Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3352 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Fasano, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Massimo Mercurio, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in SA (LE) il 24/12/2016;
- che dalla loro unione è nata la figlia , il 23/09/2016; ER
- che il venir meno dell'affectio coniugalis ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
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Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_3
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in SA (Le), il 24/12/2016
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 30, parte II, serie C, anno 2016), alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma senza ingerenze reciproche, ma comunque nel rispetto dei doveri che discendono dal comune rapporto con la figlia;
b) la figlia resterà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata ER prevalentemente presso la madre, nell'abitazione sita in SA alla via
Giovanni XXIII n. 24;
c) la Sig.ra continuerà, pertanto, ad abitare nella casa coniugale Parte_3 in SA (via Giovanni XXIII) e continuerà a corrispondere la rata di affitto mensile;
ivi rimarranno gli arredamenti e gli elettrodomestici, salvo quanto di esclusiva proprietà del Sig. e già prelevato su accordo di _2
2 entrambi;
il Sig. si impegna ad onorare, unitamente alla Sig.ra _2
, eventuali debiti contratti dalla famiglia sino al mese di maggio Pt_3
2024 (bollette utenze AQP, luce e gas);
d) il marito verserà alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, a far tempo dal mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, l'importo di 250,00 euro quale contributo per il mantenimento della figlia minore, aggiornabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo allo scadere di ogni anno;
e) la moglie rinuncia al proprio mantenimento;
f) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento ER presso l'abitazione di via Papa Giovanni XXIII n. 24 a SA;
ER potrà vedere liberamente il padre quando lo vorrà e, in difetto, in mancanza di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 21:00; la minore inoltre trascorrerà le vacanze estive, natalizie e pasquali presso ognuno dei genitori ad anni alterni;
g) Ogni decisione concernente le scelte degli studi e l'avviamento al lavoro della figlia, così come quelle di maggiore interesse, dovranno essere prese e concordate da entrambi i genitori in pari misura;
h) I coniugi provvederanno in concorso tra loro e in pari misura (50%) al pagamento delle spese sanitarie di cui la figlia avesse bisogno, così ER come le spese relative alle tasse scolastiche e quelle sostenute per l'acquisto dei libri di testo, spese relative a gite, sport o hobby praticati, riportandosi a quanto disciplinato nel Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie nei procedimenti familiari del Tribunale di Lecce del
21/05/2018;
i) I coniugi concordano e stabiliscono che l'assegno unico e/o qualsiasi altro emolumento previsto a sostegno della genitorialità per la figlia ER verrà richiesto al 50% dai genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 2 del D.L. 230/2021: a tal proposito il sig. corrisponderà la metà _2 dell'assegno unico alla sig.ra , a partire dal mese di giugno 2024, Pt_3 salvo diverse statuizioni;
3 j) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio, il consenso prestato dai coniugi è e deve intendersi irrevocabile;
k) Altri aspetti patrimoniali e/o personali saranno disciplinati, concordemente tra i coniugi, con un accordo privato.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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