Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 811/2022 R.G.L., vertente
, rappresentato e difeso dall'avv. RECHICHI GIUSEPPE, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con l'impugnata sentenza n.557/2022 pubblicata in data 21.06.2022, il giudice del lavoro di Locri ha rigettato la domanda dell'odierno appellante - operaio idraulico forestale alle dipendenze dell' fino al 31.03.2014 e dal 01.04.2014 di - volta all'accertamento della CP_2 Parte_2
derivazione professionale della patologia denunciata (tendinite del tendine di Achille bilaterale) e al conseguente riconoscimento dell'indennizzo per la menomazione permanente della capacità lavorativa, da quantificarsi nella misura del 7%.
, con ricorso depositato il 14/11/2022, ha appellato la decisione del giudice, Parte_1
denunciandone l'erroneità in quanto basata sulle risultanze di una CTU incompleta e carente di
Si è costituito resistendo al gravame e deducendo la carenza di prova del nesso di causalità, CP_1 in virtù del fatto che i postumi lamentati dall'appellante non sono eziologicamente riconducibili alla malattia professionale in oggetto, trovando invece la loro causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 11/03/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/03/2025 .
°°°°°
L'appello è infondato e va confermata la statuizione del Giudice di prime cure in ordine al difetto di prova della riferibilità eziologica della malattia professionale descritta all'attività lavorativa svolta dall'appellante.
Va rammentato, in via di premessa, che in fattispecie di malattia tabellata, il ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo deve provare solo lo svolgimento di mansioni rientranti nelle lavorazioni tabellate, oltre che l'esistenza della malattia indicata nella tabella stessa.(cfr. in tale senso Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017 In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella”).
Invece, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n.
8773/2018). Nell'ipotesi concreta, reputa la Corte che difetti la prova che la patologia lamentata dall'appellante sia derivante dall'esercizio delle sue mansioni di operaio idraulico forestale.
Il lavoratore ha allegato di avere svolto nell'esercizio delle sue mansioni “attività di taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali;
addetto alla costruzione di opere di sistemazione idraulico forestale (mura a secco, recinzioni con paletti in legno e filo spinato ecc), addetto alla pulizia degli argini delle fiumare;
è stato anche destinato ad attività di muratura e carpenteria per la costruzione di mura in cemento armato e cunette”. Ha dedotto che per la prolungata durata del compito lavorativo, per la frequenza e/o ripetitività delle azioni lavorative e per l' elevata forza impiegata, per postura incongrua e tempi di recupero insufficienti, le lavorazioni espletate hanno determinato l'insorgenza della malattia denunciata (“tendinite del tendine di Achille bilaterale”).
Già in punto di allegazioni, non vengono specificati le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni manuali a cui lo si è dedicato, né per quanti anni sono state svolte, né la tempistica Pt_1
e la frequenza delle varie lavorazioni. Vi è assoluta incertezza su quali siano state le attività, i movimenti e le posture che hanno determinato l'esposizione al rischio specifico;
perché siano state tali - per tipologia, durata e intensità - da poter svolgere un'azione causale in relazione alla patologia denunciata e perché dovessero escludersi altri fattori causali.
Nessun apporto in tal senso è stato offerto dai testi escussi nel giudizio di primo grado, in quali si sono limitati a confermare le mansioni svolte dal lavoratore1. 1 ha riferito: “..Lavoravamo nelle strade comunali. Tagliavamo erba siepi, facevamo quello Testimone_1 che c'era da fare. A volte lavoravamo con la zappa e con il piccone. Inoltre con la motosega a volte, se vi era bisogno durante l'anno, tagliavamo gli alberi (….) ADR I lavori si svolgevano all'aperto; ADR: L'orario di Testi lavoro era dalle 7 alle 15.30 Non ricordo di preciso quante ore dedicassimo all'una o all'altra attività che ho descritto ADR: Non ci capitava di trasportare cose pesanti ADR: Non svolgevamo attività di costruzione, ad esempio, di muri, almeno dove ero e quindi nel comune di Bovalino, dove lavoravo con il sig.
, non ci è mai capitato di costruire muri”.
Pt_1 ha riferito: “ (…) Facevamo i classici lavori della forestale, come muri a secco, gabbioni, Testimone_3 potature pulizia delle strade in base al progetto;
ADR: Io e il sig. eravamo nello stesso cantiere ma
Pt_1 non nella stessa squadra;
però fisicamente lavoravamo insieme. Preciso che io e il sig. non eravamo
Pt_1 nella stessa squadra, ma eravamo spesso insieme, inviati negli stessi posti, sebbene a volte fossimo mandati in posti diversi, ad esempio se vi erano giornate di urgenza, in cui 3 o 4 operari erano mandati altrove. ADR: diciamo che il ricorrente ed io facevamo lo stesso lo stesso lavoro, ma era una catena di montaggio ADR: preciso che, per fare un gabbione, occorre qualcuno che scavi, qualcuno che porti le pietre qualcuno che le estrae dal terreno e le raccoglie. Preciso che il lavoro più pesante era quello che faceva Strangio, ossia sistemava la pietra che era circa di 80 kg o più e lui la posizionava insieme ad altri. Quindi, lui era nello specifico il cd . ADR: Erano due o tre i tra cui , ed erano sempre là: infatti, non Per_1 Per_1 Pt_1 tutti hanno la qualifica per fare questo lavoro. ADR: Poi il sig. si dedicava anche ad altro, come la
Pt_1 pulitura, a seconda di quello che c'era in progetto ADR: Il sig. a volte ha anche collaborato
Pt_1 all'operazione di carico delle pietre” Per tali ragioni, non può essere accolta la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata in primo grado (che aveva concluso per un'origine comune e non professionale della “lieve limitazione antalgica della caviglia sinistra”, supportata da una risonanza alla caviglia sinistra del
6.11.17, non riconducibile alle attività lavorative di natura manuale svolte), essendo la consulenza un mezzo di valutazione di fatti già dimostrati e non un mezzo di prova e di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti.
Va dunque confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto non raggiunta la concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, della idoneità delle mansioni a produrre il danno denunciato.
L'appellante non è tenuto al pagamento delle spese processuali, avendo presentato la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. ed è esente dal versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 557/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 21/06/2022, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2015
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)