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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2837/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti FELICE BARBATO (c.f.
) e SC A. D'RO (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Cimitile (NA) alla via Mons. Antonio
Cece n. 13;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. Persona_1
n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 14.6.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 7.2.2022, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 24.970,00 - arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo VE verificatasi nei giorni 9 e 10 febbraio 2021, al fondo rustico di sua proprietà, sito in agro del Comune di Nola (NA) alla località Lenze, riportato in catasto al Comune di Nola al foglio 9, p.lle 132 e 215. Assumeva la ricorrente che, a causa di continue e copiose piogge, si era verificato lo straripamento dell'Alveo, le cui acque, unite a detriti e materiali vari, avevano determinato il cedimento della parete arginale, inondando i terreni limitrofi, compreso quello di sua proprietà. Aggiungeva che tale evento aveva danneggiato l'immobile e aveva arrecato pregiudizio al fondo da lei coltivato, così come meglio descritto e quantificato nella relazione tecnica di parte redatta dall'agrotecnico prodotta in Testimone_1 atti e alla quale la ricorrente faceva espresso richiamo. A sostegno della pretesa, depositava altresì il titolo di proprietà del fondo e documentazione fotografica.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
, dell'Autorità di Bacino Controparte_2
Campania Centrale, del Comune di Nola, della Provincia di Napoli e dell'EIC; e, nel merito, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti e il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale dell'8.10.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. testamento olografo per Notar dell'1.4.2003 rep. 6179), sia Persona_2 dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato che la ricorrente conduceva il fondo indicato in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
2 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 9 e 10 febbraio 2021 l'alveo VE esondava, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento del fondo, ma anche la presenza su di esso di rifiuti e detriti di ogni genere riversatisi sul fondo della ricorrente (cfr. le dichiarazioni di entrambi i testi).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 3) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo VE si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di rifiuti, vegetazione spontanea e plastiche.
3 Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, nel ricorso li ha genericamente indicati come danni all'immobile e danni al fondo coltivato;
la perizia di parte, interamente richiamata anche ai fini della descrizione dei danni stessi, invece, riporta solo danni alle coltivazioni in atto (noccioleto di n.
300 piante), danni all'orto familiare, danni al terreno (determinati dai costi per la rimozione dei detriti, pulizia del terreno, pratiche agronomiche, disinfezione e riammonizzazione), e danni al pozzo e alla pompa, quantificandoli in complessivi € 24.970,00, senza nulla indicare circa la presenza di un immobile e gli eventuali danni da esso riportati.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dalla ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni, così come descritti e quantificati, può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), atteso che in essa è raffigurato chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
4 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni genericamente lamentati alle piante di nocciole, il consulente tecnico di parte non ha proceduto ad una quantificazione autonoma e puntuale del pregiudizio arrecato alle piante, ma si è limitato a rilevarne genericamente l'esistenza
(“sul fondo insiste un noccioleto di n. 300 piante di anni 10”), formulando una stima del danno attraverso il mero richiamo ad una asserita “riduzione della produttività mediamente del 30% per le prossime 5 annualità”, senza neppure specificare le ragioni agronomiche per le quali l'allagamento in questione, per le sue caratteristiche specifiche, determinerebbe un danno di siffatta entità. Tale indicazione, infatti, non è accompagnata da nessuna spiegazione dei criteri tecnici adottati, né è sorretta da dati oggettivi relativi allo stato vegetativo delle piante prima dell'evento, alla loro effettiva resa produttiva annuale e all'incidenza concreta che l'esondazione avrebbe avuto sulla capacità fruttifera del . Parte_2
In altri termini, la relazione peritale non reca una vera e propria quantificazione del danno al noccioleto, ma solo un generico riferimento ad una riduzione percentuale della produttività, formulato in termini del tutto ipotetici e non verificabili, privo quindi di idoneo fondamento tecnico e documentale.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle
5 annualità precedenti e ciò ancor più tenuto conto della presumibile natura imprenditoriale dell'attività esercitata derivante dal numero delle piante indicato come insistente sul fondo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, tuttavia, emerge sia l'integrale allagamento del fondo, sia il danneggiamento degli alberi di nocciole ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno, che ne ha determinato l'integrale copertura.
L'allagamento del fondo risulta chiaramente anche dalla produzione fotografica allegata alla perizia e confermata dal teste dalla quale si evince che l'acqua ha raggiunto circa la metà Tes_2 del fusto delle piante.
Lo stato dei luoghi evincibile dalle fotografie allegate al ricorso, unito alle dichiarazioni di danneggiamento delle piante rilasciate dai testi escussi (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito che “Le nocciole nell'anno in corso non sono venute alla luce”) Testimone_3 induce effettivamente a presumere che la produzione di nocciole nell'anno in cui si è verificato l'evento abbia subito una diminuzione rispetto a quella degli anni precedenti.
La generica dichiarazione del medesimo teste circa la riduzione della produttività anche Tes_3 negli anni successivi (“negli anni successivi la produzione è stata molto scarsa e molto al di sotto di quelle precedenti all'alluvione”), considerata la mancanza di ulteriori riscontri documentali e l'inutilizzabilità della CTP, invece, non può da sola far presumere anche una riduzione della produttività per gli anni successivi. Peraltro, come già evidenziato, il numero delle piante dedotto come insistente sul fondo (circa 300) lascia presumere la natura imprenditoriale dell'attività esercitata e, quindi, la possibilità per la ricorrente di fornire una prova documentale (non offerta) dei redditi conseguiti prima e dopo l'evento per cui è causa.
Venendo alla quantificazione del danno alla produttività riportato nell'anno in cui si è verificato l'evento, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che esso possa essere riconosciuto nella misura di 1/5 rispetto a quanto indicato nella CTP, ossia ad 1/5 di € 4.500,00, pari ad € 900,00, ritenendosi verosimile che, per la quantità di acqua ristagnata sul fondo (come emergente dalle foto allegate al ricorso), la produttività dell'anno in cui si è verificato l'evento è stata inferiore a quella degli altri anni.
Non può, invece, essere riconosciuto il lamentato danneggiamento dell'orto familiare. I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire genericamente dell'esistenza di “un orto dove vengono coltivati prodotti stagionali per uso familiare” e che “l'orto è andato distrutto con tutti i prodotti della stagione che vi erano coltivati”, senza specificare quali coltivazioni fossero effettivamente presenti al momento dell'evento, né fornire indicazioni concrete circa la loro tipologia ed estensione. Tali lacune non possono essere colmate neppure attraverso la consulenza tecnica di parte: essa non reca nessuna indicazione puntuale circa la composizione e l'estensione del predetto
6 orto, limitandosi a quantificare in via forfettaria la somma di € 1.000,00 con riferimento all'elencazione, indistinta e astratta, della composizione tipica di un orto familiare (“piselli, fave, cipolle, finocchi e broccoletti”, pag. 4 della perizia), senza comprovare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo della ricorrente e svolgendo, quindi, una valutazione meramente ipotetica e induttiva del danno, del tutto inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
In ordine, infine, alla quantificazione del danno subito dal terreno, la cui prova emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei testi e dalle fotografie allegate al ricorso, la ricorrente ha chiesto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il riconoscimento della somma complessiva di
€ 2.500,00 per lavori di erpicatura, ripuntatura e spianamento della superficie, di € 780,00 per l'esecuzione di trattamenti insetticidi nematocidi con ethoprophos, di € 450,00 per trattamenti con fungicidi specifici, nonché di € 9.000,00 per le operazioni di riammonizzazione ed umificazione del suolo con “sangue ps” o prodotti analoghi.
Osserva il Collegio che, in assenza di idonea documentazione giustificativa - ed in particolare di fatture relative sia agli interventi di ripristino del fondo (erpicatura, ripuntatura, spianamento, riammonizzazione ed umificazione), sia all'acquisto dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari indicati nella perizia - non è possibile riconoscere integralmente le somme pretese a titolo di risarcimento.
La totale mancanza di riscontri documentali induce, infatti, a ritenere che le attività descritte nella consulenza non siano state effettivamente eseguite, ad eccezione delle operazioni di pulizia, svolte in economia, di cui hanno dato conferma i testi e , i Testimone_2 Testimone_3 quali hanno dichiarato di avere personalmente collaborato alla pulizia del fondo (“anche io l'ho aiutata nelle opere di pulizia del fondo”, “anche io ho partecipato a ripulire il fondo”).
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica, reputa equo liquidare alla ricorrente, a titolo di risarcimento per il ripristino e la pulizia del terreno, la somma di € 1.000,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per i danni al pozzo e alla pompa. Anche sul punto, infatti, la prova orale si è rivelata del tutto carente: il teste si è limitato a riferire Tes_2 che “anche la pompa del pozzo rimase danneggiata e non funzionava”, mentre il teste ha Tes_3 dichiarato che “la pompa dell'acqua del pozzo non funzionava perché danneggiata dall'acqua e dal fango”, senza tuttavia fornire indicazioni più circostanziate circa la natura e l'entità del guasto, né sull'effettivo stato del bene prima dell'evento. Né maggiori elementi possono trarsi dalla consulenza tecnica di parte, la quale, nel prospetto dei danni, menziona genericamente “pozzo e pompa”, stimando il pregiudizio in complessivi € 5.000,00, senza descrivere analiticamente il danneggiamento riscontrato e senza nessun riferimento tecnico che consenta di ricondurre con certezza i lamentati danni all'evento di esondazione dedotto in giudizio. A ciò si aggiunga che non è
7 stata prodotta in atti la documentazione di supporto (fotografie, preventivi di spesa, fatture di riparazione o sostituzione), sicché la quantificazione operata nella perizia di parte deve ritenersi del tutto arbitraria e priva di attendibilità.
Va, infine, osservato che la consulenza tecnica di parte ha indicato, tra le voci di danno, anche la somma di € 1.740,00 per la presunta “perdita mezzi tecnici”, così articolata: Velum € 1.000,00,
Nitrophoska € 140,00 e Forum R € 600,00. Si tratta, come noto, di prodotti agricoli di consumo
(fertilizzanti e fitofarmaci), che per loro natura vengono acquistati ed utilizzati di volta in volta nel corso della stagione colturale. Anche la descrizione di tale voce di danno risulta del tutto generica e priva di adeguata dimostrazione probatoria, oltre che non supportata né dalla prova orale, né da prove documentali (fatture, registri fitosanitari o altra documentazione di acquisto) idonee ad attestare l'effettiva presenza di tali beni sul fondo della ricorrente al momento dell'evento.
Inoltre, la quantificazione effettuata dal consulente di parte appare meramente forfettaria e sovrapposta ad altre voci già inserite nella medesima perizia (quali le spese per trattamenti fitosanitari e per la riammonizzazione del terreno), risolvendosi in una duplicazione priva di reale autonomia concettuale.
Anche il danno all'immobile dedotto in ricorso non può essere riconosciuto alla ricorrente, atteso che alla genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo non corrisponde nessuna specificazione nella perizia di parte, in cui non è effettuato nessun riferimento alla presenza di un immobile, alla sua destinazione d'uso e a presunti danni subiti a causa dell'evento.
Mancando un'allegazione puntuale dei danni subiti, nessun rilievo possono avere le generiche dichiarazioni testimoniali – rilasciate peraltro su esplicita domanda del procuratore della ricorrente e senza che sul punto fosse stato articolato e ammesso uno specifico capitolo di prova corrispondente all'allegazione dei fatti costitutivi - inerenti ai danni all'immobile (cfr. sul punto le dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “Vi è anche un vano deposito che è stato pur esso interamente Tes_2 allagato”).
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la
8 non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni, canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante. Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge CP_1 alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”. Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933 ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di
9 legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode CP_1 delle acque fluviali e risponde dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 1.900,00 in favore di . Parte_1
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti CE AT e FR A. D'LE, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.900,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (10.2.2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
10 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
CE AT e FR A. D'LE, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2837/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'8.10.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti FELICE BARBATO (c.f.
) e SC A. D'RO (c.f. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Cimitile (NA) alla via Mons. Antonio
Cece n. 13;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di Procura Generale ad lites per notar di Barano d'Ischia del 2.5.2016 rep. Persona_1
n. 31575, racc. 14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, con il quale è elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 14.6.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 7.2.2022, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo CTP in € 24.970,00 - arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo VE verificatasi nei giorni 9 e 10 febbraio 2021, al fondo rustico di sua proprietà, sito in agro del Comune di Nola (NA) alla località Lenze, riportato in catasto al Comune di Nola al foglio 9, p.lle 132 e 215. Assumeva la ricorrente che, a causa di continue e copiose piogge, si era verificato lo straripamento dell'Alveo, le cui acque, unite a detriti e materiali vari, avevano determinato il cedimento della parete arginale, inondando i terreni limitrofi, compreso quello di sua proprietà. Aggiungeva che tale evento aveva danneggiato l'immobile e aveva arrecato pregiudizio al fondo da lei coltivato, così come meglio descritto e quantificato nella relazione tecnica di parte redatta dall'agrotecnico prodotta in Testimone_1 atti e alla quale la ricorrente faceva espresso richiamo. A sostegno della pretesa, depositava altresì il titolo di proprietà del fondo e documentazione fotografica.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della ricorrente e la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
, dell'Autorità di Bacino Controparte_2
Campania Centrale, del Comune di Nola, della Provincia di Napoli e dell'EIC; e, nel merito, la mancanza di prova in ordine ai danni subiti e il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale dell'8.10.2025, la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. testamento olografo per Notar dell'1.4.2003 rep. 6179), sia Persona_2 dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno Testimone_2 Testimone_3 confermato che la ricorrente conduceva il fondo indicato in ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
2 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o, comunque, a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 9 e 10 febbraio 2021 l'alveo VE esondava, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno confermato non solo l'allagamento del fondo, ma anche la presenza su di esso di rifiuti e detriti di ogni genere riversatisi sul fondo della ricorrente (cfr. le dichiarazioni di entrambi i testi).
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, confermato le circostanze di cui al capitolo 3) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo VE si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di rifiuti, vegetazione spontanea e plastiche.
3 Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, nel ricorso li ha genericamente indicati come danni all'immobile e danni al fondo coltivato;
la perizia di parte, interamente richiamata anche ai fini della descrizione dei danni stessi, invece, riporta solo danni alle coltivazioni in atto (noccioleto di n.
300 piante), danni all'orto familiare, danni al terreno (determinati dai costi per la rimozione dei detriti, pulizia del terreno, pratiche agronomiche, disinfezione e riammonizzazione), e danni al pozzo e alla pompa, quantificandoli in complessivi € 24.970,00, senza nulla indicare circa la presenza di un immobile e gli eventuali danni da esso riportati.
Orbene, giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dalla ricorrente come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso, sebbene idonea ad integrare l'allegazione dei danni subiti, in quanto espressamente richiamata a tal fine nel ricorso, è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni, così come descritti e quantificati, può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), atteso che in essa è raffigurato chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
4 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che, con riguardo ai danni genericamente lamentati alle piante di nocciole, il consulente tecnico di parte non ha proceduto ad una quantificazione autonoma e puntuale del pregiudizio arrecato alle piante, ma si è limitato a rilevarne genericamente l'esistenza
(“sul fondo insiste un noccioleto di n. 300 piante di anni 10”), formulando una stima del danno attraverso il mero richiamo ad una asserita “riduzione della produttività mediamente del 30% per le prossime 5 annualità”, senza neppure specificare le ragioni agronomiche per le quali l'allagamento in questione, per le sue caratteristiche specifiche, determinerebbe un danno di siffatta entità. Tale indicazione, infatti, non è accompagnata da nessuna spiegazione dei criteri tecnici adottati, né è sorretta da dati oggettivi relativi allo stato vegetativo delle piante prima dell'evento, alla loro effettiva resa produttiva annuale e all'incidenza concreta che l'esondazione avrebbe avuto sulla capacità fruttifera del . Parte_2
In altri termini, la relazione peritale non reca una vera e propria quantificazione del danno al noccioleto, ma solo un generico riferimento ad una riduzione percentuale della produttività, formulato in termini del tutto ipotetici e non verificabili, privo quindi di idoneo fondamento tecnico e documentale.
Peraltro, non risulta in atti nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle
5 annualità precedenti e ciò ancor più tenuto conto della presumibile natura imprenditoriale dell'attività esercitata derivante dal numero delle piante indicato come insistente sul fondo.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, tuttavia, emerge sia l'integrale allagamento del fondo, sia il danneggiamento degli alberi di nocciole ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno, che ne ha determinato l'integrale copertura.
L'allagamento del fondo risulta chiaramente anche dalla produzione fotografica allegata alla perizia e confermata dal teste dalla quale si evince che l'acqua ha raggiunto circa la metà Tes_2 del fusto delle piante.
Lo stato dei luoghi evincibile dalle fotografie allegate al ricorso, unito alle dichiarazioni di danneggiamento delle piante rilasciate dai testi escussi (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste
, il quale ha riferito che “Le nocciole nell'anno in corso non sono venute alla luce”) Testimone_3 induce effettivamente a presumere che la produzione di nocciole nell'anno in cui si è verificato l'evento abbia subito una diminuzione rispetto a quella degli anni precedenti.
La generica dichiarazione del medesimo teste circa la riduzione della produttività anche Tes_3 negli anni successivi (“negli anni successivi la produzione è stata molto scarsa e molto al di sotto di quelle precedenti all'alluvione”), considerata la mancanza di ulteriori riscontri documentali e l'inutilizzabilità della CTP, invece, non può da sola far presumere anche una riduzione della produttività per gli anni successivi. Peraltro, come già evidenziato, il numero delle piante dedotto come insistente sul fondo (circa 300) lascia presumere la natura imprenditoriale dell'attività esercitata e, quindi, la possibilità per la ricorrente di fornire una prova documentale (non offerta) dei redditi conseguiti prima e dopo l'evento per cui è causa.
Venendo alla quantificazione del danno alla produttività riportato nell'anno in cui si è verificato l'evento, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che esso possa essere riconosciuto nella misura di 1/5 rispetto a quanto indicato nella CTP, ossia ad 1/5 di € 4.500,00, pari ad € 900,00, ritenendosi verosimile che, per la quantità di acqua ristagnata sul fondo (come emergente dalle foto allegate al ricorso), la produttività dell'anno in cui si è verificato l'evento è stata inferiore a quella degli altri anni.
Non può, invece, essere riconosciuto il lamentato danneggiamento dell'orto familiare. I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire genericamente dell'esistenza di “un orto dove vengono coltivati prodotti stagionali per uso familiare” e che “l'orto è andato distrutto con tutti i prodotti della stagione che vi erano coltivati”, senza specificare quali coltivazioni fossero effettivamente presenti al momento dell'evento, né fornire indicazioni concrete circa la loro tipologia ed estensione. Tali lacune non possono essere colmate neppure attraverso la consulenza tecnica di parte: essa non reca nessuna indicazione puntuale circa la composizione e l'estensione del predetto
6 orto, limitandosi a quantificare in via forfettaria la somma di € 1.000,00 con riferimento all'elencazione, indistinta e astratta, della composizione tipica di un orto familiare (“piselli, fave, cipolle, finocchi e broccoletti”, pag. 4 della perizia), senza comprovare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo della ricorrente e svolgendo, quindi, una valutazione meramente ipotetica e induttiva del danno, del tutto inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
In ordine, infine, alla quantificazione del danno subito dal terreno, la cui prova emerge chiaramente dalle dichiarazioni dei testi e dalle fotografie allegate al ricorso, la ricorrente ha chiesto, sulla base della consulenza tecnica di parte, il riconoscimento della somma complessiva di
€ 2.500,00 per lavori di erpicatura, ripuntatura e spianamento della superficie, di € 780,00 per l'esecuzione di trattamenti insetticidi nematocidi con ethoprophos, di € 450,00 per trattamenti con fungicidi specifici, nonché di € 9.000,00 per le operazioni di riammonizzazione ed umificazione del suolo con “sangue ps” o prodotti analoghi.
Osserva il Collegio che, in assenza di idonea documentazione giustificativa - ed in particolare di fatture relative sia agli interventi di ripristino del fondo (erpicatura, ripuntatura, spianamento, riammonizzazione ed umificazione), sia all'acquisto dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari indicati nella perizia - non è possibile riconoscere integralmente le somme pretese a titolo di risarcimento.
La totale mancanza di riscontri documentali induce, infatti, a ritenere che le attività descritte nella consulenza non siano state effettivamente eseguite, ad eccezione delle operazioni di pulizia, svolte in economia, di cui hanno dato conferma i testi e , i Testimone_2 Testimone_3 quali hanno dichiarato di avere personalmente collaborato alla pulizia del fondo (“anche io l'ho aiutata nelle opere di pulizia del fondo”, “anche io ho partecipato a ripulire il fondo”).
Alla luce di tali elementi, il Collegio, anche in considerazione della propria composizione tecnica, reputa equo liquidare alla ricorrente, a titolo di risarcimento per il ripristino e la pulizia del terreno, la somma di € 1.000,00.
Nulla può, invece, essere riconosciuto alla ricorrente per i danni al pozzo e alla pompa. Anche sul punto, infatti, la prova orale si è rivelata del tutto carente: il teste si è limitato a riferire Tes_2 che “anche la pompa del pozzo rimase danneggiata e non funzionava”, mentre il teste ha Tes_3 dichiarato che “la pompa dell'acqua del pozzo non funzionava perché danneggiata dall'acqua e dal fango”, senza tuttavia fornire indicazioni più circostanziate circa la natura e l'entità del guasto, né sull'effettivo stato del bene prima dell'evento. Né maggiori elementi possono trarsi dalla consulenza tecnica di parte, la quale, nel prospetto dei danni, menziona genericamente “pozzo e pompa”, stimando il pregiudizio in complessivi € 5.000,00, senza descrivere analiticamente il danneggiamento riscontrato e senza nessun riferimento tecnico che consenta di ricondurre con certezza i lamentati danni all'evento di esondazione dedotto in giudizio. A ciò si aggiunga che non è
7 stata prodotta in atti la documentazione di supporto (fotografie, preventivi di spesa, fatture di riparazione o sostituzione), sicché la quantificazione operata nella perizia di parte deve ritenersi del tutto arbitraria e priva di attendibilità.
Va, infine, osservato che la consulenza tecnica di parte ha indicato, tra le voci di danno, anche la somma di € 1.740,00 per la presunta “perdita mezzi tecnici”, così articolata: Velum € 1.000,00,
Nitrophoska € 140,00 e Forum R € 600,00. Si tratta, come noto, di prodotti agricoli di consumo
(fertilizzanti e fitofarmaci), che per loro natura vengono acquistati ed utilizzati di volta in volta nel corso della stagione colturale. Anche la descrizione di tale voce di danno risulta del tutto generica e priva di adeguata dimostrazione probatoria, oltre che non supportata né dalla prova orale, né da prove documentali (fatture, registri fitosanitari o altra documentazione di acquisto) idonee ad attestare l'effettiva presenza di tali beni sul fondo della ricorrente al momento dell'evento.
Inoltre, la quantificazione effettuata dal consulente di parte appare meramente forfettaria e sovrapposta ad altre voci già inserite nella medesima perizia (quali le spese per trattamenti fitosanitari e per la riammonizzazione del terreno), risolvendosi in una duplicazione priva di reale autonomia concettuale.
Anche il danno all'immobile dedotto in ricorso non può essere riconosciuto alla ricorrente, atteso che alla genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo non corrisponde nessuna specificazione nella perizia di parte, in cui non è effettuato nessun riferimento alla presenza di un immobile, alla sua destinazione d'uso e a presunti danni subiti a causa dell'evento.
Mancando un'allegazione puntuale dei danni subiti, nessun rilievo possono avere le generiche dichiarazioni testimoniali – rilasciate peraltro su esplicita domanda del procuratore della ricorrente e senza che sul punto fosse stato articolato e ammesso uno specifico capitolo di prova corrispondente all'allegazione dei fatti costitutivi - inerenti ai danni all'immobile (cfr. sul punto le dichiarazioni del teste il quale ha riferito: “Vi è anche un vano deposito che è stato pur esso interamente Tes_2 allagato”).
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la
8 non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che va certamente riconosciuta la responsabilità della attesi i principi già espressi da questo Tribunale, dai quali Controparte_1
CP_ non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell resistente, e che di seguito sinteticamente si riportano.
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni, canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante. Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge CP_1 alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica”. Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1 che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett b) del R.d. n. 215/1933 ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di
9 legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode CP_1 delle acque fluviali e risponde dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 1.900,00 in favore di . Parte_1
Sull'importo predetto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.2.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in Controparte_1 ragione della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti CE AT e FR A. D'LE, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.900,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (10.2.2021) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1
10 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
CE AT e FR A. D'LE, per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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