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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/09/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3282/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via Foresta n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Puterio che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta - resistente CP_1
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Riconoscere il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli relativamente alle annualità 2019, 2020 e
2021 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi gli effetti giuridici derivanti dal rapporto di
lavoro agricolo subordinato, così come le relative giornate lavorative svolte nell'anno 2019,
2020 e 2021, nonché le prestazioni accessorie già liquidate dall'Ente; - liquidare la
disoccupazione agricola dovuta per l'anno 2019, 2020 e 2021 e/o altre prestazioni
accessorie connesse all'attività lavorativa svolta, dovute per le annualità 2019, 2020 e
2021; - annullare i provvedimenti di accertamento di presunte somme indebitamente
1 percepite su prestazione di disoccupazione agricola n. 2020844201444 e n.
2021882600598; - condannarsi l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese di causa …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come
modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge n.
326/03 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2019, 2020 e 2021; che aveva lavorato nel periodo gennaio/luglio 2019, agosto/dicembre
2020 e agosto/dicembre 2021 per l'azienda agricola “Valle Crati” di AN GI;
che
CP_ l' aveva rigettato le domande di disoccupazione agricola per gli anni 2019, 2020 e 2021,
chiedendo anche la restituzione di prestazioni percepite in maniera asseritamente indebita;
CP_ che i provvedimenti dell' non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha chiesto di provare il rapporto di lavoro,
richiamando semplicemente, di fatto, la documentazione proveniente dal datore di lavoro che non può costituire la prova indicata, costituendo l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_1
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
AN GI in ordine alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)], in particolare, dei terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, della sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, della totale inadempienza rispetto agli obblighi contributivi e dell'antieconomicità dell'attività
asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 18.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3282/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via Foresta n. 95, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Maria Assunta Puterio che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22 presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Arlotta - resistente CP_1
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Nel merito: - Riconoscere il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli relativamente alle annualità 2019, 2020 e
2021 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi gli effetti giuridici derivanti dal rapporto di
lavoro agricolo subordinato, così come le relative giornate lavorative svolte nell'anno 2019,
2020 e 2021, nonché le prestazioni accessorie già liquidate dall'Ente; - liquidare la
disoccupazione agricola dovuta per l'anno 2019, 2020 e 2021 e/o altre prestazioni
accessorie connesse all'attività lavorativa svolta, dovute per le annualità 2019, 2020 e
2021; - annullare i provvedimenti di accertamento di presunte somme indebitamente
1 percepite su prestazione di disoccupazione agricola n. 2020844201444 e n.
2021882600598; - condannarsi l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento delle spese di causa …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso. Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come
modificato dall'art. 42, comma 11, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge n.
326/03 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell' con cui l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo per gli anni CP_1
2019, 2020 e 2021; che aveva lavorato nel periodo gennaio/luglio 2019, agosto/dicembre
2020 e agosto/dicembre 2021 per l'azienda agricola “Valle Crati” di AN GI;
che
CP_ l' aveva rigettato le domande di disoccupazione agricola per gli anni 2019, 2020 e 2021,
chiedendo anche la restituzione di prestazioni percepite in maniera asseritamente indebita;
CP_ che i provvedimenti dell' non erano motivati;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha chiesto di provare il rapporto di lavoro,
richiamando semplicemente, di fatto, la documentazione proveniente dal datore di lavoro che non può costituire la prova indicata, costituendo l'oggetto del disconoscimento operato dall' . CP_1
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
AN GI in ordine alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav.
15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)], in particolare, dei terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, della sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, della totale inadempienza rispetto agli obblighi contributivi e dell'antieconomicità dell'attività
asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi l'indennità di disoccupazione chiesta l'oggetto diretto del giudizio, sicché il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 16676/2020 non trova applicazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 18.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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