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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 386/2025 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
introdotta
DA
(c.f.: , nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 di sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cristina Lana;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220259000057948000; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto dall' in data 21.1.2025, notificazione di intimazione di pagamento n. CP_2
01220259000057948000, per la somma di € 30.195,30, relativamente ad avvisi d'addebito emessi dall' a titolo di mancato pagamento di contributi e somme CP_3 accessorie, come ivi identificati.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo.
1 Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di addebito, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per il decorso del termine quinquennale CP_3 ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Lamentava, inoltre, la mancata indicazione del responsabile delle iscrizioni a ruolo dell'ingiunzione suddetta e delle ivi cartelle contenute (non potendosi ritenere sufficiente l'indicazione della persona fisica responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento), nonché della data di esecutività del ruolo (ossia la data in cui il ruolo viene firmato dal responsabile e consegnato al concessionario della riscossione), ed altresì del criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi liquidati nell'atto stesso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, per sentir annullare l'intimazione di pagamento ed i sottesi avvisi d'addebito, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio e CP_2 veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
2 Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. nn. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Ciò posto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
Il sig. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta Parte_1 formulando contestazioni in ordine all'omessa notificazione dei titoli ed alla prescrizione dei crediti.
Occorre, perciò, verificare la sussumibilità della domanda nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, avendo parte ricorrente appunto eccepito l'omessa notificazione dei suddetti avvisi di addebito, il che, nella prospettiva adottata dallo stesso ricorrente, gli avrebbe impedito di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Ebbene, pur riscontrando la tempestività della domanda, giacché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (art. 24 D. Lgs. 46/1999),
3 se ne ravvisa l'inammissibilità per omessa evocazione in giudizio dell' non solo CP_3 nella veste di ente creditore, ma soprattutto nella qualità di soggetto a cui compete in via esclusiva la notificazione degli avvisi di addebito ex art. 30 D. Lgs. 78/2010.
2. In specie, le contestazioni mosse dal sig. , in ordine alla mancata Parte_1 notifica dei titoli esecutivi ed al decorso del termine quinquennale di prescrizione, sono riconducibili alla fase antecedente all'attività esecutiva demandata all'agente della riscossione, e comunque ad essa avulse, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell' in forza di quanto disposto dal citato art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod. CP_3 da L. 122/2010.
In forza di tale norma, è l' che provvede in proprio alla formazione del ruolo, CP_3 notificando l'avviso di addebito al contribuente.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, la verifica circa la coincidenza delle posizioni processuali con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190/1995; Cass. n. 6160/2000; Cass. n.
11284/2010).
Nella fattispecie, il ricorrente, non ha indicato l' quale contraddittore nell'atto CP_3 introduttivo, né ha fornito prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , il quale, invece, va considerato come naturale destinatario dell'azione CP_4 recuperatoria proposta.
Dunque, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione, estraneo ai profili oggetto di deduzione in ricorso, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di con conseguente rigetto della domanda. CP_2
A tale conclusione si perviene facendo applicazione dei condivisibili principi affermati in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, SS. UU., 8.3.2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
4 per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nell'evocata pronuncia ed in fattispecie del tutto speculare, il giudice non ha il potere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ma è tenuto a rigettare il ricorso notificato CP_3 solo all'agente della riscossione proprio in ragione della peculiarità del sistema di riscossione dei crediti previdenziali, interamente affidato all' fino alla CP_3 cristallizzazione del titolo esecutivo ed assegnato all'agente solo per la successiva fase espropriativa.
Ciò rende, in effetti, inapplicabili i diversi indirizzi pur affermati in giurisprudenza in materia di legittimazione passiva concorrente e/o disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione.
In ambito previdenziale, e segnatamente in materia di opposizioni caratterizzate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva dell' previo accertamento CP_3 dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto il merito della pretesa stessa, ambito rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, in conformità al disposto del citato art. 24 D. Lgs. 46/1999, incentrandosi la cognizione su attività di competenza esclusiva dell' . CP_4
Pertanto, nel presente processo, è priva di Controparte_1 legittimazione a contraddire sulle sollevate censure, in conformità al disposto del citato art. 24, il quale espressamente prevede la legittimazione passiva del solo ente impositore.
Al contempo, in ossequio al dictum della nomofilassi della Suprema Corte, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore, tale da necessitarne la chiamata iussu iudicis.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che il ricorrente, in mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo all' , ha introdotto Controparte_5 il giudizio esclusivamente nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire in punto di notificazione dei titoli, poiché privo della titolarità della situazione sostanziale passiva dedotta in giudizio.
Tale riscontro si estende anche agli altri motivi di impugnazione sollevati in ricorso, ed in specie alla mancata indicazione del responsabile del procedimento per gli avvisi di
5 addebito ed al dedotto vizio di motivazione dei titoli esecutivi stessi, motivi rispetto ai quali unico contraddittore naturale sarebbe parimenti stato esclusivamente l' CP_3
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, con conseguente infondatezza del ricorso, di cui s'impone il rigetto in parte qua.
3. Inoltre, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.
1 c.p.c., cioè come tesa a far valere fatti estintivi (id est, la prescrizione estintiva) sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi, se ne ravvisa l'infondatezza, non riscontrandosi il decorso del termine quinquennale di prescrizione (applicabile ex art. 3 co. 9 L. 335/1995) tra le date di notificazione dei titoli esecutivi stessi, come indicate nell'intimazione di pagamento (26.11.2021; 5.8.2022; 17.2.2023; 14.12.2023) e la data di notificazione dell'atto impugnato (21.1.2025), e ciò con tutta evidenza.
4. Parimenti infondati si rivelano i motivi di ricorso attinenti a vizi di forma propri dell'intimazione di pagamento opposta, ossia l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi, ammissibili giacché sollevati entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Quanto al primo motivo, posto che l'intimazione reca la chiara indicazione nominativa del responsabile (cfr. pag. 2), va osservato che, pur volendo assecondare la tesi del ricorrente, trattasi di vizio c.d. “non invalidante”, nel senso che esso non inficia l'atto impugnato, che resta pienamente valido ed efficace non essendo compromessa la riferibilità dell'atto stesso ad circostanza neppure contestata in ricorso CP_2
(Cassazione civile, sez. V, 11.12.2023, n. 34416: “… se, nonostante l'illeggibilità della sottoscrizione, l'individuazione del firmatario sia oggettivamente certa, la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto non ne può importare la nullità, dovendosi presumere fino a prova contraria che la persona che ha firmato aveva la facoltà di farlo … Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato correttamente che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana”; Cassazione civile, sez. VI, 10.2.2021, n. 3940: “Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. SO, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014
n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo
d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta
l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge
6 n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)»”).
In applicazione di tali condivisibili principi, si osserva che, in ricorso, nulla viene affermato in ordine ad eventuali dubbi nella paternità dell'intimazione di pagamento in capo ad né in ordine alla concreta rilevanza del dedotto vizio. CP_2
Pertanto, quand'anche si voglia riscontrare la sussistenza di quest'ultimo, nessun pregiudizio verrebbe a prodursi per l'avviso di intimazione opposto, in termini di nullità o invalidità.
5. Resta da esaminare la doglianza inerente all'omessa ostensione dei criteri di determinazione degli interessi di mora, nonostante l'irretrattabilità del titolo esecutivo, trattandosi di questione che attiene a poste creditorie formatesi successivamente alla sua notificazione e che si traduce in un motivo d'opposizione per vizio di forma sub specie di dedotta carenza di motivazione nel calcolo degli interessi.
Tale motivo d'impugnazione va rigettato, poiché la pretesa violazione dell'onere di specificazione del calcolo degli interessi di mora è stata dedotta in maniera generica.
Ritiene questo giudicante che il ricorrente non possa astrattamente dolersi dell'omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi, tale da pregiudicare l'onere motivazionale ed impedire di verificarne la corretta applicazione.
Di contro, si reputa necessario che il contribuente specifichi con la dovuta accuratezza quali siano le somme calcolabili a titolo di interessi, trattandosi di mere operazioni aritmetiche fondate su criteri legali prestabiliti, pienamente accessibili, conoscibili ed utilizzabili da un soggetto mediamente diligente.
Il contribuente, a fronte dei conoscibili criteri di determinazione degli interessi, avrebbe dovuto effettuare ogni opportuno controllo sulla misura applicata dall'agente della riscossione e riscontrare specificamente eventuali incongruità.
Un siffatto onere di allegazione potrebbe ritenersi soddisfatto già con la sola indicazione del tasso effettivamente applicato e della sua misura, che pure il contribuente può ricostruire con un mero conteggio aritmetico, evidenziandone l'eventuale eccessività rispetto alle soglie di legge.
Diversamente opinando, si finirebbe per riversare l'onere probatorio, in maniera inammissibilmente esplorativa, sull'organo giurisdizionale, che d'ufficio dovrebbe procedere al calcolo degli interessi secondo le norme vigenti ed al raffronto del risultato con gli importi per tale titolo addebitati dall'agente della riscossione, e ciò sulla scorta di una deduzione generica, come quella mossa dalla ricorrente.
In ogni caso, quanto all'onere motivazionale dell'atto impugnato, la nomofilassi della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 14/07/2022, n. 22281), investita della
7 questione della motivazione degli atti d'esazione in punto d'interessi di mora, ha affermato quanto segue: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
È agevole, dunque, rilevare che l'intimazione di pagamento, per cui è causa, è atto successivo rispetto all'avviso di addebito in essa richiamato e da cui è stata preceduta.
Dunque, l'obbligo motivazionale riscontrabile a carico di in riferimento CP_2 all'indicazione della natura, della misura e della modalità di calcolo degli interessi di mora, risulta soddisfatto dal mero richiamo agli atti presupposti, trattandosi di semplice attualizzazione di criteri già evidenziati al contribuente.
Ove, poi, i titoli esecutivi siano in sé stessi carenti in parte qua, è onere della parte che ne abbia ricevuto la notificazione (nel caso di specie, da reputarsi regolarmente effettuata), impugnarli tempestivamente, eccependo siffatta lacuna, a pena di subire gli effetti della cristallizzazione e dell'irretrattabilità dei crediti anche nella parte relativa agli interessi.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la contumacia della parte vittoriosa e l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 386/2025 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
introdotta
DA
(c.f.: , nella qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 di sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cristina Lana;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220259000057948000; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto dall' in data 21.1.2025, notificazione di intimazione di pagamento n. CP_2
01220259000057948000, per la somma di € 30.195,30, relativamente ad avvisi d'addebito emessi dall' a titolo di mancato pagamento di contributi e somme CP_3 accessorie, come ivi identificati.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo.
1 Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di addebito, nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per il decorso del termine quinquennale CP_3 ex art. 3 co. 9 L. 335/1995.
Lamentava, inoltre, la mancata indicazione del responsabile delle iscrizioni a ruolo dell'ingiunzione suddetta e delle ivi cartelle contenute (non potendosi ritenere sufficiente l'indicazione della persona fisica responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento), nonché della data di esecutività del ruolo (ossia la data in cui il ruolo viene firmato dal responsabile e consegnato al concessionario della riscossione), ed altresì del criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi liquidati nell'atto stesso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_2 funzione di giudice del lavoro, per sentir annullare l'intimazione di pagamento ed i sottesi avvisi d'addebito, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio e CP_2 veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 2 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
2 Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. nn. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Ciò posto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dal ricorrente.
Il sig. ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento predetta Parte_1 formulando contestazioni in ordine all'omessa notificazione dei titoli ed alla prescrizione dei crediti.
Occorre, perciò, verificare la sussumibilità della domanda nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, avendo parte ricorrente appunto eccepito l'omessa notificazione dei suddetti avvisi di addebito, il che, nella prospettiva adottata dallo stesso ricorrente, gli avrebbe impedito di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cass. n. 18256/2020: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza;
Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016: In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Ebbene, pur riscontrando la tempestività della domanda, giacché proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (art. 24 D. Lgs. 46/1999),
3 se ne ravvisa l'inammissibilità per omessa evocazione in giudizio dell' non solo CP_3 nella veste di ente creditore, ma soprattutto nella qualità di soggetto a cui compete in via esclusiva la notificazione degli avvisi di addebito ex art. 30 D. Lgs. 78/2010.
2. In specie, le contestazioni mosse dal sig. , in ordine alla mancata Parte_1 notifica dei titoli esecutivi ed al decorso del termine quinquennale di prescrizione, sono riconducibili alla fase antecedente all'attività esecutiva demandata all'agente della riscossione, e comunque ad essa avulse, trattandosi di attività di esclusiva competenza dell' in forza di quanto disposto dal citato art. 30 D. L. 78/2010, conv. con mod. CP_3 da L. 122/2010.
In forza di tale norma, è l' che provvede in proprio alla formazione del ruolo, CP_3 notificando l'avviso di addebito al contribuente.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, la verifica circa la coincidenza delle posizioni processuali con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190/1995; Cass. n. 6160/2000; Cass. n.
11284/2010).
Nella fattispecie, il ricorrente, non ha indicato l' quale contraddittore nell'atto CP_3 introduttivo, né ha fornito prova di aver instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , il quale, invece, va considerato come naturale destinatario dell'azione CP_4 recuperatoria proposta.
Dunque, non essendo stato evocato in lite il contraddittore naturale della domanda ed essendo il giudizio stato incardinato nei soli confronti dell'agente della riscossione, estraneo ai profili oggetto di deduzione in ricorso, va rilevato il difetto di legittimazione passiva di con conseguente rigetto della domanda. CP_2
A tale conclusione si perviene facendo applicazione dei condivisibili principi affermati in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, SS. UU., 8.3.2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso
4 per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nell'evocata pronuncia ed in fattispecie del tutto speculare, il giudice non ha il potere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ma è tenuto a rigettare il ricorso notificato CP_3 solo all'agente della riscossione proprio in ragione della peculiarità del sistema di riscossione dei crediti previdenziali, interamente affidato all' fino alla CP_3 cristallizzazione del titolo esecutivo ed assegnato all'agente solo per la successiva fase espropriativa.
Ciò rende, in effetti, inapplicabili i diversi indirizzi pur affermati in giurisprudenza in materia di legittimazione passiva concorrente e/o disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione.
In ambito previdenziale, e segnatamente in materia di opposizioni caratterizzate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva dell' previo accertamento CP_3 dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto il merito della pretesa stessa, ambito rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, in conformità al disposto del citato art. 24 D. Lgs. 46/1999, incentrandosi la cognizione su attività di competenza esclusiva dell' . CP_4
Pertanto, nel presente processo, è priva di Controparte_1 legittimazione a contraddire sulle sollevate censure, in conformità al disposto del citato art. 24, il quale espressamente prevede la legittimazione passiva del solo ente impositore.
Al contempo, in ossequio al dictum della nomofilassi della Suprema Corte, non può ritenersi sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente impositore, tale da necessitarne la chiamata iussu iudicis.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve rilevarsi che il ricorrente, in mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo all' , ha introdotto Controparte_5 il giudizio esclusivamente nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire in punto di notificazione dei titoli, poiché privo della titolarità della situazione sostanziale passiva dedotta in giudizio.
Tale riscontro si estende anche agli altri motivi di impugnazione sollevati in ricorso, ed in specie alla mancata indicazione del responsabile del procedimento per gli avvisi di
5 addebito ed al dedotto vizio di motivazione dei titoli esecutivi stessi, motivi rispetto ai quali unico contraddittore naturale sarebbe parimenti stato esclusivamente l' CP_3
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore, con conseguente infondatezza del ricorso, di cui s'impone il rigetto in parte qua.
3. Inoltre, pur qualificando l'azione come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.
1 c.p.c., cioè come tesa a far valere fatti estintivi (id est, la prescrizione estintiva) sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi, se ne ravvisa l'infondatezza, non riscontrandosi il decorso del termine quinquennale di prescrizione (applicabile ex art. 3 co. 9 L. 335/1995) tra le date di notificazione dei titoli esecutivi stessi, come indicate nell'intimazione di pagamento (26.11.2021; 5.8.2022; 17.2.2023; 14.12.2023) e la data di notificazione dell'atto impugnato (21.1.2025), e ciò con tutta evidenza.
4. Parimenti infondati si rivelano i motivi di ricorso attinenti a vizi di forma propri dell'intimazione di pagamento opposta, ossia l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e l'omessa specificazione del criterio di calcolo degli interessi, ammissibili giacché sollevati entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Quanto al primo motivo, posto che l'intimazione reca la chiara indicazione nominativa del responsabile (cfr. pag. 2), va osservato che, pur volendo assecondare la tesi del ricorrente, trattasi di vizio c.d. “non invalidante”, nel senso che esso non inficia l'atto impugnato, che resta pienamente valido ed efficace non essendo compromessa la riferibilità dell'atto stesso ad circostanza neppure contestata in ricorso CP_2
(Cassazione civile, sez. V, 11.12.2023, n. 34416: “… se, nonostante l'illeggibilità della sottoscrizione, l'individuazione del firmatario sia oggettivamente certa, la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto non ne può importare la nullità, dovendosi presumere fino a prova contraria che la persona che ha firmato aveva la facoltà di farlo … Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato correttamente che il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana”; Cassazione civile, sez. VI, 10.2.2021, n. 3940: “Ha precisato questa Corte nell'ordinanza n. 6417 del 2019 che «l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento», o dell'intimazione ad adempiere, «da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli», al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. SO, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, «deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 dicembre 2014
n. 25773): tale principio è stato ribadito da questa Corte la quale ha affermato che in tema di requisiti formali del ruolo
d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta
l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della legge
6 n. 241 del 1990 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561)»”).
In applicazione di tali condivisibili principi, si osserva che, in ricorso, nulla viene affermato in ordine ad eventuali dubbi nella paternità dell'intimazione di pagamento in capo ad né in ordine alla concreta rilevanza del dedotto vizio. CP_2
Pertanto, quand'anche si voglia riscontrare la sussistenza di quest'ultimo, nessun pregiudizio verrebbe a prodursi per l'avviso di intimazione opposto, in termini di nullità o invalidità.
5. Resta da esaminare la doglianza inerente all'omessa ostensione dei criteri di determinazione degli interessi di mora, nonostante l'irretrattabilità del titolo esecutivo, trattandosi di questione che attiene a poste creditorie formatesi successivamente alla sua notificazione e che si traduce in un motivo d'opposizione per vizio di forma sub specie di dedotta carenza di motivazione nel calcolo degli interessi.
Tale motivo d'impugnazione va rigettato, poiché la pretesa violazione dell'onere di specificazione del calcolo degli interessi di mora è stata dedotta in maniera generica.
Ritiene questo giudicante che il ricorrente non possa astrattamente dolersi dell'omessa esposizione dei criteri di calcolo degli interessi, tale da pregiudicare l'onere motivazionale ed impedire di verificarne la corretta applicazione.
Di contro, si reputa necessario che il contribuente specifichi con la dovuta accuratezza quali siano le somme calcolabili a titolo di interessi, trattandosi di mere operazioni aritmetiche fondate su criteri legali prestabiliti, pienamente accessibili, conoscibili ed utilizzabili da un soggetto mediamente diligente.
Il contribuente, a fronte dei conoscibili criteri di determinazione degli interessi, avrebbe dovuto effettuare ogni opportuno controllo sulla misura applicata dall'agente della riscossione e riscontrare specificamente eventuali incongruità.
Un siffatto onere di allegazione potrebbe ritenersi soddisfatto già con la sola indicazione del tasso effettivamente applicato e della sua misura, che pure il contribuente può ricostruire con un mero conteggio aritmetico, evidenziandone l'eventuale eccessività rispetto alle soglie di legge.
Diversamente opinando, si finirebbe per riversare l'onere probatorio, in maniera inammissibilmente esplorativa, sull'organo giurisdizionale, che d'ufficio dovrebbe procedere al calcolo degli interessi secondo le norme vigenti ed al raffronto del risultato con gli importi per tale titolo addebitati dall'agente della riscossione, e ciò sulla scorta di una deduzione generica, come quella mossa dalla ricorrente.
In ogni caso, quanto all'onere motivazionale dell'atto impugnato, la nomofilassi della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 14/07/2022, n. 22281), investita della
7 questione della motivazione degli atti d'esazione in punto d'interessi di mora, ha affermato quanto segue: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
È agevole, dunque, rilevare che l'intimazione di pagamento, per cui è causa, è atto successivo rispetto all'avviso di addebito in essa richiamato e da cui è stata preceduta.
Dunque, l'obbligo motivazionale riscontrabile a carico di in riferimento CP_2 all'indicazione della natura, della misura e della modalità di calcolo degli interessi di mora, risulta soddisfatto dal mero richiamo agli atti presupposti, trattandosi di semplice attualizzazione di criteri già evidenziati al contribuente.
Ove, poi, i titoli esecutivi siano in sé stessi carenti in parte qua, è onere della parte che ne abbia ricevuto la notificazione (nel caso di specie, da reputarsi regolarmente effettuata), impugnarli tempestivamente, eccependo siffatta lacuna, a pena di subire gli effetti della cristallizzazione e dell'irretrattabilità dei crediti anche nella parte relativa agli interessi.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la contumacia della parte vittoriosa e l'assenza di attività difensiva.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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