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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/08/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel.
Dott. Francesco Manfredi Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato il [...] a Milano e residente a [...]di Parte_1 C.F._1
Cava feso dagli Avv.ti AGNESI DEVID del Foro di Brescia e CECCARELLI MONICA del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Locate di Triulzi (MI), alla Via Rinaldo Cavalli n. 3, rappresentata e difesa dalle Avv.ti MARTELLO PANNO VERONICA ELENIA del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita a Locate di Triulzi (MI), alla Via Rinaldo Cavalli n. 3, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà abitata esclusivamente dallo stesso, che continuerà a risiedervi, Parte_1 dandosi atto che su accordo delle parti la SI.ra ha già lasciato l'abitazione Parte_2 coniugale;
2) Il SI. si impegna a trasferire alla moglie sig.ra , che accetta, Parte_1 Parte_2 la quota di proprietà dell'immobile sito in ET IG (SV), alla Via Privata Canneva n. 135, interno 18, Piano III°, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono, posta nel comprensorio condominiale denominato “Condominio Varazze”, composto da un locale oltre servizi, identificato alla Sez. Urb. del predetto Comune al Fg. 6, Mapp. 516, Sub. 29, Cat. A/3, vani 3, Sup Cat. Mo. 39, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, entro massimo 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione. Le parti convengono che il prezzo della menzionata compravendita è pari all'importo di € 62.500,00 (=euro sessantaduemilacinquecento//00), che la SI.ra Parte_2 corrisponderà al SI. mediante assegno circolare de
[...] Parte_1 consegnato allo stesso contestualmente all'atto di trasferimento. Il Notaio verrà scelto dalla sig.ra quale parte acquirente e le spese per il trasferimento immobiliare saranno poste a carico Parte_2 della stessa;
3) Le Parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente si caratterizza quale accordo patrimoniale finalizzato al componimento della crisi coniugale all'interno di clausole che regolamentano la separazione personale dei coniugi, facendo con ciò conseguire diversa ed agevolata imposizione fiscale;
4) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge e/o a titolo di assegno di separazione/divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in ET IG (SV) il 22 aprile 2023, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ET IG al n. 21, Serie C, Parte II.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in ET IG (SV) il 22 aprile 2023, trascritto presso i Registri dello stato civile del Comune di ET IG al n. 21, Serie C, Parte 2;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET IG (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07 agosto 2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Grazia C. Roca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Grazia C. Roca Presidente rel.
Dott. Francesco Manfredi Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato il [...] a Milano e residente a [...]di Parte_1 C.F._1
Cava feso dagli Avv.ti AGNESI DEVID del Foro di Brescia e CECCARELLI MONICA del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Locate di Triulzi (MI), alla Via Rinaldo Cavalli n. 3, rappresentata e difesa dalle Avv.ti MARTELLO PANNO VERONICA ELENIA del Foro di Milano.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita a Locate di Triulzi (MI), alla Via Rinaldo Cavalli n. 3, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà abitata esclusivamente dallo stesso, che continuerà a risiedervi, Parte_1 dandosi atto che su accordo delle parti la SI.ra ha già lasciato l'abitazione Parte_2 coniugale;
2) Il SI. si impegna a trasferire alla moglie sig.ra , che accetta, Parte_1 Parte_2 la quota di proprietà dell'immobile sito in ET IG (SV), alla Via Privata Canneva n. 135, interno 18, Piano III°, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono, posta nel comprensorio condominiale denominato “Condominio Varazze”, composto da un locale oltre servizi, identificato alla Sez. Urb. del predetto Comune al Fg. 6, Mapp. 516, Sub. 29, Cat. A/3, vani 3, Sup Cat. Mo. 39, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, entro massimo 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione. Le parti convengono che il prezzo della menzionata compravendita è pari all'importo di € 62.500,00 (=euro sessantaduemilacinquecento//00), che la SI.ra Parte_2 corrisponderà al SI. mediante assegno circolare de
[...] Parte_1 consegnato allo stesso contestualmente all'atto di trasferimento. Il Notaio verrà scelto dalla sig.ra quale parte acquirente e le spese per il trasferimento immobiliare saranno poste a carico Parte_2 della stessa;
3) Le Parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui al punto precedente si caratterizza quale accordo patrimoniale finalizzato al componimento della crisi coniugale all'interno di clausole che regolamentano la separazione personale dei coniugi, facendo con ciò conseguire diversa ed agevolata imposizione fiscale;
4) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, espressamente dichiarando di nulla avere ulteriormente a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge e/o a titolo di assegno di separazione/divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in ET IG (SV) il 22 aprile 2023, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di ET IG al n. 21, Serie C, Parte II.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in ET IG (SV) il 22 aprile 2023, trascritto presso i Registri dello stato civile del Comune di ET IG al n. 21, Serie C, Parte 2;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ET IG (SV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) Rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 07 agosto 2024
La Presidente rel.
Dott.ssa Grazia C. Roca