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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6141 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto un appello avverso la sentenza n. 741/2023 resa dal Giudice di Pace Afragola, proposto con citazione da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa n. 190, 00144 Roma-Eur, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. ), C.F._1 indirizzo pec: Email_1
- Appellante;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in [...]Controparte_2 C.F._2
(NA), Via S. Marco n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ventriglia, (C.F. ), indirizzo C.F._3 pec: Email_2
- Appellata;
CONCLUSIONI come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 27 giugno 2023 ed iscritto a ruolo in pari data, Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 741/2023 resa dal Giudice di Pace Afragola in persona del Giudice
[...]
Avv. Maria Lauritano nel procedimento R.G. n. 30/2023 - e depositata in cancelleria in data 6 aprile 2023.
Con tale sentenza il giudice di primo grado ha condannato a pagare in favore dell'attrice, parte Controparte_1 appellante, l'importo di euro 500,00 oltre interessi e accessori.
Secondo la ricostruzione effettuata da giudice di prime cure, infatti, era tenuta a rimborsare alla sig.ra P_
, gli importi di cui ai buoni fruttiferi postali n. 00000070553510086 di euro 250,00 e n. CP_2
00000070553610063 di euro 250,00, collocati in data 9 ottobre 2001.
Avverso la pronuncia in oggetto parte appellante proponeva sostanzialmente un unico motivo di appello.
1 lamentava, cioè, il mancato accertamento, da parte del giudice di primo grado, della Controparte_1 prescrizione del diritto di credito dell'appellata. Essa ribadiva, inoltre, di non essere gravata da specifici oneri informativi, nei confronti del cliente, inerenti al termine di prescrizione dei buoni in esame. Evidenziava, infatti,
l'errata equiparazione, nella ricostruzione dell'attrice in primo grado, poi fatta propria dal giudice di prime cure, dei buoni fruttiferi postali agli strumenti finanziari collocati sul mercato dagli altri intermediari finanziari sulla base della disciplina del TUF.
Insisteva quindi affinché il giudice accertasse l'assenza dei presupposti per l'interruzione del termine di prescrizione.
Parte appellante rappresentava infatti che i buoni fruttiferi della serie a termine AA2 sottoscritti dalla CP_2 il 9 ottobre 2001, si sarebbero inesorabilmente prescritti il 10 ottobre 2018.
Ciò in quanto, tali titoli erano disciplinati dal Decreto Ministeriale del Tesoro del 29 marzo 2001 (G.u. 13 aprile
2001, n. 87), che prevedeva la possibilità di ottenere la liquidazione del capitale e degli interessi del buono “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”. A partire da tale momento, quindi, avrebbe iniziato a decorrere il termine ordinario decennale di prescrizione, con la conseguenza che i titoli si sarebbero irrimediabilmente prescritti in data 10 ottobre 2018.
La mancata consegna del così come la mancata indicazione, sul titolo, della scadenza del buono, non CP_3 comporterebbero, quindi, ad avviso dell'emittente appellante, la sospensione del termine di prescrizione. osservava, infatti, anche che la avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a Controparte_1 CP_2 conoscenza del termine di prescrizione, consultando il decreto ministeriale di riferimento.
***
Con comparsa del 20 dicembre 2023 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata.
Parte appellata insisteva sulla violazione del dovere di buona fede desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c. determinato dalla mancata consegna del FIA e sulla mancata decorrenza dei termini prescrizionali, stante l'assenza di qualsiasi indicazione, circa il termine di scadenza, sui buoni fruttiferi consegnati.
All'esito dell'udienza del 25 gennaio 2024, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 19 giugno 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
***
L'appello è fondato e pertanto va accolto, come di seguito si andrà ad esporre.
In via del tutto preliminare giova rammentare che, per costante giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
2 Nel caso di specie è incontestato che i buoni oggetto di causa siano appartenenti alla tipologia “A TERMINE”
(dicitura ancora leggibile sul titolo), serie “AA2” istituita con Decreto Ministeriale del Tesoro 29 marzo 2001 (G.u.
13 aprile 2001, n. 87). Per tali BPF il decreto sopraindicato, all'art. 8 primo comma, prevede la possibilità di ottenere la liquidazione del capitale e degli interessi del buono “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Ai fini della individuazione del termine prescrizionale del buono oggetto di causa, la disciplina contenuta nel
Decreto Ministeriale del Tesoro 29 marzo 2001 deve essere integrata con la disciplina di cui al D.M. del 19 dicembre 2000 che prevede, allo stesso art. 8, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Tanto premesso, dal combinato disposto delle norme citate, si rileva che il termine prescrizionale del buono fruttifero oggetto di causa, è pari a dieci anni e il dies a quo del decorso del termine di prescrizione va individuato alla data in cui il diritto poteva essere esercitato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., cioè dalla data di scadenza dei buoni, che nel caso di specie era prevista al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
Nel caso in esame, avendo parte appellata sottoscritto il buono fruttifero della serie AA2 il 9 ottobre del 2001, la scadenza naturale è intervenuta il 9 ottobre del 2008 (dopo sette anni) e la prescrizione è quindi maturata a far data dal 10 ottobre 2018 (oppure ove si volesse intendere l'espressione utilizzata dal decreto minsiteriale “al termine del settimo anno successivo”, come riferibile al termine dell'anno solare, la scadenza andava ravvisata nel 31 dicembre 2008 e la prescrizione poteva considerarsi maturata a decorrere dal 1° gennaio 2019).
La richiesta di rimborso effettuata a risale invece al 16.06.2022, cui ha fatto seguito il giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Afragola. Entrambi gli atti interruttivi, in esame, tuttavia, come è agevole constatare, sono stati adottati ben oltre il termine di prescrizione.
Ad avviso di parte istante, il termine di prescrizione in questione non sarebbe interamente decorso, in quanto
[...] avrebbe omesso la consegna, al momento della stipula, del foglio informativo contenente le Controparte_1 condizioni contrattuali del buono. Parte appellata rilevava, sempre in questo senso, che sul titolo non si faceva espresso riferimento alla data di scadenza del buono, e dunque del momento a partire dal quale il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere, con la ulteriore conseguenza che non sarebbe stata adeguatamente messa nella condizione di azionare tempestivamente le proprie pretese, ragion per cui, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c., a norma del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine di prescrizione in oggetto non avrebbe incominciato a decorrere.
La considerazione appare priva di pregio.
Basti rilevare, da questo punto di vista, che i buoni postali fruttiferi non costituiscono veri e propri titoli di credito, ma come già rappresentato, sono dei titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., con la conseguenza che ad essi non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, della letteralità e dell'incorporazione (Cass., sent. n. 27809/2005; Cass., Sez. Un., sent. n. 13979/2007). Ciò comporta, per l'appunto, che la regolamentazione del rapporto contrattuale connesso ai titoli in oggetto non necessariamente va desunta interamente dal titolo, ma ben può ricavarsi dalla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, i
3 quali sono idonei ad integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
Ne deriva che, anche a prescindere dalla materiale consegna del foglio illustrativo, sussisteva in capo al titolare del buono l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Del resto, tali informazioni, come dedotto dall'appellante, potevano essere facilmente ricavate o presso gli stessi uffici postali o dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e di
[...]
o dal D.M. Ministero del Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È evidente, pertanto, come la mancata consegna del foglio illustrativo e la mancata indicazione sul titolo della relativa scadenza non siano elementi idonei a far ritenere che la prescrizione non abbia mai iniziato il suo decorso.
Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L'ignoranza del dies a quo non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma
“esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. 19/7/2018 n. 19193; nella giurisprudenza di merito Corte appello Roma, 12/01/2021,
n.153).
La mancata conoscenza da parte dell'appellata dell'effettiva scadenza del buono (circostanza, quest'ultima, peraltro imputabile, come visto, alla stessa parte istante), non può avere dunque alcun effetto ex art. 2935 c.c. sull'inizio del termine di prescrizione, atteso che anche a prescindere dalla effettiva conoscenza del termine di scadenza, il diritto al rimborso era, da questi, concretamente esercitabile nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai decreti ministeriali.
Va aggiunto che l'appellata ha proposto, nel giudizio di primo grado, anche una domanda risarcitoria, che aveva il suo presupposto nell'inadempimento, da parte di degli oneri informativi di cui si è detto. A Controparte_1 tal proposito è appena il caso osservare che questa domanda, non accolta dal giudice di prime cure, non è stata riproposta in appello, e pertanto deve intendersi implicitamente rinunciata ex art. 345 c.p.c.
In definitiva l'accoglimento dell'appello in esame comporta la integrale riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, data l'assenza di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità e i profondi contrasti giurisprudenziali che animano la materia in ordine alle conseguenze della violazione degli oneri informativi sulla decorrenza del termine di prescrizione del titolo.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 6141/2023 del ruolo generale degli affari civili conteziosi, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma alla sentenza n. 741/2023 del Giudice di Pace di Afragola pubblicata in data 6 aprile 2023, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata e condanna alla restituzione alla controparte di quanto eventualmente già corrisposto in suo favore in Controparte_2 ottemperanza alla sentenza riformata;
- Compensa integralmente le spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 12 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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