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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2024 depositato il 16/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc - Palazzo 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230015620781000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nato a [...] anagrafici ricorrente ivi residente in [...], proponeva proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, avverso la cartella di pagamento n. 047-2023-00156207-81-000 di € 1.278,43, di cui €.800,00 a titolo di imposta Irpef anno 2018,
€ 264,00 per sanzioni ed € 128,55 per interessi, notificatagli il 21/09/2023.
Esponeva che in data 16/11/2022 aveva ricevuto comunicazione non impugnabile di rettifica dei dati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/1973 IRPEF 730/2019 per l'anno 2018 relativa alla voce
"detrazione spese per ristrutturazione" (rigo PL29 dichiarato 880).
L'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al disconoscimento delle spese per recupero di patrimonio edilizio affermando che esse erano state effettuate dal coniuge del dichiarante fiscalmente a carico rappresentando che, in sede di controllo presso il CAF per l'anno 2017, era stata presentata una comunicazione rettificativa, contro la sua volontà. Esponeva, inoltre, che, a seguito della comunicazione di controllo per l'Anno 2017 aveva presentato la documentazione giustificativa delle spese di ristrutturazione idonee ad ottenere la agevolazione fiscale e che, a seguito del detto controllo di tutta la documentazione giustificativa, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cassino comunicazione del 19/08/2022 di regolarità della stessa dichiarazione 730/2018 per l'Anno di imposta 2017 che avrebbe dovuto valere, quanto all'agevolazione fiscale delle detrazioni delle spese per interventi per il recupero del patrimonio edilizio, non solo per l'anno di imposta 2017, ma per tutti gli anni successivi, essendo l'anno 2017 il primo anno di detrazione.
La cartella impugnata, pertanto, doveva considerarsi illegittima, in quanto il ricorrente, a seguito della comunicazione del 21/06/2022 di rettifica dei dati della dichiarazione per l'anno 2018, a mezzo del proprio consulente fiscale, in data 20/02/2023 aveva comunicato all'AdE di aver ricevuto comunicazione di regolarità della dichiarazione relativa al 2017 e di aver inviato tramite CIVIS la predetta documentazione giustificativa della idoneità alla detrazione.
Gli interventi oggetto delle detrazioni rispettavano, infatti, i requisiti richiesti per ottenere l'agevolazione fiscale in quanto non erano di manutenzione ordinaria, relativi ad opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento della cartella di pagamento n.
047-2023-00156207-81-000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Frosinone, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate adducendo che la rettifica era stata determinata principalmente dal fatto che l'esame della documentazione prodotta aveva evidenziato l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare, quindi non detraibili e confermava che il recupero delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ammontava ad € 17.599,00, per spese tutte sostenute nell'anno 2017.
Dalla documentazione depositata in atti derivava, orbene, la legittimità dei recuperi operati dall'Ufficio, poichè
l'Ufficio territoriale aveva precedentemente erroneamente valutato la documentazione probatoria allegata all'istanza ai fini della detraibilità delle spese indicate nel rigo E41 della dichiarazione.
La documentazione inerente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (CIL, Comunicazione di fine lavori, fatture e bonifici) risultava intestata alla signora Nominativo_3, coniuge del ricorrente, la quale, pur essendo, in realtà familiare convivente, nelle comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al comune di
ON aveva dichiarato di essere comproprietaria dell'immobile oggetto di intervento, censito al catasto al foglio 9, particella 660, sub 3., mentre il marito, ricorrente, aveva dichiarato di aver sostenuto integralmente le spese. La Signora Nominativo_3, da verifica catastale, non risultava affatto essere proprietaria, in tutto o in parte di fabbricati siti nel comune di ON, risultando comproprietaria di un immobile sito nel comune di Paliano.
L'immobile indicato nella CIL e nella comunicazione di fine lavori corrispondeva invece ad un fabbricato rurale di proprietà di altro soggetto (diverso anche dal coniuge Ricorrente_1), censito nel catasto dei terreni.
Nel modello 730, rigo E51 era stato, peraltro, indicato un immobile (foglio 9, particella 731) differente da quello indicato nei due atti trasmessi al comune di ON.
Quanto alle fatture prodotte, vi era esclusivo riferimento a materiali e beni acquistati non idoneo a giustificare le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da parte dei coniugi, poichè non riconducibile alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.
Quanto ad altro rilievo, si rappresentava che la parte aveva correttamente integrato le fatture prima della presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017 per cui il rilievo n. 3 della comunicazione di irregolarità poteva intendersi superato.
Quanto al rilievo n. 2 relativo ai lavori effettuati, l'Ufficio rilevava che dall'esame della documentazione prodotta dalla parte emergeva, invece, che i lavori effettuati avevano riguardato opere di manutenzione ordinaria e non di ristrutturazione edilizia e/o di manutenzione straordinaria;
le spese sostenute avrebbero dovuto riguardare ,infatti, l'acquisto di materiali vari, utilizzati per gli interventi (materiale elettrico, materiale idraulico, sanitari, piatto e box doccia, cemento, cartongesso, intonaco, pavimenti, ecc.), mentre l'unica fattura relativa all'esecuzione dei lavori era quella della ditta “Società_1” (relativa alla fornitura e montaggio di 1 portone blindato, 1 finestra in pvc, 3 porte in legno per interno, 1 grata in ferro, 1 ringhiera, ecc.).
Pertanto, se dalle fatture era impossibile risalire all'esatta natura dei lavori effettuati, nella CIL per interventi di edilizia libera, presentata al Comune di ON in data 16/02/2017, era stato espressamente indicato che i lavori da effettuare consistevano in “tinteggiatura rivestimenti pavimenti interni esterni”.
Anche qualora gli interventi realizzati sull'immobile sito in ON, potessero rientrare nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, il contribuente sarebbe comunque decaduto dall'agevolazione, non avendo proceduto ad attuare il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.
In conclusione, quindi, dalla documentazione prodotta dalla parte non era possibile ipotizzare interventi diversi da quelli relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile.
Stante, quindi, la piena legittimità dell'operato fiscale relativo al recupero operato di detrazioni illegittimamente operate sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiedeva di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Con l'unico motivo di ricorso la parte si è sostanzialmente limitata a rappresentare che la verifica relativa all'anno d'imposta 2017 si era conclusa con l'annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità notificata al contribuente e che gli interventi oggetto delle detrazioni rispettavano i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per aver la parte barrato nella CIL la casella indicante l'art. 6, comma 2, lettere b), c),
d) ed e) del DPR n. 380/2001.
La questione, però, in effetti, riguarda la natura degli interventi posti in essere per i quali è stata richiesta la detrazione prevista dalla legge e la dimostrazione della loro riferibilità, attraverso idonea documentazione relativa alle opere di manutenzione straordinaria. Deve a tal proposito rilevarsi che gli interventi eseuiti, alla stregua della documentazione in atti, sono riconducibili a quelli indicati nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che elenca fra gli interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
L'art. 16-bis prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici precisando che, a differenza degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di quelli di ristrutturazione edilizia, i lavori di manutenzione ordinaria sono detraibili soltanto se effettuati su parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto ai lavori effettuati sull'immobile di proprietà del ricorrente, dalla documentazione appare, peraltro, evidente che essi rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti per le quali non sono previste le agevolazioni della manutenzione straordinaria dell'immobile.
Tutti i lavori, orbene, indicati nella CIL ed effettivamente o probabilmente realizzati in base ai materiali acquistati, non appaiono rientrare nella categoria delle manutenzione straordinaria per cui legittimi devono considerarsi operati dall'Ufficio.
Nel ricorso di parte, comunque, si è inteso qualificare come interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, (essendovi stato riferimento nella CIL del 16 febbraio 2017 a opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni per le quali non è stata però fornita idonea documentazione con le fatture prodotte), opere che, invece rientrano tutte nella categoria della manutenzione ordinaria. Come evidenziato dall'Ufficio, l'unica fattura relativa all'esecuzione dei lavori era quella della ditta “Società_1” (relativa alla fornitura e montaggio di 1 portone blindato, 1 finestra in pvc, 3 porte in legno per interno, 1 grata in ferro, 1 ringhiera, ecc.).
Sotto altri profili deve osservarsi che la documentazione fornita per beneficiare delle agevolazioni previste appare, non solo carente, ma anche inconferente in quanto è risultata intestata alla coniuge del ricorrente,
Nominativo_3, dichiaratasi comproprietaria dell'immobile, pur essendo, in realtà, familiare convivente, con riferimento in particolare alle comunicazioni di inizio e fine lavori indirizzate al Comune di ON, laddove il ricorrente ha sostenuto di aver sostenuto personalmente tutte le spese effettuate. L'immobile indicato nella
CIL e nella comunicazione di fine lavori non corrispondeva, peraltro, all'immobile in questione bensì ad un fabbricato rurale di proprietà di altro soggetto (diverso anche dal coniuge Ricorrente_1), censito nel catasto dei terreni.
Nel modello 730, rigo E51 era stato, peraltro, indicato un immobile (foglio 9, particella 731) differente da quello indicato nei due atti trasmessi al Comune di ON riferiti all'immobile censito al catasto al foglio 9, particella 660, sub 3.
In considerazione delle numerose irregolarità evidenziate non appaiono invero adempiuti correttamente gli adempimenti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
A tal proposito deve dirsi che la S.C. ha precisato che la Corte di Cassazione ha ribadito, con costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017, n. 4333/2016, n.2925/2013, n. 5933 del 2013, da ultimo
Cass. 28055/2021), che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni non possono trovare applicazione se non nei casi ed in presenza delle condizioni espressamente previste dalla normativa vigente, senza possibilità di derogare a tale disciplina attraverso interpretazioni estensive.
Il ricorso non può, per i motivi suesposti, trovare accoglimento e va, quindi, confermata la comunicazione del 16/11/2022 di rettifica dei dati della dichiarazione IRPEF 730/2019 per l'anno 2018. Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del ricorrente nella misura ritenuta congrua ed indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone resistente liquidate in euro 300,00. Dott. Francesco Galli
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 327/2024 depositato il 16/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 LO - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc - Palazzo 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230015620781000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nato a [...] anagrafici ricorrente ivi residente in [...], proponeva proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Frosinone, avverso la cartella di pagamento n. 047-2023-00156207-81-000 di € 1.278,43, di cui €.800,00 a titolo di imposta Irpef anno 2018,
€ 264,00 per sanzioni ed € 128,55 per interessi, notificatagli il 21/09/2023.
Esponeva che in data 16/11/2022 aveva ricevuto comunicazione non impugnabile di rettifica dei dati della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR n. 600/1973 IRPEF 730/2019 per l'anno 2018 relativa alla voce
"detrazione spese per ristrutturazione" (rigo PL29 dichiarato 880).
L'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al disconoscimento delle spese per recupero di patrimonio edilizio affermando che esse erano state effettuate dal coniuge del dichiarante fiscalmente a carico rappresentando che, in sede di controllo presso il CAF per l'anno 2017, era stata presentata una comunicazione rettificativa, contro la sua volontà. Esponeva, inoltre, che, a seguito della comunicazione di controllo per l'Anno 2017 aveva presentato la documentazione giustificativa delle spese di ristrutturazione idonee ad ottenere la agevolazione fiscale e che, a seguito del detto controllo di tutta la documentazione giustificativa, aveva ricevuto dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cassino comunicazione del 19/08/2022 di regolarità della stessa dichiarazione 730/2018 per l'Anno di imposta 2017 che avrebbe dovuto valere, quanto all'agevolazione fiscale delle detrazioni delle spese per interventi per il recupero del patrimonio edilizio, non solo per l'anno di imposta 2017, ma per tutti gli anni successivi, essendo l'anno 2017 il primo anno di detrazione.
La cartella impugnata, pertanto, doveva considerarsi illegittima, in quanto il ricorrente, a seguito della comunicazione del 21/06/2022 di rettifica dei dati della dichiarazione per l'anno 2018, a mezzo del proprio consulente fiscale, in data 20/02/2023 aveva comunicato all'AdE di aver ricevuto comunicazione di regolarità della dichiarazione relativa al 2017 e di aver inviato tramite CIVIS la predetta documentazione giustificativa della idoneità alla detrazione.
Gli interventi oggetto delle detrazioni rispettavano, infatti, i requisiti richiesti per ottenere l'agevolazione fiscale in quanto non erano di manutenzione ordinaria, relativi ad opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento della cartella di pagamento n.
047-2023-00156207-81-000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico dell'Agenzia delle
Entrate Ufficio di Frosinone, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate adducendo che la rettifica era stata determinata principalmente dal fatto che l'esame della documentazione prodotta aveva evidenziato l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria su una singola unità immobiliare, quindi non detraibili e confermava che il recupero delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ammontava ad € 17.599,00, per spese tutte sostenute nell'anno 2017.
Dalla documentazione depositata in atti derivava, orbene, la legittimità dei recuperi operati dall'Ufficio, poichè
l'Ufficio territoriale aveva precedentemente erroneamente valutato la documentazione probatoria allegata all'istanza ai fini della detraibilità delle spese indicate nel rigo E41 della dichiarazione.
La documentazione inerente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (CIL, Comunicazione di fine lavori, fatture e bonifici) risultava intestata alla signora Nominativo_3, coniuge del ricorrente, la quale, pur essendo, in realtà familiare convivente, nelle comunicazioni di inizio e fine lavori trasmesse al comune di
ON aveva dichiarato di essere comproprietaria dell'immobile oggetto di intervento, censito al catasto al foglio 9, particella 660, sub 3., mentre il marito, ricorrente, aveva dichiarato di aver sostenuto integralmente le spese. La Signora Nominativo_3, da verifica catastale, non risultava affatto essere proprietaria, in tutto o in parte di fabbricati siti nel comune di ON, risultando comproprietaria di un immobile sito nel comune di Paliano.
L'immobile indicato nella CIL e nella comunicazione di fine lavori corrispondeva invece ad un fabbricato rurale di proprietà di altro soggetto (diverso anche dal coniuge Ricorrente_1), censito nel catasto dei terreni.
Nel modello 730, rigo E51 era stato, peraltro, indicato un immobile (foglio 9, particella 731) differente da quello indicato nei due atti trasmessi al comune di ON.
Quanto alle fatture prodotte, vi era esclusivo riferimento a materiali e beni acquistati non idoneo a giustificare le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da parte dei coniugi, poichè non riconducibile alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.
Quanto ad altro rilievo, si rappresentava che la parte aveva correttamente integrato le fatture prima della presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2017 per cui il rilievo n. 3 della comunicazione di irregolarità poteva intendersi superato.
Quanto al rilievo n. 2 relativo ai lavori effettuati, l'Ufficio rilevava che dall'esame della documentazione prodotta dalla parte emergeva, invece, che i lavori effettuati avevano riguardato opere di manutenzione ordinaria e non di ristrutturazione edilizia e/o di manutenzione straordinaria;
le spese sostenute avrebbero dovuto riguardare ,infatti, l'acquisto di materiali vari, utilizzati per gli interventi (materiale elettrico, materiale idraulico, sanitari, piatto e box doccia, cemento, cartongesso, intonaco, pavimenti, ecc.), mentre l'unica fattura relativa all'esecuzione dei lavori era quella della ditta “Società_1” (relativa alla fornitura e montaggio di 1 portone blindato, 1 finestra in pvc, 3 porte in legno per interno, 1 grata in ferro, 1 ringhiera, ecc.).
Pertanto, se dalle fatture era impossibile risalire all'esatta natura dei lavori effettuati, nella CIL per interventi di edilizia libera, presentata al Comune di ON in data 16/02/2017, era stato espressamente indicato che i lavori da effettuare consistevano in “tinteggiatura rivestimenti pavimenti interni esterni”.
Anche qualora gli interventi realizzati sull'immobile sito in ON, potessero rientrare nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione straordinaria, il contribuente sarebbe comunque decaduto dall'agevolazione, non avendo proceduto ad attuare il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.
In conclusione, quindi, dalla documentazione prodotta dalla parte non era possibile ipotizzare interventi diversi da quelli relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile.
Stante, quindi, la piena legittimità dell'operato fiscale relativo al recupero operato di detrazioni illegittimamente operate sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiedeva di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Con l'unico motivo di ricorso la parte si è sostanzialmente limitata a rappresentare che la verifica relativa all'anno d'imposta 2017 si era conclusa con l'annullamento in autotutela della comunicazione di irregolarità notificata al contribuente e che gli interventi oggetto delle detrazioni rispettavano i requisiti per ottenere l'agevolazione fiscale per aver la parte barrato nella CIL la casella indicante l'art. 6, comma 2, lettere b), c),
d) ed e) del DPR n. 380/2001.
La questione, però, in effetti, riguarda la natura degli interventi posti in essere per i quali è stata richiesta la detrazione prevista dalla legge e la dimostrazione della loro riferibilità, attraverso idonea documentazione relativa alle opere di manutenzione straordinaria. Deve a tal proposito rilevarsi che gli interventi eseuiti, alla stregua della documentazione in atti, sono riconducibili a quelli indicati nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che elenca fra gli interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
L'art. 16-bis prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici precisando che, a differenza degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di quelli di ristrutturazione edilizia, i lavori di manutenzione ordinaria sono detraibili soltanto se effettuati su parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto ai lavori effettuati sull'immobile di proprietà del ricorrente, dalla documentazione appare, peraltro, evidente che essi rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti per le quali non sono previste le agevolazioni della manutenzione straordinaria dell'immobile.
Tutti i lavori, orbene, indicati nella CIL ed effettivamente o probabilmente realizzati in base ai materiali acquistati, non appaiono rientrare nella categoria delle manutenzione straordinaria per cui legittimi devono considerarsi operati dall'Ufficio.
Nel ricorso di parte, comunque, si è inteso qualificare come interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, (essendovi stato riferimento nella CIL del 16 febbraio 2017 a opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni per le quali non è stata però fornita idonea documentazione con le fatture prodotte), opere che, invece rientrano tutte nella categoria della manutenzione ordinaria. Come evidenziato dall'Ufficio, l'unica fattura relativa all'esecuzione dei lavori era quella della ditta “Società_1” (relativa alla fornitura e montaggio di 1 portone blindato, 1 finestra in pvc, 3 porte in legno per interno, 1 grata in ferro, 1 ringhiera, ecc.).
Sotto altri profili deve osservarsi che la documentazione fornita per beneficiare delle agevolazioni previste appare, non solo carente, ma anche inconferente in quanto è risultata intestata alla coniuge del ricorrente,
Nominativo_3, dichiaratasi comproprietaria dell'immobile, pur essendo, in realtà, familiare convivente, con riferimento in particolare alle comunicazioni di inizio e fine lavori indirizzate al Comune di ON, laddove il ricorrente ha sostenuto di aver sostenuto personalmente tutte le spese effettuate. L'immobile indicato nella
CIL e nella comunicazione di fine lavori non corrispondeva, peraltro, all'immobile in questione bensì ad un fabbricato rurale di proprietà di altro soggetto (diverso anche dal coniuge Ricorrente_1), censito nel catasto dei terreni.
Nel modello 730, rigo E51 era stato, peraltro, indicato un immobile (foglio 9, particella 731) differente da quello indicato nei due atti trasmessi al Comune di ON riferiti all'immobile censito al catasto al foglio 9, particella 660, sub 3.
In considerazione delle numerose irregolarità evidenziate non appaiono invero adempiuti correttamente gli adempimenti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
A tal proposito deve dirsi che la S.C. ha precisato che la Corte di Cassazione ha ribadito, con costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 15407/2017, n. 4333/2016, n.2925/2013, n. 5933 del 2013, da ultimo
Cass. 28055/2021), che le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni non possono trovare applicazione se non nei casi ed in presenza delle condizioni espressamente previste dalla normativa vigente, senza possibilità di derogare a tale disciplina attraverso interpretazioni estensive.
Il ricorso non può, per i motivi suesposti, trovare accoglimento e va, quindi, confermata la comunicazione del 16/11/2022 di rettifica dei dati della dichiarazione IRPEF 730/2019 per l'anno 2018. Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del ricorrente nella misura ritenuta congrua ed indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate di Frosinone resistente liquidate in euro 300,00. Dott. Francesco Galli