Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 29/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. Parte_1
BASILE SUSANNA ( ) VIA Parte_2 C.F._1
MARIANO STABILE 200 90141 PALERMO ITALIA;
)
CONTRO
(avv. POMARA ROSOLINO PIRROTTA Controparte_1
DEBORAH ( ) VIA SAMPOLO, 3 PALERMO;
) C.F._2
si dà atto che l'udienza viene trattata con la modalità della trattazione scritta e che I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.44 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice decide la causa come da separata sentenza ex art. 429 cpc della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15814 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BASILE SUSANNA e P.IVA_1
( ) VIA MARIANO Parte_2 C.F._1
STABILE 200 90141 PALERMO ITALIA;
, con elezione di domicilio in via Mariano Stabile 200 90141 Palermo ITALIA, presso il difensore avv. BASILE SUSANNA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. POMARA ROSOLINO e dell'avv. PIRROTTA
DEBORAH ( ) VIA SAMPOLO, 3 C.F._2
PALERMO; , elettivamente domiciliato in VIA SAMPOLO 3 90143 PALERMO C/O AVV. PIRROTTA DEBORAH, presso il difensore avv. POMARA ROSOLINO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, l' Parte_1
, dopo avere premesso di avere stipulato il 26.04.2023
[...]
un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Messina Marine n. 391, individuato al Catasto fabbricati al f.m. 77, p.ll. 160 sub. 6 e 9, con la società resistente, ha lamentato l'inadempimento di parte locatrice al contratto di locazione per avere omesso di consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione e comunque in condizioni tali da renderlo idoneo all'uso convenuto.
La ricorrente ha chiesto, di conseguenza, la risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato con la propria avversaria e la restituzione dell'importo di € 66.000,00, corrisposto a titolo di deposito cauzionale e canoni di locazione.
La resistente, costituendosi in giudizio con comparsa depositata il
26.3.2024, e cioè oltre il termine previsto dall'art. 416 cpc, ha contestato la procedibilità e la fondatezza della domanda ed ha chiesto di pronunciare la risoluzione per grave inadempimento della parte avversaria.
Disposto il deposito di note ex art. 420 cpc, la causa è stata rinviata per la discussione orale.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente rilevato che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte ricorrente deve intendersi rinunciata.
Occorre infatti considerare che nelle proprie note conclusive la resistente ha dedotto: « l'odierna comparente in memoria di costituzione non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale ma ha eccepito un controcredito al fine di paralizzare la domanda di controparte».
Alla luce di tale allegazione deve ritenersi che non sussista più alcun interesse della a chiedere in via riconvenzionale Controparte_1
una pronuncia di risoluzione del rapporto.
Nel merito, occorre evidenziare che risulta documentalmente provato che il locale sito in via Massina Marine 391, sia stato concesso in locazione alla società ricorrente giusta contratto registrato il
28.4.2023, dalla ( cfr. contratto di locazione Controparte_1
allegato al ricorso).
Ai sensi dell'art. 8 di tale contratto la parte conduttrice ha espressamente dichiarato “che la cosa locata si trova in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto”.
A fronte del chiaro tenore letterale di tale clausola, ove non si fa alcun riferimento all'assunzione di un'obbligazione per la realizzazione dei lavori volti a realizzare aule riservate alle lezioni,
aree adibite alle attività amministrative ed anche un “ristorante didattico”, non è stata offerta alcuna prova adeguata dell'assunzione di obbligazioni volte al completamento delle opere dedotte in ricorso come obbligazioni accessorie del locatore.
Tale possibilità appare, inoltre, esclusa dalla clausola contenuta nell'articolo 11 del contratto stipulato inter partes che prevede: «resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese previa autorizzazione da parte del locatore, potrà eseguire nell'immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie e addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito ».
Va, poi, sottolineato che dalla perizia prodotta da parte convenuta e dalla corrispondenza tramite l'applicativo whatsapp allegata al ricorso, emerge che il rapporto fra le parti fosse più complesso di un semplice rapporto locatizio e coinvolgesse, con riferimento all'esecuzione delle opere da realizzare all'interno dell'immobile locato, anche altri soggetti quali tale di cui non viene Persona_1
in alcun modo spiegato il ruolo nella vicenda contenziosa oggetto di causa.
Tale conclusione appare confermata dal fatto che risulta pendente tra le parti un altro procedimento avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto di appalto relativo alle opere da eseguire all'interno dell'immobile locato ( cfr. atto di citazione prodotto dalla stessa parte ricorrente in data 27.9.2024).
Tali dati oggettivi, infine, non risultano superati dalle prove orali offerte da parte attrice che, per un verso, riguardano fatti non contestati o documentalmente provati e, per altro verso, riguardano inammissibili manifestazioni di giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi che l'inadempimento all' esecuzione dei lavori lamentato in ricorso non sia ricollegabile ad un inadempimento assunto dal locatore con la conclusione del contratto invocato nell'atto introduttivo.
Va, poi, sottolineato che la mancata consegna del bene non appare imputabile alla parte resistente atteso che dalla corrispondenza prodotta e dal tenore letterale del ricorso emerge che sia stata la parte ricorrente a non avere più interesse a dare ulteriore corso al rapporto negoziale inter partes.
La domanda di risoluzione e la connessa domanda restitutoria formulate da parte ricorrente devono, pertanto, essere rigettate.
In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla parte resistente le spese di lite,
che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro
7052,00, per onorari di difesa oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande formulate da parte ricorrente;
condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano, ai sensi del dm 55 del 2014, in complessivi euro 7052,00, per onorari di difesa oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/01/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.