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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8649/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE AV
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO PRE-RUOLO E
DELL'ANNO SCOLASTICO 2013”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 13 settembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E Controparte_1
AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
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Sentenza R.G. n° 8649/24 Inoltre, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, né ai fini economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9
DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla
CORTE COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno
2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del
MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute anche per tale titolo.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera – considerando anche l'anno 2013 - con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il MINISTERO ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali
2
Sentenza R.G. n° 8649/24 introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_3 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
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Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia parzialmente fondato, limitatamente a quanto di ragione.
3
Sentenza R.G. n° 8649/24 Per quanto concerne la domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla
SUPREMA CORTE – SEZIONE AV nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150
(stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS.
LAV. 7 FEBBRAIO 2020 N° 2924 e CASS. LAV. 12 FEBBRAIO 2020 N° 3472).
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio
e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su
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Sentenza R.G. n° 8649/24 quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge
n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce
l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato
e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
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Sentenza R.G. n° 8649/24 territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo
l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). … …”.
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Si veda anche – sebbene si tratti di norma eventualmente inapplicabile
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Sentenza R.G. n° 8649/24 ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69
(conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE
AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE.
PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole:
«Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
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Sentenza R.G. n° 8649/24
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. … … omissis … …».
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Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066
e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° 9245 e Parte_4 Pt_5 Pt_4
2 APRILE 2009 N° 8067).
[...]
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Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342).
È appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
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Sentenza R.G. n° 8649/24 Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE
DI CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio).
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Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da Pt_4
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico
[...] contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo
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Sentenza R.G. n° 8649/24 determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la
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Sentenza R.G. n° 8649/24 stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socioeconomica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a
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Sentenza R.G. n° 8649/24 muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
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Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N° 16284).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di
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Sentenza R.G. n° 8649/24 lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N°
19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020
N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N°
701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
*************************** Nel computo delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, deve tuttavia essere escluso il riconoscimento dell'anno 2013, dovendosi ritenere che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno
2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE AV nella
SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte.
In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie; 13
Sentenza R.G. n° 8649/24 ✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
************************ Le spese di lite vanno compensate, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate (maxime con riferimento alla questione relativa all'anno
2013), in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto,
è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE
COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti
(cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti 14
Sentenza R.G. n° 8649/24 diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27
NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto - sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato;
CP_1
2. dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
3. condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con esclusione dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le conseguenti differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4. spese compensate.
Taranto, 16 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL AV (dott. Cosimo MAGAZZINO)
15
Sentenza R.G. n° 8649/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE AV
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12 giugno 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele BRUNETTI - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL SERVIZIO PRE-RUOLO E
DELL'ANNO SCOLASTICO 2013”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 13 settembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del
[...]
, in qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E Controparte_1
AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE.
1
Sentenza R.G. n° 8649/24 Inoltre, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, né ai fini economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9
DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla
CORTE COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno
2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del
MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute anche per tale titolo.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA ed alla ricostruzione integrale della propria carriera – considerando anche l'anno 2013 - con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il MINISTERO ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali
2
Sentenza R.G. n° 8649/24 introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
--------------
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_3 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia parzialmente fondato, limitatamente a quanto di ragione.
3
Sentenza R.G. n° 8649/24 Per quanto concerne la domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla
SUPREMA CORTE – SEZIONE AV nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150
(stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS.
LAV. 7 FEBBRAIO 2020 N° 2924 e CASS. LAV. 12 FEBBRAIO 2020 N° 3472).
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio
e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su
4
Sentenza R.G. n° 8649/24 quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge
n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce
l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione Per_1 deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ... o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato
e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte
5
Sentenza R.G. n° 8649/24 territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo
l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si veda anche – sebbene si tratti di norma eventualmente inapplicabile
6
Sentenza R.G. n° 8649/24 ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69
(conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE
AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE.
PROCEDURA D'INFRAZIONE N. 2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole:
«Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
7
Sentenza R.G. n° 8649/24
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. … … omissis … …».
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127).
D'altronde, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, potrebbe pure ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL e relativo livello di inquadramento) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012, N° 11066
e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 N° 9245 e Parte_4 Pt_5 Pt_4
2 APRILE 2009 N° 8067).
[...]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342).
È appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
8
Sentenza R.G. n° 8649/24 Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE
DI CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio).
------------------
Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da Pt_4
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico
[...] contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo
9
Sentenza R.G. n° 8649/24 determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la
10
Sentenza R.G. n° 8649/24 stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socioeconomica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a
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Sentenza R.G. n° 8649/24 muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
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Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, sulla base della "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO 2005 N° 16284).
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di
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Sentenza R.G. n° 8649/24 lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N°
19398, CASS. SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020
N° 8956, CASS. LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N°
701). Si veda anche CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
*************************** Nel computo delle progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, deve tuttavia essere escluso il riconoscimento dell'anno 2013, dovendosi ritenere che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno
2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE AV nella
SENTENZA N° 13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte.
In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie; 13
Sentenza R.G. n° 8649/24 ✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
************************ Le spese di lite vanno compensate, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza e la complessità e controvertibilità della materia e delle questioni implicate (maxime con riferimento alla questione relativa all'anno
2013), in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto,
è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE
COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti
(cfr. CASS. SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per “capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti 14
Sentenza R.G. n° 8649/24 diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO 2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27
NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto - sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato;
CP_1
2. dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
3. condanna la parte convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con esclusione dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le conseguenti differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4. spese compensate.
Taranto, 16 giugno 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL AV (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8649/24