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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8500/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, riassunta a seguito di cassazione con rinvio, iscritta al N.R.G. 8500/2022
e introdotta ai sensi dell'art. 392 c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024 con termini per deposito delle comparse conclusionali fino al 30.12.2024 e per deposito delle memorie di replica fino al 20.1.2025 e promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giorgio Cintio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberto Amodeo, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 38121/2012 del Giudice di
Pace di Roma, avente N.R.G. 96135/2010, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n.
3181/2019, nel giudizio iscritto al N.R.G. 20142/2013, ed emessa in data 12.02.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, in qualità di giudice dell'appello.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.10.2024 riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'Avv. adiva il Giudice di Pace di Roma al fine Controparte_1
pagina 1 di 7 di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
(durante il prosieguo della trattazione semplicemente ) per il
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 2.627,88 comprensivo degli interessi moratori, dovuto a saldo del compenso per l'attività difensiva prestata nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, conclusosi in data 09.03.2005 ed iscritto al N.R.G. 15404/2005.
In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 6916/2010, con il quale ingiungeva alla Parte_1 di pagare all'Avv. la somma di euro 2.627,88 oltre spese, IVA e CPA. Controparte_1
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, la proponeva l'opposizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Roma, avente N.R.G. 96135/2010, contestando integralmente l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum e chiedendone, quindi, l'annullamento.
Nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace si costituiva l'Avv. , il quale Controparte_1 contestava le avverse ragioni di opposizione, chiedendo il rigetto delle stesse con la conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto e la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 38121/2012, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dalla Parte_1
e revocava, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso nell'ambito del
[...] giudizio iscritto al N.R.G. 6916/2010, concludendo che l'Avv. non aveva dimostrato Controparte_1 la fondatezza della sua pretesa creditoria fatta valere attraverso il procedimento monitorio.
Avverso la suindicata sentenza n. 38121/2012 l'Avv. proponeva il giudizio di Controparte_1 appello davanti al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo di accertare il proprio diritto e ottenere, quindi, la condanna al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 15404/2005 davanti al medesimo Tribunale.
Nel giudizio di gravame, iscritto al N.R.G. 20142/2013, si costituiva la , la Parte_1 quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. per l'illegittimo Controparte_1 frazionamento del credito.
Con sentenza n. 3181/2019, pubblicata in data 12.02.2019, il Tribunale Ordinario di Roma, in qualità di giudice dell'appello, accoglieva integralmente la domanda e, in riforma della decisione n.
38121/2012 del Giudice di Pace, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010 e, di conseguenza, confermava il decreto opposto.
Avverso la suddetta sentenza n. 3181/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, proponeva il ricorso in Cassazione la , ritenendola errata e illegittima per i seguenti motivi: Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 118, 1° comma, di cui alle disposizioni di pagina 2 di 7 attuazione al c.p.c.; mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per il divieto di proporre domande nuove;
improponibilità dell'azione recuperatoria proposta dall'Avv. CP_1
per l'illegittimo frazionamento del credito;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.;
[...]
l'inidoneità probatoria della ricognizione di debito sottoscritta da persona priva dei poteri rappresentativi e l'asserita mancata dimostrazione dell'estinzione della pretesa creditoria;
violazione e falsa applicazione dell'art. 636 c.p.c. in relazione all'art. 1988 c.c. per mancata allegazione del parere dell'ordine professionale;
violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni.
Con l'ordinanza n. 28847/2021, pubblicata in data 19.10.2021, la Corte di Cassazione, accolto il terzo motivo (rigettato il primo, il secondo ed il quarto, e assorbiti tutti gli altri) cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Ordinario di Roma, in persona di altro giudice, per un nuovo esame che provveda anche sulle spese di giustizia.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato, la Parte_1
provvedeva a riassumere il giudizio di appello davanti al Tribunale Ordinario di Roma, affinché
[...] questo decida sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso dal Giudice di Pace di Roma.
Pertanto, la alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, con Parte_1
l'ordinanza n. 28847/2021, insiste nel rigetto dell'appello proposto dall'Avv. avverso Controparte_1 la sentenza n. 38121/2012 del Giudice di Pace di Roma e, quindi, nell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3781/2012, per i seguenti motivi in diritto: improponibilità della singola azione monitoria promossa dall'Avv. per l'illegittimità e l'abusivo frazionamento Controparte_1 processuale del credito nei confronti della , come affermato dalla Corte di Parte_1
Cassazione con l'ordinanza n. 28847/2021. Nel caso specifico, la rileva che Parte_1
i crediti azionati dall'Avv. erano del tutto identici ed omogenei e, come tali, Controparte_1 dovevano essere azionati tutti insieme in un unico procedimento. Da quanto detto risulta dunque che il frazionamento del credito da parte dell'Avv. debba essere ritenuto abusivo e Controparte_1 illegittimo in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e solidarietà di cui agli artt. 2 e 111 Cost., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. Quindi, la chiede che il Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma dichiari l'improponibilità dell'azione monitoria promossa dall'Avv. Controparte_1
e, di conseguenza, accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso da
Giudice di Pace di Roma, per abusivo frazionamento processuale del credito.
Si costituiva l'Avv. il quale, dopo aver esposto i motivi per i quali non riteneva Controparte_1 condivisibili le argomentazioni della Suprema Corte, deduceva quanto segue: assenza del frazionamento abusivo del diritto di credito in quanto, pur in presenza di crediti tutti esigibili, gli stessi derivano da distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali sono proponibili distinte eccezioni da parte pagina 3 di 7 della specificando che, in caso contrario, la sua posizione sarebbe stata Parte_1 aggravata dal fatto di dover azionare un unico procedimento a svantaggio del principio di agile soddisfazione dei diritti di credito tutelata dal nostro ordinamento. In conclusione, l'Avv. CP_1
chiedeva di accertare e dichiarare l'interesse ad azionare separatamente i propri diritti di
[...] credito e, in particolare, il diritto agli onorari relativi al procedimento N.R.G. 15404/2005 per l'attività svolta dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, confermando la sentenza n. 3181/2019 del medesimo
Tribunale e condannando, quindi, la al pagamento della somma di euro Parte_1
2.627,88 oltre interessi moratori e spese di lite;
in subordine, chiede la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Va anzitutto chiarito che il presente giudizio origina dalla cassazione, con rinvio, della Sentenza n.
3181/2019, con la quale l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla
[...]
volta a far valere l'improponibilità, per abusivo frazionamento Parte_3 del credito, della domanda formulata dall'Avv. con ricorso monitorio. Controparte_1
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale la ha censurato il Parte_1 suddetto decisum, e, con Ordinanza n. 28847/2021, ha enunciato il principio di diritto, cui questo
Giudice deve attenersi nella presente sede.
In tema di abusivo frazionamento del credito, va ricordato più in generale che la Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, aveva affermato il principio in base al quale non è consentito al creditore di una somma di denaro, che si riferisce ad un “unico rapporto obbligatorio”, di proporre distinte domande di adempimento, in quanto il frazionamento del diritto di credito si deve considerare in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della
Costituzione, dal momento che il frazionamento del diritto di credito fatto valere con altrettante domande giudiziali configura un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento appresta alle parti per la tutela dei propri interessi (Cass., S. U., n. 2372/2007).
Tuttavia, ci si è chiesti se tale principio dovesse applicarsi anche nel caso in cui siano state proposte distinte domande concernenti diversi diritti di credito ma originantesi dal medesimo rapporto contrattuale. Su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni
Unite n. 4090/2017, ha statuito che le domande volte a far valere diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto contrattuale, possono essere proposte in separati processi. La sentenza, infatti, ha specificato che il divieto di frazionamento del diritto di credito affermato dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione del 2007 non implica che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere diritti di credito diversi e distinti, anche se si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, dal momento che molto spesso la proposizione di un'unica domanda giudiziale, concernente diversi e distinti diritti di credito, complica la possibilità di pagina 4 di 7 soddisfazione del creditore, con un conseguente allungamento dei tempi processuali, ponendosi quindi in violazione del principio di economia processuale.
La sentenza a Sezioni Unite del 2017 ha, tuttavia, precisato che le domande relative a distinti diritti di credito nascenti da un medesimo rapporto contrattuale, o anche i diritti di credito fondati sul medesimo fatto costitutivo, sono proponibili separatamente solo se risulta che il creditore abbia un interesse oggettivamente meritevole di tutela rispetto al divieto di frazionamento degli strumenti processuali.
Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito incontra, tuttavia, alcune eccezioni che si verificano nel caso in cui i diritti di credito si riferiscano ad un “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” oppure siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. La prima ipotesi si configura nel caso in cui i distinti diritti di credito nascenti dal medesimo rapporto contrattuale “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ossia quando tali diritti di credito hanno in comune le questioni relative all'esistenza del rapporto stesso oppure la validità o l'efficacia del relativo titolo. In tali situazioni, secondo le Sezioni Unite, proprio per evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell'attività istruttoria, la domanda, che abbia ad oggetto uno dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale, non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto un distinto diritto derivante dal medesimo rapporto contrattuale, anche se entrambe abbiano in comune solamente le questioni di fatto e/o di diritto. La seconda ipotesi si riferisce, invece, al caso in cui i diritti di credito, oltre a riguardare il medesimo rapporto tra le stesse parti, siano fondati sul “medesimo fatto costitutivo”, dovendosi intendere con tale espressione non tanto il medesimo fatto storico, quanto il fatto della stessa natura di quello che è stato già dedotto in giudizio. In tali situazioni il creditore, che ha maturato diritti tra loro distinti ma che sono fondati su fatti costitutivi simili o analoghi, anche se storicamente distinti, non può agire proponendo distinte domande giudiziali.
In tali casi, infatti, la contemporanea sussistenza tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali, che sono riconducibili oltre che allo stesso contratto anche al medesimo “rapporto” tra le parti, comporta l'obbligo di agire nello stesso giudizio, in ragione dei doveri di correttezza e buona fede che devono improntare i comportamenti delle parti non solo durante l'esecuzione dei singoli contratti ma anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito.
Infatti, l'interesse sostanziale del creditore può essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese effettivamente distinte sul piano giuridico ma riguardanti la
“medesima vicenda esistenziale” e “sostanziale”, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incide non solo sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione dell'attività istruttoria e decisionale su vicende di fatto distinte ma sostanzialmente tra loro simili, ma anche sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
pagina 5 di 7 In definitiva, le argomentazioni delle Sezioni Unite vanno intese nel senso che l'espressione
“medesimo rapporto di durata” ha un significato storico-fenomenologico; in particolare il sostantivo
“rapporto” non ha il significato tecnico-giuridico della coppia diritto/obbligazione a norma dell'art. 1173
c.c., ma il significato di relazione di fatto costituitasi tra le parti da cui deriva la controversia. Inoltre, nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso con riferimento non al concetto di identità ma a quello di qualità; in sostanza deve essere inteso non come sinonimo di
“uguale” ma come sinonimo di “analogo”.
Pertanto, in linea con le argomentazioni di cui sopra, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
28847/2021 ribadisce il seguente principio di diritto: “le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti”.
In merito al caso in esame, va evidenziato che l'Avv. aveva assistito, in qualità di Controparte_1 legale, la per un periodo di oltre quattro anni, durante il quale aveva svolto Parte_1 prestazioni sostanzialmente analoghe tra di esse che, sebbene in esecuzione di distinti mandati ad litem, appaiono rientrare nell'ambito di un rapporto unitario. Successivamente, essendo stato revocato l'incarico da parte della , l'Avv. ha proposto, nell'arco di Parte_1 Controparte_1 qualche mese, trentotto ricorsi monitori al fine di ottenere la liquidazione delle proprie attività difensive, la cui prova era rappresentata soltanto da un atto di ricognizione di debito. Deve rilevarsi, quindi, un frazionamento della domanda da parte dell'Avv. relativa a diritti di credito che, Controparte_1 sebbene distinti tra di essi, hanno comunque origine dal medesimo rapporto contrattuale e che trovano il proprio fondamento sui medesimi fatti costitutivi. Inoltre, l'Avv. non ha Controparte_1 fornito elementi da cui desumere la sussistenza di un interesse concreto ed oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata del credito;
infatti, egli si è limitato a svolgere considerazioni di ordine generale ed astratto, che non toccano in concreto la specificità dei singoli diritti di credito.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla , va Parte_1 dichiarata l'improponibilità della domanda di pagamento azionata dall'Avv. tramite il Controparte_1 ricorso monitorio e, conseguentemente, va respinto l'appello avverso la sentenza n. 38121/2012 del pagina 6 di 7 Giudice di Pace di Roma e confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 3781/2010, ivi disposta.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese Controparte_1 riguardanti i precedenti gradi del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 8500/2022, dispone nel modo seguente:
- in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla , dichiara Parte_1 improponibile la domanda proposta dall'Avv. , rigetta l'appello da questi proposto Controparte_1 avverso la sentenza n. 38121/2012, emessa dal Giudice di Pace di Roma, confermando la revoca il decreto ingiuntivo n. 3781/2010;
- condanna l'Avv. , al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese del procedimento che liquida: i) nella somma di euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di appello iscritto al N.R.G. 20142/2013; ii) nella somma di euro 1.875,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di legittimità iscritto al N.R.G. 27008/2019; iii) nella somma di euro
1.700,00 ed euro 147,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma, l'11.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, riassunta a seguito di cassazione con rinvio, iscritta al N.R.G. 8500/2022
e introdotta ai sensi dell'art. 392 c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024 con termini per deposito delle comparse conclusionali fino al 30.12.2024 e per deposito delle memorie di replica fino al 20.1.2025 e promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giorgio Cintio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberto Amodeo, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 38121/2012 del Giudice di
Pace di Roma, avente N.R.G. 96135/2010, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n.
3181/2019, nel giudizio iscritto al N.R.G. 20142/2013, ed emessa in data 12.02.2019 dal Tribunale
Ordinario di Roma, in qualità di giudice dell'appello.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.10.2024 riportandosi agli atti di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., l'Avv. adiva il Giudice di Pace di Roma al fine Controparte_1
pagina 1 di 7 di ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della Parte_1
(durante il prosieguo della trattazione semplicemente ) per il
[...] Parte_1 pagamento dell'importo di euro 2.627,88 comprensivo degli interessi moratori, dovuto a saldo del compenso per l'attività difensiva prestata nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, conclusosi in data 09.03.2005 ed iscritto al N.R.G. 15404/2005.
In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, nel corso del giudizio iscritto al N.R.G. 6916/2010, con il quale ingiungeva alla Parte_1 di pagare all'Avv. la somma di euro 2.627,88 oltre spese, IVA e CPA. Controparte_1
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, la proponeva l'opposizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Roma, avente N.R.G. 96135/2010, contestando integralmente l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum e chiedendone, quindi, l'annullamento.
Nel giudizio di opposizione innanzi al Giudice di Pace si costituiva l'Avv. , il quale Controparte_1 contestava le avverse ragioni di opposizione, chiedendo il rigetto delle stesse con la conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto e la condanna della al Parte_1 risarcimento dei danni.
Con sentenza n. 38121/2012, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta dalla Parte_1
e revocava, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso nell'ambito del
[...] giudizio iscritto al N.R.G. 6916/2010, concludendo che l'Avv. non aveva dimostrato Controparte_1 la fondatezza della sua pretesa creditoria fatta valere attraverso il procedimento monitorio.
Avverso la suindicata sentenza n. 38121/2012 l'Avv. proponeva il giudizio di Controparte_1 appello davanti al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo di accertare il proprio diritto e ottenere, quindi, la condanna al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento iscritto al N.R.G. 15404/2005 davanti al medesimo Tribunale.
Nel giudizio di gravame, iscritto al N.R.G. 20142/2013, si costituiva la , la Parte_1 quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. per l'illegittimo Controparte_1 frazionamento del credito.
Con sentenza n. 3181/2019, pubblicata in data 12.02.2019, il Tribunale Ordinario di Roma, in qualità di giudice dell'appello, accoglieva integralmente la domanda e, in riforma della decisione n.
38121/2012 del Giudice di Pace, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010 e, di conseguenza, confermava il decreto opposto.
Avverso la suddetta sentenza n. 3181/2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, proponeva il ricorso in Cassazione la , ritenendola errata e illegittima per i seguenti motivi: Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 118, 1° comma, di cui alle disposizioni di pagina 2 di 7 attuazione al c.p.c.; mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per il divieto di proporre domande nuove;
improponibilità dell'azione recuperatoria proposta dall'Avv. CP_1
per l'illegittimo frazionamento del credito;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.;
[...]
l'inidoneità probatoria della ricognizione di debito sottoscritta da persona priva dei poteri rappresentativi e l'asserita mancata dimostrazione dell'estinzione della pretesa creditoria;
violazione e falsa applicazione dell'art. 636 c.p.c. in relazione all'art. 1988 c.c. per mancata allegazione del parere dell'ordine professionale;
violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni.
Con l'ordinanza n. 28847/2021, pubblicata in data 19.10.2021, la Corte di Cassazione, accolto il terzo motivo (rigettato il primo, il secondo ed il quarto, e assorbiti tutti gli altri) cassava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Ordinario di Roma, in persona di altro giudice, per un nuovo esame che provveda anche sulle spese di giustizia.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato, la Parte_1
provvedeva a riassumere il giudizio di appello davanti al Tribunale Ordinario di Roma, affinché
[...] questo decida sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso dal Giudice di Pace di Roma.
Pertanto, la alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, con Parte_1
l'ordinanza n. 28847/2021, insiste nel rigetto dell'appello proposto dall'Avv. avverso Controparte_1 la sentenza n. 38121/2012 del Giudice di Pace di Roma e, quindi, nell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3781/2012, per i seguenti motivi in diritto: improponibilità della singola azione monitoria promossa dall'Avv. per l'illegittimità e l'abusivo frazionamento Controparte_1 processuale del credito nei confronti della , come affermato dalla Corte di Parte_1
Cassazione con l'ordinanza n. 28847/2021. Nel caso specifico, la rileva che Parte_1
i crediti azionati dall'Avv. erano del tutto identici ed omogenei e, come tali, Controparte_1 dovevano essere azionati tutti insieme in un unico procedimento. Da quanto detto risulta dunque che il frazionamento del credito da parte dell'Avv. debba essere ritenuto abusivo e Controparte_1 illegittimo in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e solidarietà di cui agli artt. 2 e 111 Cost., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. Quindi, la chiede che il Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma dichiari l'improponibilità dell'azione monitoria promossa dall'Avv. Controparte_1
e, di conseguenza, accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3781/2010, emesso da
Giudice di Pace di Roma, per abusivo frazionamento processuale del credito.
Si costituiva l'Avv. il quale, dopo aver esposto i motivi per i quali non riteneva Controparte_1 condivisibili le argomentazioni della Suprema Corte, deduceva quanto segue: assenza del frazionamento abusivo del diritto di credito in quanto, pur in presenza di crediti tutti esigibili, gli stessi derivano da distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali sono proponibili distinte eccezioni da parte pagina 3 di 7 della specificando che, in caso contrario, la sua posizione sarebbe stata Parte_1 aggravata dal fatto di dover azionare un unico procedimento a svantaggio del principio di agile soddisfazione dei diritti di credito tutelata dal nostro ordinamento. In conclusione, l'Avv. CP_1
chiedeva di accertare e dichiarare l'interesse ad azionare separatamente i propri diritti di
[...] credito e, in particolare, il diritto agli onorari relativi al procedimento N.R.G. 15404/2005 per l'attività svolta dinnanzi al Tribunale Ordinario di Roma, confermando la sentenza n. 3181/2019 del medesimo
Tribunale e condannando, quindi, la al pagamento della somma di euro Parte_1
2.627,88 oltre interessi moratori e spese di lite;
in subordine, chiede la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Va anzitutto chiarito che il presente giudizio origina dalla cassazione, con rinvio, della Sentenza n.
3181/2019, con la quale l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ha ritenuto inammissibile e, comunque, infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla
[...]
volta a far valere l'improponibilità, per abusivo frazionamento Parte_3 del credito, della domanda formulata dall'Avv. con ricorso monitorio. Controparte_1
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale la ha censurato il Parte_1 suddetto decisum, e, con Ordinanza n. 28847/2021, ha enunciato il principio di diritto, cui questo
Giudice deve attenersi nella presente sede.
In tema di abusivo frazionamento del credito, va ricordato più in generale che la Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, aveva affermato il principio in base al quale non è consentito al creditore di una somma di denaro, che si riferisce ad un “unico rapporto obbligatorio”, di proporre distinte domande di adempimento, in quanto il frazionamento del diritto di credito si deve considerare in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio del giusto processo di cui all'art. 111 della
Costituzione, dal momento che il frazionamento del diritto di credito fatto valere con altrettante domande giudiziali configura un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento appresta alle parti per la tutela dei propri interessi (Cass., S. U., n. 2372/2007).
Tuttavia, ci si è chiesti se tale principio dovesse applicarsi anche nel caso in cui siano state proposte distinte domande concernenti diversi diritti di credito ma originantesi dal medesimo rapporto contrattuale. Su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza a Sezioni
Unite n. 4090/2017, ha statuito che le domande volte a far valere diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto contrattuale, possono essere proposte in separati processi. La sentenza, infatti, ha specificato che il divieto di frazionamento del diritto di credito affermato dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione del 2007 non implica che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere diritti di credito diversi e distinti, anche se si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, dal momento che molto spesso la proposizione di un'unica domanda giudiziale, concernente diversi e distinti diritti di credito, complica la possibilità di pagina 4 di 7 soddisfazione del creditore, con un conseguente allungamento dei tempi processuali, ponendosi quindi in violazione del principio di economia processuale.
La sentenza a Sezioni Unite del 2017 ha, tuttavia, precisato che le domande relative a distinti diritti di credito nascenti da un medesimo rapporto contrattuale, o anche i diritti di credito fondati sul medesimo fatto costitutivo, sono proponibili separatamente solo se risulta che il creditore abbia un interesse oggettivamente meritevole di tutela rispetto al divieto di frazionamento degli strumenti processuali.
Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito incontra, tuttavia, alcune eccezioni che si verificano nel caso in cui i diritti di credito si riferiscano ad un “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” oppure siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. La prima ipotesi si configura nel caso in cui i distinti diritti di credito nascenti dal medesimo rapporto contrattuale “sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ossia quando tali diritti di credito hanno in comune le questioni relative all'esistenza del rapporto stesso oppure la validità o l'efficacia del relativo titolo. In tali situazioni, secondo le Sezioni Unite, proprio per evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell'attività istruttoria, la domanda, che abbia ad oggetto uno dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale, non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto un distinto diritto derivante dal medesimo rapporto contrattuale, anche se entrambe abbiano in comune solamente le questioni di fatto e/o di diritto. La seconda ipotesi si riferisce, invece, al caso in cui i diritti di credito, oltre a riguardare il medesimo rapporto tra le stesse parti, siano fondati sul “medesimo fatto costitutivo”, dovendosi intendere con tale espressione non tanto il medesimo fatto storico, quanto il fatto della stessa natura di quello che è stato già dedotto in giudizio. In tali situazioni il creditore, che ha maturato diritti tra loro distinti ma che sono fondati su fatti costitutivi simili o analoghi, anche se storicamente distinti, non può agire proponendo distinte domande giudiziali.
In tali casi, infatti, la contemporanea sussistenza tra le stesse parti di crediti giuridicamente eguali, che sono riconducibili oltre che allo stesso contratto anche al medesimo “rapporto” tra le parti, comporta l'obbligo di agire nello stesso giudizio, in ragione dei doveri di correttezza e buona fede che devono improntare i comportamenti delle parti non solo durante l'esecuzione dei singoli contratti ma anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito.
Infatti, l'interesse sostanziale del creditore può essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese effettivamente distinte sul piano giuridico ma riguardanti la
“medesima vicenda esistenziale” e “sostanziale”, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incide non solo sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione dell'attività istruttoria e decisionale su vicende di fatto distinte ma sostanzialmente tra loro simili, ma anche sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.
pagina 5 di 7 In definitiva, le argomentazioni delle Sezioni Unite vanno intese nel senso che l'espressione
“medesimo rapporto di durata” ha un significato storico-fenomenologico; in particolare il sostantivo
“rapporto” non ha il significato tecnico-giuridico della coppia diritto/obbligazione a norma dell'art. 1173
c.c., ma il significato di relazione di fatto costituitasi tra le parti da cui deriva la controversia. Inoltre, nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso con riferimento non al concetto di identità ma a quello di qualità; in sostanza deve essere inteso non come sinonimo di
“uguale” ma come sinonimo di “analogo”.
Pertanto, in linea con le argomentazioni di cui sopra, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
28847/2021 ribadisce il seguente principio di diritto: “le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti”.
In merito al caso in esame, va evidenziato che l'Avv. aveva assistito, in qualità di Controparte_1 legale, la per un periodo di oltre quattro anni, durante il quale aveva svolto Parte_1 prestazioni sostanzialmente analoghe tra di esse che, sebbene in esecuzione di distinti mandati ad litem, appaiono rientrare nell'ambito di un rapporto unitario. Successivamente, essendo stato revocato l'incarico da parte della , l'Avv. ha proposto, nell'arco di Parte_1 Controparte_1 qualche mese, trentotto ricorsi monitori al fine di ottenere la liquidazione delle proprie attività difensive, la cui prova era rappresentata soltanto da un atto di ricognizione di debito. Deve rilevarsi, quindi, un frazionamento della domanda da parte dell'Avv. relativa a diritti di credito che, Controparte_1 sebbene distinti tra di essi, hanno comunque origine dal medesimo rapporto contrattuale e che trovano il proprio fondamento sui medesimi fatti costitutivi. Inoltre, l'Avv. non ha Controparte_1 fornito elementi da cui desumere la sussistenza di un interesse concreto ed oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata del credito;
infatti, egli si è limitato a svolgere considerazioni di ordine generale ed astratto, che non toccano in concreto la specificità dei singoli diritti di credito.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla , va Parte_1 dichiarata l'improponibilità della domanda di pagamento azionata dall'Avv. tramite il Controparte_1 ricorso monitorio e, conseguentemente, va respinto l'appello avverso la sentenza n. 38121/2012 del pagina 6 di 7 Giudice di Pace di Roma e confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 3781/2010, ivi disposta.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese Controparte_1 riguardanti i precedenti gradi del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 8500/2022, dispone nel modo seguente:
- in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dalla , dichiara Parte_1 improponibile la domanda proposta dall'Avv. , rigetta l'appello da questi proposto Controparte_1 avverso la sentenza n. 38121/2012, emessa dal Giudice di Pace di Roma, confermando la revoca il decreto ingiuntivo n. 3781/2010;
- condanna l'Avv. , al pagamento in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese del procedimento che liquida: i) nella somma di euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di appello iscritto al N.R.G. 20142/2013; ii) nella somma di euro 1.875,00 oltre spese generali, IVA e CPA per il giudizio di legittimità iscritto al N.R.G. 27008/2019; iii) nella somma di euro
1.700,00 ed euro 147,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma, l'11.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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