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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 809/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.4.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Monte Piana 14
- RE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari Dott.ri CP_2
, , e , con
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera 191 - Venezia
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente:
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il risarcimento Parte_1
del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, così come statuito dal Tribunale
Ordinario di Venezia nella sentenza 510/2012, corrispondente a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, condannare il al pagamento della somma residua dovuta CP_1
pari ad €3.044,02 ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
Per parte resistente:
In via preliminare di rito:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge;
Nel merito, in via preliminare:
dichiarare, per le ragioni esposte nella presente memoria difensiva, la prescrizione delle somme richieste da controparte ex art. 2946 c.c.;
Nel merito, in via principale:
rigettare comunque le domande tutte della parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
Nel merito, in via subordinata:
escludere il risarcimento del danno, in relazione alla quota domandata da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1227 co. II c.c., ovvero, in ulteriore subordine, ridurlo ai sensi dell'art. 1227 co. I
c.c.;
In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, docente dipendente del convenuto, esponeva di avere ottenuto CP_1
sentenza del Tribunale di Venezia n. 510/12 a sé favorevole con statuizione di condanna
2 del stesso a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, 10 mensilità CP_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto, a seguito della quale le veniva corrisposto importo di € 10.054,18 rispetto ad un dovuto superiore rispetto agli stessi conteggi condivisi dalla PA. Poiché a seguito dei successivi gradi di giudizio la sentenza in questione era stata confermata e passata in giudicato, agiva in giudizio per la condanna del al pagamento dell'importo residuo, di € 3.044,02 oltre accessori. CP_1
2. Costituendosi in giudizio il eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto al Giudice Amministrativo, a fronte della richiesta sostanzialmente di ottemperanza rispetto alla statuizione contenuta nella sentenza n. 510/12, nonché l'intervenuta prescrizione. Nel merito negava fondatezza alla domanda di cui al ricorso, evidenziando che la corresponsione di importo nella misura indicata da controparte era conseguente all'assoggettamento della somma dovuta come da sentenza a trattenuta IRPEF, ripetibile direttamente dal contribuente, in subordine deducendo il concorso di colpa della ricorrente per non aver esercitato il diritto alla restituzione nel termine decadenziale di cui all'art. 38 DPR 602/73.
3. La causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. E' infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo sollevata dal sul presupposto che l'azione CP_1
odierna avrebbe ad oggetto la mera verifica dell'ottemperanza da parte della PA al giudicato civile. Si richiama sul punto l'orientamento della corte di Cassazione, anche di recente ribadito nell'ordinanza resa a S.U. 5654/25, secondo cui: “quando abbia per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato azionato, sicché il giudice dell'ottemperanza svolge una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice ordinario e
3 non può alterare il suo precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c.. In questo senso, già il giudice delle leggi (Corte Cost., 12
dicembre 1998, n. 406, cit.) ha chiarito che “il giudizio di ottemperanza, secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale, ricomprende una pluralità di configurazioni (in relazione alla situazione concreta, alla statuizione del giudice e alla natura dell'atto impugnato),
assumendo talora (quando si tratta di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente quantificata e determinata nell'importo, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto cognitorio) natura di semplice giudizio esecutivo –
come tale assoggettabile alle limitazioni proprie delle 'azioni esecutive' nei confronti degli enti locali dissestati – e quindi qualificabile come rimedio complementare che si aggiunge al procedimento espropriativo del codice di procedura civile, rimesso alla scelta del creditore”. Anche in dottrina, peraltro, viene perlopiù riconosciuto che, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza svolge generalmente un' attività prevalentemente esecutiva, tant'è che non ha la possibilità di integrare la decisione civile, ed in linea di massima, quindi, il giudizio deve essere ascritto alla sfera delle azioni esecutive. :Si è detto infatti che la giurisdizione è sempre di merito,
ma la possibilità del giudice di sostituirsi all'amministrazione è decisamente meno forte nel caso delle sentenze del giudice civile, semplicemente perché sono sentenze di un altro giudice, che il giudice amministrativo non può completare. Parallelamente, la componente cognitoria è ridotta nel caso di sentenze del giudice ordinario, in ordine alle quali il giudice dell'ottemperanza deve rimanere nei confini della stretta esecuzione del giudicato. …. Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, necessariamente insito nel giudizio di esecuzione e quindi nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza, si atteggia tuttavia in modo particolare qualora riguardi un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo. In questo caso, infatti, il G.A. è investito della giurisdizione in materia di ottemperanza, ma ne è privo riguardo alla materia controversa nel merito e decisa dal provvedimento irrevocabile di altro giudice. Pertanto,
4 l'interpretazione del giudicato può in tal caso esercitarsi esclusivamente sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni ed addirittura antecedenti al passaggio in giudicato (come nel caso sub iudice), la cui valutazione rientri in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza da attuare”.
4.1
Considerato che
il giudicato in questione è costituito da sentenza di condanna generica e che dal procedimento di origine non erano desumibili tutti gli eluenti necessari per la quantificazione, nonché che la decisione odierna presuppone la verifica circa l'applicabilità o meno sulle somme dovute in forza della sentenza delle trattenute fiscali,
ne consegue la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.
5. E' infondata anche l'eccezione di prescrizione, considerato che durante i vari gradi di giudizio la prescrizione è interrotta, e solo con la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato tardivo l'appello la sentenza di primo grado (Tribunale Venezia n. 510/12)
è divenuta definitiva.
6. Nel merito, pacifico nel giudizio odierno – posto che la questione non risulta sia stata discussa nel giudizio dell'epoca - che sulle somme oggetto della condanna, in quanto aventi ad oggetto un risarcimento del danno, non dovessero essere operate le trattenute
IRPEF, ne risulta che l'Amministrazione è ancora creditrice nei confronti della ricorrente di € 3.044,02, come da conteggi all'epoca redatti dalla stessa PA.
7. Condividendosi quanto statuito nei precedenti di merito dimessi da parte ricorrente, ed in particolare nella sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 433/2023 sub 9 ric., riferita ad identica controversia instaurata da collega della ricorrente pure destinatario della medesima sentenza n. 510/12, il diritto alla restituzione a favore alla ricorrente da parte del convenuto non può essere escluso per effetto dello spirare del termine di CP_1
decadenza di cui all'art. 38 DPR 602/73 né ravvisato in capo alla un concorso Parte_1
di colpa per il mero fatto che la restituzione avrebbe potuto essere da lei richiesta direttamente all'Amministrazione fiscale, in quanto è il datore di lavoro che ha primariamente il diritto alla restituzione in caso di trattenute fiscali illegittimamente
5 effettuate e che è creditore nei confronti del lavoratore per eventuali inadempimenti nel pagamento delle somme che gli deve.
8. In conclusione, il convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di € 3.044,02, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario tenuto conto del limitato valore di causa e della ridotta attività
processuale svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il convenuto a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 3.044,02, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna altresì parte resistente a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 09/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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