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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2223/2019 R.G., avente ad oggetto: appalto - opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in RM (PR), via Enrico Forlanini 2/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dagli PE Di AS (C.F.
; PEC: e IL OV C.F._1 Email_1
(C.F. ; PEC: (fax: C.F._2 Email_2
02.76024561) con studio in Milano, corso Italia n. 13;
-parte opponente- attrice in riconvenzionale
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Caserta alla via Maddalena P.co Alambra n. 19 (c.f. / p.i.: , rapp.ta e P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Giordano (c.f.: ) ed C.F._3 elett.te dom.ta presso lo studio di questi in IR SC (CE) alla via Napoli n. 122;
-parte opposta- convenuta in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26.02.2019, la
[...]
conveniva la innanzi Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 135/2019, in quanto la domanda monitoria era infondata in fatto e in diritto. In via preliminare, l'opponente sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 19 e 20 c.p.c., non avendo la né sede, né stabilimento, né un rappresentante Pt_1 autorizzato a stare in giudizio nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
indicava quale Tribunale competente quello di RM , luogo della sede della società.
Quanto al merito, l'opponente, contestava l'avversa pretesa ed eccependone la carenza documentale, fondata esclusivamente su fatture;
pertanto agiva contestando la pretesa monitoria e chiedendo, oltre alla revoca del decreto opposto, in via riconvenzionale accertare il controcredito dalla stessa vantato e per l'effetto condannare la a corrispondere Controparte_1
l'importo residuo dovuto in forza della scrittura privata del 5 marzo 2018 pari a € 14.194,48 o la diversa misura dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
esponeva al riguardo che in data 5 marzo 2018 tra le parti era stato perfezionato un accordo in forza del quale la Controparte_1 aveva accettato l'addebito di 7.300 pallet non riparabili al prezzo unitario di € 2,50 ciascuno, obbligandosi a corrispondere l'importo dell'addebito in n. 18 rate mensili;
che i rapporti fra le parti sono terminati a luglio 2018 e alla predetta data, aveva corrisposto le prime _1 quattro rate dell'accordo (scadenti a marzo, aprile, maggio e giugno) per complessivi € 4.055,52; rilevava dunque che il debito residuo di era quindi pari a € 14.194,48 (€ 18.250,00 – € _1
4.055,52); dunque, chiedeva accertare il proprio controcredito e condannare l'opposta a corrispondere alla l'importo residuo dovuto, pari a € 14.194,48; in subordine, Pt_1 dichiarare la compensazione fra i reciproci controcrediti e, per l'effetto, condannare a _1 pagare l'importo residuo dovuto ad esito della compensazione, pari a € 731,17 o la diversa misura dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La parte opposta, costituitasi in giudizio Controparte_1 _1 _1 tardivamente , ovvero in data 21.6.2022, contestava la fondatezza della opposizione, per cui chiedeva la conferma del decreto opposto e la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite.
Rilevava in particolare di aver effettuato riparazioni di pedane in legno epal su commissione della circostanza non contestata nell'an e nel quantum; di aver Pt_1 Parte_1 Parte_1 conseguentemente emesso le fatture per le prestazioni effettuate, rimaste insolute benché invitata e diffidata al pagamento la committente.
Contestava inoltre la spiegata domanda riconvenzionale, rilevando che l'opponente non aveva fornito alcuna prova del controcredito vantato.
Con ordinanza resa in data 18/03/2021, l'istruttore, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale suscettibile di essere decisa unitamente al merito, dichiarata inammissibile la prova orale chiesta dall'opponente ai sensi dell'art. 244 c.p.c., all'udienza del 24.2.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza – infondatezza
3. Sul punto va rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione si esprime nel senso che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti
(nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito
(trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (così, tra le tante, da ultimo
Cass. civ. sez del 14 luglio 2015 n.14655); inoltre che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989 depositata il 13 settembre 2016 in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie, hanno statuito che la competenza spetta al giudice del domicilio del creditore allorquando si verta di obbligazioni liquide;
in dettaglio, le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c. sono, sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, II comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 ultima parte c.p.c., esclusivamente quelle liquide, ossia delle quali il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma c.p.c.
Ebbene, osservato che mentre l'attore non ha nessun onere di specificazione del criterio di competenza e delle ragioni per cui ha ritenuto di incardinare la lite presso il giudice adito, il convenuto, al contrario, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice adito, ha l'onere di eccepire, sin dal primo atto difensivo, l'incompetenza di tale giudice sotto tutti i profili ipotizzabili, e deve farlo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limite, né apportare ad essi alcun mutamento (così
Cassazione civile sez. II, 25 gennaio 1995, n. 866, in Giust. civ. Mass. 1995, 163; Cassazione civile sez. II, 1° marzo 1995, n. 2336, in Giust. civ. Mass. 1995, 482).
Facendo applicazione di tali principi di carattere generale alla fattispecie in esame, si osserva che l'opponente pur facendo riferimento al Foro di RM quale foro della convenuto persona giuridica, non ha tuttavia contestato specificamente l'applicabilità di ciascuno degli altri criteri ed in particolare quello di cui al disposto di cui agli articoli 1182, III comma, c.c. e 20, ultima parte c.p.c.; a ben vedere infatti l'opponente non ha depositato visura Parte_1 camerale da cui desumere quanto asserito, ovvero la insussistenza di criteri di collegamento con il foro adito in relazione alla propria sede, ad uno stabilimento secondario , ad un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
risulta, di contro, avere verosimilmente una sede secondaria in Marcianise (CE), in cui risulta essere stata notificata l'ingiunzione di pagamento;
riscontrata la rilevanza di tale ulteriore criterio di collegamento nelle cause dove si verte in materia di obbligazioni pecuniarie e ritenuto che la competenza spetta al giudice del domicilio del creditore allorquando si verta di obbligazioni liquide;
pertanto si reputa che la sollevata eccezione appaia incompleta, e come tale, alla luce delle ragioni sovra evidenziate, inidonea a sradicare la causa dall'adito Tribunale.
Va pertanto affermata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla proposta domanda.
Profili di riparto dell'onere probatorio e di diritto sostanziale
4. Si osserva come l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non abbia contestato l'esistenza del contratto d'opera, regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile (nella specie, consistente nella riparazioni di pedane in legno epal ) intercorso con la
[...] si sottolinea come tantomeno abbia contestato specificamente il Controparte_1 quantum richiesto dalla stessa, limitandosi dedurre l'insufficienza della avversa documentazione e a chiedere una rideterminazione giudiziale del dovuto da cui detrarsi quanto ancora ad essa spettante in virtù dell'accordo sull'allineamento della giacenza del 5.3.2018, alla luce della spiegata domanda riconvenzionale.
Sotto il profilo dell'onere della prova, come è noto, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (Cass. civ. Sez. I, 27/06/2000, n. 8718).
Occorre pertanto in questa sede fare applicazione di alcuni principi, sia codificati che espressi in giurisprudenza.
4. Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996;
Cass. civ., Sez. Unite n. 13533 del 2001).
Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
Ebbene, l'opposto a sostegno della pretesa creditoria ha prodotto le fatture - munite da certificazione autentica delle scritture contabili, regolarmente annotate nel registro iva – unitamente alla diffida di pagamento.
E' inoltre noto l'ulteriore principio, espresso in giurisprudenza, a tenore del quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593).
E tuttavia, l'opponente, come detto, non ha affatto dedotto la mancata esecuzione dell'opera di riparazione, limitandosi ad affermare che i corrispettivi richiesti dalla erano carenti Parte_2 di riscontro probatorio.
Ed invero, tale argomento appare inidoneo contrastare la pretesa creditoria , anche e soprattutto alla luce delle successive eccezioni sollevate nell'atto introduttivo dall'opponente società, la quale dapprima, alla pagina 2 dell'atto introduttivo, ha affermato non esservi prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, mentre di seguito ha soggiunto che “anche qualora il credito fosse esistente, sarebbe assorbito dal maggior credito di che ha espressamente Pt_1 _1 riconosciuto con scrittura del 5 marzo 2018” , in tal modo implicitamente riconoscendo non solo il rapporto, ma anche le riparazioni erano state eseguite.
5. Com'è noto, il principio di non contestazione impone alle parti di prendere posizione sulle singole circostanze dedotte dalle controparti e di contestarle specificamente al fine di evitare che, in mancanza di specifica contestazione, i fatti si ritengano ammessi e provati.
Tale principio, prima ancora di essere codificato dal legislatore nel 2009 con la modifica dell'art. 115 c.p.c., era stato già considerato dalla Corte di Cassazione come principio generale insito nel nostro ordinamento processuale. Così la Suprema Corte, tra l'altro, nella sentenza n. 5356/2009:
“L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. anche Cass. n. 10031/04, n. 13079/08, n. 5191/08 e n. 25516/10).
In una recente pronuncia la Suprema Corte è giunta finanche ad estendere il principio della non contestazione anche ai fatti impliciti in una data allegazione: “L'esigenza di provarlo (il fatto implicito allegato) insorge se sia contestato (…) Se tanto non sia avvenuto, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato” (Cass. n. 22837/10). Tale principio è stato affermato dalla Cassazione con riferimento ad un giudizio di risarcimento danni per mancata informazione da parte dei sanitari circa i rischi connessi ad una gravidanza. Non vi è dubbio alcuno, pertanto, che il principio di non contestazione possa operare in giudizi, come il presente, che hanno ad oggetto diritti di contenuto prettamente patrimoniale.
6. La ricostruzione di parte opponente non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria ove l'opponente ha avanzato una richiesta di prova inammissibile, omettendo l'indicazione specifica delle persone da interrogare (cfr. art. 244 c.p.c.).
Dall'altra parte, l'opponente, come accennato, su cui grava l'onere della prova dell'esatto integrale adempimento, nel corso del giudizio non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa né delle eccezioni – sia pure genericamente - sollevate inerenti il proprio controcredito, (cfr. verbale del 18/03/2021).
Pertanto, tenuto conto di quanto appena prospettato in ordine alla rilevanza probatoria della documentazione dell'opposto e della non contestazione dell'opponente, non essendosi formata prova alcuna in ordine all'avvenuto adempimento, l'opposizione va rigettata.
7. Circa la domanda riconvenzionale, la stessa non può essere accolta per carenza di prova certa.
L'opponente sul punto avrebbe dovuto addurre la scadenza del credito e dunque provare il rapporto di collaborazione tra e era cessato prima dell'estinzione Pt_1 _1 dell'intero debito , ovvero, secondo quanto asserito, nel mese di luglio 2018.
Come detto, tale ricostruzione non ha trovato alcun conforto in sede istruttoria in quanto l'opponente ha articolato una richiesta di prova non ammissibile, omettendo l'indicazione specifica dei testimoni da escutere (cfr. art. 244 c.p.c.).
A quanto detto segue la condanna della a corrispondere Parte_1 all'opposta la somma di cui al decreto ingiuntivo, che viene in questa sede confermato.
8. Il rigetto dell'opposizione comporta inoltre la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e
654 del Codice di Procedura Civile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa e della effettiva attività processuale svolta, della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 4 comma 4, con riduzione del
50% della voce inerente il compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletatasi prova orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 135/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla che si liquidano in €. 2.120,00 Controparte_1 per onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con distrazione.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 24 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Renata Russo