Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 29 maggio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12121/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi res.te Parte_1 in via Pacini 47, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CodiceFiscale_1
Franchina, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar in Roma del 22/03/2024 (rep n.. Persona_1
37875/7313);
- opposto-
§§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, l'avviso di addebito n.
59320240006436356000 notificato in data 15/11/2024 relativo a contributi I.V.S. fissi e/o a percentuale sul minimale dovuti alla gestione Commercianti, relativi all'anno 2023 di complessivi € 2.387,64 deducendo l'illegittimità dello stesso per insussistenza dei presupposti impositivi e difetto di prova di essi. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' dichiarando che si era provveduto ad CP_1 annullate interamente l'avviso di addebito (come da provvedimento di Annullamento di
Avviso di Addebito datato 14/04/2025 - in atti), chiedendo pronunciarsi la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L'udienza del 29 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti (in seno alle quali parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento associandosi alla richiesta di dichiararsi cessata la materia del contendere e chiedendo pronunciarsi la condanna alle spese dell'Istituto resistente in suo favore, secondo la soccombenza virtuale) e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
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Si dà atto che l' con riguardo ai contributi oggetto del giudizio ha dichiarato di avere CP_1 annullato l'avviso di addebito impugnato (come da provvedimento allegato in atti) chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' (cfr. atto di “Annullamento Totale CP_1
O Parziale di Avviso di Addebito” datato 14/04/2025, con riserva di comunicazione all'Agente della riscossione – in atti), che ha riguardato tutti i contributi di cui all'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C.
Cass. 22650/08).
Quanto alle spese, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione deve tenersi conto, per un verso, dei profili di fondatezza nel merito dell'opposizione, alla stregua della documentazione allegata da entrambe le parti, rilevando l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' e che l'annullamento è intervenuto (il 14/04/2025) successivamente al CP_1 deposito del ricorso (23/12/2024); per altro verso, la condotta processuale dell' , che CP_1 ha riconosciuto la pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente provvedendo ad annullare l'avviso di addebito.
Sulla base delle superiori considerazioni sussistono i presupposti per la compensazione, in ragione della metà delle spese di lite tra l'opponente e l' ; la restante metà (1/2) CP_1 segue la soccombenza e – liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività svolta - viene posta a carico dell' e distratta in CP_1 favore del Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12121/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, in ragione della metà (1/2), CP_1 che liquida - in parte qua - nella complessiva somma di euro 443,00, oltre esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del Procuratore di parte ricorrente;
compensa le spese di lite per la restante metà (1/2).
Così deciso in Catania, in data 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dot.ssa Luisa Maria Cutrona
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