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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4759/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4759/2024
promosso da:
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 20/01/1972; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PETTINARI BRUNO, elett.te dom.to in VIA PALLOTTA 15
CAMERINO, presso il difensore;
contro
, C.F. n. a CAMERINO (MC) il 11/02/1968 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI SERGIO MARIA, elett.te dom.to in VIA FONTE S. RAFFAELE N. 17 CAMERINO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.03.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse del figlio minore;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data
25.9.2019); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
rilevato che le spese di lite vadano dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 20/01/1972; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. n. a CAMERINO (MC) il 11/02/1968 Controparte_1 C.F._2
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26/08/2006 in Camerino trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Camerino, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2006
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camerino di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 26/08/2006 trascritto all'anno 2006
Macerata, 13/03/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4759/2024
promosso da:
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 20/01/1972; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PETTINARI BRUNO, elett.te dom.to in VIA PALLOTTA 15
CAMERINO, presso il difensore;
contro
, C.F. n. a CAMERINO (MC) il 11/02/1968 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI SERGIO MARIA, elett.te dom.to in VIA FONTE S. RAFFAELE N. 17 CAMERINO, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario sentita la relazione del Presidente all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 12.03.2025 tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.; considerato il visto apposto agli atti del Pubblico Ministero;
ritenuto il raggiunto accordo coerente con la disciplina legale e non contrastante con l'interesse del figlio minore;
rilevato che i coniugi in fase di comparizione innanzi al Presidente hanno confermato la istanza di cui al ricorso;
dato atto del trascorrere del termine di ininterrotta separazione di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L.
898/70, come modificato dalla L. 6.5.15 (comparizione innanzi al Presidente in data
25.9.2019); dato atto della indicazione specifica in ricorso delle condizioni della separazione quanto ai rapporti economici;
rilevato che le spese di lite vadano dichiarate integralmente compensate, stante la natura congiunta del ricorso;
visto l'art. 4, co. 13, L. 898/70, come modificato dall'art. 8 L. 74/87 visto l'art. 473-bis.51, comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
PRENDE ATTO
A TUTTI GLI EFFETTI GLI ACCORDI INTERVENTI TRA
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 20/01/1972; Parte_1 C.F._1
E
, C.F. n. a CAMERINO (MC) il 11/02/1968 Controparte_1 C.F._2
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate
DICHIARA CESSATI ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f, e art. 4, co. 13, L. 898/70 e successive modifiche, gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26/08/2006 in Camerino trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Camerino, agli atti di matrimonio di quel Comune nell'anno 2006
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camerino di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 26/08/2006 trascritto all'anno 2006
Macerata, 13/03/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà