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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
r.v.g. 2797/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2797/2025 V.G.: Modifica delle condizioni di separazione nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Cassano e CodiceFiscale_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso
[...] C.F._2 dall'avv. Elena Grimaldi
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.12.2025, e Parte_1 [...]
hanno premettevano che in data 26.09.2023 il Tribunale di Salerno con CP_1 sentenza n. 4050/2023 pubbl. il 27/09/2023 dichiarava la loro separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate.
Al riguardo, i ricorrenti, deducendo le mutate condizioni lavorative degli stessi, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione nel modo che segue: “A. In ordine alla frequentazione del padre con i figli e ed in ordine all'esercizio Per_1 Persona_2 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori: Il padre terrà con se i Pt_2 CP_1 minori secondo il seguente calendario: Prima settimana: un giorno feriale dal pomeriggio ore
16.00/16.30 fino alla mattina del giorno successivo (nel caso in cui il giorno successivo i minori andranno a scuola il padre li accompagnerà all'entrata, in caso contrario li porterà alla madre entro
1 r.v.g. 2797/2025
le 11.30/12.00 ovvero prima di recarsi al lavoro), ed un sabato pomeriggio dalle ore 16.00/16.30 alle ore 20.00 del giorno successivo;
Seconda settimana: 2 giorni feriali dal pomeriggio ore
16.00/16.30 fino alla mattina del giorno successivo (nel caso in cui il giorno successivo andranno a scuola il padre li accompagnerà all'entrata, in caso contrario li porterà alla madre entro le
11.30/12.00 ovvero prima di recarsi al lavoro). In ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta,
Egli si impegna a comunicare alla Signora – entro le 48 ore precedenti - i due giorni Parte_1 infrasettimanali nei quali terrà i figli. Eventuali variazioni di giorni ed orario dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore– sempre e comunque entro due giorni prima dell'eventuale modifica-. In ogni caso entrambi i coniugi si impegnano a collaborare nell'interesse dei minori. Relativamente alle festività natalizie e pasquali ed ai compleanni e/o onomastici di uno dei genitori, le parti continueranno ad organizzarsi secondo il calendario già in uso e, comunque, indicato nel ricorso per la separazione. 2)Per quanto attiene alla pubblicazione di foto e/o video sui social e/o altri canali di comunicazione pubblica (a titolo meramente semplificativo ma non esaustivo facebook, instagram ed altri) i genitori potranno pubblicare foto dei propri figli solo ed esclusivamente sui canali e profili personali, per come- del resto- sino ad oggi è stato fatto. Non potranno essere divulgate foto dei minori su profili non appartenenti al Sig. ed alla Controparte_1
Sig.ra . 3) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per sette Parte_1 giorni CONSECUTIVI dandone comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la madre comunicherà, a sua volta, il periodo di propria competenza entro il medesimo termine, restando a carico di entrambi i genitori l'onere i comunicare il luogo di villeggiatura ed il recapito telefonico, qualora diverso dall'utenza mobile già nota;
durante il periodo di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro genitore resterà sospeso. B In ordine alla regolamentazione dei rapporti e delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi: 4) In merito alle utenze domestiche (acqua e elettricità) l'appartamento del signor dovrà munirsi di un contatore autonomo. A tal fine CP_1 le parti si impegnano ad effettuare l'istallazione del contatore della luce entro fine gennaio 2026, mentre il rilevatore dell'acqua sarà installato entro la fine di febbraio 2026. I costi per entrambe le installazioni verranno ripartite in parti uguali (quindi nella misura del 50% cadauno) tra la Signora
ed il Signor Le altre ulteriori utenze, spese ed oneri (a titolo esemplificativo Parte_1 CP_1 ma non esaustivo: tari ed oneri condominiali) che –in ragione della natura dell'immobile permangono intestate ad uno solo dei coniugi- istanti saranno da ripartirsi nella misura del 50% cadauno. Stessa sorte per tutte le altre spese/oneri ed utenze che, non essendo contemplate nella odierna modifica, si intenderanno ricadute in parti eguali tra gli istanti. 5) Per le residue rate di mutuo a scadere, la Signora parteciperà al pagamento delle stesse nella misura del 50% Parte_1 fino alla scadenza naturale dello stesso, quindi mediante versamento della metà quota di mutuo sul
2 r.v.g. 2797/2025
conto corrente intestato al Signor il tutto entro e non oltre il giorno venticinque (25) di CP_1 ogni mese onde consentire la disponibilità effettiva della somma alla scadenza della rata, ovvero considerato il tempo intercorrente tra il momento in cui viene contabilizzata l'operazione bancaria e il momento in cui gli effetti dell'accredito divengano effettivi (c.d. valuta). Naturalmente qualora il giorno venticinque (25) sia festivo, il pagamento sarà anticipato al giorno precedente. Tale pattuizione sarà attuata a partire dal mese in cui la Sig.ra percepirà l'assegno unico, di Parte_1 cui al punto che segue. 6) La Signora percepirà l'assegno unico nella misura del 50%. A Parte_1 tal fine il Signor si impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a provvedere al CP_1 rilascio di qualsivoglia documentazione per permettere alla Signora di poter presentare Parte_1 ed ottenere la richiesta di assegno unico. 7) L'assegno di mantenimento sara' corrisposto entra il giorno dieci (10) di ogni mese 8) Circa le modalità di uso del libretto intestato a le parti Per_1 continueranno ad operare sempre di comune accordo, così come è stato fatto in precedenza e sino alla firma del presente accordo, ovvero allorquando il libretto era custodito dal Signor CP_1
Inoltre, la Signora si impegna una volta all'anno a condividere con il Signor il Parte_1 CP_1 rendiconto, da intendersi quale documentazione che ne attesti le spese. 8) Relativamente al guardaroba dei minori il padre provvederà a conservare presso la propria abitazione la biancheria intima e pigiami. Nei giorni di pernottamento consecutivo del sabato e della domenica la Sig.ra consegnerà al Sig. un ricambio di abiti per entrambi i figli che Egli utilizzerà Parte_1 CP_1 per l'uscita domenicale e restituirà alla Sig.ra quando riaccompagnerà i minori alle ore Parte_1
20.00. 9) Gli istanti, chiedono la conferma delle statuizioni di cui ai punti 2, 4, 6, e 11 del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, che qui devono essere intese per integralmente trascritte e riportate”.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di separazione è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai q uali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di separazione (Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la
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revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 4050/2023 pubbl. il 27/09/2023 secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 15 dicembre
2025
Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Bianchi
4
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2797/2025 V.G.: Modifica delle condizioni di separazione nata a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Cassano e CodiceFiscale_1 CP_1
, nato ad [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso
[...] C.F._2 dall'avv. Elena Grimaldi
RICORRENTI
Con l'intervento necessario del PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.12.2025, e Parte_1 [...]
hanno premettevano che in data 26.09.2023 il Tribunale di Salerno con CP_1 sentenza n. 4050/2023 pubbl. il 27/09/2023 dichiarava la loro separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate.
Al riguardo, i ricorrenti, deducendo le mutate condizioni lavorative degli stessi, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione nel modo che segue: “A. In ordine alla frequentazione del padre con i figli e ed in ordine all'esercizio Per_1 Persona_2 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori: Il padre terrà con se i Pt_2 CP_1 minori secondo il seguente calendario: Prima settimana: un giorno feriale dal pomeriggio ore
16.00/16.30 fino alla mattina del giorno successivo (nel caso in cui il giorno successivo i minori andranno a scuola il padre li accompagnerà all'entrata, in caso contrario li porterà alla madre entro
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le 11.30/12.00 ovvero prima di recarsi al lavoro), ed un sabato pomeriggio dalle ore 16.00/16.30 alle ore 20.00 del giorno successivo;
Seconda settimana: 2 giorni feriali dal pomeriggio ore
16.00/16.30 fino alla mattina del giorno successivo (nel caso in cui il giorno successivo andranno a scuola il padre li accompagnerà all'entrata, in caso contrario li porterà alla madre entro le
11.30/12.00 ovvero prima di recarsi al lavoro). In ragione dell'attività lavorativa dallo stesso svolta,
Egli si impegna a comunicare alla Signora – entro le 48 ore precedenti - i due giorni Parte_1 infrasettimanali nei quali terrà i figli. Eventuali variazioni di giorni ed orario dovranno essere preventivamente comunicate all'altro genitore– sempre e comunque entro due giorni prima dell'eventuale modifica-. In ogni caso entrambi i coniugi si impegnano a collaborare nell'interesse dei minori. Relativamente alle festività natalizie e pasquali ed ai compleanni e/o onomastici di uno dei genitori, le parti continueranno ad organizzarsi secondo il calendario già in uso e, comunque, indicato nel ricorso per la separazione. 2)Per quanto attiene alla pubblicazione di foto e/o video sui social e/o altri canali di comunicazione pubblica (a titolo meramente semplificativo ma non esaustivo facebook, instagram ed altri) i genitori potranno pubblicare foto dei propri figli solo ed esclusivamente sui canali e profili personali, per come- del resto- sino ad oggi è stato fatto. Non potranno essere divulgate foto dei minori su profili non appartenenti al Sig. ed alla Controparte_1
Sig.ra . 3) Per le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per sette Parte_1 giorni CONSECUTIVI dandone comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
la madre comunicherà, a sua volta, il periodo di propria competenza entro il medesimo termine, restando a carico di entrambi i genitori l'onere i comunicare il luogo di villeggiatura ed il recapito telefonico, qualora diverso dall'utenza mobile già nota;
durante il periodo di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro genitore resterà sospeso. B In ordine alla regolamentazione dei rapporti e delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi: 4) In merito alle utenze domestiche (acqua e elettricità) l'appartamento del signor dovrà munirsi di un contatore autonomo. A tal fine CP_1 le parti si impegnano ad effettuare l'istallazione del contatore della luce entro fine gennaio 2026, mentre il rilevatore dell'acqua sarà installato entro la fine di febbraio 2026. I costi per entrambe le installazioni verranno ripartite in parti uguali (quindi nella misura del 50% cadauno) tra la Signora
ed il Signor Le altre ulteriori utenze, spese ed oneri (a titolo esemplificativo Parte_1 CP_1 ma non esaustivo: tari ed oneri condominiali) che –in ragione della natura dell'immobile permangono intestate ad uno solo dei coniugi- istanti saranno da ripartirsi nella misura del 50% cadauno. Stessa sorte per tutte le altre spese/oneri ed utenze che, non essendo contemplate nella odierna modifica, si intenderanno ricadute in parti eguali tra gli istanti. 5) Per le residue rate di mutuo a scadere, la Signora parteciperà al pagamento delle stesse nella misura del 50% Parte_1 fino alla scadenza naturale dello stesso, quindi mediante versamento della metà quota di mutuo sul
2 r.v.g. 2797/2025
conto corrente intestato al Signor il tutto entro e non oltre il giorno venticinque (25) di CP_1 ogni mese onde consentire la disponibilità effettiva della somma alla scadenza della rata, ovvero considerato il tempo intercorrente tra il momento in cui viene contabilizzata l'operazione bancaria e il momento in cui gli effetti dell'accredito divengano effettivi (c.d. valuta). Naturalmente qualora il giorno venticinque (25) sia festivo, il pagamento sarà anticipato al giorno precedente. Tale pattuizione sarà attuata a partire dal mese in cui la Sig.ra percepirà l'assegno unico, di Parte_1 cui al punto che segue. 6) La Signora percepirà l'assegno unico nella misura del 50%. A Parte_1 tal fine il Signor si impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a provvedere al CP_1 rilascio di qualsivoglia documentazione per permettere alla Signora di poter presentare Parte_1 ed ottenere la richiesta di assegno unico. 7) L'assegno di mantenimento sara' corrisposto entra il giorno dieci (10) di ogni mese 8) Circa le modalità di uso del libretto intestato a le parti Per_1 continueranno ad operare sempre di comune accordo, così come è stato fatto in precedenza e sino alla firma del presente accordo, ovvero allorquando il libretto era custodito dal Signor CP_1
Inoltre, la Signora si impegna una volta all'anno a condividere con il Signor il Parte_1 CP_1 rendiconto, da intendersi quale documentazione che ne attesti le spese. 8) Relativamente al guardaroba dei minori il padre provvederà a conservare presso la propria abitazione la biancheria intima e pigiami. Nei giorni di pernottamento consecutivo del sabato e della domenica la Sig.ra consegnerà al Sig. un ricambio di abiti per entrambi i figli che Egli utilizzerà Parte_1 CP_1 per l'uscita domenicale e restituirà alla Sig.ra quando riaccompagnerà i minori alle ore Parte_1
20.00. 9) Gli istanti, chiedono la conferma delle statuizioni di cui ai punti 2, 4, 6, e 11 del ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, che qui devono essere intese per integralmente trascritte e riportate”.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di separazione è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai q uali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di separazione (Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la
3 r.v.g. 2797/2025
revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 4050/2023 pubbl. il 27/09/2023 secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 15 dicembre
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Il Presidente
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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