TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio il giorno 17 dicembre 2025 composto dai magistrati: dott. CC EC Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1677/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato FRANGIONE MARIA BRUNA, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 23 settembre 2025, contenente le condizioni della separazione al quale
è stato altresì allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dall'unico procuratore costituito per entrambi, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato il parere favorevole espresso dal P.M. in sede;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]) con Per_1 Per_2
conseguente manifesta superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno altresì chiesto la pronuncia di divorzio;
rilevato che con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso relativo all'ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e che, pertanto, la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso;
tenuto conto che le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva;
letti gli art. 473-bis.49 e 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22 settembre 2025 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, coniugati il 18/06/2003 in MATERA, alle condizioni da loro Parte_2 concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale (depositato il 22/09/2025) nonché nelle note integrative depositate il 2/12/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, Parte II, serie A, numero 89;
3) dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
CC EC