - la firma presenta elementi di sostanziale differenziazione con le segnature apposte sul Modulo Contrattuale, tali da ritenerle non provenienti dalla stessa mano scrivente;
- la data presenta una vistosa correzione sul numero relativo al giorno, che da “8” è stato modificato in “5”; - la firma in calce non trova aspetti di riferibilità con i campioni autografi del Sig. , utilizzati per la comparazione, ed Parte_2
è pertanto da ritenersi non riferibile alla sua azione grafica (pag. 51, pag. 62 della perizia).
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
La parte opponente non ha errato a rilevare che, visto la falsità della sottoscrizione del contratto, la competenza andava individuata secondo le regole dettate dal codice di rito, e, pertanto, ricorrere, per l'individuazione del foro competente, in primo luogo, al Foro generale previsto all'art. 19 cpc per la parte convenuta-persona fisica.
A mente di quanto disposto dal predetto art. 19 cpc, la competenza sarebbe spettata al
Tribunale di Bari, giudice del luogo in cui la società ha stabilito la propria sede Parte_1
legale.
La parte opposta, che ha agito in via monitoria innanzi al Foro territoriale del Tribunale
di Firenze, in forza della clausola prevista all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di fornitura che reputava essere stato sottoscritto dal legale rappresentante della società
opponente, non ha avuto ragione di sostenere l'applicabilità alla fattispecie, dei criteri previsti agli artt. 20 cpc-1182 c.c., dato che si verte nell'ambito di credito illiquido” e dato che alla competenza territoriale del Tribunale di Bari, si perviene anche in considerazione del fatto che
è anche il giudice del luogo in cui la somministrazione è stata conclusa, mediante erogazione presso la sede dell'opposta della fornitura di energia (cfr. art. 1327 c.c.).
In ragione della nullità del contratto, poiché apocrifo, non può essere applicato l'art 17 delle condizioni generali del contratto previste dal modulo di adesione del contratto di fornitura, pertanto va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, in favore del Tribunale di
Bari.
SULLE SPESE
pagina 5 di 6 Nel caso, dato che nessuna mala fede o colpa grave può essere imputata alla parte opposta, si reputa sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite e di ctu.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -
DICHIARA l'incompetenza del territorio del giudice che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo, essendo competente il Tribunale di Bari;
-per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2862/2022;
RIMETTE le parti innanzi al Tribunale di Bari, entro il termine di tre mesi;
-COMPENSA interamente le spese di lite;
-PONE definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno le spese di
TU, come già liquidate.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.20.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
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pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini