Sentenza 27 febbraio 2026
Decreto collegiale 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2025 REG.RIC.
N. 00236/2025 REG.RIC.
N. 00237/2025 REG.RIC.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2025, proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Scaed”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, il sub Commissario ad acta , la Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.Re.M., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2025, proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Scaed”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, il sub Commissario ad acta, la Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.Re.M., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2025, proposto dalla Società Cooperativa Sociale “G. Falcone”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, il sub Commissario ad acta, la Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.Re.M., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Nuove Prospettive”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Carmen Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Molise, il sub Commissario ad acta, la Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise -A.S.Re.M., non costituita in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere
quanto al ricorso n. 235 del 2025:
contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 13/06/2024 di " sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "SCAED" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 2A sita nel Comune di Castellino del Biferno e accreditata per n. 12 posti letto con DCA n. 27/2024 " (prot. in ingresso Regione Molise n. 81691 del 17/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 66217 del 17/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 16/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146619 del 23/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110911 del 16/10/2024);
quanto al ricorso n. 236 del 2025:
contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 13/06/2024 di " sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "SCAED" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 3.3 sita nel Comune di Campobasso ed accreditata per n. 4 posti letto con DCA n. 22/2024 " (prot. in ingresso Regione Molise n. 81691 del 17/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 66217 del 17/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 16/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146619 del 23/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110911 del 16/10/2024);
quanto al ricorso n. 237 del 2025:
contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 17/06/2024 di " sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA "G. FALCONE" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 2 A sita nel Comune di Gambatesa ed accreditata per n. 12 posti letto con DCA n. 25/2024 " (prot. in ingresso Regione Molise n. 82139 del 18/06/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 67151 del 18/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 15/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 146003 del 22/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 110521 del 15/10/2024);
quanto al ricorso n. 238 del 2025:
contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di propria competenza, in ordine alla richiesta della ricorrente del 26/06/2024 di " sottoscrizione dell'accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "Nuove Prospettive" in relazione alla struttura residenziale psichiatrica SRP 1 sita nel Comune di Busso ed accreditata per n. 10 posti letto con DCA n. 26/2024 " (prot. in ingresso Regione Molise n. 92026 del 09/07/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 70719 del 27/06/2024), e sul suo successivo sollecito del 22/10/2024 (prot. in ingresso Regione Molise n. 149687 del 29/10/2024 e prot. in ingresso A.S.Re.M. n. 113164 del 22/10/2024).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con le istanze in epigrafe le società cooperative ricorrenti (tutte accreditate con il Servizio Sanitario Regionale) hanno chiesto alla Regione Molise e all’A.S.Re.M. di addivenire alla stipula dell’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8- quinquies della legge n. 502/1992, ciascuna in relazione alla specifica tipologia della propria struttura residenziale sopra individuata.
2. Dette istanze, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro, così come i successivi solleciti.
3. Avverso una simile inerzia, le strutture sanitarie interessate hanno avanzato allora gli odierni ricorsi, con i quali hanno tutte domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di ragione, e la conseguente condanna delle stesse a concludere i relativi procedimenti con l’adozione di provvedimenti espressi.
4. Per la Regione Molise e le altre Amministrazioni statali si è costituita nei rispettivi giudizi l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo l’infondatezza del gravame.
L’A.S.Re.M., dal canto suo, pur essendo stata regolarmente raggiunta dalla notifica dei ricorsi, non risulta costituita in nessuno dei giudizi.
5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I ricorsi risultano tutti ammissibili e fondati.
7. Colgono difatti nel segno le odierne parti ricorrenti nella misura in cui lamentano l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze di contrattualizzazione in epigrafe.
7.1 Va premesso, in questa materia, che per la giurisprudenza amministrativa “ non esiste (e non può esistere) in astratto un diritto alla contrattualizzazione, né l'intervenuto accreditamento comporta di per sé un "obbligo a contrarre" in capo all'Amministrazione (nella specie, comunque, l'A.S.P. di Trapani), sganciato dal duplice vincolo della programmazione in base allo specifico fabbisogno localizzato, da un lato, e della sostenibilità finanziaria, dall'altro” ( ex multis , T.A.R. Sicilia - Palermo n. 2069 del 24.09.2025, n. 390 2.02.2022 e n. 3073 del 29.12.2020).
7.2. Cionondimeno, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che, al cospetto del potere discrezionale dell’Amministrazione alla contrattualizzazione ai sensi dell’art. 8- quinquies della legge n. 502/1992, le società cooperative già accreditate presso il Servizio Sanitario Regionale sono pur sempre titolari di una posizione di interesse legittimo alla stipula dell’accordo e, quindi, alla conseguente definizione del correlativo procedimento amministrativo con un provvedimento espresso (cfr. T.A.R. Molise, sentenze nn. 229/2019 e 296 del 2020, quest’ultima confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, 7.12.2021, n. 8164).
7.3. In altre parole, anche se ci si trova al cospetto di un potere pubblicistico discrezionale dipendente dalla programmazione sanitaria regionale, dall'effettivo fabbisogno del territorio e dalla disponibilità di risorse economiche, ciò non vuol dire che le Amministrazioni non siano tenute a concludere i relativi procedimenti con provvedimenti espressi.
7.4. E non guasta ribadire, in proposito, che:
a) « sebbene il sistema sanitario nazionale legittimamente risulti ispirato alla necessità di coniugare il diritto alla salute degli utenti con l'interesse pubblico al contenimento della spesa, esso non può prescindere dal contemplare anche la tutela della concorrenza (pur solo tendenziale in questa materia: cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 29 giugno 2016, n. 1323), irrimediabilmente lesa dall'automatica preclusione alla messa a contratto di nuovi soggetti accreditati (T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 1083, condivisa sul punto da Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2013, n. 4574) » (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 296 del 2020);
b) «“ la mancata definizione dei provvedimenti in materia di tetti di spesa per le prestazioni specialistiche non può essere, invece, elemento sufficiente a giustificare l’esclusione dalla contrattualizzazione di nuove strutture, atteso che l’Amministrazione – fermi i tetti di spesa definiti per l’anno in corso o per la proroga dei tetti dell’anno precedente – ben potrà valutare di ridimensionare le prestazioni delle strutture già convenzionale per consentire l’accesso alle nuove già accreditate o potrà considerare altre misure idonee ad evitare, di fatto, la chiusura del settore all’ingresso di nuovi operatori ”» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7.12.2021, n. 8164);
c) «(…) pur in assenza di aggiornati tetti di bilancio e ferma l’osservanza degli stessi, l’Amministrazione potrà e dovrà (…), nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria pocanzi citati, ridimensionare le prestazioni riconosciute alle strutture già convenzionate, garantendo in tal modo l’accesso anche a strutture neo-accreditate . (…) sarà onere del Commissario ad acta e/o dell’ASREM ridefinire, riorganizzare e ridimensionare, anche lasciando inalterate le risorse stanziate in relazione ai tetti di spesa delineati ed eventualmente prorogati, le prestazioni erogate dalle strutture già convenzionate sì da consentire l’accesso anche ad altre ulteriori strutture accreditate. Appare di contro illegittima la scelta perpetuata negli anni dalla P.A. di prorogare gli accordi contrattuali con le strutture che siano già convenzionate, impendendo di fatto la contrattualizzazione di altri soggetti . (…) l’omessa ridefinizione dei budget non può assurgere al rango di fattore esimente, anche perché niente affatto estranea alla sfera di scelte e di responsabilità della stessa parte che la invoca » (Cons. Stato, Sez. III, 7.12.2021, n.8164 cit.).
7.5. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate emerge quindi con chiarezza l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di ragione, sulle istanze di contrattualizzazione rispettivamente avanzate dalle odierne parti ricorrenti.
8. In definitiva, entro i suesposti limiti i ricorsi devono pertanto essere tutti accolti.
8.1. Il Collegio, dunque, deve ordinare all’A.S.Re.M., alla Regione Molise e al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano dal disavanzo finanziario del Settore Sanitario della Regione Molise, ciascuno per quanto di propria competenza, di concludere i procedimenti attivati dai privati interessati con le istanze di contrattualizzazione in epigrafe entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
8.2. La discrezionalità tecnica insita nelle valutazioni implicate dall’esame delle istanze delle società ricorrenti induce però il Collegio a differire la pur richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, previa apposita istanza di parte, solo in caso di inadempimento delle Amministrazioni perdurante oltre la scadenza del termine indicato al paragrafo precedente.
9. Le spese di lite di ciascun giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in tutti i casi con distrazione in favore dei difensori delle parti ricorrenti, in quanto dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, e definitivamente pronunciando sui medesimi, li accoglie e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dalla Regione Molise e dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise;
- condanna la Regione Molise e il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a pronunciarsi sulle istanze di accreditamento in epigrafe, avanzate da ciascuna parte ricorrente, con provvedimento espresso e motivato da adottare entro e non oltre giorni 90 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna la Regione e lo stesso Commissario ad acta al pagamento in favore di ciascuna delle parti ricorrenti delle spese processuali, che liquida per ciascuna di essi in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, somme da distrarsi in favore degli antescritti avvocati dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
LU AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AL | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO