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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1437/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1423/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6973/2008, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025 pendente
TRA
Parte_1
(P. Iva - C.F.: ) in persona dell'amministratore professor
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Parlato (C.F.: Controparte_1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._3
dagli avvocati AR SA AE FO (C.F.: ) e C.F._4 [...]
(C.F.: in virtù di procura alle liti in calce alla CP_3 C.F._5
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
1 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_4 C.F._6 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_4 C.F._8
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._9 Parte_6
), (C.F.: ), C.F._10 Parte_7 C.F._11
(C.F.: ), (C.F.: Parte_8 C.F._12 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._13 Parte_10 C.F._14
(C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._15 Parte_12
) e (C.F.: C.F._16 CP_5 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Cicoria (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._18
costituzione
APPELLATI
(C.F.: ) e (C.F.: CP_6 C.F._19 CP_7
) rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco AR La C.F._20
NT (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla copia C.F._21
notificata della citazione
APPELLATI
(P. Iva e C.F.: ) in persona del legale Controparte_8 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “… riforma integrale della Sentenza appellata, per tutti i motivi in diritto ed in fatto indicati nell'atto di appello a cui ci si riporta, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”; per gli appellati , , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
2 e “.., nel riportarsi e dunque nel reiterare CP_5 CP_6 CP_7
le eccezioni per come già formulate nella propria comparsa di costituzione, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali e : “Parte Controparte_2 Parte_2
appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati e “… si riporta a tutte le proprie difese ed CP_6 CP_7
alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 e , Controparte_2 Parte_2
in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “ ” in Parte_1 Pt_1
convenivano quest'ultimo innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la sicurezza del costone e l'incolumità delle persone nei fabbricati in , nonché al risarcimento dei Parte_1
danni patiti.
Nello specifico, gli attori deducevano che nel corso del mese di gennaio 2008, dalla parte sommitale del costone tufaceo retrostante il fabbricato di Via Posillipo n. 399, e su cui insiste il convenuto, si staccavano due imponenti blocchi di tufo, i Parte_1
quali precipitavano in basso arrestando la loro corsa sui terrazzi di essi istanti. A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi di causa i Vigili del fuoco, i quali
3 verbalizzavano “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti” e provvedevano a “inibire l'utilizzo del giardino/terrazzo ed abitazione, sottostante il costone dove è presente tuttora il masso tufaceo che si è staccato dal costone, compreso il locale letto prospiciente il giardino/terrazzo, dell'abitazione principale, nonché l'uso del terrazzamenti e giardino dell'abitazione di proprietà sig.ra al terzo piano, con ingresso di via Posillipo civ. Controparte_2
399”, prescrivendo, tra altre cose, “lavori di bonifica e consolidamento e messa in sicurezza del costone interessato dal dissesto, inoltre necessitano interventi strutturali dei terrazzi del che poggiano sul costone stesso”. Il Pt_1 Pt_1 [...]
successivamente interdiceva l'utilizzo degli spazi interessati e intimava il CP_9
di eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo Parte_1
certificato di eliminato pericolo. Nonostante la realizzazione di alcuni interventi ad opera dell'amministrazione condominiale, lo stato di emergenza persisteva.
Parte attrice, pertanto, chiedeva condannarsi il convenuto ovvero i terzi Parte_1
chiamati in causa, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, ad eseguire a proprie spese e cure i lavori di risanamento statico del costone tufaceo a strapiombo ed, in ogni caso, le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza della suddetta parete, in particolare, quelli in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà, nonché la condanna dello stesso ovvero dei terzi chiamati in causa in Parte_1
solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, oltre interessi.
Si costituiva il chiedendo il differimento dell'udienza Parte_1
per consentire la chiamata in causa dei terzi ritenuti unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dagli attori. Deduceva, a sostegno, che la porzione da cui sarebbe avvenuto il distacco non era di proprietà ma di quei soggetti titolari dei CP_10
terrazzamenti da cui era scaturito l'evento e che, comunque, qualora si fosse
4 ritenuta la porzione di costone quale muro divisorio, sarebbe sussistito l'onere di custodia anche a carico degli stessi attori ex art. 887 c.c. in applicazione del principio di “comproprietà del muro divisorio” tra fondi a dislivello o, ancora, l'inesistenza della titolarità del costone in quanto esistente in natura e, per tale motivo, appartenente al patrimonio dello Stato.
Si costituivano i terzi chiamati, la Controparte_8 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_11
, e chiedendo il rigetto della domanda
[...] Parte_12 CP_5
proposta dal . Parte_1
Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento consulenze tecniche e all'esito all'udienza dell'11.12.2017, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“A) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
in alla via F. RA n. 74 e/o via Posillipo n. 405/bis Parte_1 Pt_1
all'effettuazione di tutte le opere indicate analiticamente nella relazione di consulenza tecnica di ufficio del CTU (in particolare alle pagg. Persona_1
da 24 a 26) nonché al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_2
della complessiva somma di euro 77.205,00= all'attualità oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
B) Condanna il in alla via F. RA n. 74 e/o Parte_1 Pt_1
via Posillipo n. 405/bis alla refusione delle spese del grado in favore di parte attrice che liquida in euro 500,00=per spese ed in 21.387,00= euro per compensi oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, oneri accessori e con attribuzione agli avv.ti e AR SA AE FO dichiaratisi antistatari;
Controparte_3
C) spese compensate tra le altre parti;
D) condanna il in alla via F. RA n. 74 e/o Parte_1 Pt_1
via Posillipo n. 405/bis al pagamento delle spese delle ctu dell'arch. e della CP_13
dott.ssa , come già liquidate nei rispettivi decreti”. Per_1
5 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 7.02.2019 e notificata il 22.02.2019, con citazione notificata in data 18.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il Posillipo Parte_1
n. in interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.03.2019 - per i motivi Pt_1 Pt_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal
Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado, ex art 161 I comma n. 1 cpc;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal
Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado;
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di
Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc, e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza di primo grado per l'applicazione dell'art 887
c.c., e/o per la demanialità del fronte tufaceo da cui è generato il danno, di pertinenza, pertanto, del e/o per la illegittimità del diritto al Controparte_9
risarcimento dei danni in dipendenza della abusività del bene immobiliare di proprietà della parte attorea;
5) In via comunque alternativa e principale riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1423/2019 del 7 febbraio 2019 per gli altri motivi esposti in parte assertiva e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
…”.
Si costituivano , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
i quali, condividendo le domande formulate dal CP_5 Parte_1
appellante, richiedevano l'accoglimento delle descritte conclusioni: “1) in via
6 preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata per la parte in cui si decide sulla titolarità del costone;
2) nel merito, accogliere l'appello come formulato dal per le motivazioni come ivi meglio Parte_1
esplicitate; 3) in conseguenza di ciò condannare i sigg.ri al Parte_13
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_2 Parte_2
dell'appello e proponevano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui omette di porre a carico del soccombente le spese della Parte_1
C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. , la quale ha comportato un esborso Per_2
di € 8.760,00 per spese pagate n in sede di acconto in data 15/6/2010 assegno n.
6055430739 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011.
Da ultimi si costituivano e i quali, ritenendo di non essere CP_6 CP_7
coinvolti dal proposto appello, chiedevano “l'estromissione” dal giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.07.2019, veniva rinviata in prosieguo al 20.09.2019 onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado necessario per la decisione in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante. Rigettata
l'istanza di sospensione, la causa veniva rinviata al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 14.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… 2. Parte attrice, come emerge dai titoli prodotti e dalle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, appare del tutto legittimata all'azione proposta nei confronti del . Parte_1
7 2.1. Ai fini della decisione del presente giudizio appaiono ovviamente fondamentali le due consulenze tecniche espletate. La prima di natura geologica, affidata alla dott.ssa la quale in via preliminare ricostruisce i luoghi di causa Persona_1
e le vicende che hanno condotto al presente giudizio. Gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al 3° piano di Via Posillipo n. 399. Il fabbricato è posto a ridosso del costone tufaceo su cui è edificato il di Via RA n.74 e Parte_1
con accesso anche da tramite una cavità artificiale in tufo e un Parte_1
ascensore che permette di raggiungere la quota dei giardini m.40 - 41 s.l.m. Parte attrice già nel 1980 segnalava al , Parte_1
uno stato di pericolo rilevato anche dai diversi interventi dei Vigili del Fuoco del
16.10.1980 e dei Vigili urbani del 29.3.82 che diffidavano a non praticare i luoghi interessati dai dissesti e intimavano l'esecuzione dei lavori di riparazione necessari.
Nel dicembre 1994 il comunicava all'Ing. di Parte_1 Parte_2
aver fatto eseguire i lavori straordinari di pulizia del costone grazie all'intervento delle “Guide Alpine di Cortina”. A seguito della diffida Comunale del 24.11.95 il condominio incaricava l'ing. di verificare le Parte_1 Controparte_14
condizioni dell'intero costone tufaceo compreso tra ed il cortile Parte_1
dell'edificio Via Posillipo 394 per definire le opere da realizzare con urgenza per l'eliminazione dei pericoli. Il tecnico distingueva un fenomeno di erosione uniforme della matrice lapidea e proponeva opere di messa in sicurezza con una indispensabile progettazione esecutiva dell'intervento. Nel 2000 il Tribunale di
Napoli nominava ing. come amministratore giudiziario del Persona_3
per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del Parte_1
costone tufaceo. Nel dicembre 2003 si procedeva ad un accertamento tecnico preventivo promosso dal per la valutazione delle Parte_1
condizioni di stabilità a seguito dell'opera realizzata dall'Ing. a ridosso di Parte_2
una porzione di costone. Dalla perizia tecnica di ufficio emergeva che la proprietà di
17,89 mq. presente a ridosso del costone tufaceo a strapiombo sotto il condominio
, esiste da oltre un ventennio, vengono invece riscontrate dal Pt_1 Parte_14
8 tecnico “dissesti della parete tufacea… con distacchi e frane in fieri, nonché presenza di vegetazione all'interno delle fratture della pietra”. In data 21.01.2008 si verificava il distacco e la conseguente caduta di un masso roccioso, di circa 4 tonnellate, che andava a incidere nella proprietà di proprietà di parte attrice, posta al terzo piano dell'edificio condominiale sito in Via Posillipo n.399, Sul Pt_1
posto intervenivano i Vigili del Fuoco (scheda n. 310 del 21.09.2008) che verbalizzavano: su segnalazione dell'ing. “la caduta di un grosso Parte_2
masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti”.
Successivamente in data 31.1.08 anche il Servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo del Comune di provvedeva a inibire gli spazi suddetti e intimava il Pt_1
condominio ad eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo
Certificato di Eliminato Pericolo;
Il 13.2.08 l'Ing. e l'Ing. citano Parte_2 CP_2
il condominio in persona dell'Amministratore Protempore dott. Parte_1
e chiedono la nomina di un C.T.U per la valutazione dei danni provocati Per_4
fenomeno di dissesto del costone tufaceo;
il 28.1.08 Condominio ordinava alla lavori di pulizia e disgaggio dei massi pericolanti e la messa in Controparte_15
opera di 6 fasciature di sostegno provvisionale in fili di acciaio nonché chiodature profonde. A seguito di questi lavori è stato emesso un Certificato di Eliminato
Pericolo dall'Ing. . Il 13.3.08 si verificava un ulteriore movimento del Per_5
costone con caduta di massi nella proprietà confinante con la proprietà CP_16
Il 14.11.08 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco conferma ancora Parte_2
la non praticabilità dell'area interessata in quanto il quadro fessurativo necessitava di un ulteriore accurato monitoraggio.
Descrizione dei luoghi (pagg. 9 e segg. relazione di ctu ): l'immobile di Per_1
proprietà (parte attrice) è situato al terzo piano dello stabile di Parte_15
Via Posillipo 394 in che è posto a Sudest di un versante tufaceo con Pt_1
9 andamento a terrazzi che ospita i fabbricati del complesso immobiliare denominato
” con accesso sia da Via RA 74 che da Via Posillipo 405/b Parte_1
tramite un tunnel scavato nel tufo e un ascensore. Il versante tufaceo raggiunge la massima quota di m. 83 su Via RA e degrada verso Sud Est fino alla quota di m. 41 dove sono situati i giardini e un terrazzo belvedere che affaccia sulle abitazioni di , tra cui la proprietà della parte attrice. Il rilievo tridimensionale di Parte_1
dettaglio fatto eseguire dal CTU (che si intende integralmente riportato Per_2
alla presente relazione) distingue l'intero costone in 5 tratti a partire da Ovest verso
Est con le seguenti caratteristiche principali (All. A). TRATTO N. 1: Il costone tufaceo con la sovrastante porzione di muratura in conci di tufo parte da Ovest e si prolunga verso est fino all'isolato E del , con andamento parallelo e Parte_1
sottostante prima ad un'area scoperta condominiale adibita a giardino, pavimentata e con alcune aiuole, e poi ad un tratto di strada interna del Parte_16
. TRATTO N. 2: Porzione del costone lapideo e della sovrastante muratura
[...]
tufacea perpendicolare al Tratto n.1 e risulta suddiviso in tre zone: nella prima insistono, in parte sporgenti, alcuni box privati, nella seconda è fondato, perfettamente a filo, l'edificio D del Condominio e nella terza Parte_16
insiste la parte occidentale del terrazzo di proprietà TRATTO N. 3: Porzione CP_6
di costone tufaceo con la sovrastante muratura che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 si estende verso est parallelamente all'edificio D terminando in corrispondenza di uno sperone sporgente verso sud. Questo tratto di parete è la parte maggiormente avanzata rispetto al fronte dell'edificio sovrastante, con una distanza variabile di circa 5,00 - 7,00 m., che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 del costone roccioso si estende verso est parallelamente a detto edificio. Lo sperone sporgente verso sud, nella zona alta è stata oggetto di pregressi interventi di mitigazione del rischio e nella zona bassa è caratterizzato dalla presenza di elemento roccioso di natura tufacea sagomato a “bandiera” prospiciente ad Est sulla proprietà L'intero tratto n° 3 del costone roccioso costituisce appoggio del Parte_2
terrazzo di proprietà TRATTO N. 4: La porzione di costone tufaceo con la CP_6
10 soprastante muratura di tufo che inizia ad ovest in corrispondenza delle sporgenze del tratto n. 3 e termina ad est in corrispondenza della muratura in conci tufo che costituisce il tratto n° 5. Su questa porzione di costone insiste sia il terrazzo appartenente all'unità immobiliare adibita a casa del portiere dell'isolato D, che Part quello di proprietà e si sviluppa a monte delle proprietà Parte_13
TRATTO N. 5: Si tratta della porzione posta a 90° dal tratto n.4 verso il mare costituita in basso dalla formazione tufacea naturale ed in alto dalla muratura in tufo ed è situata al di sopra del giardino e dei manufatti di proprietà Su di esso CP_2
si appoggia un'area scoperta del adibita a belvedere e Parte_16
giardino pavimentato con aiuole.
Nella parte retrostante dell'appartamento a quota m. 25.80 è posto un Parte_2
terrazzo / giardino (al livello del terzo piano) di accesso ad un piccolo monolocale adibito ad abitazione per il figlio maggiore dell'Ing. realizzato a ridosso Parte_2
del costone tufaceo. Questo terrazzo/giardino di quota m. 25.80 rappresenta il luogo di ultimo recapito del masso precipitato dal sovrastante costone il 21.1.2008 ed, ancora oggi, luogo di continue cadute di frammenti litici eterometrici, piroclastiti sabbioso - ghiaiose e altro materiale proveniente dal disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà al quale si accede con una scala dal lastrico solare CP_2
dell'immobile di . Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con Parte_1
muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo
(che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino confrontando questo sito con CP_2
le foto della Perizia Ing. e le foto eseguite dai Vigili del Fuoco il 21.1.2008, Per_6
si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino proviene dalla Parte_2
Part porzione di costone al di sotto del terrazzo a monte del giardino da CP_2
un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta
11 verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo Con andamento Parte_2
praticamente verticale il costone tufaceo sovrastante la proprietà Parte_13
raggiunge quota m. 41 - 42 dove è edificato il Fabbricato Lotto “D” del
[...]
e dove sono posti i terrazzi dello stesso fabbricato Parte_1
Part rispettivamente abitazione proprietà e abitazione portiere (All. B). A CP_6
confine con il fabbricato di Via Posillipo 399 c'è il fabbricato con un cortile CP_16
interno a quota 14,7 m. corrispondente quasi alla quota stradale di Parte_1
(m.14,00 s.l.m.) divisa da mura perimetrali verticali anch'esso a ridosso del costone tufaceo a strapiombo che raggiunge in cima m.37,2 s.l.m. ed è indicato come tratto n.
1 nel rilievo del Geol. . Dagli stralci cartografici allegati - All. A - All. B Per_2
(planimetrie scala 1:2000 - 1:1000 e il rilievo di dettaglio redatto dall'Arch ) CP_13
insieme al rilievo tridimensionale fatto eseguire dal CTP (che si intende Per_2
parte integrante del presente lavoro), si evincono le quote e i dislivelli esistenti in questa zona molto urbanizzata innestata in un'antica area di cava di Tufo Giallo
Napoletano con un andamento a terrazzi e pareti subverticali. Si passa infatti, procedendo da Nord - Ovest verso Sud - Est dalla quota di m.40,7 - 41 del fabbricato
“Lotto D” al giardino a quota m.33 fino a scendere con pareti quasi CP_2
verticali alla quota di m. 25.8 corrispondente al cortiletto ultimo punto di Parte_2
recapito del masso tufaceo. Questa morfologia procede omogenea in tutto il versante ad andamento Nordest - Sudovest con una pendenza generale del 70 - 80% da Via
RA a , con molti stacchi morfologici (pendenza del 90%) e Parte_1
terrazzamenti occupati da fabbricati di grandi dimensioni e multipiano. Il costone di tufo sovrastante la proprietà è stato interessato dall'intervento Parte_13
di di messa in sicurezza di alcuni massi con sistemi di Controparte_15
ancoraggio e funi di acciaio (intervento commissionato dal Condominio Parco
Sereno All. D). Nel corso delle operazioni peritali di rilievo sono stati evidenziati, insieme all'arch. , alcuni elementi che possono determinare condizioni di CP_13
12 instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto. Emerge che i diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone risultano privi di drenaggi e canalizzazioni, presentano disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; nel tratto n.
2 del costone persistono pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti. Nel tratto di costone prospiciente la proprietà degli attori i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del . Sono Pt_1
stati eseguiti sopralluoghi e verifiche di quanto rilevato dal Geol. , nei Per_2
terrazzi che poggiano sul costone tufaceo che affaccia sulla proprietà attorea, ed è emerso che nel terrazzo di proprietà sono presenti alcune caditoie a raso sulla CP_6
pavimentazione, che consentono alle acque pluviali di deflusso superficiale di essere raccolte in un apposito impianto di recapito costituito da tubazioni in pvc ancorate alla sottostante porzione di muratura;
nel terrazzo dell'abitazione portiere le acque di deflusso superficiale sono convogliate verso un foro di scarico nell'adiacente Part proprietà le acque del terrazzo di proprietà sono convogliate in un canale CP_6
a sbalzo del costone collegato con un tubo di scarico, ma che non risulta incanalato al sistema fognario bensì scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D, da cui le acque sicuramente trovano recapito naturale verso zone a quote inferiori come l'immediato costone sovrastante il giardino La CP_2
presenza di una palma sulla parte bassa del costone tufaceo prospiciente il giardino sarebbe l'evidenza di una abbondante presenza di acqua proveniente da CP_2
monte. Si ricorda che anche nello studio redatto dall'Ing. (su CP_14
commissione del vengono segnalate diverse Controparte_17
anomalie nel funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e delle pluviali, anche con prove di allagamento… Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n. 1, n. 2 e n. 5 non sono presenti opere di sostegno al costone (tranne un reticolato in cemento armato nella prima porzione del tratto 1) e inoltre risultano
13 nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Inoltre, è presente un box realizzato a sbalzo sul costone. Nei tratti 3 e 4 furono eseguiti lavori straordinari di messa in sicurezza da parte della nel 2008 Controparte_15
commissionati dall'Amministrazione Condominiale di che sono serviti Parte_1
a “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato”. In risposta al quesito
4 viene dettagliato il tipo di opera realizzata e l'efficacia allo stato attuale.
Modellizzazione geologico - tecnica e geosismica del sito: … I fabbricati del Pt_1
e in particolare il fabbricato del Lotto D sono stati realizzati con fondazioni
[...]
dirette poggiate sul tufo, adeguandosi alla morfologia dell'intero versante e sfruttando i terrazzamenti esistenti. Anche i terrazzi del fabbricato Lotto D prospicienti i tratti 3 e 4 del versante sono poggiati direttamente sul tufo e sorretti da mura di sostegno in tufo realizzati a ridosso del costone e fondati secondo la morfologia del basamento tufaceo, infatti presentano altezze variabili.
Successivamente nella cartografia ufficiale del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico aggiornata al 2010 “Carta del rischio da frana” il sito del fabbricato
Lotto D e del versante immediatamente prospiciente compreso la proprietà degli attori appartiene ad un'area R3: classificata con rischio elevato. all'ispezione eseguita dal geologo rocciatore in cordata lungo le pareti dei vari tratti del costone tufaceo, è emerso che i profili n°1, n°3 e n° 4, per la sfavorevole giacitura del fronte, sono caratterizzati da dissesti e dalla presenza di blocchi e speroni instabili, mentre i profili n° 2 e n° 5, per la favorevole giacitura del fronte, risultano essere più stabili.
In particolare, dalla cartografia agli atti e del rilievo eseguito si evidenzia la presenza di blocchi instabili (B01, B02, B03, B04, B05 e B06) di diverso volume, e la presenza di speroni tufacei (S01, S02, S03 e S04), che potrebbero facilmente evolvere nel tempo verso condizioni critiche di stabilità. Anche la presenza di nicchie di distacco recenti testimoniano il verificarsi di fenomeni di crolli come quello lamentato in vertenza e quelli successivamente avvenuti sul fronte prospiciente la
14 proprietà Durante le operazioni peritali il versante è stato monitorato CP_16
successivamente a piogge intense. Sono state rilevate ingenti quantità di materiale piroclastico incoerente dilavato proveniente dal disfacimento del costone tufaceo con il distacco di frammenti litici anche decimetrici sia ai piedi dei tratti 1 e 2 del costone, sia nella proprietà (Allegato fotografico). I fenomeni erosivi sono Parte_2
dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ...
L'analisi ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale del fronte geotecnicamente più scadente - spessore 0,30 - 0,50 m.) che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo. Risulta quindi urgente e indispensabile provvedere alla sistemazione dei luoghi con una progettazione specifica e un piano di monitoraggio costante (come previsto dalla normativa sismica).
Il Ctu risponde poi alle osservazioni dei consulenti di parte.
Valutazioni tecnico - economiche per la messa in sicurezza del costone tufaceo
(pagg. 22 e segg. relazione CTU): In riferimento al rilievo dello stato dei luoghi e
15 alle condizioni di stabilità si riporta la tipologia di intervento da porre in essere per la sistemazione del versante. Nella tabella seguente vengono quantizzati i lavori da realizzare per mettere in sicurezza l'intero versante e la proprietà La Parte_2
stima è stata redatta tenendo conto del rilievo fatto eseguire dal Geol. e Per_2
verificata in sede di sopralluogo. La sistemazione definitiva del costone tufaceo prevede i seguenti interventi urgenti volti alla eliminazione/riduzione dei fenomeni di erosione e alla messa in sicurezza del costone: Regimentazione delle acque superficiali provenienti dal fabbricato Lotto D mediante realizzazione di canali e/o ripristino delle canalizzazioni esistenti;
Ispezione delle pareti rocciose eseguita da rocciatori specializzati con pulizia (decespugliamento e rimozione vegetazione arbustiva, diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di detriti e massi in precario equilibrio di piccola volumetria) e disgaggio dei massi instabili sull'intero fronte;
Preparazione di parete rocciosa successivo riempimento delle connessure e dei giunti con malta cementizia (o tufina flegrea, grassello di calce stagionato da almeno due anni e sabbia silicea selezionata passante al setaccio 2,5 in perfetta continuità di colore con il masso tufaceo con il fine di mimetizzare l'intervento e ridurre l'impatto ambientale) sino alla loro completa sigillatura, da applicare all'intera superficie della parete (ove possibile rettificata eliminando in parte i segni di alveolizzazione) da consolidare tranne nelle zone murarie;
Ancoraggio dei blocchi instabili non rimovibili con chiodature con l'uso di barre dywidag, tirantature ed imbragaggi;
Apposizione di rivestimento in aderenza mediante copertura di rete metallica (Geocomposito) a doppia torsione avente funzione consolidante antierosiva. La rete metallica a doppia torsione maglia 80 x
100 mm. filo 2,7 mm. accoppiata meccanicamente in fase di produzione per punti con una rete metallica zincata a triplice torsione avente maglia mm.16 x 16 e filo diam.0,7 (in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” emessa dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP, il 12 maggio 2006). La rete metallica sarà bloccata in sommità ed
16 al piede della scarpata mediante una fune di acciaio zincato di diametro 16 mm. e sarà ancorata alla roccia ogni 3.00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo
FeB44K dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì
1,20 m. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati e aggiunta di tufina per la mimetizzazione dell'intervento e riduzione dell'impatto ambientale. Nelle zone dove sono presenti mura di tufo è necessario intervenire con la sostituzione muraria ed ammorsatura nel banco di tufo retrostante mediante diatoni di tufo messi in opera con preventiva preparazione del vano, inserimento dei cunei tufacei intorno al diatone di tufo con la relativa messa in forza e solidizzazione al retrostante banco tufaceo con iniezioni di miscele a base di calle ricoperti con malta additivata con tufina. Ove si ritiene più necessario, per migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento, vista anche la difficoltà di posizionare barriere paramassi, si può ricorrere all'apposizione di un reticolo di rinforzo costituito da un reticolo di funi di acciaio zincato ad anima metallica di diametro 12 mm. disposta ad andamento romboidale sopra la rete metallica già posta in opera ed ancorata mediante barre d'acciaio tipo FeB44K dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 3,00 m. Considerando un intervento di consolidamento su tutti i cinque tratti di costone per una quadratura di circa mq. 2300 l'intervento di messa in sicurezza avrà un costo indicativo di massima desumibile nella tabella allegata calcolata con i prezzi stralciati dal Tariffario delle Opere Pubbliche della
Regione Campania (Osservatorio Regionale sui prezzi - Tariffa edizione 2011) con i relativi prezzi e i quantitativi desumibili dal rilievo 3D eseguito da e Parte_18
riportati nella relazione di CTU alle pag. da 24 a pag. 26. L'intervento descritto e quantizzato avrà quindi un costo totale di 2 47.285,00 (al netto di Iva) a cui vanno aggiunti il 4 % per gli oneri di sicurezza;
il 5% per lavori in economia e/o imprevisti;
il 15% per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, collaudi ed altro;
Il costo totale dell'intervento sarà quindi
17 dell'ordine di 310.000= escluso Iva e oneri di discarica. CONCLUSIONI: Sono state analizzate tutte le condizioni locali della proprietà / interessata Parte_2 CP_2
dal crollo dei massi lapidei, le condizioni geologiche, morfologiche e geostatiche del costone tufaceo (dal tratto n. 1 al tratto n. 5) su cui poggia il condominio lotto D del e i terrazzi del piano terra. Dai dati si desume che le cause che hanno Parte_1
provocato i dissesti con il crollo dei massi tufacei e i danni alle sottostanti strutture sono attribuibili alla presenza di tutti i fattori predisponenti il dissesto esposti nei paragrafi precedenti, ma anche e soprattutto all'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla mancanza di un piano di monitoraggio dello stesso da parte del
. In risposta al quesito 1 “individuare il punto preciso del Parte_1
costone dal quale si sono verificati i distacchi sulla scorta dei rilievi già effettuati” si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 3: Descrizione dello stato dei luoghi e quanto descritto e visualizzato nell'All. C. Si ribadisce che non si può parlare di un
“punto preciso” di distacco bensì di un'area limitata (visualizzata nell'All. C) dalla quale si è staccato il masso tufaceo precipitato nella proprietà Con l'uso Parte_2
di un programma di calcolo ho eseguito diverse simulazioni di caduta massi con la geometria di quello caduto. Il programma consente di ricostruire le traiettorie di caduta massi sulla base delle dimensioni geometriche e delle caratteristiche litologiche;
si desume che il distacco si è avuto dalla quota di m. 38 - 39.50 da Part un'area al di sotto del terrazzo a monte del giardino (All. C). Le CP_2
simulazioni sono state condotte anche per i massi di più piccole dimensioni ritrovati sui luoghi e nel giardino che provengono dalla stessa area cartografata. CP_2
Anche dal rilievo fotografico allegato al rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti per l'evento, si evince che l'area di distacco è quella indicata, che coincide anche con le situazioni di instabilità evidenziate dall'ing. nel 2003 e il recente rilievo Per_6
effettuato dal Geol. rocciatore che nel sito individuava una nicchia di Persona_7
distacco recente (Tav. 5 geostrutturale - CTU ). In risposta al quesito 2: Per_2
“indicare le possibili cause del danno lamentato dagli attori evidenziando se e in che misura fattori eventualmente riscontrati dal C.T.U. Arch. abbiano CP_18
18 avuto rilevanza nella produzione dell'evento dannoso” si rimanda a quanto riportato nel Paragrafo n. 3 e nel Par. 5: Descrizione dello stato dei luoghi e Condizioni di stabilità, da cui si evince che nel rilievo sono stati evidenziati elementi antropici che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto come diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti;
i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del;
sono presenti lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni Pt_1
dei terrazzi del fabbricato Lotto D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D (Rilievo fotografico CTU Arch Scala in risposta al suo quesito n. 3). In risposta al quesito 3: “verificare se la presenza dei manufatti degli attori interferisca o abbia interferito con la formazione naturale e se concorre o abbia concorso al dissesto del costone”. Vista l'evoluzione geomorfologica del versante e nello specifico del sito dove è edificato il manufatto
(a ridosso del costone) e visti gli atti di causa (CTU Ing. si Parte_2 Per_6
ritiene che tale opera sia per tipologia costruttiva in elevazione, sia per tipologia fondale non ha modificato la morfologia originaria del versante al quale è confinante su due lati e confinante su lato Nordest al costone di tufo su cui poggia il giardino
Il manufatto è stato realizzato senza asportazione di volumi tufacei o CP_2
sbancamenti che abbiano potuto provocare fenomeni di scalzamento al piede del versante. In risposta al quesito 4: “verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e indicare le opere necessarie per la messa in sicurezza del costone elaborando un progetto di massima corredato dalla quantificazione dei costi in termini economici”. Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n.1, n. 2 e n. 5 non
19 sono stati mai eseguiti lavori straordinari di manutenzione, ma in realtà risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Come già detto nell'antefatto si ricorda che già nel 1996 l'Ing. (su incarico del CP_14
) provvedeva sia a verificare lo stato dei tratti n° 1, n° 2 e n° 3 Parte_16
del costone tufaceo in oggetto, sia a definire le opere da realizzare con urgenza al fine di eliminare il pericolo, così come stabilito dalla diffida del Controparte_9
emessa in data 24 novembre 1995 la non sussistenza di pericoli di grave instabilità dei tratti di costone tufaceo investigati e che i dissesti effettivamente riscontrati e descritti nella relazione non rivestivano, ad eccezione della caduta di materiale roccioso di piccole dimensioni, carattere di particolare urgenza, ai quali tuttavia era opportuno far fronte in tempi brevi.
Sulla porzione di costone prospiciente la proprietà (tratto 3 e 4), nel 2008 Parte_2
è stato realizzato un intervento da parte della eseguito per Controparte_19
la messa i sicurezza del costone, in seguito alla diffida di cui alla Ordinanza
Sindacale n.115 del 1 febbraio 2008 del Comune di che consentiva di far Pt_1
emettere all'ing. un Certificato di Eliminato Pericolo, e Controparte_20
successivamente nell'aprile 2008 l'esecuzione da parte del Condominio di “altri lavori edili di assicurazione”. Contestualmente il 13.3.08 si verificava un ulteriore distacco di un materiale tufaceo sulla proprietà Successivamente, CP_16
nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (Rapporto d'Intervento n. Pt_1
35252/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. dichiarando la non Parte_2
praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato
20 anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla e la Controparte_15
roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua, in accordo con la CTU Arch. ha richiesto l'intervento della CP_13 [...]
per una verifica “dello stato di salute” delle opere di messa in sicurezza CP_15
e dell'Ing. che aveva emesso il certificato di eliminato pericolo. In data Per_5
18.5.2011 (verbali e par.n.2: Operazioni peritali), sono intervenuti i tecnici specializzati della che hanno eseguito la verifica in parete Parte_19
dell'opera esistente e hanno redatto la relazione allegata All. D da cui si legge che trattasi di un intervento che aveva lo scopo di “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato” ma “lo stato delle opere è complessivamente ancora buono e le funi di imbragaggio in acciaio zincato mantengono in ogni caso la loro funzionalità” ma vista l'azione erosiva meteo - marina necessitano “controlli sistematici, ispezioni costanti e interventi manutentivi delle opere e dei materiali di protezione… con cadenza annuale e comunque ad ogni verificarsi di importanti eventi climatici e sismici”.
Per quanto rilevato e valutato, alla luce delle indicazioni normative di rischio (par.
3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 Condizioni di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, unitamente alla stima economica di massima delle opere di consolidamento e messa in sicurezza, nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato Lotto D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente. La spesa necessaria per la messa in sicurezza dell'intero versante ammonta a 310.000,00 come calcolato nel paragrafo 7.
Il CTU così conclude: “Per quanto rilevato e scritto, la scrivente CTU, ritiene indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà e (pag. 31 relazione di Parte_2 CP_2
Ctu).
21 2.2. Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica di ufficio del CTU Arch. si CP_13
procedeva alla verifica dello stato dei luoghi ed alla elaborazione degli elementi necessari per la liquidazione del danno patrimoniale.
I danni riportati alle proprietà degli attori possono essere così suddivisi: Proprietà ing. (pagg. 16 - 17): rottura per schiacciamento di una panca di marca Parte_2
Hang UPS F 700, rottura della pavimentazione del giardino - terrazzo realizzata in cotto per esterni (area 2.00x2.00m), rottura di un piano orizzontale in vetro di un tavolo in ferro battuto (dimensioni 0,80x1,40 m circa), rottura muretti perimetrali dell'aiuola, rottura di un ombrellone con braccio sospeso e argano di apertura, schiacciamento della tubazione dell'impianto di riscaldamento e di carico di acqua caldo - freddo a servizio del piccolo manufatto, rottura di sei lampade da giardino della tipologia vetro e ferro battuto, rottura di due spot, danneggiamento di un ramo della magnolia. Proprietà ing. abbattimento di un albero di mimose di CP_2
circa 15/20 cm di diametro, abbattimento di un albero di mimose di circa 10/15 centimetri di diametro, crollo di una porzione di muretto pari a circa 2,90 mt lineari, crollo di una porzione di ringhiera perimetrale del giardino pari a circa 3,20 mt lineari. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (pag. 20 - 21), analiticamente individuate rispetto ai danni patiti e analizzati e ammontanti a €
20.450,00 per la proprietà ing. e a € 8.700,00 per la proprietà ing. Parte_2
(pag. 22-23) per un totale di € 29.150,00, a cui andranno però aggiunte le CP_2
spese di direzione tecnica e gli accessori di legge;
la liquidazione del danno derivante dal mancato godimento fino alla data di elaborazione della perizia (da
Febbraio 2008 a Gennaio 2012), pari per la g. a € 21.500,00 per il Parte_2
terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto;
e a € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. per un totale di € 38.055,00 (cfr. pagg. 22 - 24 relazione CTU CP_2
arch. ). CP_13
Il CTU arch. ha altresì reso i chiarimenti richiesti. CP_13
2.3. Dalle risultanze delle espletate relazioni di consulenze tecniche di ufficio emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che la causa della caduta del masso che ha
22 provocato i danni nelle proprietà di parte attrice è da rinvenire nella mancanza di manutenzione del costone tufaceo sul quale ricade sul Lotto D del . Parte_1
Le prospettazioni del convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa Parte_1
non trovano dunque alcun riscontro probatorio.
Il convenuto va pertanto condannato alla realizzazione delle opere Parte_1
meglio descritte nella relazione di consulenza tecnica del CTU alle pagg. 24 Per_1
- 26 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 20.450,00 per la proprietà ing. e € 8.700,00 per la proprietà ing. per un totale di € Parte_2 CP_2
29.150,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento delle proprietà (da
Febbraio 2008 a Gennaio 2012), € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto della proprietà dell'ing. e € 7.525,00 per la proprietà Parte_2
dell'ing. per un totale di € 38.055,00, oltre al danno per mancato CP_2
godimento dal Febbraio 2012 che in via equitativa si liquida in euro diecimila. Sulla complessiva somma di euro 77.205,00= liquidata all'attualità decorrono gli interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la domanda invece di riconoscimento del danno non patrimoniale difettando ogni riscontro probatorio al riguardo.
3. Le spese tra parte attrice e convenuto seguono la soccombenza e sono Parte_1
liquidate come da dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari.
Spese tra le altre parti compensate.
Le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di cui all'art 887
c.c. di corresponsabilità dei proprietari di fondi a dislivello della manutenzione e custodia del muro divisorio;
all'eccezione della demanialità della porzione su cui gli attori lamentano il subito danno;
all'eccezione della inammissibilità della concessione di un diritto risarcitorio subiti a beni immobili abusivi e quindi
23 incommerciabili. Chiede, di conseguenza, dichiarare la nullità integrale della predetta sentenza ex art 161 comma 1 cpc, o in subordine la rimessione della causa al primo giudice o in via ancora più gradata la contestuale pronuncia sul merito.
Il motivo è infondato.
L'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su eccezioni o deduzioni proposte non configura un error in procedendo tale da comportare la nullità della gravata sentenza e la rimessione del giudizio al primo giudice – possibile nei soli casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. applicabili ratione temporis -, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente e comunque decidendo del merito della causa. La valutazione, poi, nel merito delle dette eccezioni e deduzioni, esige la riproposizione specifica delle stesse, come del resto ha fatto l'odierno appellante con i successivi motivi di gravame.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che sulla scorta della certezza dell'esistenza di due fondi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare integralmente la normativa prevista dall'art. 887 c.c. che in materia di fondi a dislivello statuisce che
“se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”; in virtù delle risultanze peritali, che il fenomeno di corrosione del muro divisorio, fosse dipeso in misura sicuramente invasiva, dall'ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto, che esposto perennemente ai fenomeni atmosferici di ogni sorta, nel tempo, comporta la caduta di materiale;
il Ctu ha individuato una serie di possibili (non certe) concause che avrebbero potuto produrre il distacco del materiale tufaceo, ma ha evidenziato, in prima battuta, che la fattura naturale della zona oggetto di indagine, non completamente impermeabile, comporta giocoforza il proliferarsi nel tempo di una corrosione che, certamente poco imputabile ad eventuali ipotesi di scorrimento delle
24 acque pluviali del fabbricato sovrastante, appare logico dipenda esclusivamente da fenomeni naturali;
l'art. 887 c.c. nello stabilire che il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per tutta la restante altezza, pone una presunzione di proprietà del muro perfettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e conservazione;
l'applicazione della detta norma determina quindi, che all'onere di manutenzione del tratto sottostante il compendio dovessero CP_10
provvedervi entrambi i proprietari, atteso che il fenomeno di corrosione è derivato dal costante e lento ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto il muro divisorio;
secondo la Ctu che “i fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geometrici molto scadenti” concludendo, il Ctu (sempre in termini probabilistici) che dalla “morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause del dissesto siano attribuibili… sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo ed alle condizioni morfologiche con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento”; che il distacco del masso tufaceo è dipeso presumibilmente ma con una certezza logica più che comprensibile, dalla esposizione del fronte tufaceo alle aggressioni dei fenomeni atmosferici.
Il motivo è infondato.
In merito alla causa della caduta di massi, va evidenziato che come si evince dall'allegata sentenza – che riprende quanto rilevato dai tecnici, non oggetto di censura alcuna - <l'analisi ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto fronti 3
4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il
25 costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico
… che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo>>. Da tale considerazione si evince che la qualità
e le condizioni morfologiche dell'ammasso tufaceo unitamente agli agenti atmosferici non sono sufficienti ex se a provocare caduta di massi, come quella verificatasi nel caso di specie, in mancanza di fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi, fattori rappresentati non solo dalla qualità del basamento tufaceo e dalle relative condizioni morfologiche dello stesso, ma altresì dall'assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinari. Precisamente, come chiaramente ha evidenziato il Tribunale, elementi antropici che rappresentano fattori predisponenti alla caduta di massi sono “diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti;
i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del;
… lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei Pt_1
terrazzi del fabbricato Lotto D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D”.
Tenuto conto delle dette considerazioni e in particolare della circostanza che in assenza dei su evidenziati fattori predisponenti alla caduta di massi, riconducibili a opere realizzate dall'uomo, è applicabile il principio secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano
26 sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737).
In virtù di quanto su evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a opere realizzate dal , sicché non di tratta di statuire sulle spese di costruzione e Parte_1
di conservazione del costone avente, secondo la prospettazione dell'appellante, funzione di contenimento di proprietà aliene ubicate a quote sovrastanti ovvero di confine rispetto a dette proprietà, con conseguente applicabilità dell'art. 887 c.c., quanto, piuttosto, di decidere in merito alla responsabilità di un evento dannoso riconducibile a comportamenti imputabili all'odierno appellante.
§ 6.
Con il terzo motivo il lamenta l'omessa pronunzia circa la demanialità Parte_1
del bene fonte del preteso danno, ovvero, del costone tufaceo, al di sotto del quale vi
è la proprietà del;
evidenzia che in passato, in altra zona del suddetto Parte_2
costone, giusta ordinanza ex art 700 cpc resa dalla X Sezione del Tribunale di Napoli del 24 maggio 2007 il venne condannato ad eseguire quei lavori di Controparte_9
27 manutenzione al tratto tufaceo ammalorato per effetto del deterioramento causato dagli eventi atmosferici;
deduce che il fondo su cui venne realizzato il Parte_1
si trova a monte rispetto a quello degli attori ed è diviso da un naturale degrado della collina di Posillipo sorta e rimasta immutata nei secoli;
il costone di tufo da cui si deduce essersi verificato il distacco non è stato oggetto di modifica per opera dell'uomo, ma rappresenta il punto di appoggio al di sopra del quale è stato edificato il fabbricato;
è difficilmente individuabile come proprietà privata un degrado naturale che costituisce la collina che divide la zona di da quella sovrastante di Via Parte_1
RA, atteso che, altrimenti, tutta la suddetta collina si apparterrebbe con onori ed oneri ai singoli proprietari sovrastanti e sottostanti.
Il motivo è infondato.
Posto che, come si evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a fattori rappresentati da interventi posti in essere dall'uomo sul detto costone non è rilevante se quest'ultimo debba qualificarsi quale bene demaniale.
§ 7.
Con il quarto motivo il lamenta omessa pronunzia sul rilievo della Parte_1
abusività dell'immobile cui è stato concesso il risarcimento, posto che del manufatto del il CTU che non ha rinvenuto alcuna concessione edilizia, né domanda Parte_2
in sanatoria;
assume che secondo l'art.16, comma 9, della legge n. 865 del 1971, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo si consideri la presenza sul suolo d'una costruzione abusiva, non potendosi ammettere che il proprietario tragga beneficio dalla sua illecita attività, e ai sensi della legge n. 47 del 1985, è nullo ogni atto di trasferimento d'immobili abusivi;
il bene abusivo è privo di valenza economica in quanto insuscettibile d'essere scambiato sul mercato.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla non inerenza delle normative su richiamate con il caso in esame, posto che si discute del diritto al risarcimento del danno da persa possibilità di godimento di un immobile abusivo e non già del diritto ad ottenere il controvalore commerciale del medesimo immobile ovvero della vendita di quest'ultimo, non vi è
28 dubbio che nulla osta al godimento di immobile che seppur abusivo è nella disponibilità di fatto del danneggiato, finché non sia acquisito al patrimonio comunale per essere demolito siccome sprovvisto di titolo edilizio. Va precisato che né la disponibilità dell'immobile né l'omesso godimento sono oggetto di contestazione.
§ 8.
Con il quinto motivo il deduce che dalla stessa lettura dell'elaborato Parte_1
peritale già a partire dal mese di maggio del 2008, era stato emesso un certificato di eliminato pericolo che consentiva, pertanto, agli appellati e il Parte_2 CP_2
pieno godimento dei loro immobili, di guisa che non si era tenuto conto dell'intervento immediato eseguito provvisoriamente dal subito dopo Parte_1
l'evento e che ha eliminato in radice, ogni possibile danno derivante dal mancato godimento degli immobili degli odierni appellati.
Il motivo non merita accoglimento.
Come si legge nella gravata sentenza, che riporta i contenuti delle relazioni tecniche dei CTU e , << … nonostante gli interventi di messa in sicurezza il Per_1 Per_2
14 novembre 2008 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
(Rapporto d'Intervento n. 35252/1), verificava le lesioni presenti alla parete Pt_1
del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing.
[...]
dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro Parte_2
fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la Controparte_15
grande quantità di acqua,… alla luce delle indicazioni normative di rischio (par. 3:
Modellazione geologica e geosismica e par. 4 Condizioni di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna
29 progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, … nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato Lotto D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente…>>.
Come si evince dalle dette statuizioni della gravata sentenza, lo stato di pericolo ancora sussiste – cfr. comunicazione dei vigili del fuoco del Novembre 2008 – e in tal senso sono chiare le anzidette conclusioni della C.T.U. , il quale ha expressis Per_1
verbis affermato che è indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà e Parte_2
Ne consegue che prima dei lavori cui esecuzione è stato condannato il CP_2
appellante non sussistono le condizioni di fatto che consentano agli Parte_1
appellati e di usufruire degli immobili in questione. Parte_2 CP_2
Le su trascritte statuizioni, dalle quali emergono considerazioni antitetiche rispetto alle deduzioni del , non sono state oggetto di censura, sicché il motivo in Parte_1
esame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
§ 9.
Con il sesto motivo il critica l'irrogata condanna all'esecuzione dei Parte_1
lavori, siccome tutti gli interventi di monitoraggio del costone, sempre in via provvisoria, sono stati eseguiti da esso appellante che ha ottenuto la conferma della tenuta della corretta manutenzione del costone come indicato nella consulenza tecnica, di guisa che la condanna ad un facere è illogica.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , posto che come emerge dalle considerazioni su trascritte nell'esaminare il precedente motivo di gravame, la gravata sentenza ha evidenziato che gli interventi eseguiti nell'immediatezza non sono sufficienti per elidere il periodo di caduta di massi dal costone, avendo indicato come necessari, su indicazione dei nominati CTU, ulteriori interventi di consolidamento che sono poi quelli alla cui esecuzione è stato condannato il appellante. Parte_1
§ 10.
30 Con il gravame incidentale, e censurano la Controparte_2 Parte_2
sentenza nella parte in cui il è stato condannato al Parte_1
pagamento delle sole spese di C.T.U. dell'arch. e della dott.ssa , CP_13 Per_1
siccome nel corso del processo sono state disposte tre C.T.U., una prima a firma del geologo dott. nominato con ordinanza del 22/2/2010, una seconda a firma Per_2
dell'arch. nominata con ordinanza del 29/11/2010 e una terza a firma del CP_13
geologo dott.ssa nominata con ordinanza del 31/1/2011; deduce che la Per_1
medesima sentenza di primo grado dà atto, in diverse occasioni, della relazione del dott. sulle cui risultanze si fonda la relazione del geologo dott.ssa e Per_2 Per_1
vi è stato un decreto di liquidazione (cron. 236/11 del 4/1/2011) dei compensi del
C.T.U. , concludendo che la sentenza va parzialmente riformata nella parte Per_2
in cui omette del tutto di porre a carico del soccombente condominio le spese della
C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. , la quale ha comportato un esborso Per_2
di € 8.760,00 per spese pagate da essi appellanti in sede di acconto in data 15/6/2010 con assegno n. 6055430739 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011.
Il motivo è fondato.
Ed invero, emerge dagli atti del procedimento di primo grado, nonché dalla gravata sentenza l'espletamento di CTU ad opera del geologo dott. . Atteso che i Per_2
compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza, per cui essi vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass.
17/08/2018, n. 20763), è fondata la lamentata omessa pronuncia circa l'onere delle spese conseguenti alla detta CTU in sede regolamentazione delle spese di lite;
pertanto, tenuto conto del criterio della soccombenza, anche le spese liquidate al CTU
vanno poste a carico in via definitiva del odierno appellante. Per_2 Parte_1
§ 11.
31 In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal deve Parte_1
essere rigettato, mentre va accolto il gravame incidentale proposto da CP_2
e e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza,
[...] Parte_2
vanno poste a carico del le spese di CTU del dr. , liquidate con Parte_1 Per_2
separato decreto nel procedimento di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi prossimi a quelli tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge i terzi chiamati,
[...]
, , CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e e
[...] Parte_11 Parte_12 CP_5 CP_6 [...]
, e rispetto ai quali la Controparte_21 Persona_8 Controparte_22
notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 Parte_1
quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
Parte_1 Pt_1
con citazione notificata in data 18.03.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
32 a) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
- ;
[...] Parte_1
b) accoglie l'appello proposto da e e per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, pone a carico del
Controparte_23
le spese della CTU redatta dr. , come liquidate con decreto del
[...] Per_2
4/1/2011;
c) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
e , delle spese del grado di appello, che liquida in €
[...] Parte_2
355,50 per esborsi ed € 12.740.00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti AR SA AE FO e
[...]
dichiaratisi antistatari;
CP_3
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1437/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1423/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6973/2008, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025 pendente
TRA
Parte_1
(P. Iva - C.F.: ) in persona dell'amministratore professor
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Parlato (C.F.: Controparte_1
) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._2 Parte_2
) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._3
dagli avvocati AR SA AE FO (C.F.: ) e C.F._4 [...]
(C.F.: in virtù di procura alle liti in calce alla CP_3 C.F._5
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
1 (C.F.: ), (C.F.: Controparte_4 C.F._6 Parte_3
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_4 C.F._8
(C.F.: ), (C.F.: Parte_5 C.F._9 Parte_6
), (C.F.: ), C.F._10 Parte_7 C.F._11
(C.F.: ), (C.F.: Parte_8 C.F._12 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._13 Parte_10 C.F._14
(C.F.: ), (C.F.: Parte_11 C.F._15 Parte_12
) e (C.F.: C.F._16 CP_5 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Cicoria (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._18
costituzione
APPELLATI
(C.F.: ) e (C.F.: CP_6 C.F._19 CP_7
) rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco AR La C.F._20
NT (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla copia C.F._21
notificata della citazione
APPELLATI
(P. Iva e C.F.: ) in persona del legale Controparte_8 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per l'appellante: “… riforma integrale della Sentenza appellata, per tutti i motivi in diritto ed in fatto indicati nell'atto di appello a cui ci si riporta, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”; per gli appellati , , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
2 e “.., nel riportarsi e dunque nel reiterare CP_5 CP_6 CP_7
le eccezioni per come già formulate nella propria comparsa di costituzione, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali e : “Parte Controparte_2 Parte_2
appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati e “… si riporta a tutte le proprie difese ed CP_6 CP_7
alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 e , Controparte_2 Parte_2
in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “ ” in Parte_1 Pt_1
convenivano quest'ultimo innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la sicurezza del costone e l'incolumità delle persone nei fabbricati in , nonché al risarcimento dei Parte_1
danni patiti.
Nello specifico, gli attori deducevano che nel corso del mese di gennaio 2008, dalla parte sommitale del costone tufaceo retrostante il fabbricato di Via Posillipo n. 399, e su cui insiste il convenuto, si staccavano due imponenti blocchi di tufo, i Parte_1
quali precipitavano in basso arrestando la loro corsa sui terrazzi di essi istanti. A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi di causa i Vigili del fuoco, i quali
3 verbalizzavano “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti” e provvedevano a “inibire l'utilizzo del giardino/terrazzo ed abitazione, sottostante il costone dove è presente tuttora il masso tufaceo che si è staccato dal costone, compreso il locale letto prospiciente il giardino/terrazzo, dell'abitazione principale, nonché l'uso del terrazzamenti e giardino dell'abitazione di proprietà sig.ra al terzo piano, con ingresso di via Posillipo civ. Controparte_2
399”, prescrivendo, tra altre cose, “lavori di bonifica e consolidamento e messa in sicurezza del costone interessato dal dissesto, inoltre necessitano interventi strutturali dei terrazzi del che poggiano sul costone stesso”. Il Pt_1 Pt_1 [...]
successivamente interdiceva l'utilizzo degli spazi interessati e intimava il CP_9
di eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo Parte_1
certificato di eliminato pericolo. Nonostante la realizzazione di alcuni interventi ad opera dell'amministrazione condominiale, lo stato di emergenza persisteva.
Parte attrice, pertanto, chiedeva condannarsi il convenuto ovvero i terzi Parte_1
chiamati in causa, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, ad eseguire a proprie spese e cure i lavori di risanamento statico del costone tufaceo a strapiombo ed, in ogni caso, le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza della suddetta parete, in particolare, quelli in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà, nonché la condanna dello stesso ovvero dei terzi chiamati in causa in Parte_1
solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, oltre interessi.
Si costituiva il chiedendo il differimento dell'udienza Parte_1
per consentire la chiamata in causa dei terzi ritenuti unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dagli attori. Deduceva, a sostegno, che la porzione da cui sarebbe avvenuto il distacco non era di proprietà ma di quei soggetti titolari dei CP_10
terrazzamenti da cui era scaturito l'evento e che, comunque, qualora si fosse
4 ritenuta la porzione di costone quale muro divisorio, sarebbe sussistito l'onere di custodia anche a carico degli stessi attori ex art. 887 c.c. in applicazione del principio di “comproprietà del muro divisorio” tra fondi a dislivello o, ancora, l'inesistenza della titolarità del costone in quanto esistente in natura e, per tale motivo, appartenente al patrimonio dello Stato.
Si costituivano i terzi chiamati, la Controparte_8 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_11
, e chiedendo il rigetto della domanda
[...] Parte_12 CP_5
proposta dal . Parte_1
Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento consulenze tecniche e all'esito all'udienza dell'11.12.2017, la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“A) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il
[...]
in alla via F. RA n. 74 e/o via Posillipo n. 405/bis Parte_1 Pt_1
all'effettuazione di tutte le opere indicate analiticamente nella relazione di consulenza tecnica di ufficio del CTU (in particolare alle pagg. Persona_1
da 24 a 26) nonché al pagamento in favore di e Controparte_2 Parte_2
della complessiva somma di euro 77.205,00= all'attualità oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
B) Condanna il in alla via F. RA n. 74 e/o Parte_1 Pt_1
via Posillipo n. 405/bis alla refusione delle spese del grado in favore di parte attrice che liquida in euro 500,00=per spese ed in 21.387,00= euro per compensi oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, oneri accessori e con attribuzione agli avv.ti e AR SA AE FO dichiaratisi antistatari;
Controparte_3
C) spese compensate tra le altre parti;
D) condanna il in alla via F. RA n. 74 e/o Parte_1 Pt_1
via Posillipo n. 405/bis al pagamento delle spese delle ctu dell'arch. e della CP_13
dott.ssa , come già liquidate nei rispettivi decreti”. Per_1
5 § 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 7.02.2019 e notificata il 22.02.2019, con citazione notificata in data 18.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il Posillipo Parte_1
n. in interponeva appello - iscritto a ruolo il 25.03.2019 - per i motivi Pt_1 Pt_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal
Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado, ex art 161 I comma n. 1 cpc;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal
Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado;
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di
Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc, e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza di primo grado per l'applicazione dell'art 887
c.c., e/o per la demanialità del fronte tufaceo da cui è generato il danno, di pertinenza, pertanto, del e/o per la illegittimità del diritto al Controparte_9
risarcimento dei danni in dipendenza della abusività del bene immobiliare di proprietà della parte attorea;
5) In via comunque alternativa e principale riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1423/2019 del 7 febbraio 2019 per gli altri motivi esposti in parte assertiva e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
…”.
Si costituivano , Controparte_4 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
i quali, condividendo le domande formulate dal CP_5 Parte_1
appellante, richiedevano l'accoglimento delle descritte conclusioni: “1) in via
6 preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata per la parte in cui si decide sulla titolarità del costone;
2) nel merito, accogliere l'appello come formulato dal per le motivazioni come ivi meglio Parte_1
esplicitate; 3) in conseguenza di ciò condannare i sigg.ri al Parte_13
pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Si costituivano e che chiedevano il rigetto Controparte_2 Parte_2
dell'appello e proponevano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui omette di porre a carico del soccombente le spese della Parte_1
C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. , la quale ha comportato un esborso Per_2
di € 8.760,00 per spese pagate n in sede di acconto in data 15/6/2010 assegno n.
6055430739 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011.
Da ultimi si costituivano e i quali, ritenendo di non essere CP_6 CP_7
coinvolti dal proposto appello, chiedevano “l'estromissione” dal giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.07.2019, veniva rinviata in prosieguo al 20.09.2019 onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado necessario per la decisione in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante. Rigettata
l'istanza di sospensione, la causa veniva rinviata al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 14.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… 2. Parte attrice, come emerge dai titoli prodotti e dalle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, appare del tutto legittimata all'azione proposta nei confronti del . Parte_1
7 2.1. Ai fini della decisione del presente giudizio appaiono ovviamente fondamentali le due consulenze tecniche espletate. La prima di natura geologica, affidata alla dott.ssa la quale in via preliminare ricostruisce i luoghi di causa Persona_1
e le vicende che hanno condotto al presente giudizio. Gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al 3° piano di Via Posillipo n. 399. Il fabbricato è posto a ridosso del costone tufaceo su cui è edificato il di Via RA n.74 e Parte_1
con accesso anche da tramite una cavità artificiale in tufo e un Parte_1
ascensore che permette di raggiungere la quota dei giardini m.40 - 41 s.l.m. Parte attrice già nel 1980 segnalava al , Parte_1
uno stato di pericolo rilevato anche dai diversi interventi dei Vigili del Fuoco del
16.10.1980 e dei Vigili urbani del 29.3.82 che diffidavano a non praticare i luoghi interessati dai dissesti e intimavano l'esecuzione dei lavori di riparazione necessari.
Nel dicembre 1994 il comunicava all'Ing. di Parte_1 Parte_2
aver fatto eseguire i lavori straordinari di pulizia del costone grazie all'intervento delle “Guide Alpine di Cortina”. A seguito della diffida Comunale del 24.11.95 il condominio incaricava l'ing. di verificare le Parte_1 Controparte_14
condizioni dell'intero costone tufaceo compreso tra ed il cortile Parte_1
dell'edificio Via Posillipo 394 per definire le opere da realizzare con urgenza per l'eliminazione dei pericoli. Il tecnico distingueva un fenomeno di erosione uniforme della matrice lapidea e proponeva opere di messa in sicurezza con una indispensabile progettazione esecutiva dell'intervento. Nel 2000 il Tribunale di
Napoli nominava ing. come amministratore giudiziario del Persona_3
per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del Parte_1
costone tufaceo. Nel dicembre 2003 si procedeva ad un accertamento tecnico preventivo promosso dal per la valutazione delle Parte_1
condizioni di stabilità a seguito dell'opera realizzata dall'Ing. a ridosso di Parte_2
una porzione di costone. Dalla perizia tecnica di ufficio emergeva che la proprietà di
17,89 mq. presente a ridosso del costone tufaceo a strapiombo sotto il condominio
, esiste da oltre un ventennio, vengono invece riscontrate dal Pt_1 Parte_14
8 tecnico “dissesti della parete tufacea… con distacchi e frane in fieri, nonché presenza di vegetazione all'interno delle fratture della pietra”. In data 21.01.2008 si verificava il distacco e la conseguente caduta di un masso roccioso, di circa 4 tonnellate, che andava a incidere nella proprietà di proprietà di parte attrice, posta al terzo piano dell'edificio condominiale sito in Via Posillipo n.399, Sul Pt_1
posto intervenivano i Vigili del Fuoco (scheda n. 310 del 21.09.2008) che verbalizzavano: su segnalazione dell'ing. “la caduta di un grosso Parte_2
masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti”.
Successivamente in data 31.1.08 anche il Servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo del Comune di provvedeva a inibire gli spazi suddetti e intimava il Pt_1
condominio ad eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo
Certificato di Eliminato Pericolo;
Il 13.2.08 l'Ing. e l'Ing. citano Parte_2 CP_2
il condominio in persona dell'Amministratore Protempore dott. Parte_1
e chiedono la nomina di un C.T.U per la valutazione dei danni provocati Per_4
fenomeno di dissesto del costone tufaceo;
il 28.1.08 Condominio ordinava alla lavori di pulizia e disgaggio dei massi pericolanti e la messa in Controparte_15
opera di 6 fasciature di sostegno provvisionale in fili di acciaio nonché chiodature profonde. A seguito di questi lavori è stato emesso un Certificato di Eliminato
Pericolo dall'Ing. . Il 13.3.08 si verificava un ulteriore movimento del Per_5
costone con caduta di massi nella proprietà confinante con la proprietà CP_16
Il 14.11.08 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco conferma ancora Parte_2
la non praticabilità dell'area interessata in quanto il quadro fessurativo necessitava di un ulteriore accurato monitoraggio.
Descrizione dei luoghi (pagg. 9 e segg. relazione di ctu ): l'immobile di Per_1
proprietà (parte attrice) è situato al terzo piano dello stabile di Parte_15
Via Posillipo 394 in che è posto a Sudest di un versante tufaceo con Pt_1
9 andamento a terrazzi che ospita i fabbricati del complesso immobiliare denominato
” con accesso sia da Via RA 74 che da Via Posillipo 405/b Parte_1
tramite un tunnel scavato nel tufo e un ascensore. Il versante tufaceo raggiunge la massima quota di m. 83 su Via RA e degrada verso Sud Est fino alla quota di m. 41 dove sono situati i giardini e un terrazzo belvedere che affaccia sulle abitazioni di , tra cui la proprietà della parte attrice. Il rilievo tridimensionale di Parte_1
dettaglio fatto eseguire dal CTU (che si intende integralmente riportato Per_2
alla presente relazione) distingue l'intero costone in 5 tratti a partire da Ovest verso
Est con le seguenti caratteristiche principali (All. A). TRATTO N. 1: Il costone tufaceo con la sovrastante porzione di muratura in conci di tufo parte da Ovest e si prolunga verso est fino all'isolato E del , con andamento parallelo e Parte_1
sottostante prima ad un'area scoperta condominiale adibita a giardino, pavimentata e con alcune aiuole, e poi ad un tratto di strada interna del Parte_16
. TRATTO N. 2: Porzione del costone lapideo e della sovrastante muratura
[...]
tufacea perpendicolare al Tratto n.1 e risulta suddiviso in tre zone: nella prima insistono, in parte sporgenti, alcuni box privati, nella seconda è fondato, perfettamente a filo, l'edificio D del Condominio e nella terza Parte_16
insiste la parte occidentale del terrazzo di proprietà TRATTO N. 3: Porzione CP_6
di costone tufaceo con la sovrastante muratura che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 si estende verso est parallelamente all'edificio D terminando in corrispondenza di uno sperone sporgente verso sud. Questo tratto di parete è la parte maggiormente avanzata rispetto al fronte dell'edificio sovrastante, con una distanza variabile di circa 5,00 - 7,00 m., che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 del costone roccioso si estende verso est parallelamente a detto edificio. Lo sperone sporgente verso sud, nella zona alta è stata oggetto di pregressi interventi di mitigazione del rischio e nella zona bassa è caratterizzato dalla presenza di elemento roccioso di natura tufacea sagomato a “bandiera” prospiciente ad Est sulla proprietà L'intero tratto n° 3 del costone roccioso costituisce appoggio del Parte_2
terrazzo di proprietà TRATTO N. 4: La porzione di costone tufaceo con la CP_6
10 soprastante muratura di tufo che inizia ad ovest in corrispondenza delle sporgenze del tratto n. 3 e termina ad est in corrispondenza della muratura in conci tufo che costituisce il tratto n° 5. Su questa porzione di costone insiste sia il terrazzo appartenente all'unità immobiliare adibita a casa del portiere dell'isolato D, che Part quello di proprietà e si sviluppa a monte delle proprietà Parte_13
TRATTO N. 5: Si tratta della porzione posta a 90° dal tratto n.4 verso il mare costituita in basso dalla formazione tufacea naturale ed in alto dalla muratura in tufo ed è situata al di sopra del giardino e dei manufatti di proprietà Su di esso CP_2
si appoggia un'area scoperta del adibita a belvedere e Parte_16
giardino pavimentato con aiuole.
Nella parte retrostante dell'appartamento a quota m. 25.80 è posto un Parte_2
terrazzo / giardino (al livello del terzo piano) di accesso ad un piccolo monolocale adibito ad abitazione per il figlio maggiore dell'Ing. realizzato a ridosso Parte_2
del costone tufaceo. Questo terrazzo/giardino di quota m. 25.80 rappresenta il luogo di ultimo recapito del masso precipitato dal sovrastante costone il 21.1.2008 ed, ancora oggi, luogo di continue cadute di frammenti litici eterometrici, piroclastiti sabbioso - ghiaiose e altro materiale proveniente dal disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà al quale si accede con una scala dal lastrico solare CP_2
dell'immobile di . Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con Parte_1
muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo
(che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino confrontando questo sito con CP_2
le foto della Perizia Ing. e le foto eseguite dai Vigili del Fuoco il 21.1.2008, Per_6
si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino proviene dalla Parte_2
Part porzione di costone al di sotto del terrazzo a monte del giardino da CP_2
un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta
11 verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo Con andamento Parte_2
praticamente verticale il costone tufaceo sovrastante la proprietà Parte_13
raggiunge quota m. 41 - 42 dove è edificato il Fabbricato Lotto “D” del
[...]
e dove sono posti i terrazzi dello stesso fabbricato Parte_1
Part rispettivamente abitazione proprietà e abitazione portiere (All. B). A CP_6
confine con il fabbricato di Via Posillipo 399 c'è il fabbricato con un cortile CP_16
interno a quota 14,7 m. corrispondente quasi alla quota stradale di Parte_1
(m.14,00 s.l.m.) divisa da mura perimetrali verticali anch'esso a ridosso del costone tufaceo a strapiombo che raggiunge in cima m.37,2 s.l.m. ed è indicato come tratto n.
1 nel rilievo del Geol. . Dagli stralci cartografici allegati - All. A - All. B Per_2
(planimetrie scala 1:2000 - 1:1000 e il rilievo di dettaglio redatto dall'Arch ) CP_13
insieme al rilievo tridimensionale fatto eseguire dal CTP (che si intende Per_2
parte integrante del presente lavoro), si evincono le quote e i dislivelli esistenti in questa zona molto urbanizzata innestata in un'antica area di cava di Tufo Giallo
Napoletano con un andamento a terrazzi e pareti subverticali. Si passa infatti, procedendo da Nord - Ovest verso Sud - Est dalla quota di m.40,7 - 41 del fabbricato
“Lotto D” al giardino a quota m.33 fino a scendere con pareti quasi CP_2
verticali alla quota di m. 25.8 corrispondente al cortiletto ultimo punto di Parte_2
recapito del masso tufaceo. Questa morfologia procede omogenea in tutto il versante ad andamento Nordest - Sudovest con una pendenza generale del 70 - 80% da Via
RA a , con molti stacchi morfologici (pendenza del 90%) e Parte_1
terrazzamenti occupati da fabbricati di grandi dimensioni e multipiano. Il costone di tufo sovrastante la proprietà è stato interessato dall'intervento Parte_13
di di messa in sicurezza di alcuni massi con sistemi di Controparte_15
ancoraggio e funi di acciaio (intervento commissionato dal Condominio Parco
Sereno All. D). Nel corso delle operazioni peritali di rilievo sono stati evidenziati, insieme all'arch. , alcuni elementi che possono determinare condizioni di CP_13
12 instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto. Emerge che i diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone risultano privi di drenaggi e canalizzazioni, presentano disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; nel tratto n.
2 del costone persistono pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti. Nel tratto di costone prospiciente la proprietà degli attori i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del . Sono Pt_1
stati eseguiti sopralluoghi e verifiche di quanto rilevato dal Geol. , nei Per_2
terrazzi che poggiano sul costone tufaceo che affaccia sulla proprietà attorea, ed è emerso che nel terrazzo di proprietà sono presenti alcune caditoie a raso sulla CP_6
pavimentazione, che consentono alle acque pluviali di deflusso superficiale di essere raccolte in un apposito impianto di recapito costituito da tubazioni in pvc ancorate alla sottostante porzione di muratura;
nel terrazzo dell'abitazione portiere le acque di deflusso superficiale sono convogliate verso un foro di scarico nell'adiacente Part proprietà le acque del terrazzo di proprietà sono convogliate in un canale CP_6
a sbalzo del costone collegato con un tubo di scarico, ma che non risulta incanalato al sistema fognario bensì scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D, da cui le acque sicuramente trovano recapito naturale verso zone a quote inferiori come l'immediato costone sovrastante il giardino La CP_2
presenza di una palma sulla parte bassa del costone tufaceo prospiciente il giardino sarebbe l'evidenza di una abbondante presenza di acqua proveniente da CP_2
monte. Si ricorda che anche nello studio redatto dall'Ing. (su CP_14
commissione del vengono segnalate diverse Controparte_17
anomalie nel funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e delle pluviali, anche con prove di allagamento… Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n. 1, n. 2 e n. 5 non sono presenti opere di sostegno al costone (tranne un reticolato in cemento armato nella prima porzione del tratto 1) e inoltre risultano
13 nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Inoltre, è presente un box realizzato a sbalzo sul costone. Nei tratti 3 e 4 furono eseguiti lavori straordinari di messa in sicurezza da parte della nel 2008 Controparte_15
commissionati dall'Amministrazione Condominiale di che sono serviti Parte_1
a “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato”. In risposta al quesito
4 viene dettagliato il tipo di opera realizzata e l'efficacia allo stato attuale.
Modellizzazione geologico - tecnica e geosismica del sito: … I fabbricati del Pt_1
e in particolare il fabbricato del Lotto D sono stati realizzati con fondazioni
[...]
dirette poggiate sul tufo, adeguandosi alla morfologia dell'intero versante e sfruttando i terrazzamenti esistenti. Anche i terrazzi del fabbricato Lotto D prospicienti i tratti 3 e 4 del versante sono poggiati direttamente sul tufo e sorretti da mura di sostegno in tufo realizzati a ridosso del costone e fondati secondo la morfologia del basamento tufaceo, infatti presentano altezze variabili.
Successivamente nella cartografia ufficiale del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico aggiornata al 2010 “Carta del rischio da frana” il sito del fabbricato
Lotto D e del versante immediatamente prospiciente compreso la proprietà degli attori appartiene ad un'area R3: classificata con rischio elevato. all'ispezione eseguita dal geologo rocciatore in cordata lungo le pareti dei vari tratti del costone tufaceo, è emerso che i profili n°1, n°3 e n° 4, per la sfavorevole giacitura del fronte, sono caratterizzati da dissesti e dalla presenza di blocchi e speroni instabili, mentre i profili n° 2 e n° 5, per la favorevole giacitura del fronte, risultano essere più stabili.
In particolare, dalla cartografia agli atti e del rilievo eseguito si evidenzia la presenza di blocchi instabili (B01, B02, B03, B04, B05 e B06) di diverso volume, e la presenza di speroni tufacei (S01, S02, S03 e S04), che potrebbero facilmente evolvere nel tempo verso condizioni critiche di stabilità. Anche la presenza di nicchie di distacco recenti testimoniano il verificarsi di fenomeni di crolli come quello lamentato in vertenza e quelli successivamente avvenuti sul fronte prospiciente la
14 proprietà Durante le operazioni peritali il versante è stato monitorato CP_16
successivamente a piogge intense. Sono state rilevate ingenti quantità di materiale piroclastico incoerente dilavato proveniente dal disfacimento del costone tufaceo con il distacco di frammenti litici anche decimetrici sia ai piedi dei tratti 1 e 2 del costone, sia nella proprietà (Allegato fotografico). I fenomeni erosivi sono Parte_2
dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ...
L'analisi ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale del fronte geotecnicamente più scadente - spessore 0,30 - 0,50 m.) che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo. Risulta quindi urgente e indispensabile provvedere alla sistemazione dei luoghi con una progettazione specifica e un piano di monitoraggio costante (come previsto dalla normativa sismica).
Il Ctu risponde poi alle osservazioni dei consulenti di parte.
Valutazioni tecnico - economiche per la messa in sicurezza del costone tufaceo
(pagg. 22 e segg. relazione CTU): In riferimento al rilievo dello stato dei luoghi e
15 alle condizioni di stabilità si riporta la tipologia di intervento da porre in essere per la sistemazione del versante. Nella tabella seguente vengono quantizzati i lavori da realizzare per mettere in sicurezza l'intero versante e la proprietà La Parte_2
stima è stata redatta tenendo conto del rilievo fatto eseguire dal Geol. e Per_2
verificata in sede di sopralluogo. La sistemazione definitiva del costone tufaceo prevede i seguenti interventi urgenti volti alla eliminazione/riduzione dei fenomeni di erosione e alla messa in sicurezza del costone: Regimentazione delle acque superficiali provenienti dal fabbricato Lotto D mediante realizzazione di canali e/o ripristino delle canalizzazioni esistenti;
Ispezione delle pareti rocciose eseguita da rocciatori specializzati con pulizia (decespugliamento e rimozione vegetazione arbustiva, diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di detriti e massi in precario equilibrio di piccola volumetria) e disgaggio dei massi instabili sull'intero fronte;
Preparazione di parete rocciosa successivo riempimento delle connessure e dei giunti con malta cementizia (o tufina flegrea, grassello di calce stagionato da almeno due anni e sabbia silicea selezionata passante al setaccio 2,5 in perfetta continuità di colore con il masso tufaceo con il fine di mimetizzare l'intervento e ridurre l'impatto ambientale) sino alla loro completa sigillatura, da applicare all'intera superficie della parete (ove possibile rettificata eliminando in parte i segni di alveolizzazione) da consolidare tranne nelle zone murarie;
Ancoraggio dei blocchi instabili non rimovibili con chiodature con l'uso di barre dywidag, tirantature ed imbragaggi;
Apposizione di rivestimento in aderenza mediante copertura di rete metallica (Geocomposito) a doppia torsione avente funzione consolidante antierosiva. La rete metallica a doppia torsione maglia 80 x
100 mm. filo 2,7 mm. accoppiata meccanicamente in fase di produzione per punti con una rete metallica zincata a triplice torsione avente maglia mm.16 x 16 e filo diam.0,7 (in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” emessa dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP, il 12 maggio 2006). La rete metallica sarà bloccata in sommità ed
16 al piede della scarpata mediante una fune di acciaio zincato di diametro 16 mm. e sarà ancorata alla roccia ogni 3.00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo
FeB44K dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì
1,20 m. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati e aggiunta di tufina per la mimetizzazione dell'intervento e riduzione dell'impatto ambientale. Nelle zone dove sono presenti mura di tufo è necessario intervenire con la sostituzione muraria ed ammorsatura nel banco di tufo retrostante mediante diatoni di tufo messi in opera con preventiva preparazione del vano, inserimento dei cunei tufacei intorno al diatone di tufo con la relativa messa in forza e solidizzazione al retrostante banco tufaceo con iniezioni di miscele a base di calle ricoperti con malta additivata con tufina. Ove si ritiene più necessario, per migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento, vista anche la difficoltà di posizionare barriere paramassi, si può ricorrere all'apposizione di un reticolo di rinforzo costituito da un reticolo di funi di acciaio zincato ad anima metallica di diametro 12 mm. disposta ad andamento romboidale sopra la rete metallica già posta in opera ed ancorata mediante barre d'acciaio tipo FeB44K dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 3,00 m. Considerando un intervento di consolidamento su tutti i cinque tratti di costone per una quadratura di circa mq. 2300 l'intervento di messa in sicurezza avrà un costo indicativo di massima desumibile nella tabella allegata calcolata con i prezzi stralciati dal Tariffario delle Opere Pubbliche della
Regione Campania (Osservatorio Regionale sui prezzi - Tariffa edizione 2011) con i relativi prezzi e i quantitativi desumibili dal rilievo 3D eseguito da e Parte_18
riportati nella relazione di CTU alle pag. da 24 a pag. 26. L'intervento descritto e quantizzato avrà quindi un costo totale di 2 47.285,00 (al netto di Iva) a cui vanno aggiunti il 4 % per gli oneri di sicurezza;
il 5% per lavori in economia e/o imprevisti;
il 15% per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, collaudi ed altro;
Il costo totale dell'intervento sarà quindi
17 dell'ordine di 310.000= escluso Iva e oneri di discarica. CONCLUSIONI: Sono state analizzate tutte le condizioni locali della proprietà / interessata Parte_2 CP_2
dal crollo dei massi lapidei, le condizioni geologiche, morfologiche e geostatiche del costone tufaceo (dal tratto n. 1 al tratto n. 5) su cui poggia il condominio lotto D del e i terrazzi del piano terra. Dai dati si desume che le cause che hanno Parte_1
provocato i dissesti con il crollo dei massi tufacei e i danni alle sottostanti strutture sono attribuibili alla presenza di tutti i fattori predisponenti il dissesto esposti nei paragrafi precedenti, ma anche e soprattutto all'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla mancanza di un piano di monitoraggio dello stesso da parte del
. In risposta al quesito 1 “individuare il punto preciso del Parte_1
costone dal quale si sono verificati i distacchi sulla scorta dei rilievi già effettuati” si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 3: Descrizione dello stato dei luoghi e quanto descritto e visualizzato nell'All. C. Si ribadisce che non si può parlare di un
“punto preciso” di distacco bensì di un'area limitata (visualizzata nell'All. C) dalla quale si è staccato il masso tufaceo precipitato nella proprietà Con l'uso Parte_2
di un programma di calcolo ho eseguito diverse simulazioni di caduta massi con la geometria di quello caduto. Il programma consente di ricostruire le traiettorie di caduta massi sulla base delle dimensioni geometriche e delle caratteristiche litologiche;
si desume che il distacco si è avuto dalla quota di m. 38 - 39.50 da Part un'area al di sotto del terrazzo a monte del giardino (All. C). Le CP_2
simulazioni sono state condotte anche per i massi di più piccole dimensioni ritrovati sui luoghi e nel giardino che provengono dalla stessa area cartografata. CP_2
Anche dal rilievo fotografico allegato al rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti per l'evento, si evince che l'area di distacco è quella indicata, che coincide anche con le situazioni di instabilità evidenziate dall'ing. nel 2003 e il recente rilievo Per_6
effettuato dal Geol. rocciatore che nel sito individuava una nicchia di Persona_7
distacco recente (Tav. 5 geostrutturale - CTU ). In risposta al quesito 2: Per_2
“indicare le possibili cause del danno lamentato dagli attori evidenziando se e in che misura fattori eventualmente riscontrati dal C.T.U. Arch. abbiano CP_18
18 avuto rilevanza nella produzione dell'evento dannoso” si rimanda a quanto riportato nel Paragrafo n. 3 e nel Par. 5: Descrizione dello stato dei luoghi e Condizioni di stabilità, da cui si evince che nel rilievo sono stati evidenziati elementi antropici che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto come diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti;
i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del;
sono presenti lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni Pt_1
dei terrazzi del fabbricato Lotto D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D (Rilievo fotografico CTU Arch Scala in risposta al suo quesito n. 3). In risposta al quesito 3: “verificare se la presenza dei manufatti degli attori interferisca o abbia interferito con la formazione naturale e se concorre o abbia concorso al dissesto del costone”. Vista l'evoluzione geomorfologica del versante e nello specifico del sito dove è edificato il manufatto
(a ridosso del costone) e visti gli atti di causa (CTU Ing. si Parte_2 Per_6
ritiene che tale opera sia per tipologia costruttiva in elevazione, sia per tipologia fondale non ha modificato la morfologia originaria del versante al quale è confinante su due lati e confinante su lato Nordest al costone di tufo su cui poggia il giardino
Il manufatto è stato realizzato senza asportazione di volumi tufacei o CP_2
sbancamenti che abbiano potuto provocare fenomeni di scalzamento al piede del versante. In risposta al quesito 4: “verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e indicare le opere necessarie per la messa in sicurezza del costone elaborando un progetto di massima corredato dalla quantificazione dei costi in termini economici”. Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n.1, n. 2 e n. 5 non
19 sono stati mai eseguiti lavori straordinari di manutenzione, ma in realtà risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Come già detto nell'antefatto si ricorda che già nel 1996 l'Ing. (su incarico del CP_14
) provvedeva sia a verificare lo stato dei tratti n° 1, n° 2 e n° 3 Parte_16
del costone tufaceo in oggetto, sia a definire le opere da realizzare con urgenza al fine di eliminare il pericolo, così come stabilito dalla diffida del Controparte_9
emessa in data 24 novembre 1995 la non sussistenza di pericoli di grave instabilità dei tratti di costone tufaceo investigati e che i dissesti effettivamente riscontrati e descritti nella relazione non rivestivano, ad eccezione della caduta di materiale roccioso di piccole dimensioni, carattere di particolare urgenza, ai quali tuttavia era opportuno far fronte in tempi brevi.
Sulla porzione di costone prospiciente la proprietà (tratto 3 e 4), nel 2008 Parte_2
è stato realizzato un intervento da parte della eseguito per Controparte_19
la messa i sicurezza del costone, in seguito alla diffida di cui alla Ordinanza
Sindacale n.115 del 1 febbraio 2008 del Comune di che consentiva di far Pt_1
emettere all'ing. un Certificato di Eliminato Pericolo, e Controparte_20
successivamente nell'aprile 2008 l'esecuzione da parte del Condominio di “altri lavori edili di assicurazione”. Contestualmente il 13.3.08 si verificava un ulteriore distacco di un materiale tufaceo sulla proprietà Successivamente, CP_16
nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di (Rapporto d'Intervento n. Pt_1
35252/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. dichiarando la non Parte_2
praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato
20 anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla e la Controparte_15
roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua, in accordo con la CTU Arch. ha richiesto l'intervento della CP_13 [...]
per una verifica “dello stato di salute” delle opere di messa in sicurezza CP_15
e dell'Ing. che aveva emesso il certificato di eliminato pericolo. In data Per_5
18.5.2011 (verbali e par.n.2: Operazioni peritali), sono intervenuti i tecnici specializzati della che hanno eseguito la verifica in parete Parte_19
dell'opera esistente e hanno redatto la relazione allegata All. D da cui si legge che trattasi di un intervento che aveva lo scopo di “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato” ma “lo stato delle opere è complessivamente ancora buono e le funi di imbragaggio in acciaio zincato mantengono in ogni caso la loro funzionalità” ma vista l'azione erosiva meteo - marina necessitano “controlli sistematici, ispezioni costanti e interventi manutentivi delle opere e dei materiali di protezione… con cadenza annuale e comunque ad ogni verificarsi di importanti eventi climatici e sismici”.
Per quanto rilevato e valutato, alla luce delle indicazioni normative di rischio (par.
3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 Condizioni di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, unitamente alla stima economica di massima delle opere di consolidamento e messa in sicurezza, nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato Lotto D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente. La spesa necessaria per la messa in sicurezza dell'intero versante ammonta a 310.000,00 come calcolato nel paragrafo 7.
Il CTU così conclude: “Per quanto rilevato e scritto, la scrivente CTU, ritiene indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà e (pag. 31 relazione di Parte_2 CP_2
Ctu).
21 2.2. Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica di ufficio del CTU Arch. si CP_13
procedeva alla verifica dello stato dei luoghi ed alla elaborazione degli elementi necessari per la liquidazione del danno patrimoniale.
I danni riportati alle proprietà degli attori possono essere così suddivisi: Proprietà ing. (pagg. 16 - 17): rottura per schiacciamento di una panca di marca Parte_2
Hang UPS F 700, rottura della pavimentazione del giardino - terrazzo realizzata in cotto per esterni (area 2.00x2.00m), rottura di un piano orizzontale in vetro di un tavolo in ferro battuto (dimensioni 0,80x1,40 m circa), rottura muretti perimetrali dell'aiuola, rottura di un ombrellone con braccio sospeso e argano di apertura, schiacciamento della tubazione dell'impianto di riscaldamento e di carico di acqua caldo - freddo a servizio del piccolo manufatto, rottura di sei lampade da giardino della tipologia vetro e ferro battuto, rottura di due spot, danneggiamento di un ramo della magnolia. Proprietà ing. abbattimento di un albero di mimose di CP_2
circa 15/20 cm di diametro, abbattimento di un albero di mimose di circa 10/15 centimetri di diametro, crollo di una porzione di muretto pari a circa 2,90 mt lineari, crollo di una porzione di ringhiera perimetrale del giardino pari a circa 3,20 mt lineari. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (pag. 20 - 21), analiticamente individuate rispetto ai danni patiti e analizzati e ammontanti a €
20.450,00 per la proprietà ing. e a € 8.700,00 per la proprietà ing. Parte_2
(pag. 22-23) per un totale di € 29.150,00, a cui andranno però aggiunte le CP_2
spese di direzione tecnica e gli accessori di legge;
la liquidazione del danno derivante dal mancato godimento fino alla data di elaborazione della perizia (da
Febbraio 2008 a Gennaio 2012), pari per la g. a € 21.500,00 per il Parte_2
terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto;
e a € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. per un totale di € 38.055,00 (cfr. pagg. 22 - 24 relazione CTU CP_2
arch. ). CP_13
Il CTU arch. ha altresì reso i chiarimenti richiesti. CP_13
2.3. Dalle risultanze delle espletate relazioni di consulenze tecniche di ufficio emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che la causa della caduta del masso che ha
22 provocato i danni nelle proprietà di parte attrice è da rinvenire nella mancanza di manutenzione del costone tufaceo sul quale ricade sul Lotto D del . Parte_1
Le prospettazioni del convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa Parte_1
non trovano dunque alcun riscontro probatorio.
Il convenuto va pertanto condannato alla realizzazione delle opere Parte_1
meglio descritte nella relazione di consulenza tecnica del CTU alle pagg. 24 Per_1
- 26 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 20.450,00 per la proprietà ing. e € 8.700,00 per la proprietà ing. per un totale di € Parte_2 CP_2
29.150,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento delle proprietà (da
Febbraio 2008 a Gennaio 2012), € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto della proprietà dell'ing. e € 7.525,00 per la proprietà Parte_2
dell'ing. per un totale di € 38.055,00, oltre al danno per mancato CP_2
godimento dal Febbraio 2012 che in via equitativa si liquida in euro diecimila. Sulla complessiva somma di euro 77.205,00= liquidata all'attualità decorrono gli interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la domanda invece di riconoscimento del danno non patrimoniale difettando ogni riscontro probatorio al riguardo.
3. Le spese tra parte attrice e convenuto seguono la soccombenza e sono Parte_1
liquidate come da dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari.
Spese tra le altre parti compensate.
Le spese delle due CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di cui all'art 887
c.c. di corresponsabilità dei proprietari di fondi a dislivello della manutenzione e custodia del muro divisorio;
all'eccezione della demanialità della porzione su cui gli attori lamentano il subito danno;
all'eccezione della inammissibilità della concessione di un diritto risarcitorio subiti a beni immobili abusivi e quindi
23 incommerciabili. Chiede, di conseguenza, dichiarare la nullità integrale della predetta sentenza ex art 161 comma 1 cpc, o in subordine la rimessione della causa al primo giudice o in via ancora più gradata la contestuale pronuncia sul merito.
Il motivo è infondato.
L'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su eccezioni o deduzioni proposte non configura un error in procedendo tale da comportare la nullità della gravata sentenza e la rimessione del giudizio al primo giudice – possibile nei soli casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. applicabili ratione temporis -, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente e comunque decidendo del merito della causa. La valutazione, poi, nel merito delle dette eccezioni e deduzioni, esige la riproposizione specifica delle stesse, come del resto ha fatto l'odierno appellante con i successivi motivi di gravame.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che sulla scorta della certezza dell'esistenza di due fondi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare integralmente la normativa prevista dall'art. 887 c.c. che in materia di fondi a dislivello statuisce che
“se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”; in virtù delle risultanze peritali, che il fenomeno di corrosione del muro divisorio, fosse dipeso in misura sicuramente invasiva, dall'ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto, che esposto perennemente ai fenomeni atmosferici di ogni sorta, nel tempo, comporta la caduta di materiale;
il Ctu ha individuato una serie di possibili (non certe) concause che avrebbero potuto produrre il distacco del materiale tufaceo, ma ha evidenziato, in prima battuta, che la fattura naturale della zona oggetto di indagine, non completamente impermeabile, comporta giocoforza il proliferarsi nel tempo di una corrosione che, certamente poco imputabile ad eventuali ipotesi di scorrimento delle
24 acque pluviali del fabbricato sovrastante, appare logico dipenda esclusivamente da fenomeni naturali;
l'art. 887 c.c. nello stabilire che il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per tutta la restante altezza, pone una presunzione di proprietà del muro perfettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e conservazione;
l'applicazione della detta norma determina quindi, che all'onere di manutenzione del tratto sottostante il compendio dovessero CP_10
provvedervi entrambi i proprietari, atteso che il fenomeno di corrosione è derivato dal costante e lento ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto il muro divisorio;
secondo la Ctu che “i fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geometrici molto scadenti” concludendo, il Ctu (sempre in termini probabilistici) che dalla “morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause del dissesto siano attribuibili… sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo ed alle condizioni morfologiche con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento”; che il distacco del masso tufaceo è dipeso presumibilmente ma con una certezza logica più che comprensibile, dalla esposizione del fronte tufaceo alle aggressioni dei fenomeni atmosferici.
Il motivo è infondato.
In merito alla causa della caduta di massi, va evidenziato che come si evince dall'allegata sentenza – che riprende quanto rilevato dai tecnici, non oggetto di censura alcuna - <l'analisi ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto fronti 3
4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il
25 costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico
… che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo>>. Da tale considerazione si evince che la qualità
e le condizioni morfologiche dell'ammasso tufaceo unitamente agli agenti atmosferici non sono sufficienti ex se a provocare caduta di massi, come quella verificatasi nel caso di specie, in mancanza di fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi, fattori rappresentati non solo dalla qualità del basamento tufaceo e dalle relative condizioni morfologiche dello stesso, ma altresì dall'assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinari. Precisamente, come chiaramente ha evidenziato il Tribunale, elementi antropici che rappresentano fattori predisponenti alla caduta di massi sono “diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti;
i muri di sostegno dei terrazzi del Lotto D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del;
… lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei Pt_1
terrazzi del fabbricato Lotto D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D”.
Tenuto conto delle dette considerazioni e in particolare della circostanza che in assenza dei su evidenziati fattori predisponenti alla caduta di massi, riconducibili a opere realizzate dall'uomo, è applicabile il principio secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e
41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano
26 sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737).
In virtù di quanto su evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a opere realizzate dal , sicché non di tratta di statuire sulle spese di costruzione e Parte_1
di conservazione del costone avente, secondo la prospettazione dell'appellante, funzione di contenimento di proprietà aliene ubicate a quote sovrastanti ovvero di confine rispetto a dette proprietà, con conseguente applicabilità dell'art. 887 c.c., quanto, piuttosto, di decidere in merito alla responsabilità di un evento dannoso riconducibile a comportamenti imputabili all'odierno appellante.
§ 6.
Con il terzo motivo il lamenta l'omessa pronunzia circa la demanialità Parte_1
del bene fonte del preteso danno, ovvero, del costone tufaceo, al di sotto del quale vi
è la proprietà del;
evidenzia che in passato, in altra zona del suddetto Parte_2
costone, giusta ordinanza ex art 700 cpc resa dalla X Sezione del Tribunale di Napoli del 24 maggio 2007 il venne condannato ad eseguire quei lavori di Controparte_9
27 manutenzione al tratto tufaceo ammalorato per effetto del deterioramento causato dagli eventi atmosferici;
deduce che il fondo su cui venne realizzato il Parte_1
si trova a monte rispetto a quello degli attori ed è diviso da un naturale degrado della collina di Posillipo sorta e rimasta immutata nei secoli;
il costone di tufo da cui si deduce essersi verificato il distacco non è stato oggetto di modifica per opera dell'uomo, ma rappresenta il punto di appoggio al di sopra del quale è stato edificato il fabbricato;
è difficilmente individuabile come proprietà privata un degrado naturale che costituisce la collina che divide la zona di da quella sovrastante di Via Parte_1
RA, atteso che, altrimenti, tutta la suddetta collina si apparterrebbe con onori ed oneri ai singoli proprietari sovrastanti e sottostanti.
Il motivo è infondato.
Posto che, come si evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a fattori rappresentati da interventi posti in essere dall'uomo sul detto costone non è rilevante se quest'ultimo debba qualificarsi quale bene demaniale.
§ 7.
Con il quarto motivo il lamenta omessa pronunzia sul rilievo della Parte_1
abusività dell'immobile cui è stato concesso il risarcimento, posto che del manufatto del il CTU che non ha rinvenuto alcuna concessione edilizia, né domanda Parte_2
in sanatoria;
assume che secondo l'art.16, comma 9, della legge n. 865 del 1971, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo si consideri la presenza sul suolo d'una costruzione abusiva, non potendosi ammettere che il proprietario tragga beneficio dalla sua illecita attività, e ai sensi della legge n. 47 del 1985, è nullo ogni atto di trasferimento d'immobili abusivi;
il bene abusivo è privo di valenza economica in quanto insuscettibile d'essere scambiato sul mercato.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla non inerenza delle normative su richiamate con il caso in esame, posto che si discute del diritto al risarcimento del danno da persa possibilità di godimento di un immobile abusivo e non già del diritto ad ottenere il controvalore commerciale del medesimo immobile ovvero della vendita di quest'ultimo, non vi è
28 dubbio che nulla osta al godimento di immobile che seppur abusivo è nella disponibilità di fatto del danneggiato, finché non sia acquisito al patrimonio comunale per essere demolito siccome sprovvisto di titolo edilizio. Va precisato che né la disponibilità dell'immobile né l'omesso godimento sono oggetto di contestazione.
§ 8.
Con il quinto motivo il deduce che dalla stessa lettura dell'elaborato Parte_1
peritale già a partire dal mese di maggio del 2008, era stato emesso un certificato di eliminato pericolo che consentiva, pertanto, agli appellati e il Parte_2 CP_2
pieno godimento dei loro immobili, di guisa che non si era tenuto conto dell'intervento immediato eseguito provvisoriamente dal subito dopo Parte_1
l'evento e che ha eliminato in radice, ogni possibile danno derivante dal mancato godimento degli immobili degli odierni appellati.
Il motivo non merita accoglimento.
Come si legge nella gravata sentenza, che riporta i contenuti delle relazioni tecniche dei CTU e , << … nonostante gli interventi di messa in sicurezza il Per_1 Per_2
14 novembre 2008 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
(Rapporto d'Intervento n. 35252/1), verificava le lesioni presenti alla parete Pt_1
del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing.
[...]
dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro Parte_2
fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la Controparte_15
grande quantità di acqua,… alla luce delle indicazioni normative di rischio (par. 3:
Modellazione geologica e geosismica e par. 4 Condizioni di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna
29 progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, … nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato Lotto D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente…>>.
Come si evince dalle dette statuizioni della gravata sentenza, lo stato di pericolo ancora sussiste – cfr. comunicazione dei vigili del fuoco del Novembre 2008 – e in tal senso sono chiare le anzidette conclusioni della C.T.U. , il quale ha expressis Per_1
verbis affermato che è indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà e Parte_2
Ne consegue che prima dei lavori cui esecuzione è stato condannato il CP_2
appellante non sussistono le condizioni di fatto che consentano agli Parte_1
appellati e di usufruire degli immobili in questione. Parte_2 CP_2
Le su trascritte statuizioni, dalle quali emergono considerazioni antitetiche rispetto alle deduzioni del , non sono state oggetto di censura, sicché il motivo in Parte_1
esame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
§ 9.
Con il sesto motivo il critica l'irrogata condanna all'esecuzione dei Parte_1
lavori, siccome tutti gli interventi di monitoraggio del costone, sempre in via provvisoria, sono stati eseguiti da esso appellante che ha ottenuto la conferma della tenuta della corretta manutenzione del costone come indicato nella consulenza tecnica, di guisa che la condanna ad un facere è illogica.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , posto che come emerge dalle considerazioni su trascritte nell'esaminare il precedente motivo di gravame, la gravata sentenza ha evidenziato che gli interventi eseguiti nell'immediatezza non sono sufficienti per elidere il periodo di caduta di massi dal costone, avendo indicato come necessari, su indicazione dei nominati CTU, ulteriori interventi di consolidamento che sono poi quelli alla cui esecuzione è stato condannato il appellante. Parte_1
§ 10.
30 Con il gravame incidentale, e censurano la Controparte_2 Parte_2
sentenza nella parte in cui il è stato condannato al Parte_1
pagamento delle sole spese di C.T.U. dell'arch. e della dott.ssa , CP_13 Per_1
siccome nel corso del processo sono state disposte tre C.T.U., una prima a firma del geologo dott. nominato con ordinanza del 22/2/2010, una seconda a firma Per_2
dell'arch. nominata con ordinanza del 29/11/2010 e una terza a firma del CP_13
geologo dott.ssa nominata con ordinanza del 31/1/2011; deduce che la Per_1
medesima sentenza di primo grado dà atto, in diverse occasioni, della relazione del dott. sulle cui risultanze si fonda la relazione del geologo dott.ssa e Per_2 Per_1
vi è stato un decreto di liquidazione (cron. 236/11 del 4/1/2011) dei compensi del
C.T.U. , concludendo che la sentenza va parzialmente riformata nella parte Per_2
in cui omette del tutto di porre a carico del soccombente condominio le spese della
C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. , la quale ha comportato un esborso Per_2
di € 8.760,00 per spese pagate da essi appellanti in sede di acconto in data 15/6/2010 con assegno n. 6055430739 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011.
Il motivo è fondato.
Ed invero, emerge dagli atti del procedimento di primo grado, nonché dalla gravata sentenza l'espletamento di CTU ad opera del geologo dott. . Atteso che i Per_2
compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza, per cui essi vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass.
17/08/2018, n. 20763), è fondata la lamentata omessa pronuncia circa l'onere delle spese conseguenti alla detta CTU in sede regolamentazione delle spese di lite;
pertanto, tenuto conto del criterio della soccombenza, anche le spese liquidate al CTU
vanno poste a carico in via definitiva del odierno appellante. Per_2 Parte_1
§ 11.
31 In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal deve Parte_1
essere rigettato, mentre va accolto il gravame incidentale proposto da CP_2
e e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza,
[...] Parte_2
vanno poste a carico del le spese di CTU del dr. , liquidate con Parte_1 Per_2
separato decreto nel procedimento di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi prossimi a quelli tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge i terzi chiamati,
[...]
, , CP_4 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e e
[...] Parte_11 Parte_12 CP_5 CP_6 [...]
, e rispetto ai quali la Controparte_21 Persona_8 Controparte_22
notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 Parte_1
quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
Parte_1 Pt_1
con citazione notificata in data 18.03.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
32 a) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
- ;
[...] Parte_1
b) accoglie l'appello proposto da e e per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, pone a carico del
Controparte_23
le spese della CTU redatta dr. , come liquidate con decreto del
[...] Per_2
4/1/2011;
c) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
e , delle spese del grado di appello, che liquida in €
[...] Parte_2
355,50 per esborsi ed € 12.740.00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti AR SA AE FO e
[...]
dichiaratisi antistatari;
CP_3
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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