CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2223/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002225970000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000243134000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001169591000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006124555000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007328404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1275/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accerti l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato in questa sede e di tutta la procedura adottata, nonché l'illegittimità, nullità, la prescrizione e decadenza e la relativa cancellazione a spese del Concessionario delle cartelle come specificate nel dettaglio in fatto del presente ricorso e di tutte le relative debenze anche in relazione agli interessi e sanzioni. Dichiari nulle e non dovute le somme in esso contenute per inesistenza del titolo, nullità ed illegittimità di tutto l'iter di riscossione. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, ex art. 93 cpc, con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattone anticipo;
Resistente: 1) In via principale, nel merito, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte quante le motivazioni esposte in narrativa condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992; 2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui questa Ill.ma Corte adita ritenga fondata, anche parzialmente la domanda, compensare le spese di lite nei confronti del Concessionario per la OS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate OS il 21.6.2024, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 03020249002815701000, notificatagli il 22.4.2024, emessa da Agenzia delle Entrate-OS, dell'importo complessivo pari ad
€ 56,478,47, ma con riferimento al minore importo di € 1.489,06, concernente i crediti tributari riportati nelle cartelle di pagamento seguenti: 1) n. 03020180002225970000, per imposta sostitutiva di locazione di immobili ad uso abitativo-cedolare secca, per l'annualità 2014, dell'importo pari ad euro 233,98; 2) n.
03020190000243134 000, per imposta di registro di locazione di fabbricati, per l'annualità 2014, per un importo complessivo pari ad euro 218,30; 3) n. 03020190001169591000, per imposta sostitutiva di locazione di immobili ad uso abitativo-cedolare secca, per l'annualità 2015, per un totale complessivo pari ad € 619,99;
4) n. 03020200006124555000, per imposta di registro ed accessori per l'annualità 2008, per un totale complessivo ari ad euro 210,86;
5) n. 030202000073284 04 000, per tassa automobilistica relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro 205,93.
Lamentava il ricorrente, in particolare: a) l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata, nonché la prescrizione dei crediti;
b) l'illegittimità degli avvisi di accertamento;
c) la prescrizione del credito per tassa automobilistica e la decadenza dal potere di riscuoterlo;
d) la nullità delle relazioni di notificazione;
e) l'inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento impugnata;
f) il difetto di motivazione e l'illegittimità delle somme aggiuntive.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria sopra indicata e la nullità degli atti opposti, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore difensore, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio tramite apposita comparsa, rilevando, in sintesi:
a) l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento indicate nel ricorso e poste a fondamento della intimazione di pagamento impugnata;
b) l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti gli atti prodromici rispetto alle cartelle di pagamento suddette;
c) la legittimità del suo operato;
d) l'infondatezza della eccezione di prescrizione dei crediti, dato che il termine di prescrizione era rimasto soggetto alla sospensione disposta ai sensi dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020; e) l'infondatezza degli altri motivi di ricorso e, in particolare, del difetto di motivazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 10.11.2025, il ricorrente replicava alle difese dell'agente della riscossione e, nella sostanza, ribadiva gli argomenti esposti nel ricorso, evidenziando che la Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva annullato le cartelle di pagamento indicate ai numeri 4) e 5) dell'elenco sopra indicato.
All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, nella parte in cui non è cessata la materia del contendere, deve essere respinto.
Deve rammentarsi che il ricorso concerne i crediti riportati nelle cinque cartelle di pagamento sopra indicate
(v. l'elenco nella parte dedicata allo svolgimento del processo).
E' cessata la materia del contendere in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento di cui al n. 4) ed al n. 5) dell'elenco, ossia la n. 03020200006124555000 e la n. 030202000073284 04000, che sono state annullate, rispettivamente, con sentenza n. 2552/2024 e con sentenza n. 2540/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di TA (v. la produzione del ricorrente di copia delle sentenze suddette).
Con riguardo, invece, ai crediti riportati dalle altre tre cartelle di pagamento, è infondato, innanzi tutto, il motivo di ricorso che concerne l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando, al contrario, regolarmente notificata il 22.4.2024, personalmente, al ricorrente (v. l'allegato n. 4 della produzione documentale dell'agente della riscossione).
E' infondato, anche, il motivo concernente l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, di cui ai numeri n. 1) n. 2) e n. 3) dell'elenco (v., in particolare, gli allegati n.ri 5, 6 e 8 della produzione documentale di Agenzia delle Entrate OS, da cui emerge la regolare notificazione delle suddette cartelle, personalmente, al ricorrente).
Ne consegue l'inammissibilità di ogni altro motivo di ricorso concernente presunti vizi delle cartelle di pagamento e gli atti prodromici alle stesse che avrebbero dovuto farsi valere impugnando le cartelle medesime.
Non è fondato nemmeno il motivo di ricorso riguardante la prescrizione, anche perché si tratta di imposte erariali (con termine di prescrizione decennale) ed il termine, per di più, è rimasto sospeso tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e
12 del decreto legislativo n. 159/2015.
Non è fondato, infine, il motivo con cui viene eccepito il difetto di motivazione dell'atto, dato che l'agente della riscossione ha debitamente motivato l'intimazione di pagamento impugnata, con il richiamo alle cartelle di pagamento, la riproduzione del loro contenuto e l'intimazione a pagare i relativi crediti, assolvendo, pertanto, ogni onere di spiegazione delle ragioni poste a fondamento dell'atto.
In definitiva, il ricorso, nella parte in cui non è cessata la materia del contendere, deve essere respinto. Le spese di lite devono essere compensate per metà, in ragione della parziale cessazione della materia del contendere, mentre nella residua metà, liquidata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente in relazione alla parte del ricorso per il quale non è cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di TA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03020200006124555000 e n. 03020200007328404000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per metà le spese di giudizio e condanna il ricorrente al rimborso della restante metà, liquidata in euro 125,00, per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., nei confronti di Agenzia delle Entrate OS.
Così deciso in TA, il 2.12.2025.
Il giudice
AN IZ
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2223/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002815701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180002225970000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190000243134000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001169591000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006124555000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200007328404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1275/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accerti l'adita Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TA, l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato in questa sede e di tutta la procedura adottata, nonché l'illegittimità, nullità, la prescrizione e decadenza e la relativa cancellazione a spese del Concessionario delle cartelle come specificate nel dettaglio in fatto del presente ricorso e di tutte le relative debenze anche in relazione agli interessi e sanzioni. Dichiari nulle e non dovute le somme in esso contenute per inesistenza del titolo, nullità ed illegittimità di tutto l'iter di riscossione. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, ex art. 93 cpc, con attribuzione in favore del procuratore costituito per fattone anticipo;
Resistente: 1) In via principale, nel merito, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte quante le motivazioni esposte in narrativa condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992; 2) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui questa Ill.ma Corte adita ritenga fondata, anche parzialmente la domanda, compensare le spese di lite nei confronti del Concessionario per la OS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate OS il 21.6.2024, Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado l'intimazione di pagamento n. 03020249002815701000, notificatagli il 22.4.2024, emessa da Agenzia delle Entrate-OS, dell'importo complessivo pari ad
€ 56,478,47, ma con riferimento al minore importo di € 1.489,06, concernente i crediti tributari riportati nelle cartelle di pagamento seguenti: 1) n. 03020180002225970000, per imposta sostitutiva di locazione di immobili ad uso abitativo-cedolare secca, per l'annualità 2014, dell'importo pari ad euro 233,98; 2) n.
03020190000243134 000, per imposta di registro di locazione di fabbricati, per l'annualità 2014, per un importo complessivo pari ad euro 218,30; 3) n. 03020190001169591000, per imposta sostitutiva di locazione di immobili ad uso abitativo-cedolare secca, per l'annualità 2015, per un totale complessivo pari ad € 619,99;
4) n. 03020200006124555000, per imposta di registro ed accessori per l'annualità 2008, per un totale complessivo ari ad euro 210,86;
5) n. 030202000073284 04 000, per tassa automobilistica relativa all'anno 2015, per un importo complessivo pari ad euro 205,93.
Lamentava il ricorrente, in particolare: a) l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata, nonché la prescrizione dei crediti;
b) l'illegittimità degli avvisi di accertamento;
c) la prescrizione del credito per tassa automobilistica e la decadenza dal potere di riscuoterlo;
d) la nullità delle relazioni di notificazione;
e) l'inesistenza della notificazione della intimazione di pagamento impugnata;
f) il difetto di motivazione e l'illegittimità delle somme aggiuntive.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria sopra indicata e la nullità degli atti opposti, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore difensore, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio tramite apposita comparsa, rilevando, in sintesi:
a) l'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento indicate nel ricorso e poste a fondamento della intimazione di pagamento impugnata;
b) l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti gli atti prodromici rispetto alle cartelle di pagamento suddette;
c) la legittimità del suo operato;
d) l'infondatezza della eccezione di prescrizione dei crediti, dato che il termine di prescrizione era rimasto soggetto alla sospensione disposta ai sensi dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020; e) l'infondatezza degli altri motivi di ricorso e, in particolare, del difetto di motivazione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, come sopra trascritto.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 10.11.2025, il ricorrente replicava alle difese dell'agente della riscossione e, nella sostanza, ribadiva gli argomenti esposti nel ricorso, evidenziando che la Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva annullato le cartelle di pagamento indicate ai numeri 4) e 5) dell'elenco sopra indicato.
All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, nella parte in cui non è cessata la materia del contendere, deve essere respinto.
Deve rammentarsi che il ricorso concerne i crediti riportati nelle cinque cartelle di pagamento sopra indicate
(v. l'elenco nella parte dedicata allo svolgimento del processo).
E' cessata la materia del contendere in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento di cui al n. 4) ed al n. 5) dell'elenco, ossia la n. 03020200006124555000 e la n. 030202000073284 04000, che sono state annullate, rispettivamente, con sentenza n. 2552/2024 e con sentenza n. 2540/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di TA (v. la produzione del ricorrente di copia delle sentenze suddette).
Con riguardo, invece, ai crediti riportati dalle altre tre cartelle di pagamento, è infondato, innanzi tutto, il motivo di ricorso che concerne l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando, al contrario, regolarmente notificata il 22.4.2024, personalmente, al ricorrente (v. l'allegato n. 4 della produzione documentale dell'agente della riscossione).
E' infondato, anche, il motivo concernente l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, di cui ai numeri n. 1) n. 2) e n. 3) dell'elenco (v., in particolare, gli allegati n.ri 5, 6 e 8 della produzione documentale di Agenzia delle Entrate OS, da cui emerge la regolare notificazione delle suddette cartelle, personalmente, al ricorrente).
Ne consegue l'inammissibilità di ogni altro motivo di ricorso concernente presunti vizi delle cartelle di pagamento e gli atti prodromici alle stesse che avrebbero dovuto farsi valere impugnando le cartelle medesime.
Non è fondato nemmeno il motivo di ricorso riguardante la prescrizione, anche perché si tratta di imposte erariali (con termine di prescrizione decennale) ed il termine, per di più, è rimasto sospeso tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e
12 del decreto legislativo n. 159/2015.
Non è fondato, infine, il motivo con cui viene eccepito il difetto di motivazione dell'atto, dato che l'agente della riscossione ha debitamente motivato l'intimazione di pagamento impugnata, con il richiamo alle cartelle di pagamento, la riproduzione del loro contenuto e l'intimazione a pagare i relativi crediti, assolvendo, pertanto, ogni onere di spiegazione delle ragioni poste a fondamento dell'atto.
In definitiva, il ricorso, nella parte in cui non è cessata la materia del contendere, deve essere respinto. Le spese di lite devono essere compensate per metà, in ragione della parziale cessazione della materia del contendere, mentre nella residua metà, liquidata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta, seguono la soccombenza del ricorrente in relazione alla parte del ricorso per il quale non è cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di TA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione ai crediti riportati nelle cartelle di pagamento n. 03020200006124555000 e n. 03020200007328404000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per metà le spese di giudizio e condanna il ricorrente al rimborso della restante metà, liquidata in euro 125,00, per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., nei confronti di Agenzia delle Entrate OS.
Così deciso in TA, il 2.12.2025.
Il giudice
AN IZ