Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Silvana Ferriero Presidente
Antonio Rizzuti Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1876/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e vertente
TRA Par scappi ti sposo di (P.I.: ), Persona_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Antonio Boderone
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e difesa in Controparte_1 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Giuseppe Rusconi
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 442/2023, emessa dal Tribunale di Paola, sezione civile, in persona del Giudice, Dott.
Antonio Scortecci, pubblicata il 26.05.2023, Rg n. 590/2021, Rep. N.
1
- accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per l'effetto rigettare la richiesta di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, in via riconvenzionale – accertare e dichiarare la mancanza di grave inadempimento da parte del convenuto, per cause sicuramente allo stesso non imputabili per i motivi di cu in narrativa, e per l'effetto ordinare il risarcimento dei danni subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in proseguo di trattazione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi all'antistatario difensore, si produce documentazione ed atti come da indice affoliato”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistario”.
Per la parte appellata: “Rigettare in toto, poiché infondato in fatto e in diritto, l'atto di citazione in appello proposto dalla ditta “ Parte_2
” avverso la sentenza n. 442/2023 del
[...] Parte_3
Tribunale di Paola e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Controparte_1
quale titolare dell'impresa individuale SE Persona_1
, al fine di ottenere la convalida dell'intimato sfratto Parte_2
per morosità e l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti e da scadere, oltre interessi legali (proc. n. 1410/2020), con riferimento al contratto di locazione commerciale, stipulato in data 19.1.2018, avente ad oggetto l'immobile sito a Paola in Via Del Cannone n. 29, piano terra, censito al NCEU al foglio 21, particella 477, sub 2, per un canone di locazione annuo pari ad € 14.400,00, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di pari importo. 1.2. – Si è costituito il Persona_1
quale si è opposto alla convalida ed all'ingiunzione, evidenziando che il mancato pagamento dei canoni di locazione era dipeso dalle restrizioni correlate all'emergenza COVID;
ha, inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni per avere intimato lo sfratto senza concedere la facoltà di rinegoziazione del canone in ottemperanza del dovere di buona fede. 1.3. – Con ordinanza del 26.4.2021, è stato ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito. 1.4. – Le parti hanno depositato memorie integrative e, in assenza di richieste istruttorie, hanno formulato le proprie conclusioni”.
Con la sentenza n. 442/2023, resa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
26.5.2023, il Tribunale di Paola aveva: a) dichiarato la risoluzione del contratto di locazione commerciale e condannato al Persona_1
pagamento di € 19.944,00, pari alla somma dei canoni dovuti e della tassa di registrazione, poiché egli non aveva dimostrato di aver corrisposto i
3 canoni inerenti al periodo compreso tra il mese di marzo 2020 e la data di rilascio dell'immobile, avvenuto il 15.7.2021, e un simile inadempimento non era giustificabile in virtù della normativa emergenziale, siccome protrattosi ben oltre il periodo di chiusura per la pandemia;
b) rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da , in quanto la Persona_1
buona fede non avrebbe potuto imporre la rinegoziazione degli obblighi contrattuali validamente assunti;
c) condannato al Persona_1
pagamento delle spese di lite.
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la suddetta sentenza deducendo che: 1) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, il mancato pagamento dei canoni durante il periodo delle restrizioni imposte a causa della pandemia nonché il tardato pagamento dei canoni relativi al periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre 2020 non costituirebbe inadempimento grave ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020; 2) il pagamento dei canoni da ultimo richiamati sarebbe stato dimostrato mediante la produzione delle fatture che, quantunque non quietanzate, attesterebbero l'avvenuto pagamento in contanti;
3) il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla conduttrice, a causa dell'ingiustificato pagamento dell'intero canone, non rinegoziato, oltre che per l'esborso sostenuto e le conseguenze dannose dello sfratto, a fronte del quale avrebbe sostenuto spese di trasporto e spese connesse alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione. si è costituita in giudizio, argomentando Controparte_1
per l'infondatezza dell'impugnazione.
Con l'ordinanza resa all'udienza del 13.6.2024, preso atto dell'introduzione dell'appello con atto di citazione anziché con ricorso, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. e rilevato il deposito dello stesso nel termine
4 di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, la corte ha disposto il mutamento del rito.
All'esito dell'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La parte appellante sostiene di aver dimostrato il pagamento dei canoni oggetto del contendere mediante la produzione delle relative fatture e precisa che, a ogni modo, il ritardo nell'adempimento sarebbe stato giustificato dall'obbligo di rispettare le misure di contenimento imposte dalla legislazione emergenziale del periodo della pandemia.
Ebbene, come rilevato dal tribunale, le fatture prodotte non sono idonee a dimostrare l'asserita avvenuta esecuzione della prestazione principale della conduttrice.
Esse, infatti, non riportano alcuna quietanza di pagamento da parte della creditrice, che, a fortiori ratione, sarebbe stata necessaria considerato che, in base a quanto indicato nelle fatture, il pagamento sarebbe dovuto avvenire in contanti.
Quanto, poi, all'addotta causa dell'inadempimento, occorre evidenziare che l'art. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020, impone di valutare il rispetto delle misure di contenimento ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, tuttavia, per come in maniera condivisibile evidenziato dal giudice di primo grado,
l'inadempimento oggetto di causa si è protratto fino a luglio 2021, quindi ben oltre il periodo delle misure emergenziali.
5 Infondato è l'appello anche nella parte in cui viene impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, reiterata in questa sede.
L'appellante ha chiesto precisamente il risarcimento del danno arrecatogli dalla locatrice mediante l'intimazione di sfratto, cui ella avrebbe proceduto in violazione dell'obbligo di rinegoziazione dei canoni di locazione imposto dal principio di buona fede a fronte dello squilibrio contrattuale provocato dal sopraggiungere della pandemia e dal conseguente obbligo di rispetto delle misure di contenimento della medesima.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda de qua con l'argomento che il principio di buona fede “[…] non può spingersi fino ad imporre la rinegoziazione di impegni contrattuali validamente assunti”
(cfr. pag. 4).
Ebbene, l'argomentazione posta dal tribunale alla base della decisione appare condivisibile così come esposta;
a fortiori ratione atteso che, quantunque i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti sanciti dagli articoli 1175, 1366 e 1375
c.c. impongano a ciascuna delle parti “[…] di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte […]” (Cass. civ., sez. II, ord. n.
656/2025), l'intimata non ha dimostrato, come sopra rilevato, l'incidenza del rispetto delle misure di contenimento sull'esecuzione del rapporto contrattuale.
Dalle considerazioni suesposte discende la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano
6 l'applicazione dei parametri minimi. dello scaglione di riferimento (da €
5.201 a € 26.000), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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