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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1248/2024
vertente tra
Parte_1 (avv. FLAMMENT SIMONA)
Parte appellante contro
CP_1 (avv. ROSATI GUIDO)
Parte appellata- appellante incidentale nonchè
CP_2 (Avv. PARAGALLO FABRIZIO)
Parte appellata (anche in via incidentale da parte di CP_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10204/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 15.11.2023 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da Parte_1 volto ad ottenere dall' il risarcimento del danno biologico differenziale ex art. 2087 CP_3 c.c. in relazione alla neoplasia polmonare da esposizione ad amianto contratta in ambiente di lavoro e per la quale aveva giudizialmente ottenuto la maggiorazione contributiva ex art. 13comma 8 L. 257/92 (sentenza del Tribunale di Roma n. 438/2011) ed il riconoscimento dell'indennizzo CP_4 nella misura del 10% (sentenza del Tribunale di Roma n. 9789/2018).
E' stata altresì dichiarata la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa CP_2 dalla convenuta, e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da quest'ultima.
2.Avverso detta sentenza propone appello il chiedendo riformarsi la Parte_1 sentenza con l'accoglimento della originaria domanda.
3.Si sono costituite in giudizio le appellate per resistere al gravame, l' sollevando CP_1 preliminarmente eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità di motivi e spiegando altresì appello incidentale condizionato avverso la statuizione di carenza di legittimazione passiva della . CP_2
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°°
5. L'originario ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze di dal 26.10.1980 CP_1 al 31.12.2011 con la qualifica di operaio tecnico specializzato-elettromeccanico presso l'impianto di Centocelle, con mansioni di manutenzione e revisione delle vetture aziendali, venendo così a contatto con l'amianto presente nei materiali utilizzati e nell'ambiente di lavoro. Ha sostenuto che le attrezzature individuali di protezione erano inidonee al filtraggio delle fibre di amianto in sospensione nell'aria e non vi erano dispositivi di protezione collettiva, stante l'assenza di compartimentazioni tra i reparti, di impianti di immissione ed estrazione e di aspirazione dell'aria e di decontaminazione del personale a rischio (solo in data 27.6.2002 l'azienda avviava procedure di trattamento e smaltimento dell'amianto, con operazioni di bonifica o concluse nel 2004). In data 11.1.2011 gli veniva diagnosticato “adenocarcinoma con aspetti di crescita bronchioalveolare”.
6. L' ha rappresentato che nel deposito di Centocelle venivano messi a disposizione tutti i CP_1 necessari dispositivi di protezione, che venivano periodicamente effettuate visite mediche di controllo e che già tra il 1980 e i 1990 venivano utilizzate apparecchiature che incanalavano l'amianto al fine di farlo fuoriuscire dall'ambiente, facendo rilevare che dalle indagini ambientali condotte tra il 1991 e 1994 dei siti di lavoro già si evince la concentrazione delle fibre di amianto nell'aria dei reparti sottoposti ad indagine erano nettamente inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente all'epoca.
7. Il Tribunale ha così motivato il rigetto del ricorso:
“ ….pacifica la sussistenza della malattia professionale, come pure riconosciuta dal Tribunale di Roma con sentenza n. 9789/2018, non può tuttavia prescindersi dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il riconoscimento della malattia professionale non comporta automaticamente anche il riconoscimento di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.; difatti, la verificazione della malattia non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno;
da ultimo, infatti, Cass. ord. 10404/2020, ha precisato che incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto quella malattia, l'onere di provare il fatto che costituisce l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, onere a cui parte ricorrente, nel caso di specie, non ha puntualmente adempiuto: la massiccia documentazione medica – tra cui consulenze tecniche e relazioni mediche relative ad altri soggetti, pertanto inconferenti rispetto ai fatti di causa – anziché confermare il collegamento tra la condotta inadempiente del datore di lavoro ed il danno subito, non fa altro che suggerire l'esistenza di ulteriori fattori di rischio non imputabili alla parte datoriale che, unitamente all'oggettivo rischio di esposizione, avrebbero potuto favore l'insorgenza della patologia. Non può infatti non tenersi conto di come, nella documentazione medica, venga più volte esposto di come il ricorrente sia stato, antecedentemente alla diagnosi, “soggetto fumatore da molti anni”, né può ignorarsi l'iter del procedimento avanzato dal ricorrente per il riconoscimento della malattia professionale, nell'ambito del quale, proprio nella consulenza tecnica espletata, viene dato atto del consumo di
“venti sigarette al dì fino al 2010” e viene altresì esposto che “nei fumatori esposti all'amianto l'incidenza di cancro al polmone è 80-90 volte superiore a quella dei non fumatori esposti”. Per completezza, si evidenzia inoltre che, nel caso di specie, la società convenuta ha posto in essere condotte di controllo e prevenzione del rischio, conformemente alle conoscenze tecnico scientifiche, anche tenuto conto dell'ambito temporale di svolgimento dei fatti: ne sono prova, a titolo esemplificativo, le indagini ambientali svoltesi nel 2003, le cui risultanze sono state allegate da CP_ alla memoria difensiva, premesso che “nei siti lavorativi considerati, anche per periodi antecedenti al 1991, in analogia alle condizioni riscontrate immediatamente dopo quest'anno, l'esposizione del personale a fibre aerodisperse di amianto, debba considerarsi rapportabile ai valori espressi dalle indagini documentate”, documentano che nell'impianto di Centocelle l'esito della valutazione del rischio avesse come risultato “assente”; la successiva valutazione del rischio del 2008, catalogava il rischio residuo come basso, in considerazione della concentrazione di amianto al di sotto dei limiti di legge;
senza mancare di considerare che nell'ambito del procedimento volto al riconoscimento della malattia professionale, la cui documentazione viene peraltro prodotta dalla parte ricorrente, appaiono assai rilevanti le deposizioni dei testimoni escussi, dalle quali non emerge la totale assenza di dispositivi di protezione come dedotto dal ricorrente, in quanto entrambi dichiaravano che era previsto l'uso di mascherine, seppur molto semplici, che a partire dalla fine degli anni '90 era andato intensificandosi sempre di più. Sulla base di tali considerazioni, pur dando atto dell'avvenuto riconoscimento della malattia professionale da parte dell' e dell'oggettiva esistenza del rischio, viene meno per questo CP_4 Giudice la possibilità di accertare l'esistenza di un inadempimento del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., stante il mancato raggiungimento della prova circa il nesso di causalità tra la patologia contratta e la condotta tenuta dalla parte datoriale”.
8.Secondo l'appellante il Tribunale 1.- ha erroneamente ritenuto carente la prova della responsabilità datoriale, non avendo dato corso all'istruttoria, avendo sottovalutato le perizie tecniche prodotte dal ricorrente ed avendo travisato le testimonianze rese nel giudizio sul riconoscimento della malattia professionale. Ha inoltre lamentato 2.- la mancata applicazione del principio della equivalenza causale ex art. 41 c.p., valorizzando il pregresso tabagismo del lavoratore che mai avrebbe potuto escludere, nel determinismo causale, l'incidenza della esposizione al rischio lavorativo. Va preliminarmente ritenuta la ammissibilità dell'appello ex art. 434 cpc laddove la conformità al modello delineato dalla norma non va intesa in termini formalistici ma devono essere valutate le censure, qui formulate in modo idoneo dalla parte, mosse alla motivazione su cui si basa la sentenza.
La Corte di Cassazione ha invero osservato che la citata norma, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellato e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte ( Cass. 2015 n. 2143).
9.Nel merito occorre premettere, in linea generale, che, a tenore dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, la copertura assicurativa garantita dall' non esonera il datore di lavoro o gli altri CP_4 responsabili civili dal rispondere per i danni conseguiti al lavoratore per la parte non indennizzata o non indennizzabile dall'istituto previdenziale ed, in ogni caso, per i profili risarcitori non coperti dall'assicurazione obbligatoria.
Dunque, la responsabilità del datore di lavoro o di terzi deve fondarsi su specifici profili di colpa, in ogni caso individuabili in modo specifico, che possono attenere o alla violazione di precise norme antinfortunistiche o all'inosservanza delle misure più genericamente previste dall'art. 2087 c.c. e cioè delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Peraltro, essendo la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. di carattere contrattuale, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (Cfr. Cass. n. 14468/2017).
10. Venendo al caso di specie, sostiene il lavoratore che tra le perizie tecniche risulta depositata anche quella riguardante il lavoratore , operante nel medesimo contesto Persona_1 lavorativo del , in cui il CTU dr. riteneva che i luoghi e macchinari ove il Parte_1 Per_2 sig. prestava la sua attività lavorativa…presentavano una concreta esposizione ai Persona_1 rischi di polvere di amianto con valori superiori a ff/cc 0,1 fissati dal dlgs 277/1991, tanto da inficiare le rilevazioni indicate dalla MET.RO. nella propria nota del 23/5/2003. Ove le risultanze tecniche di tale perizia non fossero state idonee a contestare gli esiti degli accertamenti disposti dall'azienda, si sarebbe dovuto approfondire la tematica disponendo un accertamento tecnico specifico ambientale. Inoltre, agli atti di causa esisteva anche la prova del rischio lavorativo tale da confermare la insalubrità dell'ambiente lavorativo e delle mansioni, avendo lo stesso Tribunale ritenuto “pacifica della sussistenza della malattia professionale, come riconosciuta dal tribunale di Roma con sentenza n. 9789/2018”, cosicchè non poteva essere messa in dubbio la nocività dell'ambiente lavorativo e delle mansioni svolte. Il Tribunale avrebbe dovuto allora verificare se l' avesse posto in essere idonei mezzi a CP_1 salvaguardia della tutela della salute del ricorrente: in proposito, le indagini ambientali richiamate dal Tribunale (nota della MET.RO. del 23/5/2003) non specificano quale fossero “i siti aziendali” a cui riferirsi;
e comunque il documento conferma la presenza di amianto, sia prima che dopo il 1991, sebbene in misura “non eccedenti quelli indicati dalle soglie di sicurezza espresse nella normativa di riferimento (legge 277/1991)” e la dose di esposizione all'amianto inferiore al limite di legge non poteva esimere la società dal dovere di tutelare la salute dei lavoratori e di quella del ricorrente atteso che le forme tumorali possono insorgere anche a seguito di esposizioni brevi e non particolarmente intense. Il Tribunale, quindi, non avrebbe dovuto attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che l'esposizione all'amianto sarebbe stata al disotto del limite legale atteso che la natura cancerogena di detto materiale imponeva la messa in atto di idonee misure di prevenzione, che nel caso di specie non sussistevano.
L'appello è infondato.
11. Gli accertamenti tecnici (perizie prodotte dal ricorrente, CTU nella causa di indennizzo, sia quella propria del ricorrente che quella riguardante il collega ) richiamati dall'appellante Persona_1 a sostegno del motivo di gravame, attengono alla sussistenza del nesso causale che ha consentito di accertare l'origine professionale della malattia, e che invero condivide buona parte dell'area della causalità con quella necessaria all'accertamento delle responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., ma non ne esaurisce l'ambito.
L'eziopatogenesi emersa nella causa di indennizzo deve essere infatti valorizzata - CP_4 nell'accertamento della responsabilità datoriale - unitamente a quegli elementi che pur non in grado escludere il nesso causale proprio della malattia professionale, incidono nondimeno nella valutazione degli obblighi comportamentali del datore di lavoro (in tal senso Cass., Sez. 3 Civ., 21 dicembre 2021, n. 40998).
12. Nel caso di specie viene prima di tutto in evidenza quanto riferito dai testi sull'utilizzo dei DPI: sostiene l'appellante che, diversamente da quanto riportato dal Tribunale, i testimoni avevano confermato la mancanza di dispositivi di protezione prima del 1990: “…non avevamo dispositivi di protezione…solo delle mascherine molto semplici che da un certo punto in poi, più o meno dalla fine degli anni 90, sono state usate con maggiore continuità. Prima non le usavamo e nessuno ci imponeva di usarle…” (teste ); Persona_1 oppure “…non avevamo dispositivi di protezione…solo mascherine che però sono entrate in uso molto tardi, quelle proprie idonee per l'amianto; non ricordo esattamente la data…; negli anni 90 erano usate delle mascherine bianche semplici senza filtro…” (teste . Tes_1
Leggendo tali deposizioni emerge chiaramente che, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non è vero che prima del 1990 vi fosse un'assenza assoluta di mezzi di protezione individuale, posto che i testi hanno entrambi riferito dell'utilizzo di mascherine, sebbene in modo non continuativo, anche in epoca antecedente al 1990; lo stesso utilizzo di sole mascherine bianche appare compatibile con il grado di consapevolezza della pericolosità delle fibre di amianto che il datore poteva avere maturato tra gli anni 80 e gli anni 90 (prima che una legge inibisse l'utilizzo dell'amianto nelle lavorazioni), che lo aveva indotto a dotare i lavoratori di dispositivi contrastanti comunque la inalazione di polveri nocive come prescritto dal DPR n. del 19 marzo 1956, Norme generali per l'igiene del lavoro.
13. Risulta poi che dal 1990 in avanti, sostanzialmente con l'avvento del D. Legislativo 15 agosto 1991 n.277 e dalla L. n.257 del 27 marzo 1992 sulla cessazione definitiva dell'impiego dell'amianto, la società ha posto in atto procedure di bonifica dei luoghi, nonché una serie di monitoraggi di tipo ambientale e su esposizione personale che hanno riguardato tutti gli impianti aziendali, e che hanno fornito dati, validi anche per l'epoca precedente al 1991, espressivi di livelli di amianto non eccedenti i limiti di legge ( valori di campionamento di polveri di amianto notevolmente inferiori ai valori soglia di 0,1 fibra per cm3, ex art.24 D.lgs. 277/91), come riconosciuto dallo stesso appellante. Anche i successivi monitoraggi, effettuati dopo il 1994, presentano valori non eccedenti quelli indicati dalle soglie di sicurezza, espresse nella normativa di riferimento.
Il DVR del deposito di Centocelle, poi, riferito all'anno 2008, non riporta amianto nella scheda sanitaria dei rischi (polveri, agenti chimici, fibre di polvere) e l'unico amianto presente si ritrova non nelle lavorazioni ma solo nelle coperture, come specificato nella allegata tabella 58.
Anche la relazione CONTARP evidenzia la sussistenza presso l'impianto di Centocelle di fattori inquinanti di gran lunga inferiori alle soglie di rischio previste dalla Legge 257/92.
14. In tale contesto non può non assumere rilievo il fatto che l'assicurato sia risultato massicciamente dedito al tabagismo (ciò prima della diagnosi e fino al 2010 ad un ritmo di 20 sigarette al giorno, v. CTU dr. , fenomeno che enfatizza ed accelera la malattia in esame, Per_3 aumentando di 80/90 volte il rischio di contrazione della malattia rispetto ai non fumatori (dati del CTU). Anche in questo caso, fermo il principio della equivalenza delle cause, che porta (come effettivamente ha portato il CTU ad escludere che il fumo abbia da solo causato l'evento Per_3 morboso (con accertata efficienza causale -ai fini dell'indennizzo- della prolungata esposizione all'asbesto nell'insorgere della malattia secondo i canoni dell'art. 41 c.p.), non può negarsi che l'azione propulsiva del fumo abbia inciso “a monte” sul nesso causale della responsabilità datoriale oggi invocata, e “a valle” sulla efficacia delle misure che pure il datore di lavoro può aver messo in atto, così da non consentire, in una valutazione complessiva, di addebitargli la responsabilità del danno ex art. 2087 c.c..
L'appello va pertanto respinto. Assorbito l'appello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con liquidate come in dispositivo, sulla base CP_1 delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (indeterminabile).
Compensate le spese nei rapporti con (la domanda del lavoratore è rivolta solo ad CP_2 CP_1 non vi è stato esame dell'appello incidentale spiegato da nei riguardi di . CP_1 CP_2
Deve darsi atto che sussistono nei confronti del le condizioni richieste dall'art. 13, Parte_1 comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 6.780,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono nei confronti del le condizioni richieste dall'art. 13, comma Parte_1 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9.9.2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano