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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3081/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3081/2023 promossa da:
C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. VESCHI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA I. ALPI, 4 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CASARI CP_2 P.IVA_2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in VIALE ITALIA, 19 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Oggetto: 143121 - leasing pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Nel merito dichiararsi nullo e/o annullarsi e/o dichiararsi inefficace e/o revocarsi il Decreto ingiuntivo n. 1075/2023 del 29/10/2023 RG n. 2397/2023, qui opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché per ogni altra ragione di giustizia;
accertarsi e dichiararsi che ha versato a per i canoni Controparte_1 CP_2
della locazione operativa corrente tra le parti e descritta in premessa, la somma di complessivi € 205.970,00, il tutto come meglio in premessa;
accertarsi e dichiararsi non dovuti, in tutto o in parte, da gli Controparte_1
interessi moratori di cui al decreto ingiuntivo, per le ragioni evidenziate in premessa;
condannarsi l'opposta al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.
Per l'opposta:
Voglia l'On.Ie Tribunale adito, con reiezione di ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
-confermare il decreto ingiuntivo opposto e, preso atto del pagamento di euro 110.000 e di euro 48.800,00 avvenuto nel corso del presente giudizio, preso atto dei canoni maturati (di cui alle fatture n.608 del 20/09/2023 (all.13) di euro 13.420,00 e 737 del
06/11/2023 di euro 12.810,00 (all.14) condannare al pagamento in favore di CP_1
della somma di euro 33.346,43 oltre interessi moratori decorrenti da ciascuna CP_2
fattura sino al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15-12-2023 la società Controparte_1
esponeva 1) che, in data 7.11.2023, le era stato notificato il decreto ingiuntivo n.
1075/2023 emesso il del 29/10/2023 dal Tribunale di Mantova con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 165.712,48 oltre interessi CP_2
pagina 2 di 6 e spese di procedura;
2) che l'importo ingiunto non era dovuto in quanto essa, anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione, aveva già versato € 95.970,00 per canoni di locazione (a fronte di un credito di complessivi € 240.340,00), sicché il credito residuo era di € 144.370,00) e che aveva inoltre corrisposto la somma di € 110.000,00 in data 13/16.10.2023 sicché, risultando l'ammontare dei canoni versati pari a 205.970,00 euro, residuava un debito di € 34.370,00; 3) che le era stato ingiunto di pagare anche gli interessi moratori intendendosi per tali quelli contemplati dal d. lgs. 231/2002 ciò che non era corretto in quanto tale disciplina concernerebbe unicamente le transazioni commerciali che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, restando quindi esclusi i contratti di utilizzazione di beni dietro corrispettivo di denaro, come appunto la locazione: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento che non erano dovuti gli interessi moratori.
Si costituiva la quale sosteneva 4) che, al fine di definire i pregressi rapporti CP_2
(dettagliatamente riassunti in comparsa), le parti avevano stipulato, in data 28-5-2020, un atto di transazione e un contratto di noleggio operativo;
5) che essa, in ragione del contratto di noleggio operativo e dei canoni di locazione concordati, aveva emesso 18 fatture dell'importo complessivo di € 240.340,00; 6) che l'opponente aveva versato €
95.970,00 residuando quindi un debito pari a € 144.370,00; 7) che, con l'atto di transazione, al punto 5, le parti avevano stabilito quanto segue:” Il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni previsti darà diritto ad di agire per la risoluzione CP_2
del contratto di leasing operativo…. di trattenere i canoni versati, nonché di promuovere le azioni giudiziali ritenute opportune per il recupero della somma Contr creditoria vantata nei confronti di di euro 21.342,48, oltre interessi moratori” da ciò conseguendo che, al momento del deposito del ricorso monitorio, il proprio credito assommava a € 165.916,48; 8) che l'opponente, in data 16/10/2023, aveva versato l'ulteriore somma di € 110.000,00 e che, peraltro, il ricorso per ingiunzione era stato iscritto a ruolo il 09/10/2023 sicché il credito era diminuito da € 165.916,48 a €
pagina 3 di 6 55.916,48 e non a € 34.370,00; 9) che a tale importo dovevano essere aggiunti però gli ulteriori canoni nel frattempo maturati e di cui alle fatture n. 608 del 20/09/2023 di €
13.420,00 e n. 737 del 06/11/2023 di € 12.810,00 sicché il credito aggiornato ammontava a € 82.146,48; 10) che erano dovuti anche gli interessi moratori: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
L'opposizione è solo in minima parte fondata alla stregua delle considerazioni che seguono.
In primo luogo, va rilevato che non è fondata la deduzione di parte opponente secondo cui l'opposta avrebbe formulato una domanda nuova: a prescindere dal fatto che la mera variazione quantitativa dell'importo preteso non implica mutamento della domanda
(tanto più nel caso di specie essendo intervenuti dei pagamenti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo), va osservato che nella comparsa di risposta aveva CP_2
conteggiato l'importo preteso calcolandolo in € 82.146,48 tenendo conto anche delle fatture n. 608/23 e n. 737/23.
Premesso che non è contestato che sia inadempiente e che, stante Controparte_1
il mancato pagamento di numerose rate della locazione, il contratto si è risolto in virtù di quanto previsto dall'art. 9 del contratto di locazione del 28-5-2020 di cui parte opposta si è avvalsa per effetto della diffida del legale del 20-9-2023.
Ne consegue che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1458 c.c., spettano alla società opposta i canoni maturati per le prestazioni di noleggio eseguite pari a € 240.340,00 come da documentazione contabile dimessa e non contestata in ordine agli importi, da cui vanno detratti i versamenti effettuati pari a € 95.970,00 residuando così un credito di
€ 144.370,00 cui debbono aggiungersi € 21.342,48 in virtù della clausola di cui al punto
5 dell'atto di transazione, ottenendosi così € 165.916,48: da tale somma va ulteriormente dedotto l'importo di € 110.000,00 versato il 16-10-2023 e cioè dopo il deposito del pagina 4 di 6 decreto ingiuntivo, residuando così € 55.916,48 nonché quello ulteriore di € 48.800,00 residuando così un credito in favore della opposta pari a € 7.116,48.
A tale somma va aggiunta quella di cui alla fattura n. 608/23 di € 12.810,00
(concernente canoni maturati prima della risoluzione) mentre non può essere riconosciuto quella di cui alla fattura n. 737/23 (di € 13.420,00) in quanto relativa a documento emesso dopo la risoluzione e di cui non è indicata la specifica causale essendo del tutto generica quella in esso riportata.
L'opponente va quindi condannata a pagare l'importo di € 19.926,48 cui debbono aggiungersi gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del d. lgs. 231/2002 rientrando il rapporto in questione (quale prestazione di servizio) nel novero delle transazioni commerciali (cfr. Cass. 28-12-2019 n. 5803; v. anche Cass. 19-1-2025 n. 1265; Cass.
31-3-2022 n. 10528) e ciò a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo (7-11-2023) sino al saldo definitivo.
In considerazione dell'avvenuto pagamento parziale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, ponendosi interamente a carico della società opponente anche le spese relative al giudizio monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1075/2023 emesso il 29/10/2023 dal Tribunale di
Mantova;
- condanna a pagare in favore di la somma di € Controparte_1 CP_2
19.926,48 oltre agli interessi calcolati ex art. 5 del d. lgs. 231/2002 dal 7-11-2023 sino al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare a le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%,
pagina 5 di 6 i.v.a. e c.p.a. come per legge, restando a carico dell'opponente anche le spese, già liquidate, del procedimento monitorio.
Mantova, 3 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 6 di 6