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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/09/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5609 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, P_
presso lo studio dell'Avv. RIVANO MARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I minori e , nati rispettivamente il 19/09/2011 e 4/01/2017, saranno affidati a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cura educazione e istruzione, conservando con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e mantenendo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale in Quartu Sant'Elena località Flumini di Quartu via Scoa Moentis n.4.
4. Il padre, salvo diversi accordi fra le parti, terrà con sé i figli per tre giorni alla settimana, il lunedì
mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola o dalle 15,30 fino alle ore 20.30, 21.30 nel periodo estivo,
in ogni caso dopo la cena;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Festività
secondo alternanza annuale.
5. verserà in favore di l'importo mensile di euro 300, a P_ Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo ISTAT.
6. Le parti concorreranno in ragione del 50% ciascuna nelle spese straordinarie nell'interesse dei figli,
secondo le Linee Guida del CNF.
7. I coniugi concordano che l'assegno unico di euro 400 sia integralmente percepito dalla madre
Parte_2
8. Spese compensate.”
Il Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 P_
.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_ , con ricorso depositato dalla in data 11/09/2024, e costituzione dell' n
[...] Pt_1 P_
data 6/03/2025, comparsi personalmente davanti al Giudice delegato nell'udienza del 23/04/2025,
senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda è fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
Devono essere inoltre recepite le condizioni dagli stessi concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente P_
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5609 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, P_
presso lo studio dell'Avv. RIVANO MARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I minori e , nati rispettivamente il 19/09/2011 e 4/01/2017, saranno affidati a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cura educazione e istruzione, conservando con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e mantenendo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, decidendo autonomamente soltanto su questioni di ordinaria amministrazione.
3. I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale in Quartu Sant'Elena località Flumini di Quartu via Scoa Moentis n.4.
4. Il padre, salvo diversi accordi fra le parti, terrà con sé i figli per tre giorni alla settimana, il lunedì
mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola o dalle 15,30 fino alle ore 20.30, 21.30 nel periodo estivo,
in ogni caso dopo la cena;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Festività
secondo alternanza annuale.
5. verserà in favore di l'importo mensile di euro 300, a P_ Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo ISTAT.
6. Le parti concorreranno in ragione del 50% ciascuna nelle spese straordinarie nell'interesse dei figli,
secondo le Linee Guida del CNF.
7. I coniugi concordano che l'assegno unico di euro 400 sia integralmente percepito dalla madre
Parte_2
8. Spese compensate.”
Il Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi e Parte_1 P_
.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_ , con ricorso depositato dalla in data 11/09/2024, e costituzione dell' n
[...] Pt_1 P_
data 6/03/2025, comparsi personalmente davanti al Giudice delegato nell'udienza del 23/04/2025,
senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda è fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
Devono essere inoltre recepite le condizioni dagli stessi concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente P_
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti;
3. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti