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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg. 5635 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5635 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Con
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata CP_2 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PASTORE ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PASTORE ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/03/2024, e , premesso di CP_2 Controparte_3
aver contratto matrimonio in Napoli il 16/06/2001 e che dalla loro unione sono nati Per_1
(18.02.2004) - attualmente occupato in un tirocinio formativo presso la Tecno SRL con sede a Napoli alla Riviera di Chiaia in virtù di un Progetto formativo della Regione Campania prorogato sino al
31.05.2024 con contributo mensile di € 700,00 lordi e (20.07.2006- minore all'epoca della Per_2
istaurazione del giudizio) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 19.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine alle domande accessorie osserva il Collegio che nelle more del giudizio la figlia CP_4
nata a [...] il [...] ha raggiunto la maggiore età per cui nulla va statuito in ordine al
[...]
regime di affido e alle modalità di visita.
Si riportano di seguito le restanti condizioni raggiunte dai coniugi:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e liberi ognuno di fissare la propria dimora.
2. La casa coniugale, sita in Via Comunale Santa Croce ad Orsolone Nr. 25. viene assegnata alla sig.ra che ne è, altresì, proprietaria;
il sig. provvederà a trasferire altrove CP_2 P_ la propria residenza, prelevando dalla abitazione tutti i propri effetti personali e ciò che a lui appartiene;
3. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia P_ CP_2 un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico al seguente Iban: IT88 P076 0103
4000 0002.0838.405, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie;
all'atto di cessazione del progetto formativo professionale del figlio e in mancanza di nuova occupazione, Per_1 il corrisponderà un assegno mensile, quale contributo al mantenimento anche del figlio P_
, una somma complessiva di € 500,00. Per_1
Il si impegna, a pagare, altresì, la quota assicurativa mensile pari a € 50,00 per la P_ responsabilità civile presso del veicolo Tipo Lancia Y, di sua proprietà, utilizzata dal CP_5 figlio;
Per_1
Per l'individuazione, determinazione e disciplina delle spese ordinarie e straordinarie, con particolare riguardo alla suddivisione tra spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, spese obbligatorie non ricomprese nell'assegno di mantenimento per le quali non è prevista una previa concertazione, spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento subordinate al consenso di entrambi i genitori, modalità di rimborso al genitore anticipatorio, le parti concordano di regolare le stesse secondo indicazioni CNF;
il c.d. assegno unico sarà attribuito per la intera quota alla sig.ra
CP_2
4. Il sig. dipendente della ED srl e la sig.ra dipendente della IE P_ CP_2
Klein Cooperativa Soc, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi prestazione economica necessaria al mantenimento degli stessi.
5. I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non avere alcuna reciproca ulteriore richiesta di carattere economico da far valere;
pertanto, al verificarsi delle presenti condizioni di separazione i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione e/o causa, in relazione ai rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti.
6. I coniugi si obbligano reciprocamente a comunicarsi le variazioni relative alla residenza e/o domicilio;
si impegnano, altresì, a comunicarsi tempestivamente eventuali modifiche dei recapiti telefonici;
si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_2 P_
(atto n.29, parte II, S. A sez.Y, reg. Atti Matrimonio anno 2001) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino