Articolo 10 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 febbraio 1980
Art. 10. Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di piu' di due infermita'

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di piu' di due infermita', ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , la valutazione medesima e' effettuata aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidita', a partire dalle infermita' meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1980
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