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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3208/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3208/2024 promosso da: nato ad [...], il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Fabrizio Castellano (c.f. C.F._1
– PEC ) e Giorgia Clementi (C.F. C.F._2 Email_1
– PEC ), C.F._3 Email_2
RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Emiliano Cerioni (c.f. C.F._4
– PEC , C.F._5 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 19.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Marino (RM) il 14.1.2018. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 3 –
pagina 1 di 3 Parte II – Serie B - Anno 2018. Dalla loro unione è nato un figlio (n. a Genzano di Persona_1
Roma il 14.1.2014).
Con ricorso ritualmente depositato, il signor ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della separazione dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalete presso la madre e con, conseguente regolamentazione del diritto di visita;
ha individuato quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di € 200,00 mensili con percezione integrale, da parte della moglie, dell'Assegno Unico.
Si costituiva in giudizio la signora insistendo per la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e contestando le altre domande di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 19.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
- Affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, per una settimana e mercoledì e venerdì nell'altra a far data dal 25.3.2025; dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa della madre per e 16.40/17.00 fino al mese di settembre 2025 comprendendo il periodo estivo e dal mese di sett 2025 a w/e alternati dal sabato alle 13.00 dopo aver concluso l'orario di lavoro sino alla domenica dopo cena;
le vacanze estive per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 31.5.2025 e le festività alternate tra i genitori previo accordo;
- Il padre si impegna a seguire un percorso di sostengo alla responsabilità genitoriale presso l'USL competente per territorio;
- Il padre delega la madre ad occuparsi in via esclusiva delle incombenze scolastiche fornendo sin
d'ora il consenso a tutte le decisioni che la medesima individuerà nell'interesse del figlio;
- Il padre verserà la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT COSTO DELLA VITA FOI oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA oltre a 100% dell'AU che percepirà in via esclusiva la madre;
- Spese compensate”
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito al figlio minore sono conformi al suo interesse. Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste.
pagina 2 di 3 In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] Parte_1
ZI (Roma), il 16 febbraio 1991, (c.f. ) e C.F._1 Controparte_1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), i quali hanno C.F._4
contratto matrimonio concordatario in Marino (RM) il 14.1.2018, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 3 – Parte II – Serie B - Anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3208/2024 promosso da: nato ad [...], il [...], (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Fabrizio Castellano (c.f. C.F._1
– PEC ) e Giorgia Clementi (C.F. C.F._2 Email_1
– PEC ), C.F._3 Email_2
RICORRENTE contro
nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Emiliano Cerioni (c.f. C.F._4
– PEC , C.F._5 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 19.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in Marino (RM) il 14.1.2018. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 3 –
pagina 1 di 3 Parte II – Serie B - Anno 2018. Dalla loro unione è nato un figlio (n. a Genzano di Persona_1
Roma il 14.1.2014).
Con ricorso ritualmente depositato, il signor ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della separazione dei coniugi, l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalete presso la madre e con, conseguente regolamentazione del diritto di visita;
ha individuato quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di € 200,00 mensili con percezione integrale, da parte della moglie, dell'Assegno Unico.
Si costituiva in giudizio la signora insistendo per la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e contestando le altre domande di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 19.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “
- Affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, per una settimana e mercoledì e venerdì nell'altra a far data dal 25.3.2025; dall'uscita di scuola con accompagnamento presso la casa della madre per e 16.40/17.00 fino al mese di settembre 2025 comprendendo il periodo estivo e dal mese di sett 2025 a w/e alternati dal sabato alle 13.00 dopo aver concluso l'orario di lavoro sino alla domenica dopo cena;
le vacanze estive per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 31.5.2025 e le festività alternate tra i genitori previo accordo;
- Il padre si impegna a seguire un percorso di sostengo alla responsabilità genitoriale presso l'USL competente per territorio;
- Il padre delega la madre ad occuparsi in via esclusiva delle incombenze scolastiche fornendo sin
d'ora il consenso a tutte le decisioni che la medesima individuerà nell'interesse del figlio;
- Il padre verserà la somma di euro 250,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT COSTO DELLA VITA FOI oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA oltre a 100% dell'AU che percepirà in via esclusiva la madre;
- Spese compensate”
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito al figlio minore sono conformi al suo interesse. Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste.
pagina 2 di 3 In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad [...] Parte_1
ZI (Roma), il 16 febbraio 1991, (c.f. ) e C.F._1 Controparte_1
nata ad [...] il [...] (c.f. ), i quali hanno C.F._4
contratto matrimonio concordatario in Marino (RM) il 14.1.2018, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 3 – Parte II – Serie B - Anno 2018;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Marino di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3