Articolo 5 della Legge 30 dicembre 1989, n. 424
Articolo 4Articolo 6
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10 gennaio 1990
Art. 5. 1. Per le finalita' di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, nonche' di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall' articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983 .
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983 , recante disciplina quadro del turismo".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 5:
Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 217/1983 e' il seguente:
"Art. 13 (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato). - Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art. 14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Art. 14 (Ripartizione dei fondi). - Il 70 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 e' ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento e' ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Per l'anno 1983 la ripartizione e' effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall'art. 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , per l'erogazione di fondi a favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei 'fondi per lo sviluppo delle attivita' turistiche' o provvedere ad una gestione integrata delle disponibilita' attraverso le societa' finanziarie regionali".
Entrata in vigore il 10 gennaio 1990