TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5500/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29 maggio 2025, alle ore 11:55, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Assael nonché la parte personalmente;
per parte convenuta l'avv. Arbosti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti nonché l'attore personalmente, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 5500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5500/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniela Palmieri, del Foro di Milano
-ATTORE- contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Arbosti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 29.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 8.11.2021, alle ore 15:00 circa, mentre percorreva il vialetto di uscita di Villa NA (sita a Rezzato), gestita dalla società convenuta, la parte inferiore dell'autovettura di sua proprietà, a causa della presenza di buche e del cattivo stato di manutenzione della strada, aveva urtato la battuta del cancello d'ingresso, riportando danni alla scatola dello sterzo e al telaio, stimati dal perito della compagnia assicuratrice di controparte.
Si è costituita in giudizio e ha contestato le richieste di controparte Controparte_1 sia in merito all'an che al quantum debeatur, eccependo in particolare la condotta negligente/imprudente del danneggiato.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
3 Nel dettaglio, è stato chiarito che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. civ., nn. 2480 e 2481 del 2018. Cfr. anche Cass. civ., Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, si osserva che la documentazione prodotta dalle parti e l'attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio consentono di ritenere provata la responsabilità risarcitoria di parte convenuta.
A tal fine, si osserva che dalle immagini fotografiche prodotte dall'attore sub doc. 5 si può evincere il pessimo stato di manutenzione in cui versava il vialetto di accesso/uscita di Villa
NA, aggravato dalle abbondanti piogge di quella mattinata. In particolare, è possibile notare che la battuta del cancello d'ingresso era contorniata da quattro buche, ricolme
4 d'acqua, che hanno reso inevitabile il contatto tra la parte inferiore dell'autovettura attorea e la battuta stessa (quale conseguenza della riduzione dell'altezza del veicolo causata dal passaggio delle ruote negli avvallamenti).
Pertanto, non può essere condivisa la tesi di parte convenuta secondo cui l'elemento in ferro non costituiva in sé e per sé una insidia, quanto un elemento imprescindibile, ben visibile, prevedibile e conosciuto dalla parte (cfr. pag. 2 note conclusive conv.). Infatti, tale deduzione, seppur astrattamente valida, non tiene conto dello stato complessivo del vialetto, e in particolare della zona che circondava la battuta (peraltro, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, e ribadito, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025, Rv. 674295 - 01)
Così come non corrisponde al vero che l'attore, dopo avere in citazione allegato quale causa del danno le buche presenti sul vialetto, ha poi mutato versione incentrando le proprie difese sul fermo del cancello (cfr. pagg. 1, 2 note conclusive conv.). Sul punto, si osserva che Pt_1 sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha fatto riferimento sia all'urto tra la parte inferiore della sua autovettura e la battuta del cancello (cfr. punto 4 citaz.), sia alla presenza di buche e alla scarsa manutenzione del vialetto (cfr. punti 5, 6 e 7 citaz.).
Inoltre, alcuna efficacia esimente può rivestire la pioggia (pur abbondante) caduta nel corso della mattinata, in quanto da un lato, parte convenuta non ha neppure dedotto l'eccezionalità del fenomeno, e dall'altro, non può ritenersi imprevedibile che lo stato del vialetto, già malandato e non asfaltato, peggiorasse ulteriormente a causa della pioggia (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024, secondo cui occorre comunque la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo). Fermo restando che, come visto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e dunque prescinde da qualsiasi connotato di colpa in capo al custode.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiato e danneggiante nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attore possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dalla convenuta) o se, invece, lo stato dei luoghi sia stato causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento.
Ritiene il Tribunale che alcun concorso di colpa sia ravvisabile in capo all'attore.
Ciò per due ordini di ragioni.
5 Il passaggio in quel punto era obbligato, poiché il viale di entrata/uscita da Villa NA era unico e sua larghezza in quel punto ridotta.
La velocità di guida dell'attore era estremamente contenuta (sotto i 10 km/h), così come riferito dai testimoni (cfr. teste verbale ud. 26.10.2023) e come evincibile anche dai Tes_1 danni riportati dal mezzo, che sarebbero stati ben maggiori qualora la velocità fosse stata superiore (cfr. teste - verbale ud. 20.11.2023). Così che la tesi sostenuta da parte Tes_2 convenuta è rimasta allo stadio della mera allegazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
18518 del 08/07/2024, Rv. 671797 - 01: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a risarcire a parte attrice i danni subiti all'autovettura di sua proprietà.
Per ciò che concerne il quantum, può farsi riferimento alla perizia redatta ante causam dalla compagnia assicuratrice di parte convenuta, da cui emerge una stima concordata del danno pari a € 6.810,00, IVA inclusa (cfr. doc. 13 fasc. conv.), corrispondente all'importo della fattura prodotta dall'attore (cfr. doc. 7). In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, deve essere riconosciuta anche l'IVA (cfr. ex multis Cass. civ., n.
26907/2024).
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995) e fino alla data odierna, da cui decorrono sino al saldo, per effetto della conversione del credito risarcitorio in debito di valuta, gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
Infine, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta ex art. 96, co. 3 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver resistito in giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 6.810,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 29 maggio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29 maggio 2025, alle ore 11:55, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Assael nonché la parte personalmente;
per parte convenuta l'avv. Arbosti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti nonché l'attore personalmente, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 5500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5500/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniela Palmieri, del Foro di Milano
-ATTORE- contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Arbosti, del Foro di Brescia
-CONVENUTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 29.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod.
2 proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha convenuto in giudizio invocandone la Parte_1 Controparte_1 responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A tal fine, ha allegato che in data 8.11.2021, alle ore 15:00 circa, mentre percorreva il vialetto di uscita di Villa NA (sita a Rezzato), gestita dalla società convenuta, la parte inferiore dell'autovettura di sua proprietà, a causa della presenza di buche e del cattivo stato di manutenzione della strada, aveva urtato la battuta del cancello d'ingresso, riportando danni alla scatola dello sterzo e al telaio, stimati dal perito della compagnia assicuratrice di controparte.
Si è costituita in giudizio e ha contestato le richieste di controparte Controparte_1 sia in merito all'an che al quantum debeatur, eccependo in particolare la condotta negligente/imprudente del danneggiato.
Il processo, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stato istruito mediante prove orali.
All'esito di tali attività la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Al fine di verificare la validità del criterio di imputazione dei danni invocato da parte attrice ex art. 2051 c.c., e se siano ravvisabili esclusivi o concorrenti profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., occorre premettere un breve richiamo alle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tale materia.
3 Nel dettaglio, è stato chiarito che: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr. Cass. civ., nn. 2480 e 2481 del 2018. Cfr. anche Cass. civ., Sez. U - ,
Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Venendo al caso in esame e applicando i suddetti principi, si osserva che la documentazione prodotta dalle parti e l'attività istruttoria posta in essere nel corso del giudizio consentono di ritenere provata la responsabilità risarcitoria di parte convenuta.
A tal fine, si osserva che dalle immagini fotografiche prodotte dall'attore sub doc. 5 si può evincere il pessimo stato di manutenzione in cui versava il vialetto di accesso/uscita di Villa
NA, aggravato dalle abbondanti piogge di quella mattinata. In particolare, è possibile notare che la battuta del cancello d'ingresso era contorniata da quattro buche, ricolme
4 d'acqua, che hanno reso inevitabile il contatto tra la parte inferiore dell'autovettura attorea e la battuta stessa (quale conseguenza della riduzione dell'altezza del veicolo causata dal passaggio delle ruote negli avvallamenti).
Pertanto, non può essere condivisa la tesi di parte convenuta secondo cui l'elemento in ferro non costituiva in sé e per sé una insidia, quanto un elemento imprescindibile, ben visibile, prevedibile e conosciuto dalla parte (cfr. pag. 2 note conclusive conv.). Infatti, tale deduzione, seppur astrattamente valida, non tiene conto dello stato complessivo del vialetto, e in particolare della zona che circondava la battuta (peraltro, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, e ribadito, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo - cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025, Rv. 674295 - 01)
Così come non corrisponde al vero che l'attore, dopo avere in citazione allegato quale causa del danno le buche presenti sul vialetto, ha poi mutato versione incentrando le proprie difese sul fermo del cancello (cfr. pagg. 1, 2 note conclusive conv.). Sul punto, si osserva che Pt_1 sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha fatto riferimento sia all'urto tra la parte inferiore della sua autovettura e la battuta del cancello (cfr. punto 4 citaz.), sia alla presenza di buche e alla scarsa manutenzione del vialetto (cfr. punti 5, 6 e 7 citaz.).
Inoltre, alcuna efficacia esimente può rivestire la pioggia (pur abbondante) caduta nel corso della mattinata, in quanto da un lato, parte convenuta non ha neppure dedotto l'eccezionalità del fenomeno, e dall'altro, non può ritenersi imprevedibile che lo stato del vialetto, già malandato e non asfaltato, peggiorasse ulteriormente a causa della pioggia (sul punto cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29632 del 18/11/2024, secondo cui occorre comunque la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo). Fermo restando che, come visto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e dunque prescinde da qualsiasi connotato di colpa in capo al custode.
Si tratta ora di verificare il riparto di responsabilità tra danneggiato e danneggiante nella causazione dell'evento lesivo. In altri termini, occorre valutare se la condotta dell'attore possa integrare gli estremi del caso fortuito (così come prospettato dalla convenuta) o se, invece, lo stato dei luoghi sia stato causa esclusiva, o quantomeno concorrente, dell'evento.
Ritiene il Tribunale che alcun concorso di colpa sia ravvisabile in capo all'attore.
Ciò per due ordini di ragioni.
5 Il passaggio in quel punto era obbligato, poiché il viale di entrata/uscita da Villa NA era unico e sua larghezza in quel punto ridotta.
La velocità di guida dell'attore era estremamente contenuta (sotto i 10 km/h), così come riferito dai testimoni (cfr. teste verbale ud. 26.10.2023) e come evincibile anche dai Tes_1 danni riportati dal mezzo, che sarebbero stati ben maggiori qualora la velocità fosse stata superiore (cfr. teste - verbale ud. 20.11.2023). Così che la tesi sostenuta da parte Tes_2 convenuta è rimasta allo stadio della mera allegazione (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
18518 del 08/07/2024, Rv. 671797 - 01: in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a risarcire a parte attrice i danni subiti all'autovettura di sua proprietà.
Per ciò che concerne il quantum, può farsi riferimento alla perizia redatta ante causam dalla compagnia assicuratrice di parte convenuta, da cui emerge una stima concordata del danno pari a € 6.810,00, IVA inclusa (cfr. doc. 13 fasc. conv.), corrispondente all'importo della fattura prodotta dall'attore (cfr. doc. 7). In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, deve essere riconosciuta anche l'IVA (cfr. ex multis Cass. civ., n.
26907/2024).
Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995) e fino alla data odierna, da cui decorrono sino al saldo, per effetto della conversione del credito risarcitorio in debito di valuta, gli interessi al tasso legale soggetti al principio nominalistico.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a integrale carico di parte convenuta.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata), in applicazione del criterio del decisum (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19014/2007).
Infine, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna di parte convenuta ex art. 96, co. 3 c.p.c., dal momento che la soccombenza non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver resistito in giudizio.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice dei danni patiti per l'importo di € 6.810,00, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 29 maggio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
7