Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/03/2026, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03932/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3932 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA OM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B12883F508, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tamburrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.Re.Sa S.p.A. – Società Regionale per la Sanità., non costituita in giudizio;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Bioh Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, pubblicata sulla piattaforma telematica in data 24.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa dispone di aggiudicare il lotto 2 - CIG B12883F508 alla OH Filtrazione s.r.l., al prezzo di aggiudicazione di € 299.685,75;
b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del Seggio di gara del 23 aprile 2025, ad oggetto “processo verbale verifica anomalia”;
c) della lex specialis di gara nei limiti di cui al presente ricorso;
d) del contratto, ove già stato stipulato, tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria;
e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l'Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso;
in subordine
perché sia ordinato all'amministrazione resistente
di rinnovare la fase procedurale di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, secondo le modalità e con i criteri che saranno indicati da codesto Tribunale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RIAB ENDOMEDICA S.P.A. il 13\1\2026 :
per l’annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025, pubblicata sulla piattaforma telematica in data 24.6.2025, ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero ”Anastasia Guerriero” di Marcianise. Aggiudicazione.”, per quanto essa non dispone di escludere dalla gara per il lotto 2 – CIG B12883F508 la concorrente OH Filtrazione s.r.l., nonché per quanto dispone l’aggiudicazione in favo-re di quest’ultima al prezzo di € 299.685,75;
b) dei verbali di gara e, in particolare, del verbale del Seggio di gara del 23 aprile 2025, ad oggetto “processo verbale verifica anomalia”;
c) della lex specialis di gara nei limiti di cui al presente ricorso;
d) del contratto, ove già stato stipulato, tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria;
e) di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con l’Aggiudicataria, con conseguente subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso;
in subordine
perché sia ordinato all’amministrazione resistente di rinnovare la fase procedurale di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria provvisoria, secondo le modalità e con i criteri che saranno indicati da codesto Tribunale.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SOC. OH FILTRAZIONE S.R.L. il 14\1\2026:
in parte qua
- della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Caserta n. 904 del 20.6.2025 (doc. 8 dep. da IA), nella parte in cui essa non dispone l’esclusione dell’offerta presentata dalla società IA OM s.p.a;
- e, nei limiti di cui sopra e per quanto occorre possa, anche dei verbali nn. 1, 2, 3 e 4 del Seggio di gara (v. docc. da 9 a 12 dep da IA);
- nonché dei verbali delle sedute riservate della Commissione del 17.01.2025, 23.01.2025, 30.01.2025, 03.03.2025, 11.03.2025 e 18.03.2025 (v. docc. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dep. da IA).
- verbale della seduta virtuale pubblica, n. 8 del 28.03.2025, in cui la Commissione ha dato lettura dei punteggi riportati dall’offerta tecnica di ciascun operatore economico (v. doc. 22 dep. da IA, pag. 4);
- e, in particolare, del verbale n. 2 del 30.08.2024, nel quale la Commissione dà atto che IA OM ha depositato tutta la documentazione tecnica richiesta dal Disciplinare (doc. 14 dep. da IA);
- nonché, infine, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc. Bioh Filtrazione S.r.l. e dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa ND UO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, seconda classificata, ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la delibera del Direttore Generale dell'A.s.l. Caserta n. 904 del 20.6.2025 con cui è stata aggiudicato il lotto n. 2 della procedura aperta per la fornitura di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo, alla prima classificata OH Filtrazione S.r.l., col punteggio finale di p. 92,68 e per il prezzo di aggiudicazione di € 299.685,75.
Espone in fatto che:
- con deliberazione del Direttore generale dell’A.s.l. Caserta n. 600 del 29.3.2024 era indetta la “procedura aperta per la fornitura a titolo di proprietà e messa in esercizio di strumentazione endoscopica digestiva e di attrezzature per lavaggio e disinfezione con annesso materiale usurabile e di consumo da destinare alla U.O.S. di endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica del presidio ospedaliero “San Giuseppe Moscati” di Aversa e alla U.O.S.D. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del presidio ospedaliero “Anastasia Guerriero” di Marcianise”;
- che per il lotto 2 (CIG B12883F508) pervenivano n. 4 offerte degli operatori economici: IA OM S.p.A., Steelco S.p.A., CA CA (Italy) e OH Filtrazione S.r.l.;
- che all’esito della valutazione erano assegnati i seguenti punteggi totali: OH Filtrazione S.r.l. 92,68, IA OM S.p.A. 89,22, CA CA 89,19, Steelco S.p.A 83,12;
- che la Commissione riscontrava che l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria del lotto 2 risultava anormalmente bassa e, pertanto, rimandava al Rup la verifica dell’anomalia che si concludeva positivamente;
- che con la deliberazione impugnata veniva aggiudicato il lotto 2 alla OH, al prezzo di aggiudicazione di € 299.685,75;
- che l’Amministrazione non metteva a disposizione, attraverso la piattaforma telematica, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, e ciò non faceva nemmeno dopo i solleciti posti in essere dalla ricorrente.
Avverso l’atto impugnato, dunque, articolava i seguenti motivi di diritto (con riserva di proporre motivi aggiunti dopo l’ostensione degli atti):
I. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, violazione del capitolato tecnico di gara, in particolare dei paragrafi 1.2 e 1.3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata verifica dei requisiti minimi di partecipazione.
L’ aggiudicataria non avrebbe corredato la propria offerta con le certificazioni UNI EN ISO rilasciate da enti di normazione riconosciuti, con riferimento ai materiali di consumo oggetto della fornitura, e la Stazione appaltante non avrebbe verificato il possesso del prerequisito, considerato che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la mancata allegazione delle certificazioni equivarrebbe al mancato rispetto dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal Capitolato.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 commi 1 e 2, 41 co. 13, 71, 110, 108 comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; violazione e falsa applicazione della lex specialis e, in particolare, dei paragrafi 7.3, 17.4 e 18 del Disciplinare di gara. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, erroneità, irragionevolezza, contrasto con l’interesse pubblico alla serietà, all’affidabilità, alla realizzabilità e alla sostenibilità dell’offerta; sviamento
Il giudizio di verifica dell’anomalia da parte del RUP presenterebbe profili di macroscopica illogicità, erroneità e irragionevolezza, sia con riferimento all’offerta nel suo complesso, sia alle singole voci di giustificazioni offerte dall’operatore economico.
2. La controinteressata, ritualmente costituitasi, con memoria del 5.09.2025 ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. 2040/2025 è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dalla parte ricorrente.
4. Con memoria dell’8.10.2025 l’Asl resistente ha controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame stante la sua infondatezza.
5. A seguito delle sentenze n. 1117/2025 e n. 1118/2025 di accoglimento delle richieste di ostensione della documentazione di gara inerente l’aggiudicataria e la ricorrente, quest’ultima ha depositato ricorso per motivi aggiunti il 13.01.2026 con il quale ha impugnato la delibera n. 904/2025 (già impugnata con il ricorso introduttivo) nella parte in cui non avrebbe escluso la controinteressata dalla gara per la carenza degli elementi minimi dell’offerta, o, in alternativa, non le avrebbe assegnato dei punteggi inferiori, con conseguente assegnazione del lotto 2 alla ricorrente.
6. Con ricorso incidentale, notificato l’8.01.2026 e depositato il successivo 14.01.2026, la controinteressata ha impugnato la delibera n. 904 del 20.6.2025 nella parte in cui non avrebbe disposto l’esclusione dell’offerta presentata dalla società ricorrente per mancata indicazione degli oneri per la sicurezza e per asserite difformità dei prodotti offerti con le caratteristiche minime previste dal capitolato.
7. Dopo i rinvii richiesti dalle parti, all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, in vista della quale le stesse hanno depositato memorie di replica, insistendo sulle proprie posizioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio, con riguardo al tema dell’ordine di trattazione dei ricorsi principale e incidentale, ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ l'accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431). ” (Consiglio di Stato sez. IV, 15.09.2025, n. 7323)
Conseguentemente, è necessario esaminare prioritariamente il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
Gli stessi sono infondati.
2. Con il ricorso principale la ricorrente si duole della mancata esclusione della controinteressata dalla gara per non aver corredato l’offerta con le certificazioni UNI EN ISO rilasciate da enti di normazione riconosciuti di talché, in mancanza della verifica del pre - requisito da parte della Stazione appaltante, ciò equivarrebbe alla mancanza sostanziale dello stesso. Si duole, inoltre, del fatto che la verifica di anomalia effettuata dal Rup sarebbe affetta da macroscopica illegittimità, in quanto le giustificazioni della controinteressata sarebbero generiche e insufficienti.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha, poi, censurato la mancata esclusione della controinteressata per asserita difformità al capitolato di gara dei prodotti offerti e, in subordine, per l’attribuzione alla stessa di un punteggio sovradimensionato rispetto alle caratteristiche dei medesimi prodotti, con dispartita di trattamento nei confronti del punteggio attribuito alla ricorrente medesima.
2.1. Con riferimento alla asserita mancata allegazione della certificazione UNI EN ISO, come già affermato nell’ordinanza n. 2040/2025, dalla lettura della previsione del Capitolato emerge che non fosse prescritto, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, allegare anche le predette certificazioni riferite ai materiali di consumo oggetto della fornitura. Il loro possesso, infatti, viene esplicitato nelle schede tecniche a corredo del prodotto, in virtù delle quali, peraltro, viene rilasciata la certificazione CE.
La doglianza relativa alla mancata esclusione della aggiudicataria per tale asserita non allegazione, dunque, è infondata.
2.2. Con riferimento al procedimento di verifica di anomalia dell’offerto è opportuno evidenziare che “ le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l'offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabile in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'esecuzione di tali attività. […] la valutazione della stazione appaltante all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offertala ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta ” (Consiglio di Stato sez. III, 22.12.2025, n. 10201)
La ricorrente, nel caso di specie, censura il fatto che le giustificazioni della controinteressata non farebbero altro che “ confermare le giustificazioni già presentate in sede di offerta, limitandosi ad allegare copia delle stesse spiegazioni, senza null’altro aggiungere in merito agli elementi dell’offerta ”, di talché sarebbe illegittimo e illogico l’esito della verifica che si concluderebbe con una valutazione positiva di giustificazioni già ritenute inidonee in sede di offerta.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
La verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata all’accertamento dell’attendibilità e della serietà della stessa, dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica. In questa attività, di natura istruttoria, la valutazione assume una natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4.11.2025, n. 8574).
Nel caso di specie le doglianze di parte ricorrente non hanno evidenziato manifeste e macroscopiche illogicità tali da rendere l’offerta censurata complessivamente inattendibile, limitandosi ad affermare che le giustificazioni sarebbero state le stesse allegate all’offerta e, quindi, non avrebbero aggiunto alcun elemento ulteriore rispetto alla verifica dell’anomalia.
Tuttavia, “ in sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell’offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10/05/2023, n.746). Conseguentemente “è onere di chi contesti il giudizio dell’Amministrazione fornire, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità (erroneità che, peraltro, “deve essere evidente e cioè tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dell’offerta”; peraltro, «tale onere è validamente assolto quando il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale ” (TAR Campania, OL, 13.06.2024 n. 3732).
La valutazione effettuata dalla Stazione appaltante è riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione, che non può essere sindacata in mancanza di vizi ictu oculi manifesti che, nel caso di specie, come detto, non appaiono sussistenti.
2.3. Con riferimento all’ asserita non conformità al capitolato dei prodotti offerti dalla aggiudicataria, nonché, in subordine, alla sopravvalutazione degli stessi per il punteggio assegnato, il Collegio osserva quanto segue.
La ricorrente censura il fatto che i carrelli offerti dalla aggiudicataria non sarebbero dotati di buste né di vaschette chiuse per lo stoccaggio, bensì di vaschette di cui si prevede la chiusura con telini che, però, non sarebbero compresi nell’offerta economica dell’aggiudicatari. Di talché l’elemento offerto non rispetterebbe le caratteristiche minime richieste dall’Allegato B2 e l’operatore avrebbe dovuto essere escluso o, in subordine, vedersi assegnato il punteggio 0 (invece che 1).
Premesso che, in mancanza di vizi ictu oculi manifesti, è precluso al giudice amministrativo sindacare le valutazioni dell’amministrazione sostituendo il proprio giudizio a quello espresso dalla Stazione appaltante, nel caso di specie si rileva che non sussistono i vizi evidenziati dalla ricorrente.
Invero, come efficacemente evidenziato dall’Amministrazione e dalla controinteressata nelle proprie memorie, il capitolato, prevedeva, alternativamente “buste o vaschette chiuse”. Il prodotto offerto dall’aggiudicataria consiste in “vaschette di cui si prevede la chiusura con telini”, id est di una “vaschetta chiusa”, conforme, pertanto, a quanto richiesto dalla lex specialis. Detti telini, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, sono ricompresi nella fornitura di materiale occorrente al funzionamento delle apparecchiature, che la aggiudicataria, in sede id offerta si è impegnata a fornire senza alcuna limitazione di quantità e in un tempo massimo di 2 (due) giorni dalla richiesta. L’amministrazione, pertanto, ha ritenuto il prodotto conforme e ha assegnato un relativo punteggio la cui valutazione è insindacabile nel merito.
Ancora in relazione all’elemento “Lavaendoscopi”, per i quali era richiesta la caratteristica “Temperatura minima di esecuzione del ciclo (t) cmin=28°C”, con l’assegnazione del punteggio Q quantitativo massimo di 2 punti, l’aggiudicataria indica la temperatura in fase di lavaggio “tra i 30 e i 40°C”. Secondo la parte ricorrente, dunque, la Commissione avrebbe dovuto calcolare, per l’attribuzione del punteggio, la temperatura massima di 40°C, invece che quella di 30°, senza assegnare, dunque, alla controinteressata il punteggio di 1,67, ma un punteggio pari a 0.
Censura, al riguardo, una palese disparità di trattamento nei confronti della ricorrente, la quale si è vista assegnare dalla Commissione, per l’analoga caratteristica della temperatura di lavaggio di 40°C indicata al campo C4, 0 punti.
L’Amministrazione controdeduce, sul punto, affermando che “Con riferimento al punto C4 dell’Allegato B.2 “Questionario tecnico - Lotto 2”, in relazione al criterio “Lavaendoscopi” con caratteristica richiesta “Temperatura minima di esecuzione del ciclo (t) min = 28°C”, si evidenzia che il criterio di valutazione faceva espresso riferimento alla temperatura minima di esecuzione del ciclo; pertanto, non sussistono motivi per censurare la precedente valutazione positiva della Commissione.”
Quindi, una temperatura più alta di esecuzione del ciclo non corrisponde ad una mancanza di caratteristica, atteso che la stessa non doveva essere inferiore a 28°. L’Amministrazione nulla controdenunce in merito all’asserita disparità di trattamento, posto che alla ricorrente, per la medesima caratteristica del prodotto offerto è stato assegnato il punteggio 0 (verbale n. 4, del 30.01.2025, all. ric). Dalla lettura della documentazione in atti, tuttavia, si evince che le offerte della ricorrente e della aggiudicataria, sul punto, non sono sovrapponibili perfettamente, in quanto la ricorrente indica la temperatura in 40° mentre la aggiudicataria offre il range di 30°- 40°, che diversifica, pertanto, il punteggio attribuito.
Infine la ricorrente censura la circostanza che, in riferimento al campo C17 dell’Allegato B2 “Gestione di differenti livelli di utenze con differenti livelli di autorizzazione”, la caratteristica richiesta dalla stazione appaltante avrebbe consistito nell’accessibilità, da parte di differenti livelli di utenze, al software di tracciabilità e non al software della macchina lavaendoscopi, a cui l’offerta della aggiudicataria avrebbe fatto esclusivo riferimento. Nella scheda tecnica del software di tracciabilità la controinteressata dichiarerebbe, infatti, la “possibilità di creare account differenziati con livelli di accesso differenti”, ma non specificherebbe ulteriori dettagli, senza soddisfare, secondo parte ricorrente, la caratteristica minima richiesta dagli atti di gara, con conseguenziale obbligo di esclusione o, in subordine, l’attribuzione del punteggio 0 (invece che 2).
Anche su questo punto, tuttavia, l’amministrazione ha confermato che la soluzione offerta dalla aggiudicataria risulta conforme alla specifica tecnica di gara, “ in quanto prevede la gestione di utenze differenziate con diversi livelli di autorizzazione nell’ambito del sistema di tracciabilità associato al processo di lavaggio e disinfezione degli endoscop i” con conseguente correttezza della valutazione.
Dall’esame della documentazione in atti, peraltro, non emergono errori o incongruenze manifeste nella valutazione, anche in riferimento a questo specifico aspetto, di quanto offerto dalla ricorrente e dalla aggiudicataria, da parte della Stazione appaltante, con conseguente correttezza dell’operato di quest’ultima.
3. Il ricorso principale e i motivi aggiunti, pertanto, sono infondati.
3.1. Invero gli stessi sono anche inammissibili, attesa la fondatezza del secondo motivo contenuto nel ricorso incidentale, relativo alla mancata indicazione nell’offerta della ricorrente degli oneri di manodopera e sicurezza.
La questione è stata a più riprese oggetto di attenzione della giurisprudenza che, anche nel solco delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8; C.g.U.e., sentenza 2 maggio 2019, C-309/18), ha fissato la regola generale, ormai consolidata, secondo cui la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta l'automatica esclusione dalla procedura di gara, senza possibilità di regolarizzazione mediante il soccorso istruttorio.
A tale regola generale fa eccezione - come pure riconosciuto da una giurisprudenza ormai costante - l'ipotesi in cui il disciplinare di gara o i moduli telematici predisposti dalla stazione appaltante non consentano, in concreto, ai concorrenti di indicare in modo espresso e autonomo tali costi (Cons. di Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1191).
Nel caso di specie la ricorrente ha affermato che gli strumenti indicati, nell’offerta, “ essendo già preinstallati, non richiedono l’impiego di strutture complesse né l’allestimento di cantieri. Le operazioni di consegna al piano e di disimballaggio sono di prassi effettuate dallo spedizioniere incaricato, mentre un operatore della IA – in genere lo stesso titolare dell’azienda – provvede alla mera attivazione del macchinario mediante collegamento alla presa di corrente e all’avvio tramite pulsante, attraverso un’attività estremamente semplice che non comporta rischi specifici né richiede l’esecuzione di lavorazioni fisicamente gravose […] Alla luce di quanto sopra, l’offerta della IA – limitatamente alla specifica strumentazione proposta – non richiedeva l’indicazione degli oneri della sicurezza ” ( p. 5 e 6 mem. ricorrente del 4.02.2026)
La parte ricorrente afferma, ancora, che “… comunque, occorre rilevare l’ambiguità delle disposizioni degli atti di gara che, di fatto, non qualificano in alcun punto il contratto in oggetto come fornitura con posa in opera. Si è altresì rimarcato come il modello di offerta economica predisposto dalla s.a. non prevedesse alcun campo destinato all’indicazione dei costi della manodopera né degli oneri di sicurezza aziendale. Si aggiunga che solo in sede di chiarimenti la stazione appaltante, a riscontro di uno specifico quesito, ha indicato la misura dei soli costi della manodopera (ma non degli oneri di sicurezza), invitando gli operatori ad indicarli nella dichiarazione da caricare nel campo “spiegazioni” di cui al par. 15 del disciplinare, e cioè nella dichiarazione prevista dall’art. 110 co. 2 del Codice, che può essere resa dall’operatore a eventuale integrazione dell’offerta e che lo stesso disciplinare definisce “opzionale” e “non richiesta a pena di esclusione”. Tutto ciò ha ingenerato un’obiettiva incertezza in merito alla natura della fornitura e, conseguentemente, in merito alla sussistenza dell’obbligo per gli operatori di indicare nell’offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali, vista l’esimente contemplata dall’art. 108, co. 9, del Codice per il caso di forniture senza posa in opera. ” (p. 7 mem. ricorrente del 4.02.2026).
In sostanza, la ricorrente afferma che non vi era obbligo di indicare i costi di manodopera e sicurezza e che, comunque, sussisterebbero i presupposti per poter applicare le ipotesi derogatorie previse dalla normativa di settore.
Tali asserzioni sono prive di fondamento.
Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e non possono essere determinati dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta.
Da quanto riportato nella memoria di parte ricorrente è evidente come non fosse precluso, oggettivamente, agli operatori, indicare sia i costi della manodopera che gli oneri di sicurezza aziendali, tanto che l’aggiudicataria vi ha effettivamente provveduto, di talché non sussistono le ipotesi derogatorie all’esclusione previste dalla normativa.
In sintesi, la ricorrente non ha indicato, nella propria offerta, i costi di manodopera e sicurezza né sussistono, nella fattispecie in discorso, le condizioni per poter derogare al preciso obbligo di indicazione degli stessi. L’offerta della ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.
4. Per i motivi esposti, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati (oltre che inammissibili) e vanno respinti, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale per carenza di interesse.
Compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della controinteressata, che si liquidano in € 3.500, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LM RE Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
ND UO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UO | LM RE Di OL |
IL SEGRETARIO